Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 8817/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. NATALE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott.ssa OLIVERO)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della scuola - Abuso contratto a termine
La ricorrente, docente di sostegno di scuola secondaria di secondo grado in forza di reiterati contratti a tempo determinato, chiede di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti susseguitisi dall'a.s. 2018/2019 sino all'a.s. 2021/2022
e per l'a.s. 2023/2024, e di condannare il convenuto
[...]
al risarcimento del danno. Controparte_1
Con la sentenza n. 22553/2016, la Corte di Cassazione ha affrontato funditus la questione della risarcibilità, o meno, del danno cagionato dall'abusiva reiterazione di contratti a termine nel settore scuola, traendo, in estrema sintesi, le seguenti conclusioni:
a) “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n.
368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.
Lgs n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità” così escludendo ogni rilevanza delle previsioni di cui al d.lgs 368/2001 nella valutazione circa la legittimità o meno della reiterazione dei contratti a termine da parte dell'amministrazione scolastica, che deve essere piuttosto compiuta avendo come unico diretto riferimento il diritto dell'Unione Europea (punto 118 della sentenza);
b) “per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva
1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999
n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore
a trentasei mesi” (punto 119);
c) “nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla
Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (punto 125);
d) “ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione” (punto 120);
e) “nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art.
4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge
107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015” (punto 121);
f) “nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali (punto 122);
g) “l'avvenuta l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza” (punto 123);
h) “ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa
Corte n. 5072 del 2016” (punto 124).
In definitiva, sulla scorta dei principi enucleati dalla Suprema Corte deve affermarsi che la reiterazione di contratti a termine con l'Amministrazione scolastica, ai sensi dell'art. 4, comma 1 cit., è illegittima soltanto se sia accertato il superamento dei 36 mesi su posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il cd. “organico di diritto”): in sostanza, l'abuso si concretizza con il venire in essere di un quarto contratto, quand'anche i tre precedenti non siano consecutivi.
Nell'ipotesi di pluralità di contratti riconducibili ai commi 2 e 3 dell'art. 4 – tendenzialmente destinati, come si è detto, a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee – il lavoratore è invece onerato di allegare e provare non soltanto la durata complessiva superiore a 36 mesi, ma altresì – quanto meno attraverso presunzioni – che i contratti fossero di fatto impiegati per ottenere la copertura di posti vacanti e disponibili.
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 683/2015, peraltro, è lecito trarre la prova dell'abuso dalla ripetuta assegnazione del docente presso lo stesso istituto scolastico e sulla stessa cattedra. In ogni caso, l'eventuale abuso non può comportare la costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Orbene, nel caso di specie la documentazione versata in atti testimonia che la ricorrente ha ricevuto plurimi incarichi di supplenza su posti vacanti su organico di fatto (supplenze annuali con scadenza al 30 giugno), negli aa.ss. dal
2018/2019 al 2021/2022, e nell'a.s. 2023/2024 (si veda lo stato matricolare versato in atti), nel medesimo Istituto scolastico. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si può ritenere ampiamente provata, in via presuntiva, l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, a partire dall'a.s. 2021/2022.
Per quanto attiene ai profili sanzionatori dell'abuso, è sufficiente fare rimando alle puntuali osservazioni della Corte di legittimità, sopra riportate, per escludere che nell'ambito del pubblico impiego possa operare il rimedio della
“conversione” del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;
cionondimeno, è indubitabile che la ricorrente debba essere risarcita del danno conseguente alla abusiva reiterazione di contratti a termine.
Ciò premesso, la quantificazione del pregiudizio può essere parametrata alle previsioni contenute nell'art. 36, comma 5, d. lgs 165/01 (come modificato dal d.l. 16 settembre 2024, n. 131), ai sensi del quale «nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
Infatti, come condivisibilmente osservato da questo stesso Tribunale, la novella legislativa (d.l. 131/24, conv. nella L. 166/2024), pur non essendo direttamente applicabile al presente giudizio (in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda la retroattività), cionondimeno è idonea a regolare una «fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua» in un'ottica di
«interpretazione adeguatrice, orientata alla conformità costituzionale della normativa ordinaria» (Cass. S.U. 15 marzo 2016, n. 5072); ed infatti la nuova disciplina, che incrementa la misura risarcitoria, è stata approvata al dichiarato fine di ridurre le procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea.
Spetta dunque al Giudice liquidare il danno, riconoscendo al soggetto danneggiato un'indennità in misura compresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.
Nel caso di specie, l'abuso si è concretizzato nel corso dell'a.s. 2021/2022 (in cui vi è verificato il superamento della soglia dei 36 mesi presso lo stesso istituto scolastico). Pertanto, si stima equo attribuire alla ricorrente un indennizzo nella corrispondente a n. 5 mensilità (n. 4 mensilità – minimo legale – per la prima abusiva reiterazione, e n. 1 mensilità per la supplenza nell'a.s. 2023/2024) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le spese di lite sono poste a carico del Controparte_1
e liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore
[...] antistatario) nella misura minima tabellare, tenuto conto della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta l'abusiva reiterazione, oltre il termine di 36 mesi, dei contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo pari a n. 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni per i titoli dedotti in giudizio;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.109,00, rimb. forf., C.P.A. ed IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 31 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo