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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 639 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv. MARRABELLO DANIELA Parte_1
appellante
E
con l'avv.to CAGLIOTI Controparte_1
ROSA SABRINA ANTONELLA
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Cont Con ricorso il ricorso di primo grado conveniva in giudizio l' Parte_1 di chiedendo l'accertamento dell'illecita interposizione di manodopera posta in CP_1
essere dalla società sua datrice di lavoro (prima EUROCOOP SOC. COOP. e, successivamente, relativamente alle prestazioni lavorative rese in Controparte_3
Cont favore della convenuta Deduceva che, pur essendo formalmente dipendente delle società aggiudicatrici dell'appalto dei servizi di portierato-ausiliariato-inservientato, era, di fatto e stabilmente, utilizzato dal committente di appalto, l' convenuta e, Controparte_1 conseguentemente, chiedeva l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (per la qualifica di operatore e mansione di “usciere” di cui al CCNL applicato ai dipendenti del comparto sanitario) alle dipendenze di quest'ultima, formulando contestualmente domanda cautelare di esecuzione del predetto rapporto, nonchè la condanna della stessa convenuta a dare esecuzione al rapporto di lavoro mediante la propria acquisizione all'interno della dotazione organica dell' nonché al pagamento delle CP_1
differenze retributive così maturate 1, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva.
Nella resistenza dell'Azienda sanitaria provinciale, il tribunale ha emesso sentenza parziale con cui ha definito, respingendola, la “richiesta di instaurazione – per via giudiziale – di un rapporto di lavoro alle dipendenze dirette” della medesima Ciò a prescindere dalla CP_1
“scorrettezza dell'appalto qui disputato” e in ragione, per un verso, dell'inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni della disciplina dettata in materia dal d.lgs. n. 276/2003 e, per altro verso, della necessità che l'instaurazione dei rapporti di pubblico impiego avvenga previo concorso e comunque secondo le modalità previste dall'art. 35 del d.lgs. 165/2001. Ha disposto la prosecuzione della causa per “l'apprezzamento in concreto della genuinità ovvero dell'insincerità dell'appalto controverso, in vista della delibazione delle ulteriori domande patrimoniali presentate”.
Il ricorrente impugna la sentenza di rigetto parziale, perché sostiene: 1) che l'
[...]
convenuta, avente natura di ente pubblico economico, non sia una pubblica CP_1
amministrazione e quindi ad essa si applichi il regime sanzionatorio che il tribunale ha invece escluso;
2) che comunque quello stesso regime, in forza della previsione dell'art. 86, c. 9, del d.lgs. n. 276/2003, si applichi anche alle pubbliche amministrazioni nei casi, come quello di specie, di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
3) che il tribunale sia incorso nel vizio di extrapetizione, avendo rilevato d'ufficio l'inapplicabilità dell'anzidetta disciplina, senza che l' resistente l'avesse però eccepita. Controparte_1
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del gravame, perché infondato. CP_4
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1. L'appello è infondato.
1.1. Il primo motivo – concernente l'esclusione delle aziende sanitarie dal novero degli enti pubblici a cui si applicano le norme ostative alla postulata instaurazione, per via sanzionatoria, del rapporto di pubblico impiego – è da respingere alla stregua del consolidato
Pag. 2 di 4 insegnamento contrario della giurisprudenza di legittimità a cui, pertanto, è sufficiente fare rimando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.2.
