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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/10/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 2663/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), difesi e rappresentati dall'avv. VICENTINI ARIANNA, C.F._2
presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi di fissare ove lo riterranno la propria residenza, domicilio o dimora;
2) La casa familiare sita a Chioggia, frazione Sant'Anna, Strada TT n. 18 in titolarità esclusiva di (meglio individuata al precedente elenco dei beni immobili Parte_2
con il n. 1) resterà in proprietà ed uso esclusivo a mentre la signora Parte_2
e la figlia - maggiorenne ma non ancora autosufficiente Parte_1 Per_1
economicamente - si trasferiranno presso l'immobile adiacente, sito in Strada TT n.
16, in comproprietà al 50% tra i coniugi e meglio identificato al punto 6) del precedente elenco beni immobili. La signora si impegna a rilasciare la casa familiare Pt_1
trasferendosi nell'immobile adiacente (Via TT n. 16) unitamente alla figlia una Per_1
volta pubblicata la sentenza di separazione ed eseguite tutte le reciproche cessioni tra i coniugi indicate nel presente accordo, e comunque entro 6 mesi dalla detta pubblicazione ed a semplice richiesta del signor All'atto del trasferimento i coniugi si Parte_2
spartiranno in modo equo ed in base alla possibilità di spostamento gli arredi, gli elettrodomestici ed ogni altro genere di oggetti che si trovano nella casa familiare;
3) A titolo di contributo al mantenimento della figlia il signor Per_1 Parte_2
verserà la somma di €. 250,00 mensili, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo al deposito della sentenza di separazione, sul conto corrente aperto presso intestato a IBAN Controparte_1 Parte_1
[...] e sarà annualmente rivalutata in base all'indice Istat se positivo;
4) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno sostenute dai genitori al 50% e Per_1
per le stesse si fa espresso richiamo alle Linee Guida del Tribunale di Venezia;
5) Al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi in seguito alla separazione
[...]
si impegna a trasferire, senza alcun compenso ma senza spirito di liberalità, con Parte_2
successivo atto notarile, a , che si impegna sin d'ora ad accettare, i seguenti Parte_1
beni immobili:
A) Intera quota di proprietà (corrispondente ad ½) delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Chioggia (VE) Frazione S. Anna, Strada TT n. 16 -
indicate al n. 6) del precedente elenco dei beni in comunione legale tra i coniugi - (eretto su parte dell'area censita al Catasto Terreni di Chioggia al Foglio 69 mappale 902 di are 08.74
E.U.) e precisamente:
- casa ad uso civile abitazione svolgentesi ai piani interrato, terra e primo, sul lato sud del fabbricato suddetto, composta di 10 (dieci) vani catastali, confinate a sud e a ovest con sub.
11 e a nord con proprietà parte acquirente, salvo se altri;
- garage di pertinenza posto al piano interrato del fabbricato suddetto, di catastali mq. 40
(quaranta), confinante a ovest con rampa e sub 12, a nord con proprietà parte acquirente e sub 8 e a est con proprietà di terzi, salvo se altri;
- garage di pertinenza posto al piano terra in corpo staccato e precisamente nell'angolo sudovest del cortile di pertinenza di seguito citato, di catastali mq. 32 (trentadue),
confinante a nord e a est con sub 11 e a sud con proprietà di terzi, salvo se altri;
- cortile di pertinenza delle unità immobiliari sopra descritte. Dette unità immobiliari sono censite al Catasto Fabbricati del Comune di Chioggia al Foglio 69 mappali:
*902 sub 12 Strada TT n. 16 piano S1-T-1 z.c. 4 cat. A7 cl. 2 vani 10,0 R.C.E. 1.007,09;
*902 sub 9 Strada TT n. 16 piano S1 z.c. 4 cat. C6 cl. 5 mq. 40 R.C.E. 103,29;
*902 sub 10 Strada TT n. 16 piano T z.c. 4 cat. C6 cl. 5 mq. 32 R.C.E. 82,63; *902 sub 11 Strada TT n. 16 piano T (corte) BCNC ai subalterni 12, 9 e 10, tutte derivanti dai subalterni 3 e 7, giusta variazione del 21.04.2004 n. 9669.1/2004 (protocollo n. VE0075546) per demolizione parziale e ampliamento. Il tutto con annessa la proporzionale comproprietà di tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.
Detti beni sono stati acquistati con atto di compravendita del 20.12.2010 a firma Notaio di Chioggia (VE) Repertorio n. 1255 – Trascritto a Chioggia il 24.12.2010 al Persona_2
n. 7363 R.G. e n. 4650 R.P. (Doc. 18); Il trasferimento dovrà avvenire, una volta pubblicata la sentenza di separazione tra i coniugi, a semplice richiesta di e comunque Parte_1
entro tre mesi da detta pubblicazione;
in esito all'atto la signora diverrà Pt_1
proprietaria in via esclusiva dell'immobile; Il mutuo ancora in essere su detto immobile, sino a che non sarà trasferito a , verrà pagato con la liquidità disponibile sul conto Parte_1
corrente cointestato ad entrambi i coniugi e in ogni caso con le somme di cui sono contitolari.
Una volta divenuto di proprietà esclusiva della signora la stessa provvederà al Pt_1
pagamento delle successive rate sino all'estinzione;
B) Intera quota di proprietà (corrispondente ad ½) dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Chioggia (VE) frazione S. Anna, Strada TT (già Strada
Statale Romea) n. 18 (eretto su parte dell'area censita al Catasto Terreni di Chioggia foglio
69 mappale 902 di are 08.74 E.U.) - indicato con il n. 7) nel precedente elenco dei beni in comunione legale tra i coniugi - e precisamente:
locale ad uso ripostiglio posto al piano interrato del fabbricato suddetto, di catastali mq. 3
(tre), confinante a sud e ovest con sub 9 e a nord con proprietà parte acquirente, salvo se altri. Detta unità immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Chioggia al foglio *902 sub 8 Strada Statale Romea n. 18 piano S1 z.c. 4 cat. C2 cl. 5 mq. 3 R.C.E. 1,29 derivante dal subalterno 4, giusta variazione dell'11.03.1996 n. 2008.1/1996 (protocollo n. 219063) per divisione.
Il tutto con la quota proporzionale di comproprietà di tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. Detto bene è stato acquistato con atto di compravendita del 20.12.2010 a firma
Notaio di Chioggia (VE) Repertorio n. 1255 – Trascritto a Chioggia il Persona_2
24.12.2010 al n. 7364 R.G. e n. 4651 R.P. (Doc. 18); Il trasferimento dovrà avvenire, una volta pubblicata la sentenza di separazione tra i coniugi, a semplice richiesta di
[...]
e comunque entro tre mesi da detta pubblicazione;
in esito all'atto la signora Pt_1
diverrà proprietaria in via esclusiva dell'immobile. Pt_1
C) Piena proprietà del negozio sito a Chioggia, Viale Mediterraneo n. 119, (indicato nel precedente elenco dei beni immobili in titolarità esclusiva on il n. Parte_2
3), al piano terra, con annessi bagno e w.c., di complessivi metri quadrai catastali 85
(ottantacinque), confinante con Viale Mediterraneo, con ingresso comune del fabbricato e con proprietà di terzi, salvo altri. Riportato nel C.F. del Comune di Chioggia, Foglio 40 mappale 620 sub 13, z.c. 2, Cat. C/1, Cl. 12, mq 81, RC Euro 1.894,36, attualmente concesso in locazione per il canone mensile di circa €. 1.000 (Doc. 15). Detto bene è pervenuto al signor con atto a rogito Notaio di Chioggia del 29.05.2006 Registrato a Pt_2 Per_3
Chioggia il 05.06.2006 e trascritto a Chioggia il 06.06.2006 al n. 4257 Reg. Gen. e al n. 2261
Reg. Part. (doc. 14).
Il trasferimento avverrà con successivo atto notarile, una volta pubblicata la sentenza di separazione e non oltre tre mesi dalla stessa, a semplice richiesta della signora . Pt_1
Sino a che non verrà trasferito il relativo canone di locazione verrà versato sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi o comunque messo a disposizione di entrambi per i costi necessari alla famiglia;
una volta perfezionata la cessione i canoni mensili così come qualsiasi altro frutto sarà di proprietà esclusiva della signora;
Pt_1
6) Al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi in seguito alla separazione
[...]
si impegna a trasferire, senza alcun compenso ma senza spirito di liberalità, con Pt_1
successivo atto notarile in favore di che si impegna sin d'ora ad accettare, Pt_2 Parte_2
i seguenti beni immobili:
D) Intera quota di sua proprietà (corrispondente ad ½) di mini appartamento al piano terzo costituente porzione di fabbricato condominiale sito in comune di Abano Terme (PD), Piazza
Mercato n. 16 – indicato al n. 8) del precedente elenco dei beni immobili in comunione legale tra i coniugi - eretto sull'area censita in Catasto Terreni del suddetto Comune al Foglio 12
con il mappale 623 di are 5.47 catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di Abano Terme
(PD) Foglio 12, mappale n. 1599 sub. 37, Piazza Mercato, p. 3, Cat. A/2, cl. 3, vani 3, R.C.
325,37 con ogni accessione, pertinenza, dipendenza, servitù attive e passive ed ha compreso le proporzionali quote di comproprietà sulle parti ed impianti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c.. L'immobile è pervenuto ai coniugi con compravendita a rogito Notaio
di Padova del 18.11.2003 Rep. 253.232 Raccolta 24.843 trascritto a Padova Persona_4
il 01.12.2003 N. Reg. Gen. 51989 e Reg. Part. 32358 (Doc. 20). L'appartamento è
attualmente concesso in locazione con canone di circa €. 290/mese con contratto che scadrà il 30.06.2025 (Doc. 21). Il trasferimento avverrà con successivo atto notarile, una volta pubblicata la sentenza di separazione e non oltre tre mesi dalla stessa, a semplice richiesta del signor Sino a che non verrà trasferito il relativo canone di locazione Parte_2
verrà versato sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi o comunque messo a disposizione di entrambi per i costi necessari alla famiglia;
una volta perfezionata la cessione i canoni mensili così come qualsiasi altro frutto sarà di proprietà esclusiva di Parte_2
[...] E) Intera quota di sua proprietà (corrispondente ad ½) delle N. 2 unità immobiliari (indicate con il n. 9) nel precedente elenco degli immobili in comunione legale tra i coniugi) rispettivamente ad uso appartamento al piano terra con annesso cortile esclusivo pertinenziale e ad uso garage al piano primo sottostrada facenti parte del fabbricato ad uso residenziale-commerciale sito in Comune di Limena (PD) Via Roma n. 39 catastalmente identificate come segue: N.C.E.U. di Limena (PD) – Sez. Unica – Foglio 9 (nove)
- Mapp. N. 1381 sub 12, Via Roma n. 39, p. T, Cat. A/2, Cl. 2, vani 2,5, Sup. cat. 52 mq., R.C.
€. 213,04; (appartamento);
- mapp. N. 1381 sub. 13, cortile esclusivo (aggraffato al sub. 12);
- mapp. N. 1381 sub. 72 Via Roma n. 39, p. S1, Cat. C/6, cl. 2, mq. 17, Sup. Cat. 19 mq., R.C.
31,61 (garage);
giusta denuncia di avvenute variazioni di fabbricato urbano presentante all'Ufficio del
Territorio di Padova in data 11.12.2002, prot. N. 360821 e in data 28.06.2004, prot.
PD0157149. Viene compresa la quota ideale di comproprietà sulle parti comuni per legge o per destinazione ai sensi dell'art. 1117 c.c. e seguenti e precisamente al mapp. N. 1381 sub 1,
b.c.n.c. (cortile, portico, rampa, spazio manovra, vano scala, ascensore, vani tecnici), a tutti i sub. escluso sub. 82 e del mapp. N. 1381 sub. 84, b.c.n.c. (vano contatori, corridoio) a tutti i sub. esclusi i sub. 20-21-37-48-74-77-82, identificati alla Sez. Unica, Foglio 9 (nove) del
N.C.E.U. del predetto Comune, nonché la quota di 2/63 (due sessantatreesimi) in piena comproprietà del mappale n. 1381 sub. 82 identificato al N.C.E.U. del Comune di Limena
(PD) alla Sez. Unica con il Foglio 9 (nove), destinato a parcheggio ad uso pubblico. Viene
inoltre compresa la comproprietà dell'area di sedime e di pertinenza del fabbricato di cui sono parte le unità immobiliari in oggetto censita al N.C.T. di Limena (PD) al Foglio 9 (nove) con il mapp. N. 22 di are 19.10 E.U., derivante dalla fusione dei mapp. nn. 22 di are 15.30 e
197 di are 03.80, giusta denuncia di cambiamento presentata all'Ufficio del Territorio di Padova in data 04.12.2002 prot. N. 350287. Confini dal mappale n. 1381 sub 12 e 13: a nord con proprietà di terzi, ad est e ovest con parte venditrice, a sud con parti comuni, salvo se altri. Confini del mappale n. 1381 sub 72: a nord, est e sud con parte venditrice, ad ovest con corsia di manovra, salvo se altri.
Detti beni sono pervenuti ai coniugi con atto di compravendita a Rogito Notaio
[...]
di Cittadella (PD) del 21.09.2004 registrato a Cittadella il 28.09.2004 e trascritto Per_5
a Padova il 30.09.2004 Reg. Gen. 43807 e Reg. Part. 25287 (Doc. sub. 22); L'immobile è concesso in affitto ad €. 470/mese con contratto in scadenza a marzo 2026 (Doc. sub 23). Il trasferimento avverrà con successivo atto notarile, una volta pubblicata la sentenza di separazione e non oltre tre mesi dalla stessa, a semplice richiesta del signor Parte_2
Sino a che non verrà trasferito il relativo canone di locazione verrà versato sul conto
[...]
corrente cointestato ad entrambi i coniugi o comunque messo a disposizione di entrambi per i costi necessari alla famiglia;
una volta perfezionata la cessione i canoni mensili così come qualsiasi altro frutto sarà di proprietà esclusiva di Le spese Parte_2
relative ai trasferimenti indicati nei precedenti numeri 5) e 6) saranno sostenute dai coniugi con la liquidità di cui sono contitolari;
in mancanza saranno sostenute in eguale misura al
50% ciascuno.
7) I beni mobili registrati indicati nell'elenco precedente resteranno in proprietà esclusiva del signor ad eccezione del Fuoristrada Toyota Land Cruiser targata Parte_2
CV028ST (indicata al n. 8) dell'elenco dei beni mobili registrati) e dell'Autocaravan IVECO
“Mobilvetta” del 2002 targato BX914PY munito di gancio di traino indicato al punto 1)
dell'elenco beni mobili registrati, che vengono trasferiti con il presente atto senza alcun compenso e senza spirito di liberalità a che ne curerà la trascrizione al Parte_1
P.R.A. entro 60 giorni dal deposito della sentenza. I costi necessari saranno a carico di entrambi i coniugi con la liquidità a loro disposizione ovvero, in mancanza, a carico di
[...] . I trasferimenti sopra indicati ai numeri 5), 6) e 7) sono esenti dal pagamento di Pt_1
imposte e tasse ai sensi dell'art. 19 l. 74/1987.
8) Il Conto corrente n. 13927/1000/00008745 aperto presso Filiale Controparte_2
di a Chioggia cointestato ad entrambi i coniugi resterà cointestato ad CP_3
entrambi fino a che vi saranno beni immobili in comproprietà tra i coniugi e le somme in esso presenti
– unitamente alla somma di €. 40.750,00 presente sul deposito a tempo annesso al Conto
Corrente N. 001 2886736-1 intestato a ma in comproprietà CP_1 Parte_1
tra i coniugi al 50% ciascuno – verranno utilizzate da entrambi per sostenere i costi dei trasferimenti di beni mobili e immobili indicati nelle sopra riportate condizioni di separazione nonché per far fronte a tutte le spese per il mantenimento di detti beni e comunque necessarie per la famiglia sino a che non saranno adempiuti gli impegni sopra riportati.
All'esito della separazione e dei trasferimenti indicati nel presente accordo l'eventuale importo che residuerà sarà ripartito tra i coniugi in parte uguale al 50% ciascuno.
9) Spese legali compensate.”
Per il Pubblico Ministero
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.06.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 15.05.1988 a Chioggia, regolarmente trascritto nel Registro
degli atti di matrimonio al n. 84, Parte II, Serie A, anno 1988 del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano le figlie 04.02.1990 a Chioggia, maggiorenne Persona_6 economicamente autosufficiente, ed il 01.08.2005 a Venezia, maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 27.06.2025 per il 09.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 29.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 09.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. La regolamentazione degli interessi della figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, non presenta profili di illegittimità ex art. 337 septies c.c..
