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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1393/2024 R.G.
oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1393/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. Attilio Giordano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino, via Pescatori n.
18
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) quale procuratrice e mandataria di Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Sandro Barcali presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Firenze, via Pellicceria n. 8
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'On. le Tribunale Civile di Firenze, contrariis rejectis a) preliminarmente, sospendere
l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, b) sempre in via preliminare, rilevare l'improcedibilità della domanda di controparte assegnando un termine per la presentazione della domanda di mediazione.
pagina 1 di 8 Nel merito: c) in accoglimento della spiegata opposizione accertare e dichiarare
l'inefficacia/nullità/annullabilità del precetto notificato all'attore in data 04.01.2024 per quanto argomentato in fatto e diritto;
d) condannare la in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., non in proprio ma in nome e per conto di con sede in Conegliano Controparte_2
(TV), Via V. Alfieri n. 1, nella sua qualità di servicer e mandataria, al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c.; e) vittoria di spese e competenze dell'intero giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario. Con espressa riserva di contenere le domande sopra formulate nei limiti dello scaglione in seguito dichiarato ai fini del contributo unificato, con rinuncia all'eventuale esubero c.d. clausola di contenimento). In via istruttoria ogni istanza riservata in esito alle deduzioni eventualmente svolte dalla convenuta”
Per la convenuta:
“voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, previo rigetto di ogni altra diversa istanza, - nel merito, respingere
l'opposizione e le domande tutte proposte dal Sig. perché inammissibili ed infondate Parte_1
in fatto e diritto. - in ogni caso, condannare l'opponente alle spese del giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato, Parte_1 conveniva dinanzi l'intestato Tribunale la quale procuratrice e Controparte_1 mandataria di al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di CP_2 precetto, la declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento ricevuta.
Deduceva infatti che in data 4 gennaio 2024 gli veniva notificato da parte di Pt_1 [...]
quale procuratrice e servicer di un atto di precetto per Controparte_1 CP_2
l'importo di euro 106.725,85 di cui euro 8.064,85 per rate insolute e relativi interessi, euro 95.702,52 per capitale residuo e euro 2.958,48 per interessi sospesi, intimato in seguito al mancato pagamento di Parte alcune rate di un mutuo ipotecario dallo stesso sottoscritto nel marzo del 2013 con la mutuante ed eccepiva, in premessa, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Nel merito l'attore deduceva: il difetto del diritto del creditore procedente a promuovere l'azione esecutiva considerata la nullità del precetto per genericità dell'intimazione visto che, dal tenore dell'atto, non si evinceva quali fossero le rate del mutuo non saldate, nè il prospetto del calcolo degli interessi di mora;
che in realtà l'attore, pur in presenza di difficoltà economiche, aveva sempre adempiuto al pagamento delle rate;
che l'intimazione di pagamento non era stata preceduta da una pagina 2 di 8 diffida e/o messa in mora da parte dell'istituto di credito, in spregio ai canoni di correttezza e buona fede;
che gli importi indicati in precetto non tenevano conto del fatto che il mutuo sottoscritto nel 2013 era stato oggetto nel 2015 di rinegoziazione, riducendo la rata mensile da euro 800,00 a euro 500,00.
Concludeva quindi l'attore come in epigrafe chiedendo in via preliminare, ricorrendo i requisiti del fumus e del periculum, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e la condanna della convenuta ex art 96 c.p.c. per lite temeraria.
Costituitasi in giudizio quale mandataria di Controparte_1 CP_2
precisava in premessa che il mutuo de quo era stato oggetto di una operazione di cessione in blocco di Parte crediti tra e e che quest'ultima era quindi titolare del credito azionato avendo CP_2
Parte conferito, in virtù di procura speciale del 3 agosto 2012, mandato alla stessa affinché provvedesse a compiere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, presenti e futuri, tutte le attività inerenti e connesse alle procedure esecutive e/o concorsuali e/o giudizi civili e penali pendenti o che dovessero essere instaurati.