1.2. Il secondo motivo – concernente la rivendicata applicabilità, in caso di illegittima somministrazione di lavoro a tempo determinato anche alle pubbliche amministrazioni, del regime sanzionatorio che il tribunale ha invece escluso – è da respingere per un duplice e alternativo ordine di ragioni. Ossia perché:
a) ai sensi dell'art. 86, c. 9, del d.lgs. n. 276/2003 (e successivamente dell'art. 38, c. 4, del d.lgs. n. 81/2015) la trasformazione del rapporto di lavoro postulata dall'appellante “non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni”. La diposizione non contempla deroghe quanto al regime sanzionatorio. Sicché l'ulteriore previsione secondo cui, nella pubblica amministrazione, la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla fornitura di lavoro a tempo determinato, è da intendersi riferita alla fisiologia del rapporto e non già, dunque, alle patologie assoggettate a quello stesso regime sanzionatorio3;
b) la lettura contraria, che ne dà l'appellante, si scontra – e il rilievo è assorbente – con il principio, recepito dall'art. 36 del d.lgs. 165/2001, secondo cui nel lavoro pubblico contrattualizzato è esclusa la possibilità di far derivare dalla nullità o comunque dalla illegittimità dell'utilizzo di forme di impiego flessibili la conversione del rapporto a tempo indeterminato4. 2 Cfr. in mot. Cass. 14458/2024: “atteso che l'art. 1 comma 2 (del d.lgs. n. 165 del 2001), include espressamente fra le amministrazioni pubbliche soggette alla disciplina dettata dal richiamato decreto "le aziende e gli enti del Servizio Sanitario
Nazionale", e Cass. 42005/2021: “per costante giurisprudenza di questa Corte il discrimine tra l'applicazione o meno del divieto di cui all'art. 36 cit. non può essere desunta dalla formale distinzione tra enti pubblici e privati (così, tra le tante, Cass.
n. 27574/2021, avuto riguardo alla natura privatistica, di una società in house, ma anche Cass. n. 7050/2019), dovendosi piuttosto valorizzare l'effettiva natura del rapporto lavorativo. Nel caso di specie, tuttavia, come già sottolineato in maniera icastica dalla Corte di appello, è il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, che espressamente prevede l'applicabilità alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario nazionali del corpus normativo sul pubblico impiego”. Vds anche Cass.
11161/2008: “L'art. 36, comma 8, del d.lgs. n. 29 del 1993 (ora trasfuso nell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), secondo il quale la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni (nella specie, una azienda AUSL) non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si riferisce a tutte le assunzioni avvenute al di fuori di una procedura concorsuale …”.
3 Ed infatti, il divieto di conversione è confermato da Cass. 992/2019 proprio in fattispecie di illegittimo utilizzo di contratti di somministrazione a termine. Vds. anche Cass. 21315/2020 richiamata nella gravata sentenza.
Pag. 3 di 4 1.3. Il terzo motivo – che attinge il rilievo officioso del limite alla trasformazione del rapporto
– è infondato stante il principio di legalità della decisione (ex art. 113 c.p.c.) da cui consegue la regola (iura novit curia) che affida al giudice la conoscenza delle norme giuridiche applicabili e dunque, nel caso di specie, quelle concernenti i limiti legali all'applicabilità della tutela sanzionatoria che la ricorrente infondatamente invoca.
Ne consegue la conferma della decisione impugnata.
2. Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei requisiti oggettivi per il c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in data 29.6.2022, avverso la sentenza non definitiva del tribunale di Vibo
[...]
Valentia, giudice del lavoro, n. 424/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.000 oltre accessori di legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
16.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
giurisprudenza del Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 248/2018) e della Corte di Lussemburgo (Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C-494/16, Santoro).
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 intercorrenti tra l'inquadramento contrattuale e di livello (qualifica operatore, mansione usciere, Livello D) del C.C.N.L. per i dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari applicato dalla e il Controparte_3 compenso, a medesimo inquadramento e livello contrattuale (qualifica operatore, mansione usciere) dovuto in applicazione del CCNL comparto sanitario, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in separato giudizio, a decorrere dal 9 settembre 2019 sino all'effettiva costituzione del rapporto di lavoro con l' di;
CP_2 CP_1 4 Cfr. Cass. 12624/2022 e Cass. 37736/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata. Trattasi di insegnamento che ha valorizzato i principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 5072/2016), dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 89/2003) e dalla
Corte di Giustizia (sentenza 7.9.2006 causa C-53/Q4Marrosu e ) per escludere profili di illegittimità costituzionale e Per_1 di contrarietà al diritto dell'Unione del divieto di conversione e che ha trovato ulteriore avallo nella più recente
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 639 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv. MARRABELLO DANIELA Parte_1
appellante
E
con l'avv.to CAGLIOTI Controparte_1
ROSA SABRINA ANTONELLA
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Cont Con ricorso il ricorso di primo grado conveniva in giudizio l' Parte_1 di chiedendo l'accertamento dell'illecita interposizione di manodopera posta in CP_1
essere dalla società sua datrice di lavoro (prima EUROCOOP SOC. COOP. e, successivamente, relativamente alle prestazioni lavorative rese in Controparte_3
Cont favore della convenuta Deduceva che, pur essendo formalmente dipendente delle società aggiudicatrici dell'appalto dei servizi di portierato-ausiliariato-inservientato, era, di fatto e stabilmente, utilizzato dal committente di appalto, l' convenuta e, Controparte_1 conseguentemente, chiedeva l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (per la qualifica di operatore e mansione di “usciere” di cui al CCNL applicato ai dipendenti del comparto sanitario) alle dipendenze di quest'ultima, formulando contestualmente domanda cautelare di esecuzione del predetto rapporto, nonchè la condanna della stessa convenuta a dare esecuzione al rapporto di lavoro mediante la propria acquisizione all'interno della dotazione organica dell' nonché al pagamento delle CP_1
differenze retributive così maturate 1, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva.
Nella resistenza dell'Azienda sanitaria provinciale, il tribunale ha emesso sentenza parziale con cui ha definito, respingendola, la “richiesta di instaurazione – per via giudiziale – di un rapporto di lavoro alle dipendenze dirette” della medesima Ciò a prescindere dalla CP_1
“scorrettezza dell'appalto qui disputato” e in ragione, per un verso, dell'inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni della disciplina dettata in materia dal d.lgs. n. 276/2003 e, per altro verso, della necessità che l'instaurazione dei rapporti di pubblico impiego avvenga previo concorso e comunque secondo le modalità previste dall'art. 35 del d.lgs. 165/2001. Ha disposto la prosecuzione della causa per “l'apprezzamento in concreto della genuinità ovvero dell'insincerità dell'appalto controverso, in vista della delibazione delle ulteriori domande patrimoniali presentate”.
Il ricorrente impugna la sentenza di rigetto parziale, perché sostiene: 1) che l'
[...]
convenuta, avente natura di ente pubblico economico, non sia una pubblica CP_1
amministrazione e quindi ad essa si applichi il regime sanzionatorio che il tribunale ha invece escluso;
2) che comunque quello stesso regime, in forza della previsione dell'art. 86, c. 9, del d.lgs. n. 276/2003, si applichi anche alle pubbliche amministrazioni nei casi, come quello di specie, di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
3) che il tribunale sia incorso nel vizio di extrapetizione, avendo rilevato d'ufficio l'inapplicabilità dell'anzidetta disciplina, senza che l' resistente l'avesse però eccepita. Controparte_1
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del gravame, perché infondato. CP_4
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1. L'appello è infondato.
1.1. Il primo motivo – concernente l'esclusione delle aziende sanitarie dal novero degli enti pubblici a cui si applicano le norme ostative alla postulata instaurazione, per via sanzionatoria, del rapporto di pubblico impiego – è da respingere alla stregua del consolidato
Pag. 2 di 4 insegnamento contrario della giurisprudenza di legittimità a cui, pertanto, è sufficiente fare rimando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.2.
1.2. Il secondo motivo – concernente la rivendicata applicabilità, in caso di illegittima somministrazione di lavoro a tempo determinato anche alle pubbliche amministrazioni, del regime sanzionatorio che il tribunale ha invece escluso – è da respingere per un duplice e alternativo ordine di ragioni. Ossia perché:
a) ai sensi dell'art. 86, c. 9, del d.lgs. n. 276/2003 (e successivamente dell'art. 38, c. 4, del d.lgs. n. 81/2015) la trasformazione del rapporto di lavoro postulata dall'appellante “non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni”. La diposizione non contempla deroghe quanto al regime sanzionatorio. Sicché l'ulteriore previsione secondo cui, nella pubblica amministrazione, la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla fornitura di lavoro a tempo determinato, è da intendersi riferita alla fisiologia del rapporto e non già, dunque, alle patologie assoggettate a quello stesso regime sanzionatorio3;
b) la lettura contraria, che ne dà l'appellante, si scontra – e il rilievo è assorbente – con il principio, recepito dall'art. 36 del d.lgs. 165/2001, secondo cui nel lavoro pubblico contrattualizzato è esclusa la possibilità di far derivare dalla nullità o comunque dalla illegittimità dell'utilizzo di forme di impiego flessibili la conversione del rapporto a tempo indeterminato4. 2 Cfr. in mot. Cass. 14458/2024: “atteso che l'art. 1 comma 2 (del d.lgs. n. 165 del 2001), include espressamente fra le amministrazioni pubbliche soggette alla disciplina dettata dal richiamato decreto "le aziende e gli enti del Servizio Sanitario
Nazionale", e Cass. 42005/2021: “per costante giurisprudenza di questa Corte il discrimine tra l'applicazione o meno del divieto di cui all'art. 36 cit. non può essere desunta dalla formale distinzione tra enti pubblici e privati (così, tra le tante, Cass.
n. 27574/2021, avuto riguardo alla natura privatistica, di una società in house, ma anche Cass. n. 7050/2019), dovendosi piuttosto valorizzare l'effettiva natura del rapporto lavorativo. Nel caso di specie, tuttavia, come già sottolineato in maniera icastica dalla Corte di appello, è il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, che espressamente prevede l'applicabilità alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario nazionali del corpus normativo sul pubblico impiego”. Vds anche Cass.
11161/2008: “L'art. 36, comma 8, del d.lgs. n. 29 del 1993 (ora trasfuso nell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), secondo il quale la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni (nella specie, una azienda AUSL) non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si riferisce a tutte le assunzioni avvenute al di fuori di una procedura concorsuale …”.
3 Ed infatti, il divieto di conversione è confermato da Cass. 992/2019 proprio in fattispecie di illegittimo utilizzo di contratti di somministrazione a termine. Vds. anche Cass. 21315/2020 richiamata nella gravata sentenza.
Pag. 3 di 4 1.3. Il terzo motivo – che attinge il rilievo officioso del limite alla trasformazione del rapporto
– è infondato stante il principio di legalità della decisione (ex art. 113 c.p.c.) da cui consegue la regola (iura novit curia) che affida al giudice la conoscenza delle norme giuridiche applicabili e dunque, nel caso di specie, quelle concernenti i limiti legali all'applicabilità della tutela sanzionatoria che la ricorrente infondatamente invoca.
Ne consegue la conferma della decisione impugnata.
2. Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei requisiti oggettivi per il c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in data 29.6.2022, avverso la sentenza non definitiva del tribunale di Vibo
[...]
Valentia, giudice del lavoro, n. 424/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.000 oltre accessori di legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
16.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
giurisprudenza del Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 248/2018) e della Corte di Lussemburgo (Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C-494/16, Santoro).
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 intercorrenti tra l'inquadramento contrattuale e di livello (qualifica operatore, mansione usciere, Livello D) del C.C.N.L. per i dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari applicato dalla e il Controparte_3 compenso, a medesimo inquadramento e livello contrattuale (qualifica operatore, mansione usciere) dovuto in applicazione del CCNL comparto sanitario, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in separato giudizio, a decorrere dal 9 settembre 2019 sino all'effettiva costituzione del rapporto di lavoro con l' di;
CP_2 CP_1 4 Cfr. Cass. 12624/2022 e Cass. 37736/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata. Trattasi di insegnamento che ha valorizzato i principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 5072/2016), dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 89/2003) e dalla
Corte di Giustizia (sentenza 7.9.2006 causa C-53/Q4Marrosu e ) per escludere profili di illegittimità costituzionale e Per_1 di contrarietà al diritto dell'Unione del divieto di conversione e che ha trovato ulteriore avallo nella più recente