Art. 1. Articolo unico.
Per la durata dell'esercizio finanziario 1948-49, e' autorizzata la concessione dei sussidi integrativi di esercizio, di cui all' art. 27, lettera b), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 , ed all' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338 , alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, anche in pendenza della regolarizzazione della concessione richiesta al Ministero dei trasporti, in applicazione del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447 , e successive aggiunte e modificazioni, delle disposizioni vigenti in materia di navigazione lacuale, nonche' dell' art. 1270 del Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 .
Per la durata dell'esercizio finanziario 1948-49, e' autorizzata la concessione dei sussidi integrativi di esercizio, di cui all' art. 27, lettera b), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 , ed all' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338 , alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, anche in pendenza della regolarizzazione della concessione richiesta al Ministero dei trasporti, in applicazione del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447 , e successive aggiunte e modificazioni, delle disposizioni vigenti in materia di navigazione lacuale, nonche' dell' art. 1270 del Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 .