Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 marzo 1987 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 febbraio 1992 |
Giurisprudenza • 20
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2024, n. 742Provvedimento: Sentenza n. 742/2024 N. R.G. 503/2024 REPUBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La CORTE D'APPELLO di MILANO Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA AR ZO Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Daniela Macaluso Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.231/2024 del tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, (est. dr.ssa MOLINARI), pubblicata il giorno 8.04.2024, promossa da: Parte_1 con l'avv. DOMENICO NASO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma IT LA da IN 1/b è contro Controparte_1 , con …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. E' istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, nella quale confluiscono la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117 , e il regio Conservatorio Sant'Anna di cui al regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 1908.
2. Essa e' dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.
NOTE
Note all' art. 1:
- La legge n. 117/1967 concerne l'istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento.
- Il R.D. 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, ha approvato lo statuto organico e il ruolo del personale del regio Conservatorio femminile di S. Anna in Pisa.
- Il R.D. n. 1592/1933 ha approvato il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. - Art. 2. 1. La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando alla ricerca scientifica e all'insegnamento giovani studiosi in settori disciplinari nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate.
2. A tal fine la Scuola accoglie, per concorso nazionale, studenti iscritti nei corsi di laurea afferenti a tali settori disciplinari e, ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea predetti, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari e mettendo loro a disposizione opportuni mezzi di studio. Lo statuto della Scuola stabilisce i corsi di laurea di specifica afferenza e determina l'eventuale ammissione ai fini del perfezionamento di studiosi stranieri in possesso di laurea o di titoli equipollenti.
3. Il diploma di perfezionamento relativo a corsi di studio di durata almeno triennale e' equiparato al dottorato di ricerca.
4. Alle autorita' accademiche della Scuola e' affidato il compito di organizzare gli studi in modo che l'equipollenza abbia un corretto fondamento scientifico-didattico.
5. Gli studenti vincitori del concorso nazionale di cui al comma 2 sono tenuti ad iscriversi ai corsi di laurea dell'Universita' di Pisa. - Art. 3. 1. Il governo della Scuola e' affidato:
a) al direttore;
b) al consiglio direttivo.