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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 8768/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Santoro, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuella Uberti, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. Parte_1 in Montechiarugolo (PR) il 28/07/2012 e ordinare al Comune di Parte_2 Montechiarugolo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e delle ulteriori incombenze;
B) dichiarare compensate le spese legali tra le parti e omologare le seguenti condizioni Per_
1. Le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso alla responsabilità di Per_1 entrambi i genitori, mantenendo la residenza presso la madre, con “collocazione” nell'abitazione sita in Montechiarugolo (PR), via Candian n.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e che avranno l'obbligo di consultarsi e di assumere concordemente qualsiasi decisione di primaria importanza relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle figlie, tenendo conto delle loro capacità, inclinazione naturali e aspirazioni (ad es. scelta delle scuole, frequentazione di corsi sportivi, vacanze, studio, ecc.).
2. Il padre oggi risiede a Bosco di Corniglio, Via Santa Filomena, n. 4.
3. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati (2 week-end al mese), dal venerdì pomeriggio, al termine delle attività scolastiche pomeridiane, alla domenica sera, nel rispetto delle esigenze quotidiane e lavorative di entrambi i genitori e delle necessità, anche scolastiche, delle minori.
4. Le vacanze Natalizie, Pasquali e le feste comandate verranno trascorse con modalità da determinarsi ogni volta, tenuto conto delle esigenze personali e lavorative di entrambi i genitori e delle necessità delle minori, cercando sempre di caldeggiare un sistema equilibrato nella quantità di alternanza dei giorni presso l'uno e l'altro genitore.
5. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé le figlie per un periodo di 5 settimane, non consecutive, da concordare con la madre, in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori ed in ogni modo in base alle esigenze delle minori. Ciascun genitore dovrà comunicare preventivamente (entro il 20 maggio di ogni anno) all'altro genitore, sia la scelta delle settimane che il luogo ove le figlie trascorreranno le vacanze.
6. I coniugi, in considerazione del fatto che godono entrambi di un reddito sufficiente a soddisfare con dignità le loro esigenze di vita, dichiarano che non sussistono i presupposti per fare luogo alla corresponsione di assegni di mantenimento per il coniuge.
7. Il sig. data la maggior permanenza delle figlie presso la madre, si impegna a versare Pt_2 alla stessa, a titolo aiuto di mantenimento delle figlie stesse, l'importo di Euro 600,00 mensili complessivi, entro e non oltre il giorno 10 del mese di competenza. Tale somma versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente BPER della sig.ra IBAN: Parte_1 [...]. La predetta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese successivo a quello di deposito della sentenza di divorzio.
8. L'assegno unico verrà trattenuto, nella misura del 50%, da ciascun genitore, come per legge.
9. Ciascun genitore provvederà, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) dietro preventivo accordo e presentazione di documentazione giustificativa, seguendo il Protocollo d'Intesa n.
3865/2023 per le Spese ordinarie e straordinarie a favore dei figli nella cause di diritto familiare stipulato tra il Tribunale di Parma, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 20.12.2023.
10. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali nuove relazioni sentimentali stabili in modo da poter concordare insieme i possibili incontri tra le figlie e i nuovi compagni/compagne, ovvero la possibilità di iniziare una nuova convivenza, con il solo fine di tutelare gli interessi delle minori.
11. In ordine alla casa familiare, sita a Montechiarugolo (PR), via Candian n. 5, al momento in comproprietà tra i coniugi al 50%, per l'acquisto della quale i ricorrenti contraevano mutuo ipotecario con Banca Intesa Sanpaolo Agenzia di Collecchio (PR), il signor e la signora Pt_2 hanno concordato che l'immobile sopra descritto, divenga di proprietà esclusiva Parte_1 della signora con le seguenti modalità: Parte_1 11-a) la sig.ra si obbliga a liquidare al sig. l'importo di € 28.000,00, il Parte_1 Pt_2 giorno in cui sarà effettuato il passaggio di proprietà dell'immobile in capo alla sig.ra
[...]
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN:[...] CC8500 Pt_1
480062; 11-b) il passaggio di proprietà dell'immobile in capo alla sig.ra avverrà Parte_1 successivamente al deposito della sentenza di divorzio congiunto, a spese notarili a carico della stessa acquirente e presso notaio di fiducia della stessa acquirente;
11-c) la sig.ra si accollerà i rimanenti ratei del mutuo ipotecario acceso Parte_1 sull'immobile sito a Montechiarugolo (PR), via Candian n. 5, che ammontano all'incirca ad € 72.703,77, provvedendo a regolare autonomamente la summenzionata somma a mezzo del trasferimento dell'addebito della rata sul proprio conto corrente bancario, estinguendo il conto cointestato su cui è acceso il mutuo. 10) I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto in data 16.02.2022 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti.