Deduceva altresì: che, nel caso di specie, la normativa non prevedeva alcun obbligo di mediazione e nel merito, alla luce del prospetto contabile e della documentazione allegata, deduceva altresì la regolarità degli importi intimati e calcolati anche in seguito alla rinegoziazione del mutuo;
che la contestazione attorea era generica e spettava a parte debitrice, per la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1218 c.c., dimostrarne l'infondatezza; che a era stata comunicata la volontà di Pt_1
procedere al recupero forzoso del credito una volta accertato il suo inadempimento.
Concludeva quindi per il rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo e di ogni altra domanda sollevata dall'attore.
Con note autorizzate depositate per l'udienza di discussione sull'istanza di sospensione, parte attrice sollevava ulteriori eccezioni riguardanti sia la legittimazione processuale di parte convenuta vista la genericità della procura speciale conferita da sia relative alla legittimazione CP_2 attiva della creditrice procedente la quale non compariva nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 TUB.
Con provvedimento del 30 settembre 2024, il Tribunale rigettava la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. non ravvisando la sussistenza del fumus boni iuris né del periculum in mora.
Venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e fissata l'udienza del 18 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione per il giorno celebrata secondo le modalità della trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
pagina 3 di 8 *****
Preliminarmente va osservato che dopo l'assegnazione dei termini perentori ex art. 189 c.p.c., parte opponente non ha depositato né le note con la precisazione delle conclusioni, né la comparsa conclusionale: tale omissione, tuttavia, per costante insegnamento dei giudici di legittimità (ex multis
Cass. n. 5018 del 2014), non significa rinunzia tacita e produce l'effetto che devono intendersi richiamate le domande come già formulate all'atto di costituzione.
Ciò posto, l'attore solleva in premessa una eccezione di pregiudizialità in quanto non sarebbe stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità delle domande in materia bancaria.
Invero, la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità per la proposizione di
“un'azione relativa a una controversia” (art. 5 del D. Lgs. 28/2010), ossia di azioni volte a dirimere liti tra privati, sicché non è applicabile alle azioni esecutive le quali non sono preordinate a dirimere controversie su diritti, bensì a dare esecuzione ai comandi contenuti nei titoli esecutivi previsti dall'art. 474 c.p.c..
Inolre, ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. e) del richiamato decreto legislativo, la mediazione non costituisce condizione di procedibilità “nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”.
Se quindi la mediazione è condizione di procedibilità in una delle materie previste dalla richiamata normativa, ivi compresi i contratti bancari, il precetto non rappresenta dunque un atto introduttivo di una causa e riguardo all'opposizione a tale atto va quindi esclusa l'obbligatorietà del previo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente va dunque disattesa.
Nel merito, all'esito del giudizio l'opposizione è risultata infondata per le medesime ragioni desumibili dalla qui richiamata ordinanza del 24 settembre 2024, con cui è stata respinta l'istanza di sospensione sollevata da Parte_1
Sulla base della documentazione prodotta dalla creditrice, il credito intimato con atto di precetto
è infatti risultato certo ed esigibile, portato da un titolo esecutivo incontestato che legittima pertanto l'azione della creditrice.
La documentazione contabile riferita alla posizione debitoria di (all. Parte_1
documento n. 9 di parte convenuta) conferma infatti che il mutuatario non ha rispettato quanto previsto dal piano di rimborso (all. doc. n 8 di parte convenuta) rinegoziato nel luglio 2015 con
[...]
dopo la sottoscrizione del mutuo finanziario del 12 marzo 2013 a rogito del Controparte_1
pagina 4 di 8 notaio n. rep. 79599. Parte attrice, per contro, si è limitata ad una contestazione Persona_1
generica producendo copia degli estratti conto e di una serie di bonifici bancari dai quali non è possibile rinvenire per quante e quali rate del mutuo siano stati effettivamente corrisposti.
Pertanto, richiamando i principi espressi ex art. 2697 c.c., secondo cui il creditore deve provare l'esistenza del patto contrattuale da cui è nata l'obbligazione, mentre spetta al debitore provarne il fatto impeditivo, modificativo o estintivo, nonché alla luce dei i principi consolidati enunciati dalla giurisprudenza di legittimità per i quali l'atto di precetto che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 cpc, comma 2
(cfr. Cass. n. 8096/2022), vanno disattese le doglianze sollevate da parte attrice.
Va peraltro osservato che nel corso del presente giudizio (vedasi verbale udienza 17 settembre
2024) ha esplicitamente ammesso di essersi reso inadempiente nel pagamento di alcune rate e Pt_1
di aver successivamente ripreso a pagarle corrispondendo la relativa maggiorazione, confermando quindi la legittimità dell'azione promossa dalla convenuta.
Richiamando infatti anche in tale sede l'art. 11 del Capitolato allegato “A” al mutuo de quo (all. doc. n 1, pag. 9 convenuta) dove si evince che “La "Parte mutuataria" espressamente riconosce ed accetta che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta per il rimborso del capitale
o per io pagamento degli interessi, anche di preammortamento, decorsi almeno 180 (centottanta) giorni dalla relativa scadenza la " avrà la facoltà ritenere la "Parte mutuataria" stessa CP_1
decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 cod. civ. ovvero avrà diritto di risolvere ipso iure ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. ii contratto: in entrambi i casi senza la necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale. 2 La decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto si verificheranno immediatamente di diritto, allorché la "Banca" comunicherà alla "Parte mutuataria", per lettera raccomandata a.r., telegramma o fax che intende avvalersi della presente clausola”, risulta evidente che la creditrice ha agito in base al previsto schema contrattuale senza alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Parimenti infondata è risultata la contestazione relativa all'omesso invio nei confronti di parte Parte debitrice della diffida e/o messa in mora, visto che in data 8 giugno 2023 (all. doc. n. 11 convenuta), quindi ben prima della notifica dell'atto di precetto opposto, ha rivolto a Parte_1
l'invito a contattare la società incaricata di recuperare l'insoluto al fine di addivenire ad una risoluzione bonaria della pendenza preannunciando che, in mancanza di risanamento della posizione debitoria, avrebbe dato corso a tutte le azioni utili per il recupero del credito.
Tale comunicazione, come già indicato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, ben pagina 5 di 8 può costituire una diffida di messa in mora di parte debitrice, contenendo tutti gli elementi richiesti (cfr.
Cass. n. 16465/2017) per esplicitare in maniera chiara ed inequivocabile la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto.
Quanto alle successive eccezioni sollevate da in relazione alla legittimità Parte_1
processuale e sostanziale di parte convenuta, va anzitutto precisato che, in conseguenza di una Parte operazione di cartolarizzazione, è emerso che ha acquistato da pro soluto in blocco CP_2
ai sensi dell'art. 58 TUB una serie di crediti ipotecari, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
– Parte II n. 138 del 24 novembre 2020 (all. doc. n. 4 convenuta) tra i quali risulta ricompreso, fatto non contestato da parte attrice, il mutuo in oggetto.
Parte In precedenza, nell'agosto 2012, aveva conferito mandato alla stessa giusta CP_2 procura speciale (all. doc.5 convenuta), affinché provvedesse a “compiere ogni atto, attività, Parte adempimento e formalità dallo stesso Procuratore (ovvero ritenuti necessari e/o utili alla gestione, riscossione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie” e che tra queste attività rientra anche il compito di “(a) curare la gestione, l'amministrazione, l'incasso, la riscossione e il recupero degli Attivi trasferiti di volta in volta dal Procuratore alla Mandante” nonché di “(c) comparire in giudizio per conto della Mandante tanto come parte attrice quanto come parte convenuta;
d) instaurare procedure esecutive e procedere all'espropriazione del ben! relativi agli
Attivi e fare quant'altro necessario per 11 buon fine dell'esecuzione forzata”, relative ai crediti di cui
fosse titolare o “che dovessero di volta in volta essere acquisiti dalla Mandante”. CP_2
Per quanto sopra, nessuna indeterminatezza dell'oggetto o alla mancata identificazione dei rapporti di credito può essere ascritta alla procura speciale in questione e va pertanto riconosciuta la legittimazione processuale in capo alla mandataria né rileva il fatto che la procura speciale Pt_3
sia stata rilasciata precedentemente alla stipula del contratto di mutuo de quo, dato che la stessa, come si è visto, è stata conferita anche per i crediti di volta in volta acquistati da CP_2
Parimenti infondata è risultata la contestazione relativa al difetto di legittimazione attiva della creditrice per omessa iscrizione all'albo degli intermediari finanziari previsto ex art. 106 CP_2
TUB, e la relativa eccezione non può quindi trovare accoglimento in linea con la recente evoluzione, sul tema, della giurisprudenza di legittimità
Va anzitutto ricordato che l'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB è prevista affinché il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, possa essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti, nell'apposito e ciò al fine di tutelare l'interesse pubblico diretto a garantire che la riscossione stessa sia eseguita da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità. Tanto premesso, va altresì osservato che il conferimento dell'incarico di pagina 6 di 8 recupero, anche forzoso, dei crediti ad un soggetto non iscritto nel suddetto albo, non si ripercuote sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività di riscossione.
Ciò posto, con sentenza n. 7243 del 2024 la Corte Di Cassazione ha precisato che l'art. 2 comma 6 della L. n. 130 del 1999 in tema di servizi offerti ad investitori professionali in relazione a titoli oggetto di operazioni di cartolarizzazione, non ha immediata valenza civilistica, ma attiene piuttosto alla regolamentazione del settore bancario e finanziario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata specificamente dal sistema dei controlli e dei poteri facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali.
Secondo tale pronuncia di legittimità, quindi, non è possibile trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, etc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”.
Questo indirizzo è stato ancora recentemente richiamato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12007 del maggio 2024 in motivazione e, da ultimo, la Prima Presidente della Cassazione, nell'ambito di una questione pregiudiziale sollevata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., con il decreto del 17 maggio 2024, confermando il predetto orientamento, ha escluso che possa ritenersi ammissibile un rinvio pregiudiziale alla stessa Corte per rivalutare la questione in presenza di una pronuncia, quale appunto quella n. 7243/2024 della Corte di Cassazione, “suscettibile di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito”. Valorizzando le argomentazioni della citata Cass. n. 7243/2024, la
Prima Presidente ha infatti sottolineato che il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel TUB, tra le quali il menzionato art. 106.
Per quanto sopra, non rileva dunque che la creditrice procedente sia iscritta, oppure no, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB (rilevando semmai la sua iscrizione dell'albo delle società veicolo), né che la mandataria special servicer non sia iscritta. (cfr. in tal senso anche Corte
d'Appello di Firenze 24 settembre 2024 n. 1622).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, anche tale contestazione non è risultata meritevole di accoglimento.
Quanto alla domanda di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla luce delle argomentazioni sopra spiegate, non ricorrono nella fattispecie i presupposti per la condanna di Pt_3
per lite temeraria, peraltro neppure adeguatamente evidenziati da parte opponente.
In conclusione, per tutti i motivi in fatto e diritto sin qui richiamati, l'opposizione formulata da pagina 7 di 8 è risultata integralmente infondata e va quindi riconosciuta la legittimità dell'atto di Parte_1 pignoramento notificato all'opponente in data 4 gennaio 2024 da quale mandataria di Pt_3 [...]
CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità con quanto previsto dal D.M. 147/22 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dai difensori delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 1393/2024:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio liquidate in euro 8.328,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1393/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. Attilio Giordano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino, via Pescatori n.
