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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL T R I B U N A L E D I ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composto dott.ssa Marta IENZI Presidente, dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 15673/ 2022, promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio DE Parte_1
LUCA e Massimo DE LUCA, per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Francesca Granata
e , in persona Controparte_2 Controparte_3 dell'Amministratrice di Sostegno Controparte_2 rappresentate e difese dall'Avv.to Gianluca Monterubbiano per procure in atti
RESISTENTI
OGGETTO: quota dell'indennità di fine rapporto ai sensi dell'art.12 bis l.898/70
CONCLUSIONI: Come in atti IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per sentire “accertare e Parte_1 CP_1 dichiarare il proprio diritto nei confronti dell' ad ottenere ex art. 12 bis legge CP_1
898/1970 una percentuale dell'indennità di fine servizio dovuta all'altro coniuge Sig.
( ) all'atto della cessazione del rapporto di Persona_1 C.F._1 lavoro pari al quaranta per cento dell'indennità totale a calcolarsi, e riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.”.
A tal fine la ricorrente ha dedotto: che in data 8 luglio 1995 aveva contratto matrimonio con;
che dal matrimonio non erano nati figli e Persona_1 che i coniugi il 23.4.2002 avevano adottato le minori ed , con CP_2 CP_3
cui dal 2013 la ricorrente aveva perso ogni contatto;
che con sentenza parziale n. 5661/2016, divenuta definitiva per mancata impugnazione, il Tribunale di
Salerno aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
che, a seguito di impugnazione della successiva sentenza definitiva di divorzio n. 596/2018, la Corte d'Appello di Salerno, con sentenza n. 8/2019, confermata con sentenza n. 22514/23021 della Corte di Cassazione, aveva ristabilito a carico del la debenza dell'assegno divorzile in CP_2 favore della , la quale non aveva contratto nuovo matrimonio;
che in data Pt_1
19.11.2021 era deceduto , il quale in vita aveva svolto Persona_1
funzioni di segretario comunale nonché, nell'ultimo periodo, presso il Ministero dell'Interno ed era deceduto in costanza del rapporto di lavoro;
che l' a CP_1
cui la ricorrente aveva inoltrato domanda di liquidazione della quota di TFS alla stessa spettante, aveva risposto che la richiesta avrebbe potuto “essere accolta soltanto in presenza di uno specifico provvedimento dell'Autorità Giudiziaria cui
l' sia diretto destinatario”, in mancanza del quale l'indennità maturata CP_1
sarebbe stata liquidata esclusivamente in favore delle eredi, le quali però, non avendo più rapporti con la ricorrente, avrebbero potuto disporre a loro esclusivo vantaggio delle somme alla stessa dovute.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo di “accertare e dichiarare che CP_1
l'obbligo dell' al pagamento della quota parte del TFS per cui è causa nei confronti CP_1 della ricorrente è subordinato all'emanazione di uno specifico provvedimento autorizzativo dell'Autorità Giudiziaria”. Ha dedotto all'uopo: che ai sensi dell'art. 12 bis della l. 898/1970, in presenza dei presupposti, sussisteva l'obbligo del coniuge destinatario del TFS di corrispondere la quota dovuta al coniuge divorziato;
che, pertanto, il diritto a tale quota era configurabile solo nei confronti del coniuge beneficiario e non anche dell'Ente erogante;
che, in assenza del coniuge beneficiario, era necessario un provvedimento giudiziario affinchè detto Ente potesse provvedere ad erogare quanto dovuto alla ricorrente, secondo la quantificazione effettuata dal
Tribunale.
Con provvedimento in data 9.5.2023, premesso che l'art. 12 bis l. 898/70 individua quale legittimato passivo il coniuge che ha percepito il TFR, nel caso di specie defunto e che non erano stati citati gli eredi, il GD ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di PE
.
[...]
Integrato il contradittorio nei confronti delle eredi legittime del , CP_2
ed (come da dichiarazione sostitutiva Controparte_2 Controparte_3
di atto di notorietà di e dichiarazione di successione in atti), Controparte_2 si sono costituite e, in persona dell'Amministratrice di Controparte_2
sostegno , (per la quale non si rende Controparte_2 Controparte_3
necessaria alcuna rimessione in termini, non sussistendo, nel presente procedimento camerale, alcun termine decadenziale per le domande riconvenzionali), premettendo che era deceduto ab Persona_1
intestato, lasciando le due figlie adottive e chiedendo ciascuna di “accertare e dichiarare il proprio diritto nei confronti dell' ad ottenere la quota di propria CP_1 spettanza dell'indennità di fine servizio dovuta al sig. (C.F. Persona_1
) all'atto di cessazione del rapporto di lavoro”, nulla C.F._1 opponendo in merito alle domande della ricorrente e dell e deducendo di CP_1
avere interesse alla corretta determinazione della propria quota di spettanza del
TFS, ex artt. 2118 e 2120 cc, non ancora erogata.