Le parti hanno, quindi, depositato il presente ricorso per divorzio rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, inoltre, che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse delle figlie minori (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo al regime di affido, collocamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti stesse e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 13.01.1976, e nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al Parte_2 ricorso congiunto riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 20.3.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 8768/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Santoro, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuella Uberti, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. Parte_1 in Montechiarugolo (PR) il 28/07/2012 e ordinare al Comune di Parte_2 Montechiarugolo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e delle ulteriori incombenze;
B) dichiarare compensate le spese legali tra le parti e omologare le seguenti condizioni Per_
1. Le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso alla responsabilità di Per_1 entrambi i genitori, mantenendo la residenza presso la madre, con “collocazione” nell'abitazione sita in Montechiarugolo (PR), via Candian n.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e che avranno l'obbligo di consultarsi e di assumere concordemente qualsiasi decisione di primaria importanza relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle figlie, tenendo conto delle loro capacità, inclinazione naturali e aspirazioni (ad es. scelta delle scuole, frequentazione di corsi sportivi, vacanze, studio, ecc.).
2. Il padre oggi risiede a Bosco di Corniglio, Via Santa Filomena, n. 4.
3. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati (2 week-end al mese), dal venerdì pomeriggio, al termine delle attività scolastiche pomeridiane, alla domenica sera, nel rispetto delle esigenze quotidiane e lavorative di entrambi i genitori e delle necessità, anche scolastiche, delle minori.
4. Le vacanze Natalizie, Pasquali e le feste comandate verranno trascorse con modalità da determinarsi ogni volta, tenuto conto delle esigenze personali e lavorative di entrambi i genitori e delle necessità delle minori, cercando sempre di caldeggiare un sistema equilibrato nella quantità di alternanza dei giorni presso l'uno e l'altro genitore.
5. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé le figlie per un periodo di 5 settimane, non consecutive, da concordare con la madre, in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori ed in ogni modo in base alle esigenze delle minori. Ciascun genitore dovrà comunicare preventivamente (entro il 20 maggio di ogni anno) all'altro genitore, sia la scelta delle settimane che il luogo ove le figlie trascorreranno le vacanze.
6. I coniugi, in considerazione del fatto che godono entrambi di un reddito sufficiente a soddisfare con dignità le loro esigenze di vita, dichiarano che non sussistono i presupposti per fare luogo alla corresponsione di assegni di mantenimento per il coniuge.
7. Il sig. data la maggior permanenza delle figlie presso la madre, si impegna a versare Pt_2 alla stessa, a titolo aiuto di mantenimento delle figlie stesse, l'importo di Euro 600,00 mensili complessivi, entro e non oltre il giorno 10 del mese di competenza. Tale somma versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente BPER della sig.ra IBAN: Parte_1 [...]. La predetta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese successivo a quello di deposito della sentenza di divorzio.
8. L'assegno unico verrà trattenuto, nella misura del 50%, da ciascun genitore, come per legge.
9. Ciascun genitore provvederà, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) dietro preventivo accordo e presentazione di documentazione giustificativa, seguendo il Protocollo d'Intesa n.
3865/2023 per le Spese ordinarie e straordinarie a favore dei figli nella cause di diritto familiare stipulato tra il Tribunale di Parma, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 20.12.2023.
10. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali nuove relazioni sentimentali stabili in modo da poter concordare insieme i possibili incontri tra le figlie e i nuovi compagni/compagne, ovvero la possibilità di iniziare una nuova convivenza, con il solo fine di tutelare gli interessi delle minori.
11. In ordine alla casa familiare, sita a Montechiarugolo (PR), via Candian n. 5, al momento in comproprietà tra i coniugi al 50%, per l'acquisto della quale i ricorrenti contraevano mutuo ipotecario con Banca Intesa Sanpaolo Agenzia di Collecchio (PR), il signor e la signora Pt_2 hanno concordato che l'immobile sopra descritto, divenga di proprietà esclusiva Parte_1 della signora con le seguenti modalità: Parte_1 11-a) la sig.ra si obbliga a liquidare al sig. l'importo di € 28.000,00, il Parte_1 Pt_2 giorno in cui sarà effettuato il passaggio di proprietà dell'immobile in capo alla sig.ra
[...]
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN:[...] CC8500 Pt_1
480062; 11-b) il passaggio di proprietà dell'immobile in capo alla sig.ra avverrà Parte_1 successivamente al deposito della sentenza di divorzio congiunto, a spese notarili a carico della stessa acquirente e presso notaio di fiducia della stessa acquirente;
11-c) la sig.ra si accollerà i rimanenti ratei del mutuo ipotecario acceso Parte_1 sull'immobile sito a Montechiarugolo (PR), via Candian n. 5, che ammontano all'incirca ad € 72.703,77, provvedendo a regolare autonomamente la summenzionata somma a mezzo del trasferimento dell'addebito della rata sul proprio conto corrente bancario, estinguendo il conto cointestato su cui è acceso il mutuo. 10) I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto in data 16.02.2022 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti.
Le parti hanno, quindi, depositato il presente ricorso per divorzio rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, inoltre, che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse delle figlie minori (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo al regime di affido, collocamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti stesse e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 13.01.1976, e nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al Parte_2 ricorso congiunto riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 20.3.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere