Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 marzo 1987 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 febbraio 1992 |
Giurisprudenza • 20
- 1. Trib. Cuneo, sentenza 15/04/2026, n. 310Provvedimento: R.G. 1400/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO SEZIONE LAVORO Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 1400/2025 promossa da (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Via Cuneo, 156 - Cervasca, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso (C.F. C.F._2 ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187 Roma, RICORRENTE Contro (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 …Leggi di più...
- responsabilità contrattuale·
- prescrizione quinquennale·
- art. 9 D.L. n. 78/10·
- risarcimento danni·
- art. 50 CCNL Comparto Scuola·
- perdita di chance·
- art. 1-bis D.L. n. 3/14·
- posizione economica ATA·
- formazione obbligatoria·
- compensazione spese legali
Versioni del testo
- Art. 1. 1. E' istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, nella quale confluiscono la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117 , e il regio Conservatorio Sant'Anna di cui al regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 1908.
2. Essa e' dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.
NOTE
Note all' art. 1:
- La legge n. 117/1967 concerne l'istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento.
- Il R.D. 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, ha approvato lo statuto organico e il ruolo del personale del regio Conservatorio femminile di S. Anna in Pisa.
- Il R.D. n. 1592/1933 ha approvato il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. - Art. 2. 1. La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando alla ricerca scientifica e all'insegnamento giovani studiosi in settori disciplinari nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate.
2. A tal fine la Scuola accoglie, per concorso nazionale, studenti iscritti nei corsi di laurea afferenti a tali settori disciplinari e, ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea predetti, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari e mettendo loro a disposizione opportuni mezzi di studio. Lo statuto della Scuola stabilisce i corsi di laurea di specifica afferenza e determina l'eventuale ammissione ai fini del perfezionamento di studiosi stranieri in possesso di laurea o di titoli equipollenti.
3. Il diploma di perfezionamento relativo a corsi di studio di durata almeno triennale e' equiparato al dottorato di ricerca.
4. Alle autorita' accademiche della Scuola e' affidato il compito di organizzare gli studi in modo che l'equipollenza abbia un corretto fondamento scientifico-didattico.
5. Gli studenti vincitori del concorso nazionale di cui al comma 2 sono tenuti ad iscriversi ai corsi di laurea dell'Universita' di Pisa. - Art. 3. 1. Il governo della Scuola e' affidato:
a) al direttore;
b) al consiglio direttivo.