Quindi, assegnato alle parti termine di giorni 30 per note conclusive ed eventuali istanze istruttorie, la causa è stata rimessa, all'esito, alla decisione del
Collegio in camera di consiglio. Va preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
rispetto alla domanda della ricorrente, atteso che l' convenuto ha CP_4
correttamente eccepito l'insussistenza di un rapporto obbligatorio ex lege tra il coniuge divorziato avente diritto ad una quota del TFS, ex art. 12 l. 898/1970, e l'ente previdenziale. Infatti, detta norma dispone che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di divorzio ha diritto, se non passato a nuove nozze e se titolare di assegno divorzile, ad una percentuale del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge. La norma prevede che il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto spetti al coniuge dal quale l'ex coniuge divorziato, in possesso dei requisiti previsti, può pretendere il pagamento della quota di TFR determinato dalla norma. In merito la Suprema Corte ha stabilito che “L'obbligo dell'ex coniuge, previsto dall'art. 12-bis della legge sul divorzio, di corrispondere all'altro ex coniuge la quota, spettantegli per legge, del trattamento di fine rapporto percepita all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ha natura patrimoniale, con la conseguenza che, in caso di decesso del coniuge tenuto alla prestazione, esso, se rimasto inadempiuto, rientra nell'asse ereditario, gravando sugli eredi del "de cuius”” (Cass. civ. 4867/2006). Da tale principio si desume che non vi è un obbligo dell'ente previdenziale di corrispondere direttamente all'ex coniuge la quota di trattamento di fine rapporto, gravando tale obbligo esclusivamente sul coniuge beneficiario del trattamento ovvero, in caso di suo decesso, sugli eredi del de cuius (nei cui confronti va svolta perciò ogni connessa domanda).
Ciò posto, va però rilevato che, nelle more, l' ha provveduto a CP_1 quantificare il TFS dovuto al defunto , nell'importo di Persona_1
101.131,45 euro, come da prospetto depositato dalla ricorrente e dalle eredi in allegato alle note conclusive e come confermato dall' nelle proprie note CP_1 conclusive, sicchè allo stato può procedersi alla determinazione degli importi rispettivamente spettanti alle aventi diritto, considerato, quanto alla ricorrente, che la stessa non ha contratto nuovo matrimonio e che era titolare di un assegno divorzile alla data del decesso del , coincidente con la maturazione CP_2
del diritto dello stesso al TFS. Tanto premesso, quanto al periodo rispetto a cui commisurare la quota percentuale della somma percepita, si osserva che, in difetto di una espressa disposizione legislativa contraria, deve intendersi che la norma faccia riferimento alla durata legale del matrimonio, avendo il legislatore indicato in altri casi la durata del rapporto, secondo una interpretazione che, da un lato, è coerente al principio secondo cui i doveri di solidarietà coniugale non si elidono con la separazione personale e che, dall'altro, conferma i profili assistenzialistici dell'istituto dell'attribuzione all'ex coniuge di una quota dell'indennità di fine rapporto, come precisati anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost.
24.1.1991, n. 23).
Quanto ai criteri di calcolo, la Suprema Corte ha chiarito che “In base al coordinamento fra il primo e il comma 2, l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale: risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero degli anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40% su tale importo.
Questa interpretazione coincide, in aderenza al dettato dell'art. 12 preleggi, con il tenore dell'articolo secondo la connessione fra i suoi due commi ed è confortata dall'argomento sistematico costituito dalla circostanza che le indennità di fine rapporto sono variamente calcolate dalle normative che le regolano, costituendo il TFR istituto di carattere generale solo nell'impiego privato, ed essendovi normative …. articolate in maniera tale da porre come base di calcolo dell'indennità l'ultima retribuzione (e non le retribuzioni via via succedentisi rivalutate), così da rendere logicamente irragionevole e impraticabile una diversa interpretazione della norma.” (Cass. civ.15299/2007).