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza in punto delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite tra i coniugi come in epigrafe riportate.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 27.10.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
69 mappale:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 2663/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), difesi e rappresentati dall'avv. VICENTINI ARIANNA, C.F._2
presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi di fissare ove lo riterranno la propria residenza, domicilio o dimora;
2) La casa familiare sita a Chioggia, frazione Sant'Anna, Strada TT n. 18 in titolarità esclusiva di (meglio individuata al precedente elenco dei beni immobili Parte_2
con il n. 1) resterà in proprietà ed uso esclusivo a mentre la signora Parte_2
e la figlia - maggiorenne ma non ancora autosufficiente Parte_1 Per_1
economicamente - si trasferiranno presso l'immobile adiacente, sito in Strada TT n.
16, in comproprietà al 50% tra i coniugi e meglio identificato al punto 6) del precedente elenco beni immobili. La signora si impegna a rilasciare la casa familiare Pt_1
trasferendosi nell'immobile adiacente (Via TT n. 16) unitamente alla figlia una Per_1
volta pubblicata la sentenza di separazione ed eseguite tutte le reciproche cessioni tra i coniugi indicate nel presente accordo, e comunque entro 6 mesi dalla detta pubblicazione ed a semplice richiesta del signor All'atto del trasferimento i coniugi si Parte_2
spartiranno in modo equo ed in base alla possibilità di spostamento gli arredi, gli elettrodomestici ed ogni altro genere di oggetti che si trovano nella casa familiare;
3) A titolo di contributo al mantenimento della figlia il signor Per_1 Parte_2
verserà la somma di €. 250,00 mensili, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo al deposito della sentenza di separazione, sul conto corrente aperto presso intestato a IBAN Controparte_1 Parte_1
[...] e sarà annualmente rivalutata in base all'indice Istat se positivo;
4) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno sostenute dai genitori al 50% e Per_1
per le stesse si fa espresso richiamo alle Linee Guida del Tribunale di Venezia;
5) Al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi in seguito alla separazione
[...]
si impegna a trasferire, senza alcun compenso ma senza spirito di liberalità, con Parte_2
successivo atto notarile, a , che si impegna sin d'ora ad accettare, i seguenti Parte_1
beni immobili:
A) Intera quota di proprietà (corrispondente ad ½) delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Chioggia (VE) Frazione S. Anna, Strada TT n. 16 -
indicate al n. 6) del precedente elenco dei beni in comunione legale tra i coniugi - (eretto su parte dell'area censita al Catasto Terreni di Chioggia al Foglio 69 mappale 902 di are 08.74
E.U.) e precisamente:
- casa ad uso civile abitazione svolgentesi ai piani interrato, terra e primo, sul lato sud del fabbricato suddetto, composta di 10 (dieci) vani catastali, confinate a sud e a ovest con sub.
11 e a nord con proprietà parte acquirente, salvo se altri;
- garage di pertinenza posto al piano interrato del fabbricato suddetto, di catastali mq. 40
(quaranta), confinante a ovest con rampa e sub 12, a nord con proprietà parte acquirente e sub 8 e a est con proprietà di terzi, salvo se altri;
- garage di pertinenza posto al piano terra in corpo staccato e precisamente nell'angolo sudovest del cortile di pertinenza di seguito citato, di catastali mq. 32 (trentadue),
confinante a nord e a est con sub 11 e a sud con proprietà di terzi, salvo se altri;
- cortile di pertinenza delle unità immobiliari sopra descritte. Dette unità immobiliari sono censite al Catasto Fabbricati del Comune di Chioggia al Foglio 69 mappali:
*902 sub 12 Strada TT n. 16 piano S1-T-1 z.c. 4 cat. A7 cl. 2 vani 10,0 R.C.E. 1.007,09;
*902 sub 9 Strada TT n. 16 piano S1 z.c. 4 cat. C6 cl. 5 mq. 40 R.C.E. 103,29;
*902 sub 10 Strada TT n. 16 piano T z.c. 4 cat. C6 cl. 5 mq. 32 R.C.E. 82,63; *902 sub 11 Strada TT n. 16 piano T (corte) BCNC ai subalterni 12, 9 e 10, tutte derivanti dai subalterni 3 e 7, giusta variazione del 21.04.2004 n. 9669.1/2004 (protocollo n. VE0075546) per demolizione parziale e ampliamento. Il tutto con annessa la proporzionale comproprietà di tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.
Detti beni sono stati acquistati con atto di compravendita del 20.12.2010 a firma Notaio di Chioggia (VE) Repertorio n. 1255 – Trascritto a Chioggia il 24.12.2010 al Persona_2
n. 7363 R.G. e n. 4650 R.P. (Doc. 18); Il trasferimento dovrà avvenire, una volta pubblicata la sentenza di separazione tra i coniugi, a semplice richiesta di e comunque Parte_1
entro tre mesi da detta pubblicazione;
in esito all'atto la signora diverrà Pt_1
proprietaria in via esclusiva dell'immobile; Il mutuo ancora in essere su detto immobile, sino a che non sarà trasferito a , verrà pagato con la liquidità disponibile sul conto Parte_1
corrente cointestato ad entrambi i coniugi e in ogni caso con le somme di cui sono contitolari.
Una volta divenuto di proprietà esclusiva della signora la stessa provvederà al Pt_1
pagamento delle successive rate sino all'estinzione;
B) Intera quota di proprietà (corrispondente ad ½) dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Chioggia (VE) frazione S. Anna, Strada TT (già Strada
Statale Romea) n. 18 (eretto su parte dell'area censita al Catasto Terreni di Chioggia foglio
69 mappale 902 di are 08.74 E.U.) - indicato con il n. 7) nel precedente elenco dei beni in comunione legale tra i coniugi - e precisamente:
locale ad uso ripostiglio posto al piano interrato del fabbricato suddetto, di catastali mq. 3
(tre), confinante a sud e ovest con sub 9 e a nord con proprietà parte acquirente, salvo se altri. Detta unità immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Chioggia al foglio *902 sub 8 Strada Statale Romea n. 18 piano S1 z.c. 4 cat. C2 cl. 5 mq. 3 R.C.E. 1,29 derivante dal subalterno 4, giusta variazione dell'11.03.1996 n. 2008.1/1996 (protocollo n. 219063) per divisione.
Il tutto con la quota proporzionale di comproprietà di tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. Detto bene è stato acquistato con atto di compravendita del 20.12.2010 a firma
Notaio di Chioggia (VE) Repertorio n. 1255 – Trascritto a Chioggia il Persona_2
24.12.2010 al n. 7364 R.G. e n. 4651 R.P. (Doc. 18); Il trasferimento dovrà avvenire, una volta pubblicata la sentenza di separazione tra i coniugi, a semplice richiesta di
[...]
e comunque entro tre mesi da detta pubblicazione;
in esito all'atto la signora Pt_1
diverrà proprietaria in via esclusiva dell'immobile. Pt_1
C) Piena proprietà del negozio sito a Chioggia, Viale Mediterraneo n. 119, (indicato nel precedente elenco dei beni immobili in titolarità esclusiva on il n. Parte_2
3), al piano terra, con annessi bagno e w.c., di complessivi metri quadrai catastali 85
(ottantacinque), confinante con Viale Mediterraneo, con ingresso comune del fabbricato e con proprietà di terzi, salvo altri. Riportato nel C.F. del Comune di Chioggia, Foglio 40 mappale 620 sub 13, z.c. 2, Cat. C/1, Cl. 12, mq 81, RC Euro 1.894,36, attualmente concesso in locazione per il canone mensile di circa €. 1.000 (Doc. 15). Detto bene è pervenuto al signor con atto a rogito Notaio di Chioggia del 29.05.2006 Registrato a Pt_2 Per_3
Chioggia il 05.06.2006 e trascritto a Chioggia il 06.06.2006 al n. 4257 Reg. Gen. e al n. 2261
Reg. Part. (doc. 14).
Il trasferimento avverrà con successivo atto notarile, una volta pubblicata la sentenza di separazione e non oltre tre mesi dalla stessa, a semplice richiesta della signora . Pt_1
Sino a che non verrà trasferito il relativo canone di locazione verrà versato sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi o comunque messo a disposizione di entrambi per i costi necessari alla famiglia;
una volta perfezionata la cessione i canoni mensili così come qualsiasi altro frutto sarà di proprietà esclusiva della signora;
Pt_1
6) Al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi in seguito alla separazione
[...]
