Articolo 4 della Legge 18 dicembre 1997, n. 440
Articolo 3
Versione
7 gennaio 1998
>
Versione
12 aprile 2000
>
Versione
1 gennaio 2015
Art. 4. Dotazione del fondo 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1 e' determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. (1) ((4)) 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
------------ AGGIORNAMENTO (4)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha disposto (con l'art. 1, comma 326) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 , e' ridotta di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2015".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente