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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 8179 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta per la decisione il 29.10.2024 ex art. 281-quinquies c.p.c., vertente tra
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'avvocato Claudia Mele in virtù della C.F._2 procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in
Valmontone, alla Via Remo Natalizia n.2,
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avvocata Controparte_1 C.F._3
Alessia Sabene in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Colleferro, alla Via Piave n.7.
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – danno cagionato da cose in custodia.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 18.12.2021 e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio per ottenerne la condanna al risarcimento del danno prodotto ad Controparte_1 unità immobiliare a seguito di infiltrazioni di acqua determinate dalla perdita di un serbatoio.
I citanti hanno riferito: che abitano l'unità immobiliare situata in Segni, alla Via Fontana della
Cercia n.13; che nella loro abitazione sono state riscontrate infiltrazioni d'acqua causate da perdita della cisterna collocata sul balcone sovrastante, annesso all'appartamento della convenuta;
che a seguito della riparazione del serbatoio le perdite sono cessate;
che la parte convenuta, quale custode, è responsabile dei danni indicati, ai sensi degli artt. 2051 c.c. o 2043
c.c..
La citata ha replicato: che è assegnataria dell'unità immobiliare a seguito di provvedimento adottato dall'a.g. durante la separazione personale dal coniuge;
che gli attori sono i proprietari del bene;
che il serbatoio è stato installato a seguito di un comportamento molesto dei citanti;
che la perdita di acqua denunciata non esiste;
che l'intero stabile (includente le unità immobiliari abitate dalle parti) è cadente;
che in via riconvenzionale ha diritto all'esecuzione, da parte dei proprietari, di lavori edilizi finalizzati a migliorare l'abitabilità della casa assegnata. Il processo è stato istruito con l'interrogatorio di due testimoni.
All'udienza del 29.10.2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art.281-quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
Va anzitutto individuata la norma regolatrice della fattispecie.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista un nesso causale tra la cosa
(serbatoio) in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e,
d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa (cfr. C. n.26086/2005).
Individuata la norma regolatrice va esaminata la posizione delle parti in tema di onere della prova (ex art. 2697 c.c.).
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la stessa, relazione idonea ad esercitare un controllo ed eliminare le situazioni di pericolo insorte;
il danneggiato deve provare l'esistenza di un nesso causale tra cosa in custodia e danno, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. C. n.8005/2010). ha dichiarato: “[…] io credo che le infiltrazioni nell'appartamento dei miei Testimone_1 nonni dipendano dalla cisterna […] ho visto concretamente l'acqua gocciolare dalla cisterna e finire sul balcone di mia nonna […]” (cfr. processo verbale udienza 14.9.2023); ha Tes_2 narrato: “[…] non ho visto scendere acqua, ho solo visto l'umidità […] non posso dire nulla sulla causa dell'umidità […]” (cfr. processo verbale udienza 16.4.2024). Ebbene le dichiarazioni
(sinteticamente) riprodotte (espresse [al più] in forma di opinione [io credo]) non consentono di ritenere l'esistenza di un nesso causale tra serbatoio ed infiltrazioni addotte dalla parte attrice.
Irrilevante è pure la perizia prodotta dagli attori. La perizia (anche se) giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto.
Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. C. n.4437/1997).
Dal rapporto d'intervento predisposto da appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
(il 18.2.2021) si ricava in più l'ammaloramento dell'intero stabile (“[…] fare una ricognizione dei balconi posti […] tutti […] con vistose parti pericolanti e prossime al distacco.
L'ammaloramento diffuso dei materiali è dovuto all'esposizione agli eventi atmosferici […]”), condizione strutturale precludente (anche) il ricorso ad una presunzione dell'esistenza della relazione accennata.
L'intervenuta cessazione delle infiltrazioni, come dedotto dalla parte attrice, renderebbe poi inutile la nomina di un c.t.u..
La mancata dimostrazione dell'esistenza di un nesso causale tra serbatoio ed infiltrazioni addotte importa dunque il rigetto della domanda proposta dalla parte attrice.
Va infine rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, priva di un riscontro probatorio.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta le domande;
-compensa, tra le parti, le spese di lite.
