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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8436 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 9617/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, entrambe le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 29.9.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 9617 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, C.F. , in Parte_1 C.F._1 persona del legale rapp.te p.t., elett. dom.to a Napoli, alla Via Duomo
n. 133, presso lo studio degli avv.ti Ernesto De Maria e Luca Migliore che lo difendono e rappresentano, giusta procura in atti
ATTORE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., elett. dom.ta a Monte di Procida (NA) alla Via Allegra, 4, presso lo studio dell'avv. Adele Vicidomini che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: contratto d'opera.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19.10.2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11.5.2012, n. 7268; Cass., 15.12.2011, n. 27002).
2. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 14.4.2021 e ritualmente notificato in data 21.10.2021 unitamente al decreto di fissazione di udienza, citava in giudizio, Parte_1 dinanzi al sopra intestato Tribunale, Controparte_1
al fine di accogliere le seguenti
[...] conclusioni:
“in via principale: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento dell' in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., con riferimento alle prestazioni professionali rese dall'Ing. negli anni 2014 Parte_1
e 2015 e meglio descritte in narrative;
2) per l'effetto condannare l' Controparte_2 al pagamento delle fatture emesse dall'Ing.
[...] [...]
pari a complessivi di € 72.585,99 oltre interessi ex Parte_1
d.lgs. 231/02 (e succ. modd.) dal 60° giorno successivo alla scadenza delle fatture e fino al soddisfo.
In via subordinata: 3) accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento beneficiato dall' Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] quale diretta conseguenza della prestazione professionale eseguita in suo favore dall'Ing. quantificabile nella somma complessiva Pt_1 di € 72.585,99, oltre interessi di mora, per le ragioni superiormente esposte;
4) per l'effetto condannare Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., a
[...] corrispondere all'istante la somma complessiva di€ 72.585,99, oltre interessi di mora ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda al soddisfo;
5) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori che si dichiarano antistatario”.
In particolare, l'attore lamentava di aver lavorato nell'azienda ospedaliera come esperto qualificato in Fisica Controparte_1
Medica e Radioprotezione dal 2013 fino al mese di febbraio 2016.
Nello specifico affermava di aver lavorato nel reparto di Medicina nucleare dell'azienda convenuta per l'espletamento della sorveglianza fisica della protezione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti per i lavoratori e per la popolazione (art 75 e 77 del D.Lgs 230/95 e s.m.i.) e per l'espletamento delle attività a garanzia della qualità compresi i controlli di qualità sulle apparecchiature di Medicina
Nucleare per la protezione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti dei pazienti sottoposti ad indagini mediche (D. Lgs
187/2000).
Orbene, tali attività risultavano retribuite solo parzialmente nel corso del rapporto lavorativo intercorso tra le parti.
Secondo l'assunto attoreo, tale circostanza trovava conferma nella delibera prot. n. 638/2013, con la quale l' Controparte_2 provvedeva a corrispondere compensi per le prestazioni svolte esclusivamente con riferimento all'anno 2013, disponendo invece ̶ in assenza di qualunque interlocuzione con il lavoratore ̶ che le medesime attività rese nell'anno 2014 dovessero ritenersi svolte a titolo gratuito.
Alla luce di ciò, e considerato che la prestazione lavorativa dell'attore proseguiva fino al mese di febbraio 2016, lo stesso citava in giudizio l' dinanzi al Tribunale adito, chiedendo la Controparte_2 condanna della medesima al pagamento della somma di € 72.585,99, oltre interessi, come corrispettivo della propria attività lavorativa.
In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento dell' Controparte_2 per la prestazione professionale svolta chiedendo come
[...] indennizzo la somma di € 72.585,99, oltre interessi, nonché la condanna alle spese processuali di parte convenuta.
3. Si costituiva la società convenuta che eccepiva l'infondatezza, in fatto e in diritto, di quanto dedotto, allegato e domandato da parte attrice.
In particolare, chiedeva:
“in via principale di rigettare la domanda di inadempimento contrattuale della resistente azienda con Controparte_3 riferimento alle prestazioni professionali rese dal così come Pt_1 richiesta per le ampie motivazioni di cui sopra;
b) per l'effetto, rigettare la domanda di condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma richiesta nonché degli interessi moratori che se ritenuto sono eventualmente applicabili solo dal 14 giugno 2017, data di entrata in vigore della L. 81/2017;
c) rigettare la domanda di ingiustificato arricchimento così come proposta, e quantificata nella somma di € 72.585,99 per le ragioni di diritto di cui sopra;
d) per l'effetto, rigettare la domanda di condanna al pagamento in favore del ricorrente della detta somma oltre interessi di mora eventualmente applicabili solo dal 14 giugno 2017, data di entrata in vigore della L. 81/2017.
e) In via subordinata, e solo nella denegata ipotesi di accoglimento di una delle domande di parte ricorrente, riconoscere in via equitativa un mero indennizzo disattendendo la richiesta del ricorrente al pagamento della somma di € 72.585,99 per le ragioni di cui sopra.
f) Condannare, infine, il ricorrente al pagamento delle spese e onorari di giudizio”. Nello specifico, la parte convenuta sosteneva che i contratti stipulati tra una Pubblica Amministrazione e soggetti privati dovessero rivestire la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418
c.c. anche qualora l'ente agisse iure privatorum, richiamando sul punto gli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923.