Nel caso di specie, la durata del matrimonio, celebrato l'8.7.1995 e sciolto con sentenza non definitiva, passata in giudicato il 12.6.2017, è stata pari a 21 anni,
11 mesi e 4 giorni. Il rapporto di lavoro del , prima quale segretario CP_2
comunale e poi presso il Ministero dell'Interno, si è protratto dal 2.5.1989 (vedi estratto conto previdenziale) al 19.11.2021 (data del decesso avvenuto in servizio), ossia per 32 anni, 6 mesi e 17 giorni.
Pertanto, la percentuale spettante alla ricorrente va così calcolata: - 103.131,45 euro: 32 anni, 6 mesi e 18 giorni di servizio (periodo corrispondente a 11.889 giorni) = 3.168,31 euro annui;
- 3.168,31 euro x 21 anni 11 mesi e 4 giorni (periodo corrispondente a 8.010 giorni, in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio) = 69.481,52 euro
40% di 69.481,52 euro= 27.792,61 euro.
Pertanto, va determinato in 27.792,61 euro l'importo spettante a Parte_1
quale quota del 40% del TFS dovuto a e per esso alle
[...] Persona_1
sue eredi ed , nonché in 75.338,84 euro l'importo CP_2 Controparte_3 residuo del TFS spettante, in parti eguali, alle due eredi legittime, come quantificato ed erogando dall' dato atto dell'assenza di opposizione, CP_1
ribadita nelle note conclusive dalle eredi, e pertanto dell'assenso delle stesse al pagamento diretto da parte dell' di quanto spettante alla ricorrente. CP_1
La domanda dell' risulta perciò assorbita dalla suddetta pronuncia. CP_1
Considerati il difetto di legittimazione dell' rispetto alla domanda del CP_1 ricorrente nonché la sostanziale rimessione dell' alla decisione del CP_1
Tribunale e la non opposizione delle eredi alle domande delle altre parti, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
- determina in 27.792,61 euro l'importo spettante a Parte_1 quale quota del 40% del TFS dovuto a e per esso alle sue Persona_1
eredi ed , nonché in 75.338,84 euro l'importo CP_2 Controparte_3 residuo del TFS spettante, in parti eguali, alle due eredi legittime
[...]
e , come quantificato ed erogando dall' CP_2 Controparte_3 CP_1
dato atto dell'assenso delle eredi al pagamento diretto da parte dell' di CP_1 quanto spettante alla ricorrente;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Roma, 20.12.2024
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL T R I B U N A L E D I ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composto dott.ssa Marta IENZI Presidente, dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 15673/ 2022, promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio DE Parte_1
LUCA e Massimo DE LUCA, per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Francesca Granata
e , in persona Controparte_2 Controparte_3 dell'Amministratrice di Sostegno Controparte_2 rappresentate e difese dall'Avv.to Gianluca Monterubbiano per procure in atti
RESISTENTI
OGGETTO: quota dell'indennità di fine rapporto ai sensi dell'art.12 bis l.898/70
CONCLUSIONI: Come in atti IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per sentire “accertare e Parte_1 CP_1 dichiarare il proprio diritto nei confronti dell' ad ottenere ex art. 12 bis legge CP_1
898/1970 una percentuale dell'indennità di fine servizio dovuta all'altro coniuge Sig.
( ) all'atto della cessazione del rapporto di Persona_1 C.F._1 lavoro pari al quaranta per cento dell'indennità totale a calcolarsi, e riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.”.
A tal fine la ricorrente ha dedotto: che in data 8 luglio 1995 aveva contratto matrimonio con;
che dal matrimonio non erano nati figli e Persona_1 che i coniugi il 23.4.2002 avevano adottato le minori ed , con CP_2 CP_3
cui dal 2013 la ricorrente aveva perso ogni contatto;
che con sentenza parziale n. 5661/2016, divenuta definitiva per mancata impugnazione, il Tribunale di
Salerno aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
che, a seguito di impugnazione della successiva sentenza definitiva di divorzio n. 596/2018, la Corte d'Appello di Salerno, con sentenza n. 8/2019, confermata con sentenza n. 22514/23021 della Corte di Cassazione, aveva ristabilito a carico del la debenza dell'assegno divorzile in CP_2 favore della , la quale non aveva contratto nuovo matrimonio;
che in data Pt_1
19.11.2021 era deceduto , il quale in vita aveva svolto Persona_1
funzioni di segretario comunale nonché, nell'ultimo periodo, presso il Ministero dell'Interno ed era deceduto in costanza del rapporto di lavoro;
che l' a CP_1
cui la ricorrente aveva inoltrato domanda di liquidazione della quota di TFS alla stessa spettante, aveva risposto che la richiesta avrebbe potuto “essere accolta soltanto in presenza di uno specifico provvedimento dell'Autorità Giudiziaria cui
l' sia diretto destinatario”, in mancanza del quale l'indennità maturata CP_1
sarebbe stata liquidata esclusivamente in favore delle eredi, le quali però, non avendo più rapporti con la ricorrente, avrebbero potuto disporre a loro esclusivo vantaggio delle somme alla stessa dovute.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo di “accertare e dichiarare che CP_1
l'obbligo dell' al pagamento della quota parte del TFS per cui è causa nei confronti CP_1 della ricorrente è subordinato all'emanazione di uno specifico provvedimento autorizzativo dell'Autorità Giudiziaria”. Ha dedotto all'uopo: che ai sensi dell'art. 12 bis della l. 898/1970, in presenza dei presupposti, sussisteva l'obbligo del coniuge destinatario del TFS di corrispondere la quota dovuta al coniuge divorziato;
che, pertanto, il diritto a tale quota era configurabile solo nei confronti del coniuge beneficiario e non anche dell'Ente erogante;
che, in assenza del coniuge beneficiario, era necessario un provvedimento giudiziario affinchè detto Ente potesse provvedere ad erogare quanto dovuto alla ricorrente, secondo la quantificazione effettuata dal
Tribunale.
Con provvedimento in data 9.5.2023, premesso che l'art. 12 bis l. 898/70 individua quale legittimato passivo il coniuge che ha percepito il TFR, nel caso di specie defunto e che non erano stati citati gli eredi, il GD ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di PE
.
[...]
Integrato il contradittorio nei confronti delle eredi legittime del , CP_2
ed (come da dichiarazione sostitutiva Controparte_2 Controparte_3
di atto di notorietà di e dichiarazione di successione in atti), Controparte_2 si sono costituite e, in persona dell'Amministratrice di Controparte_2
sostegno , (per la quale non si rende Controparte_2 Controparte_3
necessaria alcuna rimessione in termini, non sussistendo, nel presente procedimento camerale, alcun termine decadenziale per le domande riconvenzionali), premettendo che era deceduto ab Persona_1
intestato, lasciando le due figlie adottive e chiedendo ciascuna di “accertare e dichiarare il proprio diritto nei confronti dell' ad ottenere la quota di propria CP_1 spettanza dell'indennità di fine servizio dovuta al sig. (C.F. Persona_1
) all'atto di cessazione del rapporto di lavoro”, nulla C.F._1 opponendo in merito alle domande della ricorrente e dell e deducendo di CP_1
avere interesse alla corretta determinazione della propria quota di spettanza del
TFS, ex artt. 2118 e 2120 cc, non ancora erogata.
Quindi, assegnato alle parti termine di giorni 30 per note conclusive ed eventuali istanze istruttorie, la causa è stata rimessa, all'esito, alla decisione del
Collegio in camera di consiglio. Va preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
rispetto alla domanda della ricorrente, atteso che l' convenuto ha CP_4
correttamente eccepito l'insussistenza di un rapporto obbligatorio ex lege tra il coniuge divorziato avente diritto ad una quota del TFS, ex art. 12 l. 898/1970, e l'ente previdenziale. Infatti, detta norma dispone che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di divorzio ha diritto, se non passato a nuove nozze e se titolare di assegno divorzile, ad una percentuale del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge. La norma prevede che il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto spetti al coniuge dal quale l'ex coniuge divorziato, in possesso dei requisiti previsti, può pretendere il pagamento della quota di TFR determinato dalla norma. In merito la Suprema Corte ha stabilito che “L'obbligo dell'ex coniuge, previsto dall'art. 12-bis della legge sul divorzio, di corrispondere all'altro ex coniuge la quota, spettantegli per legge, del trattamento di fine rapporto percepita all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ha natura patrimoniale, con la conseguenza che, in caso di decesso del coniuge tenuto alla prestazione, esso, se rimasto inadempiuto, rientra nell'asse ereditario, gravando sugli eredi del "de cuius”” (Cass. civ. 4867/2006). Da tale principio si desume che non vi è un obbligo dell'ente previdenziale di corrispondere direttamente all'ex coniuge la quota di trattamento di fine rapporto, gravando tale obbligo esclusivamente sul coniuge beneficiario del trattamento ovvero, in caso di suo decesso, sugli eredi del de cuius (nei cui confronti va svolta perciò ogni connessa domanda).
Ciò posto, va però rilevato che, nelle more, l' ha provveduto a CP_1 quantificare il TFS dovuto al defunto , nell'importo di Persona_1
101.131,45 euro, come da prospetto depositato dalla ricorrente e dalle eredi in allegato alle note conclusive e come confermato dall' nelle proprie note CP_1 conclusive, sicchè allo stato può procedersi alla determinazione degli importi rispettivamente spettanti alle aventi diritto, considerato, quanto alla ricorrente, che la stessa non ha contratto nuovo matrimonio e che era titolare di un assegno divorzile alla data del decesso del , coincidente con la maturazione CP_2
del diritto dello stesso al TFS. Tanto premesso, quanto al periodo rispetto a cui commisurare la quota percentuale della somma percepita, si osserva che, in difetto di una espressa disposizione legislativa contraria, deve intendersi che la norma faccia riferimento alla durata legale del matrimonio, avendo il legislatore indicato in altri casi la durata del rapporto, secondo una interpretazione che, da un lato, è coerente al principio secondo cui i doveri di solidarietà coniugale non si elidono con la separazione personale e che, dall'altro, conferma i profili assistenzialistici dell'istituto dell'attribuzione all'ex coniuge di una quota dell'indennità di fine rapporto, come precisati anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost.
24.1.1991, n. 23).
Quanto ai criteri di calcolo, la Suprema Corte ha chiarito che “In base al coordinamento fra il primo e il comma 2, l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale: risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero degli anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40% su tale importo.
Questa interpretazione coincide, in aderenza al dettato dell'art. 12 preleggi, con il tenore dell'articolo secondo la connessione fra i suoi due commi ed è confortata dall'argomento sistematico costituito dalla circostanza che le indennità di fine rapporto sono variamente calcolate dalle normative che le regolano, costituendo il TFR istituto di carattere generale solo nell'impiego privato, ed essendovi normative …. articolate in maniera tale da porre come base di calcolo dell'indennità l'ultima retribuzione (e non le retribuzioni via via succedentisi rivalutate), così da rendere logicamente irragionevole e impraticabile una diversa interpretazione della norma.” (Cass. civ.15299/2007).
Nel caso di specie, la durata del matrimonio, celebrato l'8.7.1995 e sciolto con sentenza non definitiva, passata in giudicato il 12.6.2017, è stata pari a 21 anni,
11 mesi e 4 giorni. Il rapporto di lavoro del , prima quale segretario CP_2
comunale e poi presso il Ministero dell'Interno, si è protratto dal 2.5.1989 (vedi estratto conto previdenziale) al 19.11.2021 (data del decesso avvenuto in servizio), ossia per 32 anni, 6 mesi e 17 giorni.
Pertanto, la percentuale spettante alla ricorrente va così calcolata: - 103.131,45 euro: 32 anni, 6 mesi e 18 giorni di servizio (periodo corrispondente a 11.889 giorni) = 3.168,31 euro annui;
- 3.168,31 euro x 21 anni 11 mesi e 4 giorni (periodo corrispondente a 8.010 giorni, in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio) = 69.481,52 euro
40% di 69.481,52 euro= 27.792,61 euro.
Pertanto, va determinato in 27.792,61 euro l'importo spettante a Parte_1
quale quota del 40% del TFS dovuto a e per esso alle
[...] Persona_1
sue eredi ed , nonché in 75.338,84 euro l'importo CP_2 Controparte_3 residuo del TFS spettante, in parti eguali, alle due eredi legittime, come quantificato ed erogando dall' dato atto dell'assenza di opposizione, CP_1
ribadita nelle note conclusive dalle eredi, e pertanto dell'assenso delle stesse al pagamento diretto da parte dell' di quanto spettante alla ricorrente. CP_1
La domanda dell' risulta perciò assorbita dalla suddetta pronuncia. CP_1
Considerati il difetto di legittimazione dell' rispetto alla domanda del CP_1 ricorrente nonché la sostanziale rimessione dell' alla decisione del CP_1
Tribunale e la non opposizione delle eredi alle domande delle altre parti, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
- determina in 27.792,61 euro l'importo spettante a Parte_1 quale quota del 40% del TFS dovuto a e per esso alle sue Persona_1
eredi ed , nonché in 75.338,84 euro l'importo CP_2 Controparte_3 residuo del TFS spettante, in parti eguali, alle due eredi legittime
[...]
e , come quantificato ed erogando dall' CP_2 Controparte_3 CP_1
dato atto dell'assenso delle eredi al pagamento diretto da parte dell' di CP_1 quanto spettante alla ricorrente;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Roma, 20.12.2024
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi