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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4996/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4996/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. RIVA VALENTINA,
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. PALADINO ALIDA RITA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 14/3/2023, successivamente omologato dal Tribunale di Modena n. cronol.
812/2023 del 15/3/2023 (R.G. 523/2023);
- viste le conclusioni del P.M. che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1 - Assegno divorzile a favore della coniuge: versamento in unica soluzione ex art. 5, comma 8, L. Div. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di soluzione una tantum dell'assegno divorzile ai
[...] sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 8, L. Div., la somma omnicomprensiva di € 38.000,00 (trentottomila/00), a mezzo bonifico bancario al seguente Iban: [...], con le seguenti modalità: quanto ad € 19.000,00 alla sottoscrizione dell'accordo ed euro 19.000,00 alla data dell'udienza ex art. 473-bis.
51.
Le parti dichiarano che essa somma è equa alla luce dell'attuale stato occupazionale, reddituale e patrimoniale delle parti, del tenore di vita goduto dalle parti in costanza di convivenza coniugale, del regime patrimoniale prescelto e delle condizioni di separazione, e dell'età dei coniugi.
2. - Altre pattuizioni
2.1 Le parti dichiarano di avere risolto fra loro con le pattuizioni di cui al presente ricorso - anche in via transattiva e novativa – e di avere già provveduto a definire ogni pregresso rapporto economico e patrimoniale e dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo dipendente dal rapporto, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa e pertanto di nulla più avere
a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione.
2.2 Le parti concordano che le spese legali relative al presente procedimento nonché a quelle relative ad ogni altro accordo inerente la regolamentazione della crisi coniugale saranno tra gli stessi interamente compensate, per cui ciascuno di essi pagherà il proprio difensore mentre le spese borsuali verranno ripartite al 50%, con rinuncia da parte dei procuratori alla solidarietà professionale.”
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in BOLOGNA il 07/01/1984 fra nata a [...] Parte_1
(MN) il 26/12/1943 e nato a [...] il [...], Controparte_1 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1984 Atto n.2 Parte II Serie C
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2.4.2025
pagina 6 di 5 Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4996/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. RIVA VALENTINA,
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. PALADINO ALIDA RITA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 14/3/2023, successivamente omologato dal Tribunale di Modena n. cronol.
812/2023 del 15/3/2023 (R.G. 523/2023);
- viste le conclusioni del P.M. che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1 - Assegno divorzile a favore della coniuge: versamento in unica soluzione ex art. 5, comma 8, L. Div. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di soluzione una tantum dell'assegno divorzile ai
[...] sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 8, L. Div., la somma omnicomprensiva di € 38.000,00 (trentottomila/00), a mezzo bonifico bancario al seguente Iban: [...], con le seguenti modalità: quanto ad € 19.000,00 alla sottoscrizione dell'accordo ed euro 19.000,00 alla data dell'udienza ex art. 473-bis.
51.
Le parti dichiarano che essa somma è equa alla luce dell'attuale stato occupazionale, reddituale e patrimoniale delle parti, del tenore di vita goduto dalle parti in costanza di convivenza coniugale, del regime patrimoniale prescelto e delle condizioni di separazione, e dell'età dei coniugi.
2. - Altre pattuizioni
2.1 Le parti dichiarano di avere risolto fra loro con le pattuizioni di cui al presente ricorso - anche in via transattiva e novativa – e di avere già provveduto a definire ogni pregresso rapporto economico e patrimoniale e dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo dipendente dal rapporto, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa e pertanto di nulla più avere
a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione.
2.2 Le parti concordano che le spese legali relative al presente procedimento nonché a quelle relative ad ogni altro accordo inerente la regolamentazione della crisi coniugale saranno tra gli stessi interamente compensate, per cui ciascuno di essi pagherà il proprio difensore mentre le spese borsuali verranno ripartite al 50%, con rinuncia da parte dei procuratori alla solidarietà professionale.”
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in BOLOGNA il 07/01/1984 fra nata a [...] Parte_1
(MN) il 26/12/1943 e nato a [...] il [...], Controparte_1 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1984 Atto n.2 Parte II Serie C
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2.4.2025
pagina 6 di 5 Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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