Inoltre, l' eccepiva l'infondatezza della domanda di CP_2 arricchimento senza causa proposta dall'attore, ritenendo che quest'ultimo avesse prestato acquiescenza alla delibera dell'ente nella parte in cui si specificava che le prestazioni rese dopo l'anno 2013 sarebbero state gratuite, e ciò in quanto l'attore non poteva ignorare il contenuto dell'atto deliberativo, considerato che l'Azienda ospedaliera aveva accettato la proposta economica formulata dall'attore medesimo per l'anno 2013.
Secondo la prospettazione difensiva, non poteva in ogni caso escludersi da parte dell'ente ospedaliero la possibilità conferire un incarico a titolo gratuito e contestava, altresì, l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c. esistendo una giusta causa e un'ipotesi di arricchimento imposto.
In via subordinata, la convenuta deduceva, altresì, che la somma richiesta a titolo di ingiustificato arricchimento non potesse coincidere con il compenso contrattuale previsto, rilevando che gravava sull'attore l'onere di specificare l'esatto ammontare della propria diminuzione patrimoniale ovvero il vantaggio conseguito dall'amministrazione.
Infine, eccepiva che gli interessi moratori non potessero essere riconosciuti, in quanto eventualmente applicabili solo a decorrere dal
14 giugno 2017, ai sensi della l. n. 81/2017.
4. In prima udienza (13.12.2021), sostituita dal deposito di note scritte,
l'allora giudice istruttore, ritenuta la necessità di svolgere attività istruttorie non compatibili con le forme semplificate di cui all'art. 702- bis ss. c.p.c. disponeva il mutamento del rito nelle forme ordinarie e la successiva udienza al 10.3.2022 ai sensi dell'art. 183 c.p.c..
5. L'istruttoria, disposta sempre dal precedente giudicante, è consistita nell'escussione di due testimoni. 6. In data 30.3.2023, escussi i testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 27.6.2024, poi differita sempre dal precedente giudice al 22.1.2026.
7. Il presente giudizio veniva assegnato allo scrivente in data 16.4.2025; con coevo decreto lo scrivente anticipava l'udienza al 29.9.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. con termine note fino al 15.9.2025.
8. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
9. La domanda principale è infondata.
10.1. “I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e – salva la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio” (sempre che, pure in questa ipotesi, non siano necessari accordi specifici e complessi, come di regola accade nel caso di appalto di opere pubbliche) – con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione,
e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto”. (estratto Cass., 20 marzo
2014, n. 6555; in precedenza, Cass., S.U., 22 marzo 2010, n. 6827; più di recente: Cass., 17 marzo 2015, n. 5263, Cass., 22 dicembre 2015, n.
25798, Cass., 17 giugno 2016, n. 12540, Cass., 31 ottobre 2018, n.
27910, Cass., 20 marzo 2020, n. 7478).
La ratio di tale principio – per cui i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono, per l'appunto, la forma scritta a pena di nullità, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi – trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della
Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nella misura in cui la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria (confermato recentemente da Cass., Sez. un., 25.3.2022, n. 9775).
Tale orientamento del diritto vivente è confermato anche dal fatto che nell'ambito di qualsiasi procedura di affidamento, l'art. 11, co. 13, del d. lgs. n. 163 del 2006 (normativa vigente all'epoca dei fatti di causa) discorre che “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.
Per questi motivi
, vista la necessità della forma scritta, deve dichiararsi la nullità del contratto stipulato tra le parti in causa per difetto di forma ex art. 1350 n. 13) c.c. e, consequenzialmente, deve rigettarsi domanda attorea volta all'accertamento dell'inadempimento contrattuale e della contestuale condanna al pagamento delle somme lamentate da parte dell'azienda convenuta.
11. Per quanto riguarda, invece, domanda attorea di ingiustificato arricchimento, quest'ultima è parzialmente fondata.
11.1 Come recentemente ribadito dalla suprema corte nel suo più autorevole consesso, “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa
l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass., Sez. un., 5.12.2023, n. 33954).
Nel caso in esame vertendo la controversia su un'ipotesi di nullità del titolo contrattuale non derivante da illiceità è certamente ammissibile la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2041 c.c. (v. Cass. n. 4275/1983; Cass. n. 4269/1995; Cass. n. 7136/1996; Cass. n. 2350/2017; Cass. n.
15496/2018).
In particolare, la fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. richiede come elementi costituitivi l'arricchimento a favore di un soggetto,
l'impoverimento del proponente tale azione, un nesso di correlazione tra il primo e il secondo requisito, l'assenza di una giusta causa dell'arricchimento e di un rimedio alternativo.
Ciò vale anche nella specifica ipotesi di un'azione di ingiustificato arricchimento proposta contro la p.a. in quanto, come ribadito dai giudici di legittimità, la regola generale trova applicazione tanto nei rapporti privati quanto pubblici e che all'uopo è sufficiente una verifica oggettiva dell'arricchimento, senza che sia necessario il riconoscimento esplicito o implicito di un utilitas da parte dell'ente beneficiario potendo quest'ultimo semmai eccepire che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di un arricchimento imposto (v. Cass., Sez. un., 26.5.2015, n.10798; conf. Cons. stato,
11.10.2024, n. 8151).
Orbene, tali requisiti sussistono nel caso di specie.
Da un lato, infatti, pronunciata la nullità del contratto per difetto di forma, vi è l'assenza di un rimedio alternativo a favore di parte attorea nonché di una giustificazione causale dello spostamento di ricchezza tra attore e convenuto.
Dall'altro lato, è indubbio che la prestazione lavorativa effettuata dall'attore abbia provocato non solo un vantaggio all'azienda convenuta, essendo obbligata quest'ultima ad avvalersi di un esperto in fisica nucleare (v. ad es. d.lgs. 230/95 e d.lgs. 241/2000), ma anche di un danno a carico del primo consistente, oltre che in esborsi e spese sostenuti, anche dal sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche che egli avrebbe potuto utilmente impiegare in altro modo nel relativo arco temporale (v. allegati di parte attorea, atto di citazione, documenti pdf da n. 2 a n. 7) .
Non risultano condivisibili, sul punto, gli assunti difensivi nella parte in cui affermano che sussisterebbero sia una giusta causa sia un arricchimento imposto, in ragione della disponibilità manifestata dal sig. a prestare gratuitamente la propria attività nell'anno 2014 Pt_1
(v. comparsa di costituzione e risposta, p. 6).
Da un lato, l'attività dell'attore è proseguita ininterrottamente anche per l'anno 2015, come confermano le risultanze istruttorie e la documentazione prodotta, non oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., che attestano la piena consapevolezza dell'ente circa la prosecuzione della prestazione (v. verbale udienza del 30.3.2023, in particolare deposizione della teste “posso affermare che Testimone_1 per gli anni dal 2013 al 2015 ha svolto diligentemente ed ininterrottamente l'attività di competenza dell'esperto qualificato di radioprotezione”; v. documentazione attività lavorativa 2014-2015, allegati atto di citazione).
Dall'altro lato, non può qualificarsi come “imposto” un arricchimento che risulta, al contrario, consapevolmente voluto e accettato dall'ente.
La delibera prot. 638/2013 – atto interno della pubblica amministrazione – rappresenta la prova della volontà da parte dell'azienda ospedaliera di avvalersi della prestazione lavorativa attorea e della sua necessità (v. delibera conferimento incarico, allegati atto di citazione, p. 2 ss.).
Inoltre, l'affermazione secondo cui il sig. avrebbe manifestato Pt_1 la propria disponibilità a svolgere gratuitamente l'incarico per l'anno
2014 si rinviene esclusivamente in una delibera dell'ente, qualificabile come atto interno e unilaterale della pubblica amministrazione, che non può valere di per sé come valida proposta contrattuale (v. Cass.
11465/2020; cfr. anche Cass. 1752/2007 e Cass., 18.5.2011, n. 10910).
Co L'unico atto in cui il sig. accenna alla gratuità della propria Pt_1 prestazione è contenuto nella comunicazione del 9.1.2013 nella quale si fa riferimento esclusivamente alle prestazioni “fin qui svolta e di cui al preventivo di spesa “Consulenza in Radioprotezione relativa alla variazione del Nulla Osta all'impiego Medicina Nucleare Diagnostica in Vivo”, che ad ogni buon fine allega alla presente…”.
Non risulta dunque alcuna menzione circa una disponibilità da parte dell'attore a svolgere attività gratuitamente nell'anno 2014 (v. allegati di parte attorea, memorie 183, co. 6 c.p.c., documento n. 5
“Comunicazione 9 gennaio 2013”).
Per tali motivi, non risultando provata la natura gratuita della prestazione lavorativa svolta dal sig. non è configurabile né Pt_1 una giusta causa né un'ipotesi di arricchimento imposto.
Sussistono dunque tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
11.2. Considerazioni parzialmente diverse sono necessarie, invece, riguardo al quantum debeatur della somma richiesta dall'attore a titolo di indennizzo pari a € 72.585,99.
Tale somma non può essere accolta totalmente nel suo ammontare.
Infatti, come chiarito a più riprese nel diritto vivente, “l'impoverimento non può essere determinato sulla base della tariffa professionale applicabile alle prestazioni eseguite dall'impoverito. Applicare quella tariffa, infatti, significherebbe accordargli un indennizzo esattamente pari a quanto avrebbe avuto diritto di pretendere dalla p.a. nell'ipotesi di stipula con essa d'un contratto valido” (Cass., Sez. un., del
27.1.2009, n. 1875).
“L'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione) e non corrispettiva (tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto); ne consegue che l'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto comunque non può neutralizzare l'inesistenza ovvero l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto” (Cass., 29.7.2024, n.
21138, conf. Cass., Sez. un., 5.12.2023, n. 33954).
Alla residuale tutela di cui all'art. 2041 c.c. è estraneo sia il presupposto della lesione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico (che sostanzia il requisito dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), sia l'inadempimento di una preesistente obbligazione (fonte della responsabilità contrattuale), essendo piuttosto rilevante che lo squilibrio patrimoniale di cui si chiede l'indennizzo non debba essere ingiusto, bensì ingiustificato.
Tale considerazione si riflette sul piano dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli perché la tutela offerta all'impoverito dalla norma di carattere generale è limitata alla dimensione del “danno emergente”, ma nella sola misura corrispondente all'incremento patrimoniale verificatosi nella sfera giuridica del convenuto.
Tuttavia, a differenza di quanto prospettato da parte convenuta nei suoi scritti difensivi, il giudice ben può determinare nel caso de quo tale indennizzo in base all'art. 1226 c.c..
Infatti, come chiarito dai giudici di legittimità, “alla diminuzione patrimoniale dell'autore di una prestazione d'opera non può corrispondere alla misura del compenso parametrato secondo tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione ( art. 2333 cod. civ.), ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati, ricomprende il sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche del professionista, del cui valore si deve, perciò, tenere conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno;
tale operazione per la difficoltà di determinazione del preciso ammontare ben può essere oggetto di liquidazione di carattere equitativo ex art.
1226 cod. civ., formulabile anche d'ufficio” (Cass., ord., 9.4.2019, n.
14670).
Sulla scorta di queste considerazioni, il potere ufficioso è giustificato dalla difficoltà di misurare le spese e gli esborsi sostenuti dal professionista, di difficile quantificazione, nonché dalla difficoltà di quantificare le energie mentali e fisiche spese dallo stesso e dalla durata
[... ed intensità effettiva della prestazione lavorativa svolta dal sig. in quegli anni. Pt_1
Ritenuto, dunque, necessario procedere ad una valutazione equitativa occorre precisare preliminarmente che “equità non vuol dire arbitrio, perché quest'ultimo, non scaturendo da un processo logico-deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione. Alla nozione di equità è consustanziale l'idea di adeguatezza e di proporzione. Ma anche di parità di trattamento” (Cass. n. 12408/2011).
Trattandosi di importo dovuto a titolo di indennizzo e non di risarcimento, lo scrivente, tenuto conto di quanto dichiarato dalla teste nella propria deposizione (“posso affermare che per gli Testimone_1 anni dal 2013 al 2015 ha svolto diligentemente ed ininterrottamente
l'attività di competenza dell'esperto qualificato di radioprotezione. Lo so perché io sono addetta a conservare tutte le relazioni inerenti la detta attività” – v. verbale udienza del 30.3.2023), e valutata la documentazione prodotta dall'attore relativa alle attività effettivamente espletate – documentazione non specificamente contestata dalla convenuta ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – riconosce all'attore una somma complessiva di €15.000,00, così ripartita:
1) una somma pari a €8.900,00 per l'anno 2014, atteso che la documentazione allegata dimostra un numero maggiore di prestazioni rese in tale periodo;
2) una somma pari a €4.500,00 per l'anno 2015 (cfr. allegati di parte attorea, documentazione attività lavorativa svolta 2014 e 2015 pdf, n. 2
e 3);
3) una somma pari a €100,00 per il mese di gennaio 2016 (v. trasmissione dati di comunicazioni all'Inail 2016 pdf, in documentazione attività lavorativa svolta 2014 pdf, allegati di parte attorea).
Tale importo deve ritenersi già comprensivo degli interessi sulla somma capitale progressivamente rivalutata, essendo consentito, nell'ambito di una valutazione equitativa, inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, senza necessità di precisare le singole componenti (Cass. n. 2910/1995), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione al soddisfo.
12. Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante la natura documentale e la non particolare complessità della controversia
(scaglione fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'istanza promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda principale;
2) accoglie parzialmente la domanda subordinata e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di Parte_1
€15.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione e fino al soddisfo;
3) condanna, Controparte_1
, al pagamento in favore di , delle
[...] Parte_1 spese di lite del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali ed esborsi €407,00 oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) con attribuzione agli avv.ti Ernesto De Maria e Luca Migliore, antistatari.
