Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 12879/2021 R.G.T.
TRA
Parte 1 , rappresentato dal figlio Parte 2 amministratore di sostegno dello stesso, nominato dal Giudice Tutelare di Roma in data 7.10.2021,
rappresentato e difeso dall'avv. Ginevra Saccucci, come da procura in atti;
ricorrente
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Flamnia Rinaldi e Michela Carlo, Controparte_1
come da procura in atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Si costituiva la resistente la quale deduceva preliminarmente l'invalidità della procura allora rilasciata dal padre al figlio e chiedeva, dunque, dichiararsi inammissibile e nullo il ricorso;
in via subordinata chiedeva un assegno divorzile pari ad euro 3.000,00 mensili.
In sede presidenziale venivano confermate le statuizioni assunte in sede di separazione consensuale, dunque un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 2.300,00 mensili e l'assegnazione della casa coniugale alla stessa, che ne era la proprietaria.
Nel corso del giudizio, superata la questione inerente la rappresentanza del ricorrente, al quale il Giudice Tutelare aveva nominato un amministratore di sostegno nella persona del figlio (decreto confermato anche dalla Corte d'Appello, come provvedimento, in atti), veniva emessa sentenza sullo status.
Successivamente decedeva il ricorrente, come da certificato di morte, in atti, e in sede di precisazione delle conclusioni la difesa della parte ricorrente chiedeva dichiararsi il giudizio interrotto ex art. 300 c.p.c. e, in subordine, di determinare l'assegno divorzile nella misura di euro 600,00 mensili, mentre la resistente chiedeva la conferma dell'assegno come già disposto, oltre Istat come maturato, a titolo di assegno divorzile, riportandosi anche alle istanze istruttorie già richieste.
Deve, preliminarmente, essere dichiarata inammissibile la documentazione depositata dalle parti con le memorie conclusionali, in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio.
Osserva, poi, questo Collegio che le prove richieste sono superflue, dunque devono essere rigettate. Nel merito, quanto all'assegno divorzile, deve innanzitutto darsi atto della sentenza pronunciata dalla Suprema Corte a S.U. del 24.6.2022, n. 20494, che specifica che è il passaggio in giudicato della sentenza sullo status che dà diritto a percepire eventualmente l'assegno divorzile ("In materia di divorzio, occorre ricordare il principio, affermato da questa Corte, secondo cui la regola generale, desumibile dall'art. 4, comma 13, I. n. 898 del 1970, prevede che il diritto a Ric. 2018 n. 21717 sez. SU - ud. 10-05-2022 -8- percepire l'assegno attribuito dal giudice decorra dalla formazione del titolo in forza del quale esso è dovuto: vale a dire, dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto l'assegno di divorzio trae la propria indispensabile premessa proprio nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la statuizione di risoluzione del vincolo coniugale spiega effetti costitutivi. Altro è, poi, che il giudice possa disporne la decorrenza provvisoria, in relazione alle circostanze del caso concreto, anche dalla domanda di divorzio
(Cass. 17 settembre 2020, n. 19330, da ultimo). L'indicata facoltà giudiziale, da motivare specificamente, non costituisce affatto una deroga al principio secondo cui l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, decorre dal passaggio in giudicato della relativa statuizione, bensì ne rappresenta un temperamento, col conferire al giudice il potere discrezionale, in relazione alle circostanze del caso concreto, di disporre la decorrenza di esso dalla data della domanda."), e nel caso che ci occupa l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza sullo status è del maggio
2024 (in atti), mentre il decesso del Pt_1 è avvenuto il 13.8.2024 (cfr. certificato di morte, in atti).
D'altra parte, la Corte, con la citata sentenza, ha statuito anche che il giudizio di divorzio prosegue nei confronti degli eredi per la determinazione dell'assegno divorzile ("Nel caso in esame, il Collegio delle S.U. ha reputato che occorra ammettere una prosecuzione del giudizio concernente l'obbligo di corresponsione di un assegno nei confronti degli eredi del preteso obbligato, per l'accertamento della debenza del diritto all'assegno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status a quella del decesso. La conclusione è indotta dalla considerazione che la perdurante pendenza del solo giudizio sulle domande accessorie può costituire una causa di "scissione" del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio, che si protrarrà ai fini di una pronuncia su di quelle in via differita per mere ragioni occasionali."), come anche affermato dalla sentenza del 24.6.2022, n. 20495, assegno da determinarsi fino alla data del decesso del coniuge titolare dell'obbligo di versamento ("Nel caso in esame, il Collegio delle S.U. ha reputato che occorra ammettere una prosecuzione del giudizio concernente l'obbligo di corresponsione di un assegno nei confronti degli eredi del preteso obbligato, per l'accertamento della debenza del diritto all'assegno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status a quella del decesso.").
Ciò premesso, deve ora darsi atto della giurisprudenza della Suprema Corte in materia di assegno divorzile, avendo la stessa affermato anche recentemente che "L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.", (Cass., sent del 19.12.2023, n.
35434).
Ebbene, la CP_1 a sempre svolto l'attività di casalinga nel corso del matrimonio durato
13 anni, non risulta avere avuto altre entrate al di fuori dell'assegno di mantenimento (cfr. estratti conto, dichiarazione dei redditi e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti), ha un'età, 74 anni, che obiettivamente esclude che potesse attivarsi per la ricerca di un'attività lavorativa, dovendosi considerare che la stessa è proprietaria della casa dove vive, oltre che di due box (di cui uno acquistato nel 2019 con un mutuo acceso pari ad euro 760,00 mensili con scadenza nel 2024), e che in detta abitazione ha ospitato fino quasi alla sua morte l'ex coniuge, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del medesimo
Pt 1 Il Pt 1 , invece, non aveva proprietà immobiliari, era titolare di pensione di accompagno per la somma di euro 500,00 mensili, di una pensione del fondo Inarcassa quale architetto pari ad euro 750,00 mensili lordi, nonché di pensione Inps con redditi dichiarati pari a complessivi euro 132.620,00 e ad euro 6.610,00 netti mensili calcolati su 12 mensilità (cfr. dichiarazione dei redditi, CU, estratti conto e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti).
Ciò posto, ritiene questo Collegio che possa determinarsi un assegno divorzile in favore della CP 1 carico della parte ricorrente dalla data della sentenza di divorzio e fino al decesso del Pt 1 nella misura già vigente a titolo di assegno di mantenimento, oltre Istat
come maturato.
Considerata la natura del giudizio, nonchè la soccombenza del ricorrente circa la domanda relativa all'assegno divorzile, si ritiene di dover condannare detta parte alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1 ella misura della metà, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata,
così provvede:
determina un assegno divorzile in favore della CP_1 carico della parte ricorrente dalla data della sentenza di divorzio e fino al decesso del Pt 1 nella misura già vigente a titolo di assegno di mantenimento, oltre Istat come maturato;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1 ella misura della metà, liquidate in euro 1.777,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 16.12.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Francesca Cosentino