18
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) quale procuratrice e mandataria di Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Sandro Barcali presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Firenze, via Pellicceria n. 8
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'On. le Tribunale Civile di Firenze, contrariis rejectis a) preliminarmente, sospendere
l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, b) sempre in via preliminare, rilevare l'improcedibilità della domanda di controparte assegnando un termine per la presentazione della domanda di mediazione.
pagina 1 di 8 Nel merito: c) in accoglimento della spiegata opposizione accertare e dichiarare
l'inefficacia/nullità/annullabilità del precetto notificato all'attore in data 04.01.2024 per quanto argomentato in fatto e diritto;
d) condannare la in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., non in proprio ma in nome e per conto di con sede in Conegliano Controparte_2
(TV), Via V. Alfieri n. 1, nella sua qualità di servicer e mandataria, al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c.; e) vittoria di spese e competenze dell'intero giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario. Con espressa riserva di contenere le domande sopra formulate nei limiti dello scaglione in seguito dichiarato ai fini del contributo unificato, con rinuncia all'eventuale esubero c.d. clausola di contenimento). In via istruttoria ogni istanza riservata in esito alle deduzioni eventualmente svolte dalla convenuta”
Per la convenuta:
“voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, previo rigetto di ogni altra diversa istanza, - nel merito, respingere
l'opposizione e le domande tutte proposte dal Sig. perché inammissibili ed infondate Parte_1
in fatto e diritto. - in ogni caso, condannare l'opponente alle spese del giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato, Parte_1 conveniva dinanzi l'intestato Tribunale la quale procuratrice e Controparte_1 mandataria di al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di CP_2 precetto, la declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento ricevuta.
Deduceva infatti che in data 4 gennaio 2024 gli veniva notificato da parte di Pt_1 [...]
quale procuratrice e servicer di un atto di precetto per Controparte_1 CP_2
l'importo di euro 106.725,85 di cui euro 8.064,85 per rate insolute e relativi interessi, euro 95.702,52 per capitale residuo e euro 2.958,48 per interessi sospesi, intimato in seguito al mancato pagamento di Parte alcune rate di un mutuo ipotecario dallo stesso sottoscritto nel marzo del 2013 con la mutuante ed eccepiva, in premessa, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Nel merito l'attore deduceva: il difetto del diritto del creditore procedente a promuovere l'azione esecutiva considerata la nullità del precetto per genericità dell'intimazione visto che, dal tenore dell'atto, non si evinceva quali fossero le rate del mutuo non saldate, nè il prospetto del calcolo degli interessi di mora;
che in realtà l'attore, pur in presenza di difficoltà economiche, aveva sempre adempiuto al pagamento delle rate;
che l'intimazione di pagamento non era stata preceduta da una pagina 2 di 8 diffida e/o messa in mora da parte dell'istituto di credito, in spregio ai canoni di correttezza e buona fede;
che gli importi indicati in precetto non tenevano conto del fatto che il mutuo sottoscritto nel 2013 era stato oggetto nel 2015 di rinegoziazione, riducendo la rata mensile da euro 800,00 a euro 500,00.
Concludeva quindi l'attore come in epigrafe chiedendo in via preliminare, ricorrendo i requisiti del fumus e del periculum, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e la condanna della convenuta ex art 96 c.p.c. per lite temeraria.
Costituitasi in giudizio quale mandataria di Controparte_1 CP_2
precisava in premessa che il mutuo de quo era stato oggetto di una operazione di cessione in blocco di Parte crediti tra e e che quest'ultima era quindi titolare del credito azionato avendo CP_2
Parte conferito, in virtù di procura speciale del 3 agosto 2012, mandato alla stessa affinché provvedesse a compiere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, presenti e futuri, tutte le attività inerenti e connesse alle procedure esecutive e/o concorsuali e/o giudizi civili e penali pendenti o che dovessero essere instaurati.
Deduceva altresì: che, nel caso di specie, la normativa non prevedeva alcun obbligo di mediazione e nel merito, alla luce del prospetto contabile e della documentazione allegata, deduceva altresì la regolarità degli importi intimati e calcolati anche in seguito alla rinegoziazione del mutuo;
che la contestazione attorea era generica e spettava a parte debitrice, per la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1218 c.c., dimostrarne l'infondatezza; che a era stata comunicata la volontà di Pt_1
procedere al recupero forzoso del credito una volta accertato il suo inadempimento.
Concludeva quindi per il rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo e di ogni altra domanda sollevata dall'attore.
Con note autorizzate depositate per l'udienza di discussione sull'istanza di sospensione, parte attrice sollevava ulteriori eccezioni riguardanti sia la legittimazione processuale di parte convenuta vista la genericità della procura speciale conferita da sia relative alla legittimazione CP_2 attiva della creditrice procedente la quale non compariva nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 TUB.
Con provvedimento del 30 settembre 2024, il Tribunale rigettava la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. non ravvisando la sussistenza del fumus boni iuris né del periculum in mora.
Venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e fissata l'udienza del 18 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione per il giorno celebrata secondo le modalità della trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
pagina 3 di 8 *****
Preliminarmente va osservato che dopo l'assegnazione dei termini perentori ex art. 189 c.p.c., parte opponente non ha depositato né le note con la precisazione delle conclusioni, né la comparsa conclusionale: tale omissione, tuttavia, per costante insegnamento dei giudici di legittimità (ex multis
Cass. n. 5018 del 2014), non significa rinunzia tacita e produce l'effetto che devono intendersi richiamate le domande come già formulate all'atto di costituzione.
Ciò posto, l'attore solleva in premessa una eccezione di pregiudizialità in quanto non sarebbe stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità delle domande in materia bancaria.
Invero, la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità per la proposizione di
“un'azione relativa a una controversia” (art. 5 del D. Lgs. 28/2010), ossia di azioni volte a dirimere liti tra privati, sicché non è applicabile alle azioni esecutive le quali non sono preordinate a dirimere controversie su diritti, bensì a dare esecuzione ai comandi contenuti nei titoli esecutivi previsti dall'art. 474 c.p.c..
Inolre, ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. e) del richiamato decreto legislativo, la mediazione non costituisce condizione di procedibilità “nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”.
Se quindi la mediazione è condizione di procedibilità in una delle materie previste dalla richiamata normativa, ivi compresi i contratti bancari, il precetto non rappresenta dunque un atto introduttivo di una causa e riguardo all'opposizione a tale atto va quindi esclusa l'obbligatorietà del previo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente va dunque disattesa.
Nel merito, all'esito del giudizio l'opposizione è risultata infondata per le medesime ragioni desumibili dalla qui richiamata ordinanza del 24 settembre 2024, con cui è stata respinta l'istanza di sospensione sollevata da Parte_1
Sulla base della documentazione prodotta dalla creditrice, il credito intimato con atto di precetto
è infatti risultato certo ed esigibile, portato da un titolo esecutivo incontestato che legittima pertanto l'azione della creditrice.
La documentazione contabile riferita alla posizione debitoria di (all. Parte_1
documento n. 9 di parte convenuta) conferma infatti che il mutuatario non ha rispettato quanto previsto dal piano di rimborso (all. doc. n 8 di parte convenuta) rinegoziato nel luglio 2015 con
[...]
dopo la sottoscrizione del mutuo finanziario del 12 marzo 2013 a rogito del Controparte_1
pagina 4 di 8 notaio n. rep. 79599. Parte attrice, per contro, si è limitata ad una contestazione Persona_1
generica producendo copia degli estratti conto e di una serie di bonifici bancari dai quali non è possibile rinvenire per quante e quali rate del mutuo siano stati effettivamente corrisposti.
Pertanto, richiamando i principi espressi ex art. 2697 c.c., secondo cui il creditore deve provare l'esistenza del patto contrattuale da cui è nata l'obbligazione, mentre spetta al debitore provarne il fatto impeditivo, modificativo o estintivo, nonché alla luce dei i principi consolidati enunciati dalla giurisprudenza di legittimità per i quali l'atto di precetto che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 cpc, comma 2
(cfr. Cass. n. 8096/2022), vanno disattese le doglianze sollevate da parte attrice.
Va peraltro osservato che nel corso del presente giudizio (vedasi verbale udienza 17 settembre
2024) ha esplicitamente ammesso di essersi reso inadempiente nel pagamento di alcune rate e Pt_1
di aver successivamente ripreso a pagarle corrispondendo la relativa maggiorazione, confermando quindi la legittimità dell'azione promossa dalla convenuta.
Richiamando infatti anche in tale sede l'art. 11 del Capitolato allegato “A” al mutuo de quo (all. doc. n 1, pag. 9 convenuta) dove si evince che “La "Parte mutuataria" espressamente riconosce ed accetta che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta per il rimborso del capitale
o per io pagamento degli interessi, anche di preammortamento, decorsi almeno 180 (centottanta) giorni dalla relativa scadenza la " avrà la facoltà ritenere la "Parte mutuataria" stessa CP_1
decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 cod. civ. ovvero avrà diritto di risolvere ipso iure ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. ii contratto: in entrambi i casi senza la necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale. 2 La decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto si verificheranno immediatamente di diritto, allorché la "Banca" comunicherà alla "Parte mutuataria", per lettera raccomandata a.r., telegramma o fax che intende avvalersi della presente clausola”, risulta evidente che la creditrice ha agito in base al previsto schema contrattuale senza alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Parimenti infondata è risultata la contestazione relativa all'omesso invio nei confronti di parte Parte debitrice della diffida e/o messa in mora, visto che in data 8 giugno 2023 (all. doc. n. 11 convenuta), quindi ben prima della notifica dell'atto di precetto opposto, ha rivolto a Parte_1
l'invito a contattare la società incaricata di recuperare l'insoluto al fine di addivenire ad una risoluzione bonaria della pendenza preannunciando che, in mancanza di risanamento della posizione debitoria, avrebbe dato corso a tutte le azioni utili per il recupero del credito.
Tale comunicazione, come già indicato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, ben pagina 5 di 8 può costituire una diffida di messa in mora di parte debitrice, contenendo tutti gli elementi richiesti (cfr.
Cass. n. 16465/2017) per esplicitare in maniera chiara ed inequivocabile la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto.
Quanto alle successive eccezioni sollevate da in relazione alla legittimità Parte_1
processuale e sostanziale di parte convenuta, va anzitutto precisato che, in conseguenza di una Parte operazione di cartolarizzazione, è emerso che ha acquistato da pro soluto in blocco CP_2
ai sensi dell'art. 58 TUB una serie di crediti ipotecari, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
– Parte II n. 138 del 24 novembre 2020 (all. doc. n. 4 convenuta) tra i quali risulta ricompreso, fatto non contestato da parte attrice, il mutuo in oggetto.
