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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4967 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 1447/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 2144/2024 pronunciata ex art. 429 cpc mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione all'udienza del 21.2.2024, notificata il 22.2.2024, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ER RA (c.f. ) presso il cui studio è elettivamente C.F._2
domiciliata in Napoli Corso Novara n. 53
Pec e fax: 081204899 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. rappresentata e difesa dagli avv. UR Caterina (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e UR PI (c.f. ), elett.te dom.ta in C.F._3 C.F._4
Napoli alla via Scarlatti n. 88; Pec e fax: fax Email_2 Email_3
081/661329
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2144/2024, pubblicata il 21/02/2024, il Tribunale di Napoli: accoglieva la domanda della e dichiarava risolto per inadempimento della CP_1 conduttrice il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Parte_1
Napoli alla via B. Cavallino, Parco Ice Snei, Isolato C/1, scala B, piano rialzato, int.2, con cantinola sita alla scala B int 16/bis , meglio descritti in citazione e nel contratto di locazione in atti e per l'effetto confermava l'ordinanza di rilascio già eseguita;
condannava la convenuta al pagamento in favore di dell'importo di € 12.929,52, a titolo Controparte_1 di canoni di locazione ed oneri accessori non corrisposti sino al rilascio, oltre interessi legali dall'08.04.2022 (data di rilascio) al saldo;
rigettava le domande riconvenzionali della convenuta volte al riconoscimento del valore delle migliorie, al rimborso del canone pagato nel mese di dicembre 2014 (euro 900) e al riconoscimento del diritto alla riduzione del canone a causa della emergenza pandemica Covid 19; condannava al Parte_1 pagamento, delle spese di lite e mediazione del giudizio liquidate in € 333,44 per spese, €
3.000/00 per compensi oltre rimborso spese generali IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, poneva le spese di ctu liquidate come da decreto in atti definitivamente a carico della convenuta Parte_1
2. Avverso tale sentenza, notificata in data 22.2.2024 a mezzo pec, ha proposto appello con atto di citazione notificato il 25.3.2024 e depositato il 27.3.2024, Parte_1
articolando tre motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo, l'appellante ha sostenuto che risultava documentato lo stato di sua difficoltà economica causato dalla legislazione emergenziale per il quale non era riuscita a pagare integralmente i canoni di locazione, avendo depositato copia delle dichiarazioni
IVA del 1, 2 e 3 trimestre 2020 da cui si evinceva la mancanza di fatturato dell'attività della
SRL del coniuge da cui la famiglia traeva il proprio sostentamento. Ha, altresì, Per_1 dedotto la sua buona fede dimostrata dalla circostanza che, pur versando in uno stato di oggettiva ed incolpevole difficoltà economica, aveva continuato a corrispondere fino a tutto il mese di dicembre 2021 al locatore un canone di euro 544,29, chiedendo per iscritto (PEC del 09.11.2020) la rinegoziazione del contratto di locazione, e ricevendo sempre un rifiuto da . CP_1
2.2. Con il secondo motivo, relativo alle domande riconvenzionali, la ha Pt_1
ribadito il proprio diritto al rimborso di € 900 per il mese di dicembre 2014, durante il quale non aveva potuto usufruire dell'appartamento a causa della mancanza di energia elettrica, nonché al rimborso delle spese per aver eseguito lavori di manutenzione straordinaria e migliorie per un valore di € 21.000 euro, importo superiore ai 9.600 euro riconosciuti dal locatore nel contratto. Ha, di conseguenza, chiesto il rimborso di € 11.400 quale differenza tra il valore effettivo dei lavori e quanto già considerato nel canone. In subordine, ha proposto un rimborso di € 3.000 per il mancato godimento del bene fino alla scadenza contrattuale. Ha, infine, lamentato che il locatore non aveva mai fornito i rendiconti degli oneri condominiali, nonostante le ripetute richieste, impedendo ad essa conduttrice di verificare la correttezza delle spese imputate.
2.3. Con il terzo motivo, la ha sostenuto che, nonostante le difficoltà Pt_1 economiche aggravate dalla pandemia da COVID-19 e dalle misure di emergenza adottate dal governo, aveva continuato a pagare un canone ridotto del 50% durante tale periodo, dimostrando buona fede e responsabilità, nonostante le difficoltà economiche.
Sul punto, ha richiamato l'art. 91 del Decreto Cura Italia, prevedente l'esclusione della responsabilità del debitore per ritardi o omessi adempimenti causati dal rispetto delle misure di contenimento. Ha anche evidenziato che la società locatrice, nonostante la richiesta di rilascio dell'immobile, aveva comunque beneficiato dei pagamenti ridotti effettuati durante la pandemia, in un periodo in cui non avrebbe potuto locare l'immobile a terzi.
3. Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello perché tardivamente proposto, in quanto la notifica della sentenza era stata effettuata il 22/2/2024 mentre l'appello era stato proposto, anziché con ricorso, con atto di citazione notificato il 25/3/2024 e depositato il 27.3.2024; nel merito ha dedotto l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado, è stata respinta l'istanza inibitoria avanzata dall'appellante e disposto il mutamento di rito da ordinario in locatizio con ordinanza del 31.1.2025; indi la causa è stata decisa all'udienza del 15 ottobre
2025 mediante lettura del dispositivo di seguito trascritto.
5. L'appello è inammissibile perché proposto tardivamente
Giova premettere che il giudizio di primo grado, introdotto dalla con CP_1 citazione per convalida di sfratto per morosità, si è svolto secondo il rito locatizio ed è stato deciso, ai sensi dell'art. 429 cpc, mediante lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
L'appellante ha proposto il gravame contro la sentenza, notificatale a mezzo pec il
22.2.2024, con atto di citazione notificato il 25.3.2024 e depositato (iscritto a ruolo) il
27.3.2024.
Ora, poiché, come detto, il primo grado si è svolto secondo il rito locatizio, per il principio di ultrattività del rito, l'appello andava proposto con ricorso e non con atto di citazione. Il che comporta che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione rispetto al termine di trenta giorni ex art. 325 cpc, occorre guardare non alla data della notifica dell'atto di citazione (25.3.2024) ma a quello di deposito dello stesso, eseguito in data 27.3.2024, quindi oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata
(22.2.2024). L'appello, pertanto, è tardivo e come tale inammissibile, imponendosi, pertanto, la relativa declaratoria.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 5201,00 ad euro
26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria) con riduzione degli importi per la fase decisoria in assenza di comparse scritte conclusionali.
7. Ricorrono, altresì, i presupposti, stante la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dopo il 30.1.2013, per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
1) Dichiara inammissibile l'appello in quanto tardivo;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, comprensive della fase cautelare, in favore di che liquida in euro 3500,00 per compensi di CP_2 avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 in ragione della declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Così deciso in Napoli, li 15 ottobre 2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 1447/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 2144/2024 pronunciata ex art. 429 cpc mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione all'udienza del 21.2.2024, notificata il 22.2.2024, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ER RA (c.f. ) presso il cui studio è elettivamente C.F._2
domiciliata in Napoli Corso Novara n. 53
Pec e fax: 081204899 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. rappresentata e difesa dagli avv. UR Caterina (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e UR PI (c.f. ), elett.te dom.ta in C.F._3 C.F._4
Napoli alla via Scarlatti n. 88; Pec e fax: fax Email_2 Email_3
081/661329
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2144/2024, pubblicata il 21/02/2024, il Tribunale di Napoli: accoglieva la domanda della e dichiarava risolto per inadempimento della CP_1 conduttrice il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Parte_1
Napoli alla via B. Cavallino, Parco Ice Snei, Isolato C/1, scala B, piano rialzato, int.2, con cantinola sita alla scala B int 16/bis , meglio descritti in citazione e nel contratto di locazione in atti e per l'effetto confermava l'ordinanza di rilascio già eseguita;
condannava la convenuta al pagamento in favore di dell'importo di € 12.929,52, a titolo Controparte_1 di canoni di locazione ed oneri accessori non corrisposti sino al rilascio, oltre interessi legali dall'08.04.2022 (data di rilascio) al saldo;
rigettava le domande riconvenzionali della convenuta volte al riconoscimento del valore delle migliorie, al rimborso del canone pagato nel mese di dicembre 2014 (euro 900) e al riconoscimento del diritto alla riduzione del canone a causa della emergenza pandemica Covid 19; condannava al Parte_1 pagamento, delle spese di lite e mediazione del giudizio liquidate in € 333,44 per spese, €
3.000/00 per compensi oltre rimborso spese generali IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, poneva le spese di ctu liquidate come da decreto in atti definitivamente a carico della convenuta Parte_1
2. Avverso tale sentenza, notificata in data 22.2.2024 a mezzo pec, ha proposto appello con atto di citazione notificato il 25.3.2024 e depositato il 27.3.2024, Parte_1
articolando tre motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo, l'appellante ha sostenuto che risultava documentato lo stato di sua difficoltà economica causato dalla legislazione emergenziale per il quale non era riuscita a pagare integralmente i canoni di locazione, avendo depositato copia delle dichiarazioni
IVA del 1, 2 e 3 trimestre 2020 da cui si evinceva la mancanza di fatturato dell'attività della
SRL del coniuge da cui la famiglia traeva il proprio sostentamento. Ha, altresì, Per_1 dedotto la sua buona fede dimostrata dalla circostanza che, pur versando in uno stato di oggettiva ed incolpevole difficoltà economica, aveva continuato a corrispondere fino a tutto il mese di dicembre 2021 al locatore un canone di euro 544,29, chiedendo per iscritto (PEC del 09.11.2020) la rinegoziazione del contratto di locazione, e ricevendo sempre un rifiuto da . CP_1
2.2. Con il secondo motivo, relativo alle domande riconvenzionali, la ha Pt_1
ribadito il proprio diritto al rimborso di € 900 per il mese di dicembre 2014, durante il quale non aveva potuto usufruire dell'appartamento a causa della mancanza di energia elettrica, nonché al rimborso delle spese per aver eseguito lavori di manutenzione straordinaria e migliorie per un valore di € 21.000 euro, importo superiore ai 9.600 euro riconosciuti dal locatore nel contratto. Ha, di conseguenza, chiesto il rimborso di € 11.400 quale differenza tra il valore effettivo dei lavori e quanto già considerato nel canone. In subordine, ha proposto un rimborso di € 3.000 per il mancato godimento del bene fino alla scadenza contrattuale. Ha, infine, lamentato che il locatore non aveva mai fornito i rendiconti degli oneri condominiali, nonostante le ripetute richieste, impedendo ad essa conduttrice di verificare la correttezza delle spese imputate.
2.3. Con il terzo motivo, la ha sostenuto che, nonostante le difficoltà Pt_1 economiche aggravate dalla pandemia da COVID-19 e dalle misure di emergenza adottate dal governo, aveva continuato a pagare un canone ridotto del 50% durante tale periodo, dimostrando buona fede e responsabilità, nonostante le difficoltà economiche.
Sul punto, ha richiamato l'art. 91 del Decreto Cura Italia, prevedente l'esclusione della responsabilità del debitore per ritardi o omessi adempimenti causati dal rispetto delle misure di contenimento. Ha anche evidenziato che la società locatrice, nonostante la richiesta di rilascio dell'immobile, aveva comunque beneficiato dei pagamenti ridotti effettuati durante la pandemia, in un periodo in cui non avrebbe potuto locare l'immobile a terzi.
3. Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello perché tardivamente proposto, in quanto la notifica della sentenza era stata effettuata il 22/2/2024 mentre l'appello era stato proposto, anziché con ricorso, con atto di citazione notificato il 25/3/2024 e depositato il 27.3.2024; nel merito ha dedotto l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado, è stata respinta l'istanza inibitoria avanzata dall'appellante e disposto il mutamento di rito da ordinario in locatizio con ordinanza del 31.1.2025; indi la causa è stata decisa all'udienza del 15 ottobre
2025 mediante lettura del dispositivo di seguito trascritto.
5. L'appello è inammissibile perché proposto tardivamente
Giova premettere che il giudizio di primo grado, introdotto dalla con CP_1 citazione per convalida di sfratto per morosità, si è svolto secondo il rito locatizio ed è stato deciso, ai sensi dell'art. 429 cpc, mediante lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
L'appellante ha proposto il gravame contro la sentenza, notificatale a mezzo pec il
22.2.2024, con atto di citazione notificato il 25.3.2024 e depositato (iscritto a ruolo) il
27.3.2024.
Ora, poiché, come detto, il primo grado si è svolto secondo il rito locatizio, per il principio di ultrattività del rito, l'appello andava proposto con ricorso e non con atto di citazione. Il che comporta che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione rispetto al termine di trenta giorni ex art. 325 cpc, occorre guardare non alla data della notifica dell'atto di citazione (25.3.2024) ma a quello di deposito dello stesso, eseguito in data 27.3.2024, quindi oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata
(22.2.2024). L'appello, pertanto, è tardivo e come tale inammissibile, imponendosi, pertanto, la relativa declaratoria.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 5201,00 ad euro
26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria) con riduzione degli importi per la fase decisoria in assenza di comparse scritte conclusionali.
7. Ricorrono, altresì, i presupposti, stante la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dopo il 30.1.2013, per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
1) Dichiara inammissibile l'appello in quanto tardivo;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, comprensive della fase cautelare, in favore di che liquida in euro 3500,00 per compensi di CP_2 avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 in ragione della declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Così deciso in Napoli, li 15 ottobre 2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Alessandra Piscitiello