si impegna a trasferire, senza alcun compenso ma senza spirito di liberalità, con Pt_1
successivo atto notarile in favore di che si impegna sin d'ora ad accettare, Pt_2 Parte_2
i seguenti beni immobili:
D) Intera quota di sua proprietà (corrispondente ad ½) di mini appartamento al piano terzo costituente porzione di fabbricato condominiale sito in comune di Abano Terme (PD), Piazza
Mercato n. 16 – indicato al n. 8) del precedente elenco dei beni immobili in comunione legale tra i coniugi - eretto sull'area censita in Catasto Terreni del suddetto Comune al Foglio 12
con il mappale 623 di are 5.47 catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di Abano Terme
(PD) Foglio 12, mappale n. 1599 sub. 37, Piazza Mercato, p. 3, Cat. A/2, cl. 3, vani 3, R.C.
325,37 con ogni accessione, pertinenza, dipendenza, servitù attive e passive ed ha compreso le proporzionali quote di comproprietà sulle parti ed impianti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c.. L'immobile è pervenuto ai coniugi con compravendita a rogito Notaio
di Padova del 18.11.2003 Rep. 253.232 Raccolta 24.843 trascritto a Padova Persona_4
il 01.12.2003 N. Reg. Gen. 51989 e Reg. Part. 32358 (Doc. 20). L'appartamento è
attualmente concesso in locazione con canone di circa €. 290/mese con contratto che scadrà il 30.06.2025 (Doc. 21). Il trasferimento avverrà con successivo atto notarile, una volta pubblicata la sentenza di separazione e non oltre tre mesi dalla stessa, a semplice richiesta del signor Sino a che non verrà trasferito il relativo canone di locazione Parte_2
verrà versato sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi o comunque messo a disposizione di entrambi per i costi necessari alla famiglia;
una volta perfezionata la cessione i canoni mensili così come qualsiasi altro frutto sarà di proprietà esclusiva di Parte_2
[...] E) Intera quota di sua proprietà (corrispondente ad ½) delle N. 2 unità immobiliari (indicate con il n. 9) nel precedente elenco degli immobili in comunione legale tra i coniugi) rispettivamente ad uso appartamento al piano terra con annesso cortile esclusivo pertinenziale e ad uso garage al piano primo sottostrada facenti parte del fabbricato ad uso residenziale-commerciale sito in Comune di Limena (PD) Via Roma n. 39 catastalmente identificate come segue: N.C.E.U. di Limena (PD) – Sez. Unica – Foglio 9 (nove)
- Mapp. N. 1381 sub 12, Via Roma n. 39, p. T, Cat. A/2, Cl. 2, vani 2,5, Sup. cat. 52 mq., R.C.
€. 213,04; (appartamento);
- mapp. N. 1381 sub. 13, cortile esclusivo (aggraffato al sub. 12);
- mapp. N. 1381 sub. 72 Via Roma n. 39, p. S1, Cat. C/6, cl. 2, mq. 17, Sup. Cat. 19 mq., R.C.
31,61 (garage);
giusta denuncia di avvenute variazioni di fabbricato urbano presentante all'Ufficio del
Territorio di Padova in data 11.12.2002, prot. N. 360821 e in data 28.06.2004, prot.
PD0157149. Viene compresa la quota ideale di comproprietà sulle parti comuni per legge o per destinazione ai sensi dell'art. 1117 c.c. e seguenti e precisamente al mapp. N. 1381 sub 1,
b.c.n.c. (cortile, portico, rampa, spazio manovra, vano scala, ascensore, vani tecnici), a tutti i sub. escluso sub. 82 e del mapp. N. 1381 sub. 84, b.c.n.c. (vano contatori, corridoio) a tutti i sub. esclusi i sub. 20-21-37-48-74-77-82, identificati alla Sez. Unica, Foglio 9 (nove) del
N.C.E.U. del predetto Comune, nonché la quota di 2/63 (due sessantatreesimi) in piena comproprietà del mappale n. 1381 sub. 82 identificato al N.C.E.U. del Comune di Limena
(PD) alla Sez. Unica con il Foglio 9 (nove), destinato a parcheggio ad uso pubblico. Viene
inoltre compresa la comproprietà dell'area di sedime e di pertinenza del fabbricato di cui sono parte le unità immobiliari in oggetto censita al N.C.T. di Limena (PD) al Foglio 9 (nove) con il mapp. N. 22 di are 19.10 E.U., derivante dalla fusione dei mapp. nn. 22 di are 15.30 e
197 di are 03.80, giusta denuncia di cambiamento presentata all'Ufficio del Territorio di Padova in data 04.12.2002 prot. N. 350287. Confini dal mappale n. 1381 sub 12 e 13: a nord con proprietà di terzi, ad est e ovest con parte venditrice, a sud con parti comuni, salvo se altri. Confini del mappale n. 1381 sub 72: a nord, est e sud con parte venditrice, ad ovest con corsia di manovra, salvo se altri.
Detti beni sono pervenuti ai coniugi con atto di compravendita a Rogito Notaio
[...]
di Cittadella (PD) del 21.09.2004 registrato a Cittadella il 28.09.2004 e trascritto Per_5
a Padova il 30.09.2004 Reg. Gen. 43807 e Reg. Part. 25287 (Doc. sub. 22); L'immobile è concesso in affitto ad €. 470/mese con contratto in scadenza a marzo 2026 (Doc. sub 23). Il trasferimento avverrà con successivo atto notarile, una volta pubblicata la sentenza di separazione e non oltre tre mesi dalla stessa, a semplice richiesta del signor Parte_2
Sino a che non verrà trasferito il relativo canone di locazione verrà versato sul conto
[...]
corrente cointestato ad entrambi i coniugi o comunque messo a disposizione di entrambi per i costi necessari alla famiglia;
una volta perfezionata la cessione i canoni mensili così come qualsiasi altro frutto sarà di proprietà esclusiva di Le spese Parte_2
relative ai trasferimenti indicati nei precedenti numeri 5) e 6) saranno sostenute dai coniugi con la liquidità di cui sono contitolari;
in mancanza saranno sostenute in eguale misura al
50% ciascuno.
7) I beni mobili registrati indicati nell'elenco precedente resteranno in proprietà esclusiva del signor ad eccezione del Fuoristrada Toyota Land Cruiser targata Parte_2
CV028ST (indicata al n. 8) dell'elenco dei beni mobili registrati) e dell'Autocaravan IVECO
“Mobilvetta” del 2002 targato BX914PY munito di gancio di traino indicato al punto 1)
dell'elenco beni mobili registrati, che vengono trasferiti con il presente atto senza alcun compenso e senza spirito di liberalità a che ne curerà la trascrizione al Parte_1
P.R.A. entro 60 giorni dal deposito della sentenza. I costi necessari saranno a carico di entrambi i coniugi con la liquidità a loro disposizione ovvero, in mancanza, a carico di
[...] . I trasferimenti sopra indicati ai numeri 5), 6) e 7) sono esenti dal pagamento di Pt_1
imposte e tasse ai sensi dell'art. 19 l. 74/1987.
8) Il Conto corrente n. 13927/1000/00008745 aperto presso Filiale Controparte_2
di a Chioggia cointestato ad entrambi i coniugi resterà cointestato ad CP_3
entrambi fino a che vi saranno beni immobili in comproprietà tra i coniugi e le somme in esso presenti
– unitamente alla somma di €. 40.750,00 presente sul deposito a tempo annesso al Conto
Corrente N. 001 2886736-1 intestato a ma in comproprietà CP_1 Parte_1
tra i coniugi al 50% ciascuno – verranno utilizzate da entrambi per sostenere i costi dei trasferimenti di beni mobili e immobili indicati nelle sopra riportate condizioni di separazione nonché per far fronte a tutte le spese per il mantenimento di detti beni e comunque necessarie per la famiglia sino a che non saranno adempiuti gli impegni sopra riportati.
All'esito della separazione e dei trasferimenti indicati nel presente accordo l'eventuale importo che residuerà sarà ripartito tra i coniugi in parte uguale al 50% ciascuno.
9) Spese legali compensate.”
Per il Pubblico Ministero
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.06.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 15.05.1988 a Chioggia, regolarmente trascritto nel Registro
degli atti di matrimonio al n. 84, Parte II, Serie A, anno 1988 del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano le figlie 04.02.1990 a Chioggia, maggiorenne Persona_6 economicamente autosufficiente, ed il 01.08.2005 a Venezia, maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 27.06.2025 per il 09.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 29.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 09.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. La regolamentazione degli interessi della figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, non presenta profili di illegittimità ex art. 337 septies c.c..
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza in punto delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite tra i coniugi come in epigrafe riportate.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 27.10.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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