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
11 SEZIONE CIVILE
N. 9617/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, entrambe le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 29.9.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 9617 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, C.F. , in Parte_1 C.F._1 persona del legale rapp.te p.t., elett. dom.to a Napoli, alla Via Duomo
n. 133, presso lo studio degli avv.ti Ernesto De Maria e Luca Migliore che lo difendono e rappresentano, giusta procura in atti
ATTORE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., elett. dom.ta a Monte di Procida (NA) alla Via Allegra, 4, presso lo studio dell'avv. Adele Vicidomini che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: contratto d'opera.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19.10.2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11.5.2012, n. 7268; Cass., 15.12.2011, n. 27002).
2. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 14.4.2021 e ritualmente notificato in data 21.10.2021 unitamente al decreto di fissazione di udienza, citava in giudizio, Parte_1 dinanzi al sopra intestato Tribunale, Controparte_1
al fine di accogliere le seguenti
[...] conclusioni:
“in via principale: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento dell' in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., con riferimento alle prestazioni professionali rese dall'Ing. negli anni 2014 Parte_1
e 2015 e meglio descritte in narrative;
2) per l'effetto condannare l' Controparte_2 al pagamento delle fatture emesse dall'Ing.
[...] [...]
pari a complessivi di € 72.585,99 oltre interessi ex Parte_1
d.lgs. 231/02 (e succ. modd.) dal 60° giorno successivo alla scadenza delle fatture e fino al soddisfo.
In via subordinata: 3) accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento beneficiato dall' Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] quale diretta conseguenza della prestazione professionale eseguita in suo favore dall'Ing. quantificabile nella somma complessiva Pt_1 di € 72.585,99, oltre interessi di mora, per le ragioni superiormente esposte;
4) per l'effetto condannare Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., a
[...] corrispondere all'istante la somma complessiva di€ 72.585,99, oltre interessi di mora ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda al soddisfo;
5) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori che si dichiarano antistatario”.
In particolare, l'attore lamentava di aver lavorato nell'azienda ospedaliera come esperto qualificato in Fisica Controparte_1
Medica e Radioprotezione dal 2013 fino al mese di febbraio 2016.
Nello specifico affermava di aver lavorato nel reparto di Medicina nucleare dell'azienda convenuta per l'espletamento della sorveglianza fisica della protezione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti per i lavoratori e per la popolazione (art 75 e 77 del D.Lgs 230/95 e s.m.i.) e per l'espletamento delle attività a garanzia della qualità compresi i controlli di qualità sulle apparecchiature di Medicina
Nucleare per la protezione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti dei pazienti sottoposti ad indagini mediche (D. Lgs
187/2000).
Orbene, tali attività risultavano retribuite solo parzialmente nel corso del rapporto lavorativo intercorso tra le parti.
Secondo l'assunto attoreo, tale circostanza trovava conferma nella delibera prot. n. 638/2013, con la quale l' Controparte_2 provvedeva a corrispondere compensi per le prestazioni svolte esclusivamente con riferimento all'anno 2013, disponendo invece ̶ in assenza di qualunque interlocuzione con il lavoratore ̶ che le medesime attività rese nell'anno 2014 dovessero ritenersi svolte a titolo gratuito.
Alla luce di ciò, e considerato che la prestazione lavorativa dell'attore proseguiva fino al mese di febbraio 2016, lo stesso citava in giudizio l' dinanzi al Tribunale adito, chiedendo la Controparte_2 condanna della medesima al pagamento della somma di € 72.585,99, oltre interessi, come corrispettivo della propria attività lavorativa.
In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento dell' Controparte_2 per la prestazione professionale svolta chiedendo come
[...] indennizzo la somma di € 72.585,99, oltre interessi, nonché la condanna alle spese processuali di parte convenuta.
3. Si costituiva la società convenuta che eccepiva l'infondatezza, in fatto e in diritto, di quanto dedotto, allegato e domandato da parte attrice.
In particolare, chiedeva:
“in via principale di rigettare la domanda di inadempimento contrattuale della resistente azienda con Controparte_3 riferimento alle prestazioni professionali rese dal così come Pt_1 richiesta per le ampie motivazioni di cui sopra;
b) per l'effetto, rigettare la domanda di condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma richiesta nonché degli interessi moratori che se ritenuto sono eventualmente applicabili solo dal 14 giugno 2017, data di entrata in vigore della L. 81/2017;
c) rigettare la domanda di ingiustificato arricchimento così come proposta, e quantificata nella somma di € 72.585,99 per le ragioni di diritto di cui sopra;
d) per l'effetto, rigettare la domanda di condanna al pagamento in favore del ricorrente della detta somma oltre interessi di mora eventualmente applicabili solo dal 14 giugno 2017, data di entrata in vigore della L. 81/2017.
e) In via subordinata, e solo nella denegata ipotesi di accoglimento di una delle domande di parte ricorrente, riconoscere in via equitativa un mero indennizzo disattendendo la richiesta del ricorrente al pagamento della somma di € 72.585,99 per le ragioni di cui sopra.
f) Condannare, infine, il ricorrente al pagamento delle spese e onorari di giudizio”. Nello specifico, la parte convenuta sosteneva che i contratti stipulati tra una Pubblica Amministrazione e soggetti privati dovessero rivestire la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418
c.c. anche qualora l'ente agisse iure privatorum, richiamando sul punto gli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923.
Inoltre, l' eccepiva l'infondatezza della domanda di CP_2 arricchimento senza causa proposta dall'attore, ritenendo che quest'ultimo avesse prestato acquiescenza alla delibera dell'ente nella parte in cui si specificava che le prestazioni rese dopo l'anno 2013 sarebbero state gratuite, e ciò in quanto l'attore non poteva ignorare il contenuto dell'atto deliberativo, considerato che l'Azienda ospedaliera aveva accettato la proposta economica formulata dall'attore medesimo per l'anno 2013.
Secondo la prospettazione difensiva, non poteva in ogni caso escludersi da parte dell'ente ospedaliero la possibilità conferire un incarico a titolo gratuito e contestava, altresì, l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c. esistendo una giusta causa e un'ipotesi di arricchimento imposto.
In via subordinata, la convenuta deduceva, altresì, che la somma richiesta a titolo di ingiustificato arricchimento non potesse coincidere con il compenso contrattuale previsto, rilevando che gravava sull'attore l'onere di specificare l'esatto ammontare della propria diminuzione patrimoniale ovvero il vantaggio conseguito dall'amministrazione.
Infine, eccepiva che gli interessi moratori non potessero essere riconosciuti, in quanto eventualmente applicabili solo a decorrere dal
14 giugno 2017, ai sensi della l. n. 81/2017.
4. In prima udienza (13.12.2021), sostituita dal deposito di note scritte,
l'allora giudice istruttore, ritenuta la necessità di svolgere attività istruttorie non compatibili con le forme semplificate di cui all'art. 702- bis ss. c.p.c. disponeva il mutamento del rito nelle forme ordinarie e la successiva udienza al 10.3.2022 ai sensi dell'art. 183 c.p.c..
5. L'istruttoria, disposta sempre dal precedente giudicante, è consistita nell'escussione di due testimoni. 6. In data 30.3.2023, escussi i testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 27.6.2024, poi differita sempre dal precedente giudice al 22.1.2026.
7. Il presente giudizio veniva assegnato allo scrivente in data 16.4.2025; con coevo decreto lo scrivente anticipava l'udienza al 29.9.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. con termine note fino al 15.9.2025.
8. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
9. La domanda principale è infondata.
10.1. “I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e – salva la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio” (sempre che, pure in questa ipotesi, non siano necessari accordi specifici e complessi, come di regola accade nel caso di appalto di opere pubbliche) – con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione,
e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto”. (estratto Cass., 20 marzo
2014, n. 6555; in precedenza, Cass., S.U., 22 marzo 2010, n. 6827; più di recente: Cass., 17 marzo 2015, n. 5263, Cass., 22 dicembre 2015, n.
25798, Cass., 17 giugno 2016, n. 12540, Cass., 31 ottobre 2018, n.
27910, Cass., 20 marzo 2020, n. 7478).
La ratio di tale principio – per cui i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono, per l'appunto, la forma scritta a pena di nullità, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi – trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della
Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nella misura in cui la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria (confermato recentemente da Cass., Sez. un., 25.3.2022, n. 9775).
Tale orientamento del diritto vivente è confermato anche dal fatto che nell'ambito di qualsiasi procedura di affidamento, l'art. 11, co. 13, del d. lgs. n. 163 del 2006 (normativa vigente all'epoca dei fatti di causa) discorre che “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.
Per questi motivi
, vista la necessità della forma scritta, deve dichiararsi la nullità del contratto stipulato tra le parti in causa per difetto di forma ex art. 1350 n. 13) c.c. e, consequenzialmente, deve rigettarsi domanda attorea volta all'accertamento dell'inadempimento contrattuale e della contestuale condanna al pagamento delle somme lamentate da parte dell'azienda convenuta.
11. Per quanto riguarda, invece, domanda attorea di ingiustificato arricchimento, quest'ultima è parzialmente fondata.
11.1 Come recentemente ribadito dalla suprema corte nel suo più autorevole consesso, “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa
l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass., Sez. un., 5.12.2023, n. 33954).
Nel caso in esame vertendo la controversia su un'ipotesi di nullità del titolo contrattuale non derivante da illiceità è certamente ammissibile la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2041 c.c. (v. Cass. n. 4275/1983; Cass. n. 4269/1995; Cass. n. 7136/1996; Cass. n. 2350/2017; Cass. n.
15496/2018).
In particolare, la fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. richiede come elementi costituitivi l'arricchimento a favore di un soggetto,
l'impoverimento del proponente tale azione, un nesso di correlazione tra il primo e il secondo requisito, l'assenza di una giusta causa dell'arricchimento e di un rimedio alternativo.
Ciò vale anche nella specifica ipotesi di un'azione di ingiustificato arricchimento proposta contro la p.a. in quanto, come ribadito dai giudici di legittimità, la regola generale trova applicazione tanto nei rapporti privati quanto pubblici e che all'uopo è sufficiente una verifica oggettiva dell'arricchimento, senza che sia necessario il riconoscimento esplicito o implicito di un utilitas da parte dell'ente beneficiario potendo quest'ultimo semmai eccepire che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di un arricchimento imposto (v. Cass., Sez. un., 26.5.2015, n.10798; conf. Cons. stato,
11.10.2024, n. 8151).
Orbene, tali requisiti sussistono nel caso di specie.
Da un lato, infatti, pronunciata la nullità del contratto per difetto di forma, vi è l'assenza di un rimedio alternativo a favore di parte attorea nonché di una giustificazione causale dello spostamento di ricchezza tra attore e convenuto.
Dall'altro lato, è indubbio che la prestazione lavorativa effettuata dall'attore abbia provocato non solo un vantaggio all'azienda convenuta, essendo obbligata quest'ultima ad avvalersi di un esperto in fisica nucleare (v. ad es. d.lgs. 230/95 e d.lgs. 241/2000), ma anche di un danno a carico del primo consistente, oltre che in esborsi e spese sostenuti, anche dal sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche che egli avrebbe potuto utilmente impiegare in altro modo nel relativo arco temporale (v. allegati di parte attorea, atto di citazione, documenti pdf da n. 2 a n. 7) .
Non risultano condivisibili, sul punto, gli assunti difensivi nella parte in cui affermano che sussisterebbero sia una giusta causa sia un arricchimento imposto, in ragione della disponibilità manifestata dal sig. a prestare gratuitamente la propria attività nell'anno 2014 Pt_1
(v. comparsa di costituzione e risposta, p. 6).
Da un lato, l'attività dell'attore è proseguita ininterrottamente anche per l'anno 2015, come confermano le risultanze istruttorie e la documentazione prodotta, non oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., che attestano la piena consapevolezza dell'ente circa la prosecuzione della prestazione (v. verbale udienza del 30.3.2023, in particolare deposizione della teste “posso affermare che Testimone_1 per gli anni dal 2013 al 2015 ha svolto diligentemente ed ininterrottamente l'attività di competenza dell'esperto qualificato di radioprotezione”; v. documentazione attività lavorativa 2014-2015, allegati atto di citazione).
Dall'altro lato, non può qualificarsi come “imposto” un arricchimento che risulta, al contrario, consapevolmente voluto e accettato dall'ente.
La delibera prot. 638/2013 – atto interno della pubblica amministrazione – rappresenta la prova della volontà da parte dell'azienda ospedaliera di avvalersi della prestazione lavorativa attorea e della sua necessità (v. delibera conferimento incarico, allegati atto di citazione, p. 2 ss.).
Inoltre, l'affermazione secondo cui il sig. avrebbe manifestato Pt_1 la propria disponibilità a svolgere gratuitamente l'incarico per l'anno
2014 si rinviene esclusivamente in una delibera dell'ente, qualificabile come atto interno e unilaterale della pubblica amministrazione, che non può valere di per sé come valida proposta contrattuale (v. Cass.
11465/2020; cfr. anche Cass. 1752/2007 e Cass., 18.5.2011, n. 10910).
Co L'unico atto in cui il sig. accenna alla gratuità della propria Pt_1 prestazione è contenuto nella comunicazione del 9.1.2013 nella quale si fa riferimento esclusivamente alle prestazioni “fin qui svolta e di cui al preventivo di spesa “Consulenza in Radioprotezione relativa alla variazione del Nulla Osta all'impiego Medicina Nucleare Diagnostica in Vivo”, che ad ogni buon fine allega alla presente…”.
Non risulta dunque alcuna menzione circa una disponibilità da parte dell'attore a svolgere attività gratuitamente nell'anno 2014 (v. allegati di parte attorea, memorie 183, co. 6 c.p.c., documento n. 5
“Comunicazione 9 gennaio 2013”).
Per tali motivi, non risultando provata la natura gratuita della prestazione lavorativa svolta dal sig. non è configurabile né Pt_1 una giusta causa né un'ipotesi di arricchimento imposto.
Sussistono dunque tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
11.2. Considerazioni parzialmente diverse sono necessarie, invece, riguardo al quantum debeatur della somma richiesta dall'attore a titolo di indennizzo pari a € 72.585,99.
Tale somma non può essere accolta totalmente nel suo ammontare.
Infatti, come chiarito a più riprese nel diritto vivente, “l'impoverimento non può essere determinato sulla base della tariffa professionale applicabile alle prestazioni eseguite dall'impoverito. Applicare quella tariffa, infatti, significherebbe accordargli un indennizzo esattamente pari a quanto avrebbe avuto diritto di pretendere dalla p.a. nell'ipotesi di stipula con essa d'un contratto valido” (Cass., Sez. un., del
27.1.2009, n. 1875).
“L'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione) e non corrispettiva (tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto); ne consegue che l'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto comunque non può neutralizzare l'inesistenza ovvero l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto” (Cass., 29.7.2024, n.
21138, conf. Cass., Sez. un., 5.12.2023, n. 33954).
Alla residuale tutela di cui all'art. 2041 c.c. è estraneo sia il presupposto della lesione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico (che sostanzia il requisito dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), sia l'inadempimento di una preesistente obbligazione (fonte della responsabilità contrattuale), essendo piuttosto rilevante che lo squilibrio patrimoniale di cui si chiede l'indennizzo non debba essere ingiusto, bensì ingiustificato.
Tale considerazione si riflette sul piano dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli perché la tutela offerta all'impoverito dalla norma di carattere generale è limitata alla dimensione del “danno emergente”, ma nella sola misura corrispondente all'incremento patrimoniale verificatosi nella sfera giuridica del convenuto.
Tuttavia, a differenza di quanto prospettato da parte convenuta nei suoi scritti difensivi, il giudice ben può determinare nel caso de quo tale indennizzo in base all'art. 1226 c.c..
Infatti, come chiarito dai giudici di legittimità, “alla diminuzione patrimoniale dell'autore di una prestazione d'opera non può corrispondere alla misura del compenso parametrato secondo tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione ( art. 2333 cod. civ.), ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati, ricomprende il sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche del professionista, del cui valore si deve, perciò, tenere conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno;
tale operazione per la difficoltà di determinazione del preciso ammontare ben può essere oggetto di liquidazione di carattere equitativo ex art.
1226 cod. civ., formulabile anche d'ufficio” (Cass., ord., 9.4.2019, n.
14670).
Sulla scorta di queste considerazioni, il potere ufficioso è giustificato dalla difficoltà di misurare le spese e gli esborsi sostenuti dal professionista, di difficile quantificazione, nonché dalla difficoltà di quantificare le energie mentali e fisiche spese dallo stesso e dalla durata
[... ed intensità effettiva della prestazione lavorativa svolta dal sig. in quegli anni. Pt_1
Ritenuto, dunque, necessario procedere ad una valutazione equitativa occorre precisare preliminarmente che “equità non vuol dire arbitrio, perché quest'ultimo, non scaturendo da un processo logico-deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione. Alla nozione di equità è consustanziale l'idea di adeguatezza e di proporzione. Ma anche di parità di trattamento” (Cass. n. 12408/2011).
Trattandosi di importo dovuto a titolo di indennizzo e non di risarcimento, lo scrivente, tenuto conto di quanto dichiarato dalla teste nella propria deposizione (“posso affermare che per gli Testimone_1 anni dal 2013 al 2015 ha svolto diligentemente ed ininterrottamente
l'attività di competenza dell'esperto qualificato di radioprotezione. Lo so perché io sono addetta a conservare tutte le relazioni inerenti la detta attività” – v. verbale udienza del 30.3.2023), e valutata la documentazione prodotta dall'attore relativa alle attività effettivamente espletate – documentazione non specificamente contestata dalla convenuta ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – riconosce all'attore una somma complessiva di €15.000,00, così ripartita:
1) una somma pari a €8.900,00 per l'anno 2014, atteso che la documentazione allegata dimostra un numero maggiore di prestazioni rese in tale periodo;
2) una somma pari a €4.500,00 per l'anno 2015 (cfr. allegati di parte attorea, documentazione attività lavorativa svolta 2014 e 2015 pdf, n. 2
e 3);
3) una somma pari a €100,00 per il mese di gennaio 2016 (v. trasmissione dati di comunicazioni all'Inail 2016 pdf, in documentazione attività lavorativa svolta 2014 pdf, allegati di parte attorea).
Tale importo deve ritenersi già comprensivo degli interessi sulla somma capitale progressivamente rivalutata, essendo consentito, nell'ambito di una valutazione equitativa, inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, senza necessità di precisare le singole componenti (Cass. n. 2910/1995), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione al soddisfo.
12. Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante la natura documentale e la non particolare complessità della controversia
(scaglione fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'istanza promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda principale;
2) accoglie parzialmente la domanda subordinata e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di Parte_1
€15.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione e fino al soddisfo;
3) condanna, Controparte_1
, al pagamento in favore di , delle
[...] Parte_1 spese di lite del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali ed esborsi €407,00 oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) con attribuzione agli avv.ti Ernesto De Maria e Luca Migliore, antistatari.
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.