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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 06/05/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia Gesummaria Presidente
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- avv. Fabrizio Nastri Giudice ausiliario rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che con ordinanza depositata in data 15/04/2025, comunicata alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 06.05.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n.489/2016 rg vertente
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano De Bonis Parte_1 P.IVA_1
Appellante
E
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Michele Controparte_1 C.F._1
Castronuovo
Appellato
E
) Controparte_2 C.F._2
Appellato, contumace
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.05.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
OGGETTO: appello avverso sentenza n.806/2016 del Tribunale di Matera;
opposizione a decreto ingiuntivo;
compravendita di bene mobile. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.806/2016 pubblicata in data 19.05.2016 il Tribunale di Matera accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo n.241/2020 proposta da _1
, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Matera, su istanza della
[...] Parte_1
per il pagamento del prezzo di un autoveicolo acquistato dal e condannava la _1
stessa al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
2. Osservava il Tribunale che la sottoscrizione, da parte della società opposta, del certificato di proprietà, con indicazione del prezzo pagato per la compravendita come quietanzato, in favore dell'acquirente non poteva costituire mera _1
dichiarazione di stile, come affermato dalla società ricorrente, ma rappresentava una vera e propria confessione stragiudiziale in ordine al già avvenuto pagamento del prezzo.
Doveva pertanto ritenersi provato l'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente, del prezzo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, che veniva pertanto revocato.
3. Con atto di citazione del 21.07.2016 ha proposto appello la Parte_1
sostenendo:
con il primo motivo di gravame, la violazione e falsa applicazione dell'art.100 per motivazione illogica e contraddittoria in riferimento alla ritenuta valenza, da parte del primo giudice, di prova dell'avvenuto pagamento del veicolo, da parte del ed _1
in favore della , della sottoscrizione della dichiarazione di quietanza di Parte_1
pagamento del prezzo, contenuta nel certificato di proprietà rilasciato in favore del che doveva invece esser ritenuta una mera “clausola di stile”, contenuta nel _1
documento, costituto dal modello del P.R.A. da usare necessariamente ai fini del trasferimento di proprietà dei veicoli, che reca già pre-stampata l'espressione
“quietanzato prezzo”;
con il secondo motivo di appello, la violazione e falsa applicazione art.2697 c.c. per motivazione illogica e contraddittoria, in riferimento alla decisione del primo giudice di non ammettere i mezzi istruttori richiesti dall'appellante, volti a dimostrare il non avvenuto pagamento del prezzo, proprio in virtù dell'esistenza della predetta quietanza di pagamento scritta.
Chiedeva pertanto, previa ammissione delle prove già richieste in primo grado, la riforma della impugnata sentenza, con conferma del decreto opposto e la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite.
_______________
pag. 2 4. Si è costituito l'appellato contestando il gravame proposto, di cui _1
chiedeva il rigetto.
5. Con ordinanza del 13.12.2016 la Corte rigettava la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati dall'appellante perché non reiterata in sede di Parte_1
precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado.
Con successivo decreto del 25.03.2025, veniva fissata l'udienza del 06.05.2025, per la discussione orale davanti al collegio, con termine per il deposito di note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dell'appellato
[...]
che, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_2
7. L'appello proposto non merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Quanto alla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, di cui al secondo motivo di gravame, la Corte conferma l'ordinanza collegiale del 13.12.2016 che ha dichiarato inammissibile l'istanza perché non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo Giudice.
Nel merito, con riferimento al primo motivo di gravame correttamente il primo Giudice ha ritenuto che la sottoscrizione da parte della del certificato di proprietà Parte_1
rilasciato in favore del contenente la frase “per il quietanzato prezzo di _1
€.19.680,00“, costituisse riconoscimento, stragiudiziale, dell'avvenuto pagamento del veicolo e non già una mera “formula di stile” come affermato da parte appellante.
Depongono in tal senso due distinte circostanze e considerazioni:
- in primo luogo, se anche si volesse accedere alla tesi della che la Parte_1
dichiarazione di quietanza, essendo già pre-stampata sui moduli del PRA utilizzati per il passaggio di proprietà, sia una mera formula di stile, resterebbe decisiva in senso contrario l'indicazione del prezzo pagato per l'acquisto dell'auto, indicazione sicuramente ed esclusivamente riconducibile al sottoscrittore della quietanza, cioè alla che in tal modo, volontariamente e coscientemente, ha completato quella Parte_1
dichiarazione con un elemento essenziale quale era l'ammontare del prezzo, rendendola parte sostanziale, con valenza di confessione stragiudiziale, e non meramente formale del documento attestante il passaggio di proprietà.
_______________
pag.
3 - in secondo luogo il comportamento dell'acquirente è connotato da buona _1
fede ed appare lineare e coerente con le circostanze che apparivano essere verosimili:
ha visto l'auto che poi ha deciso di acquistare, presso l'Autosalone del
Marranghino, rivenditore di auto.
ha corrisposto a quest'ultimo il prezzo di €.19.680,00 richiesto per l'acquisto dell'auto, circostanza confermata dalla dichiarazione del CP_2
presente in atti;
ha ottenuto, dopo il pagamento del prezzo, il passaggio di proprietà dell'auto e la consegna dell'auto e dei relativi documenti.
solo in tale circostanza è venuto a conoscenza del fatto che l'auto era intestata alla ma l'indicazione del “quietanzato prezzo” del mezzo e della Parte_1
somma corrispondente a quella versata in pagamento dell'auto, lo ha indotto a ritenere che la compravendita si era conclusa regolarmente.
Il pertanto, è venuto a sapere chi fosse l'effettivo proprietario dell'auto solo _1
dopo l'integrale pagamento del prezzo e il passaggio di proprietà, che recava quietanza del pagamento da lui effettuato.
Tutto il suo comportamento appare quindi connotato dalla buona fede ed è coerente con la verosimiglianza della situazione, anche in considerazione della sua qualità di consumatore, non esperto delle dinamiche di acquisto/vendita, anche tramite procacciatori, di auto, con conseguente applicabilità, in suo favore, dell'art.1189, I co.,
c.c. a mente del quale “.Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche(1), è liberato(2) se prova di essere stato in buona fede”.
Viceversa meno lineare e meritevole di tutela appare il comportamento della società appellante che, da soggetto esperto nel settore commerciale di cui trattasi, ha rilasciato il certificato di proprietà dell'auto in favore di un soggetto terzo, che non conosceva e con il quale non aveva concluso la compravendita, senza, a suo dire, aver ricevuto il pezzo dell'auto medesima.
peraltro, era quindi venuta a conoscenza della esistenza dell'acquirente e del Parte_1
prezzo convenuto per la vendita, prima di rilasciare il certificato di proprietà con la quietanza;
ben avrebbe potuto reclamare, prima di trasferire il bene, il prezzo dell'auto.
_______________
pag. 4 8. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte appellata che si è costituita, come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal
23.10.2022, tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00), dei parametri medi, e dell'attività effettivamente espletata..
9. Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 806/2016 emessa dal Tribunale di Matera e pubblicata in data 19/05/2016, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 _1
, liquidate in Euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa
[...]
come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dr.ssa Lucia Gesummaria
_______________
pag. 5
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia Gesummaria Presidente
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- avv. Fabrizio Nastri Giudice ausiliario rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che con ordinanza depositata in data 15/04/2025, comunicata alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 06.05.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n.489/2016 rg vertente
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano De Bonis Parte_1 P.IVA_1
Appellante
E
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Michele Controparte_1 C.F._1
Castronuovo
Appellato
E
) Controparte_2 C.F._2
Appellato, contumace
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.05.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
OGGETTO: appello avverso sentenza n.806/2016 del Tribunale di Matera;
opposizione a decreto ingiuntivo;
compravendita di bene mobile. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.806/2016 pubblicata in data 19.05.2016 il Tribunale di Matera accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo n.241/2020 proposta da _1
, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Matera, su istanza della
[...] Parte_1
per il pagamento del prezzo di un autoveicolo acquistato dal e condannava la _1
stessa al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
2. Osservava il Tribunale che la sottoscrizione, da parte della società opposta, del certificato di proprietà, con indicazione del prezzo pagato per la compravendita come quietanzato, in favore dell'acquirente non poteva costituire mera _1
dichiarazione di stile, come affermato dalla società ricorrente, ma rappresentava una vera e propria confessione stragiudiziale in ordine al già avvenuto pagamento del prezzo.
Doveva pertanto ritenersi provato l'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente, del prezzo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, che veniva pertanto revocato.
3. Con atto di citazione del 21.07.2016 ha proposto appello la Parte_1
sostenendo:
con il primo motivo di gravame, la violazione e falsa applicazione dell'art.100 per motivazione illogica e contraddittoria in riferimento alla ritenuta valenza, da parte del primo giudice, di prova dell'avvenuto pagamento del veicolo, da parte del ed _1
in favore della , della sottoscrizione della dichiarazione di quietanza di Parte_1
pagamento del prezzo, contenuta nel certificato di proprietà rilasciato in favore del che doveva invece esser ritenuta una mera “clausola di stile”, contenuta nel _1
documento, costituto dal modello del P.R.A. da usare necessariamente ai fini del trasferimento di proprietà dei veicoli, che reca già pre-stampata l'espressione
“quietanzato prezzo”;
con il secondo motivo di appello, la violazione e falsa applicazione art.2697 c.c. per motivazione illogica e contraddittoria, in riferimento alla decisione del primo giudice di non ammettere i mezzi istruttori richiesti dall'appellante, volti a dimostrare il non avvenuto pagamento del prezzo, proprio in virtù dell'esistenza della predetta quietanza di pagamento scritta.
Chiedeva pertanto, previa ammissione delle prove già richieste in primo grado, la riforma della impugnata sentenza, con conferma del decreto opposto e la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite.
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pag. 2 4. Si è costituito l'appellato contestando il gravame proposto, di cui _1
chiedeva il rigetto.
5. Con ordinanza del 13.12.2016 la Corte rigettava la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati dall'appellante perché non reiterata in sede di Parte_1
precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado.
Con successivo decreto del 25.03.2025, veniva fissata l'udienza del 06.05.2025, per la discussione orale davanti al collegio, con termine per il deposito di note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dell'appellato
[...]
che, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_2
7. L'appello proposto non merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Quanto alla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, di cui al secondo motivo di gravame, la Corte conferma l'ordinanza collegiale del 13.12.2016 che ha dichiarato inammissibile l'istanza perché non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo Giudice.
Nel merito, con riferimento al primo motivo di gravame correttamente il primo Giudice ha ritenuto che la sottoscrizione da parte della del certificato di proprietà Parte_1
rilasciato in favore del contenente la frase “per il quietanzato prezzo di _1
€.19.680,00“, costituisse riconoscimento, stragiudiziale, dell'avvenuto pagamento del veicolo e non già una mera “formula di stile” come affermato da parte appellante.
Depongono in tal senso due distinte circostanze e considerazioni:
- in primo luogo, se anche si volesse accedere alla tesi della che la Parte_1
dichiarazione di quietanza, essendo già pre-stampata sui moduli del PRA utilizzati per il passaggio di proprietà, sia una mera formula di stile, resterebbe decisiva in senso contrario l'indicazione del prezzo pagato per l'acquisto dell'auto, indicazione sicuramente ed esclusivamente riconducibile al sottoscrittore della quietanza, cioè alla che in tal modo, volontariamente e coscientemente, ha completato quella Parte_1
dichiarazione con un elemento essenziale quale era l'ammontare del prezzo, rendendola parte sostanziale, con valenza di confessione stragiudiziale, e non meramente formale del documento attestante il passaggio di proprietà.
_______________
pag.
3 - in secondo luogo il comportamento dell'acquirente è connotato da buona _1
fede ed appare lineare e coerente con le circostanze che apparivano essere verosimili:
ha visto l'auto che poi ha deciso di acquistare, presso l'Autosalone del
Marranghino, rivenditore di auto.
ha corrisposto a quest'ultimo il prezzo di €.19.680,00 richiesto per l'acquisto dell'auto, circostanza confermata dalla dichiarazione del CP_2
presente in atti;
ha ottenuto, dopo il pagamento del prezzo, il passaggio di proprietà dell'auto e la consegna dell'auto e dei relativi documenti.
solo in tale circostanza è venuto a conoscenza del fatto che l'auto era intestata alla ma l'indicazione del “quietanzato prezzo” del mezzo e della Parte_1
somma corrispondente a quella versata in pagamento dell'auto, lo ha indotto a ritenere che la compravendita si era conclusa regolarmente.
Il pertanto, è venuto a sapere chi fosse l'effettivo proprietario dell'auto solo _1
dopo l'integrale pagamento del prezzo e il passaggio di proprietà, che recava quietanza del pagamento da lui effettuato.
Tutto il suo comportamento appare quindi connotato dalla buona fede ed è coerente con la verosimiglianza della situazione, anche in considerazione della sua qualità di consumatore, non esperto delle dinamiche di acquisto/vendita, anche tramite procacciatori, di auto, con conseguente applicabilità, in suo favore, dell'art.1189, I co.,
c.c. a mente del quale “.Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche(1), è liberato(2) se prova di essere stato in buona fede”.
Viceversa meno lineare e meritevole di tutela appare il comportamento della società appellante che, da soggetto esperto nel settore commerciale di cui trattasi, ha rilasciato il certificato di proprietà dell'auto in favore di un soggetto terzo, che non conosceva e con il quale non aveva concluso la compravendita, senza, a suo dire, aver ricevuto il pezzo dell'auto medesima.
peraltro, era quindi venuta a conoscenza della esistenza dell'acquirente e del Parte_1
prezzo convenuto per la vendita, prima di rilasciare il certificato di proprietà con la quietanza;
ben avrebbe potuto reclamare, prima di trasferire il bene, il prezzo dell'auto.
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pag. 4 8. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte appellata che si è costituita, come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal
23.10.2022, tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00), dei parametri medi, e dell'attività effettivamente espletata..
9. Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 806/2016 emessa dal Tribunale di Matera e pubblicata in data 19/05/2016, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 _1
, liquidate in Euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa
[...]
come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dr.ssa Lucia Gesummaria
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