Velletri, lì 11.2.2025 Il Giudice
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'avvocato Claudia Mele in virtù della C.F._2 procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in
Valmontone, alla Via Remo Natalizia n.2,
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avvocata Controparte_1 C.F._3
Alessia Sabene in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Colleferro, alla Via Piave n.7.
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – danno cagionato da cose in custodia.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 18.12.2021 e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio per ottenerne la condanna al risarcimento del danno prodotto ad Controparte_1 unità immobiliare a seguito di infiltrazioni di acqua determinate dalla perdita di un serbatoio.
I citanti hanno riferito: che abitano l'unità immobiliare situata in Segni, alla Via Fontana della
Cercia n.13; che nella loro abitazione sono state riscontrate infiltrazioni d'acqua causate da perdita della cisterna collocata sul balcone sovrastante, annesso all'appartamento della convenuta;
che a seguito della riparazione del serbatoio le perdite sono cessate;
che la parte convenuta, quale custode, è responsabile dei danni indicati, ai sensi degli artt. 2051 c.c. o 2043
c.c..
La citata ha replicato: che è assegnataria dell'unità immobiliare a seguito di provvedimento adottato dall'a.g. durante la separazione personale dal coniuge;
che gli attori sono i proprietari del bene;
che il serbatoio è stato installato a seguito di un comportamento molesto dei citanti;
che la perdita di acqua denunciata non esiste;
che l'intero stabile (includente le unità immobiliari abitate dalle parti) è cadente;
che in via riconvenzionale ha diritto all'esecuzione, da parte dei proprietari, di lavori edilizi finalizzati a migliorare l'abitabilità della casa assegnata. Il processo è stato istruito con l'interrogatorio di due testimoni.
All'udienza del 29.10.2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art.281-quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
Va anzitutto individuata la norma regolatrice della fattispecie.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista un nesso causale tra la cosa
(serbatoio) in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e,
d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa (cfr. C. n.26086/2005).
Individuata la norma regolatrice va esaminata la posizione delle parti in tema di onere della prova (ex art. 2697 c.c.).
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la stessa, relazione idonea ad esercitare un controllo ed eliminare le situazioni di pericolo insorte;
il danneggiato deve provare l'esistenza di un nesso causale tra cosa in custodia e danno, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. C. n.8005/2010). ha dichiarato: “[…] io credo che le infiltrazioni nell'appartamento dei miei Testimone_1 nonni dipendano dalla cisterna […] ho visto concretamente l'acqua gocciolare dalla cisterna e finire sul balcone di mia nonna […]” (cfr. processo verbale udienza 14.9.2023); ha Tes_2 narrato: “[…] non ho visto scendere acqua, ho solo visto l'umidità […] non posso dire nulla sulla causa dell'umidità […]” (cfr. processo verbale udienza 16.4.2024). Ebbene le dichiarazioni
(sinteticamente) riprodotte (espresse [al più] in forma di opinione [io credo]) non consentono di ritenere l'esistenza di un nesso causale tra serbatoio ed infiltrazioni addotte dalla parte attrice.
Irrilevante è pure la perizia prodotta dagli attori. La perizia (anche se) giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto.
Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. C. n.4437/1997).
Dal rapporto d'intervento predisposto da appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
(il 18.2.2021) si ricava in più l'ammaloramento dell'intero stabile (“[…] fare una ricognizione dei balconi posti […] tutti […] con vistose parti pericolanti e prossime al distacco.
L'ammaloramento diffuso dei materiali è dovuto all'esposizione agli eventi atmosferici […]”), condizione strutturale precludente (anche) il ricorso ad una presunzione dell'esistenza della relazione accennata.
L'intervenuta cessazione delle infiltrazioni, come dedotto dalla parte attrice, renderebbe poi inutile la nomina di un c.t.u..
La mancata dimostrazione dell'esistenza di un nesso causale tra serbatoio ed infiltrazioni addotte importa dunque il rigetto della domanda proposta dalla parte attrice.
Va infine rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, priva di un riscontro probatorio.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta le domande;
-compensa, tra le parti, le spese di lite.
Velletri, lì 11.2.2025 Il Giudice