Parte In precedenza, nell'agosto 2012, aveva conferito mandato alla stessa giusta CP_2 procura speciale (all. doc.5 convenuta), affinché provvedesse a “compiere ogni atto, attività, Parte adempimento e formalità dallo stesso Procuratore (ovvero ritenuti necessari e/o utili alla gestione, riscossione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie” e che tra queste attività rientra anche il compito di “(a) curare la gestione, l'amministrazione, l'incasso, la riscossione e il recupero degli Attivi trasferiti di volta in volta dal Procuratore alla Mandante” nonché di “(c) comparire in giudizio per conto della Mandante tanto come parte attrice quanto come parte convenuta;
d) instaurare procedure esecutive e procedere all'espropriazione del ben! relativi agli
Attivi e fare quant'altro necessario per 11 buon fine dell'esecuzione forzata”, relative ai crediti di cui
fosse titolare o “che dovessero di volta in volta essere acquisiti dalla Mandante”. CP_2
Per quanto sopra, nessuna indeterminatezza dell'oggetto o alla mancata identificazione dei rapporti di credito può essere ascritta alla procura speciale in questione e va pertanto riconosciuta la legittimazione processuale in capo alla mandataria né rileva il fatto che la procura speciale Pt_3
sia stata rilasciata precedentemente alla stipula del contratto di mutuo de quo, dato che la stessa, come si è visto, è stata conferita anche per i crediti di volta in volta acquistati da CP_2
Parimenti infondata è risultata la contestazione relativa al difetto di legittimazione attiva della creditrice per omessa iscrizione all'albo degli intermediari finanziari previsto ex art. 106 CP_2
TUB, e la relativa eccezione non può quindi trovare accoglimento in linea con la recente evoluzione, sul tema, della giurisprudenza di legittimità
Va anzitutto ricordato che l'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB è prevista affinché il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, possa essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti, nell'apposito e ciò al fine di tutelare l'interesse pubblico diretto a garantire che la riscossione stessa sia eseguita da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità. Tanto premesso, va altresì osservato che il conferimento dell'incarico di pagina 6 di 8 recupero, anche forzoso, dei crediti ad un soggetto non iscritto nel suddetto albo, non si ripercuote sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività di riscossione.
Ciò posto, con sentenza n. 7243 del 2024 la Corte Di Cassazione ha precisato che l'art. 2 comma 6 della L. n. 130 del 1999 in tema di servizi offerti ad investitori professionali in relazione a titoli oggetto di operazioni di cartolarizzazione, non ha immediata valenza civilistica, ma attiene piuttosto alla regolamentazione del settore bancario e finanziario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata specificamente dal sistema dei controlli e dei poteri facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali.
Secondo tale pronuncia di legittimità, quindi, non è possibile trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, etc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”.
Questo indirizzo è stato ancora recentemente richiamato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12007 del maggio 2024 in motivazione e, da ultimo, la Prima Presidente della Cassazione, nell'ambito di una questione pregiudiziale sollevata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., con il decreto del 17 maggio 2024, confermando il predetto orientamento, ha escluso che possa ritenersi ammissibile un rinvio pregiudiziale alla stessa Corte per rivalutare la questione in presenza di una pronuncia, quale appunto quella n. 7243/2024 della Corte di Cassazione, “suscettibile di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito”. Valorizzando le argomentazioni della citata Cass. n. 7243/2024, la
Prima Presidente ha infatti sottolineato che il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel TUB, tra le quali il menzionato art. 106.
Per quanto sopra, non rileva dunque che la creditrice procedente sia iscritta, oppure no, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB (rilevando semmai la sua iscrizione dell'albo delle società veicolo), né che la mandataria special servicer non sia iscritta. (cfr. in tal senso anche Corte
d'Appello di Firenze 24 settembre 2024 n. 1622).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, anche tale contestazione non è risultata meritevole di accoglimento.
Quanto alla domanda di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla luce delle argomentazioni sopra spiegate, non ricorrono nella fattispecie i presupposti per la condanna di Pt_3
per lite temeraria, peraltro neppure adeguatamente evidenziati da parte opponente.
In conclusione, per tutti i motivi in fatto e diritto sin qui richiamati, l'opposizione formulata da pagina 7 di 8 è risultata integralmente infondata e va quindi riconosciuta la legittimità dell'atto di Parte_1 pignoramento notificato all'opponente in data 4 gennaio 2024 da quale mandataria di Pt_3 [...]
CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità con quanto previsto dal D.M. 147/22 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dai difensori delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 1393/2024:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio liquidate in euro 8.328,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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