Art. 25.
Nei riguardi del dipendente di ruolo statale oppure del dipendente assistito da iscrizione ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza che, ai fini del trattamento di quiescenza, abbia reso precedentemente servizi ricongiungibili in applicazione delle norme vigenti, il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e a quella dei corsi di specializzazione connessi alla laurea conseguita e' consentito purche' i relativi diplomi siano stati prescritti per l'occupazione di uno dei posti ricoperti nel corso della carriera di servizio ammessa a ricongiunzione.
Nei casi contemplati dal comma primo, qualora il richiedente abbia precedentemente reso servizio con iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari, e' ammesso comunque il riscatto del periodo corrispondente alla durata legale di un corso di specializzazione per il quale sia stato conseguito il relativo diploma, nonche' il riscatto dei servizi resi con la qualifica di aiuto o di assistente ospedaliero riguard ati dall' articolo 5 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593 .
Il riscatto previsto dai commi precedenti e' effettuato, per quanto concerne la durata legale degli studi universitari e dei corsi di specializzazione, rispettivamente, con le norme stabilite in materia per i dipendenti dello Stato oppure con quelle della Cassa pensioni presso cui il dipendente risulti iscritto alla data della domanda. Lo Stato o la Cassa acquisisce il contributo di riscatto e si assume in sede di riparto del trattamento di quiescenza, l'onere relativo al periodo riscattato. Il riscatto, per quanto concerne i servizi resi nella qualita' di aiuto o di assistente ospedaliero, e' effettuato con le norme dell'ordinamento della Cassa sanitari, applicate con la riduzione ad un terzo prevista dal comma terzo del precedente articolo 14. Tale Cassa ne acquisisce il contributo, assumendosi il relativo onere in sede di riparto del trattamento di quiescenza.
Nei riguardi del dipendente di ruolo statale oppure del dipendente assistito da iscrizione ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza che, ai fini del trattamento di quiescenza, abbia reso precedentemente servizi ricongiungibili in applicazione delle norme vigenti, il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e a quella dei corsi di specializzazione connessi alla laurea conseguita e' consentito purche' i relativi diplomi siano stati prescritti per l'occupazione di uno dei posti ricoperti nel corso della carriera di servizio ammessa a ricongiunzione.
Nei casi contemplati dal comma primo, qualora il richiedente abbia precedentemente reso servizio con iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari, e' ammesso comunque il riscatto del periodo corrispondente alla durata legale di un corso di specializzazione per il quale sia stato conseguito il relativo diploma, nonche' il riscatto dei servizi resi con la qualifica di aiuto o di assistente ospedaliero riguard ati dall' articolo 5 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593 .
Il riscatto previsto dai commi precedenti e' effettuato, per quanto concerne la durata legale degli studi universitari e dei corsi di specializzazione, rispettivamente, con le norme stabilite in materia per i dipendenti dello Stato oppure con quelle della Cassa pensioni presso cui il dipendente risulti iscritto alla data della domanda. Lo Stato o la Cassa acquisisce il contributo di riscatto e si assume in sede di riparto del trattamento di quiescenza, l'onere relativo al periodo riscattato. Il riscatto, per quanto concerne i servizi resi nella qualita' di aiuto o di assistente ospedaliero, e' effettuato con le norme dell'ordinamento della Cassa sanitari, applicate con la riduzione ad un terzo prevista dal comma terzo del precedente articolo 14. Tale Cassa ne acquisisce il contributo, assumendosi il relativo onere in sede di riparto del trattamento di quiescenza.