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Articolo 3 della Legge 9 aprile 1953, n. 317
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Legge 9 aprile 1953, n. 317
Articolo 3 della Legge 9 aprile 1953, n. 317
Versione
24 maggio 1953
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 24 maggio 1953
Vedi fonte istituzionale
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