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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/07/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7405/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7405/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avvocati Parte_1 C.F._1
BARTOLACELLI LUCA, PALTRINIERI GIAMPIERO e SETTI MARIA VITTORIA, VIA DEL
TEATRO, 1, MODENA, elettivamente domiciliato in VIA DEL TEATRO N. 1 MODENA presso il difensore avv. BARTOLACELLI LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Controparte_1 C.F._2
CATALIOTTI CRISTINA VIA PAOLO BORSELLINO N. 2 REGGIO NELL'EMILIA e
[...]
( ) VIA P.BORSELLINO N.2 REGGIO EMILIA, CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori.
CONVENUTO/I
OGGETTO: Risarcimento danni .
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Tutto ciò premesso, la sig.ra , ut supra rappresentata e difesa, in via Parte_1 principale insiste affinché venga disposta la CTU medico legale al fine di quantificare il danno patito, e in subordine dichiara di precisare le conclusioni come da atto di citazione. Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis
1 di 8 • accertare di dichiarare il fatto illecito posto dolosamente in essere dalla sig.ra nei CP_1 confronti dell'attrice, il danno ingiusto da questa patito come dalla dott.ssa Persona_1 quantificato ed il nesso di causalità e per l'effetto
• condannare la sig.ra al pagamento della somma di € 260.000,00 (duecentosessantamila) CP_1 nei confronti della sig.ra quale risarcimento per il danno subito. Pt_1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre a spese generali ed accessori”
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa Nel merito: Rigettare le domande tutte proposte da parte attrice nei confronti della sig.ra , Controparte_1 in quanto non fondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per le ragioni tutte meglio esposte in atti. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge. In via istruttoria: respingersi l'eventuale richiesta di remissione in istruttoria che dovesse essere ex adverso formulata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2021, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da Controparte_1 condotta asseritamente diffamatoria posta in essere dalla convenuta in data 10 gennaio 2015, durante una riunione pubblica sul tema della dislessia tenutasi presso la Parte_2
[...]
L'attrice esponeva che, nel corso di tale riunione, la convenuta avrebbe pronunciato pubblicamente gravi espressioni diffamatorie nei suoi confronti, sostenendo che la prof.ssa "non era in Pt_1 grado di svolgere il proprio lavoro", "non aveva svolto il proprio dovere nei confronti del figlio dislessico", "non è idonea alla professione di insegnante", "ha maltrattato mio figlio sbattendolo fuori dalla porta e mettendogli contro i propri compagni" e che "è fuori di testa" tanto che "ha tentato di buttarsi fuori dalla finestra davanti ai ragazzi".
A sostegno delle proprie ragioni, l'attrice produceva documentazione medico-psicologica attestante l'insorgenza di una "depressione reattiva" e di un "Disturbo di Depressione Maggiore associata a fobia sociale", quantificando il danno subito in Euro 260.000,00 sulla base della perizia della dott.ssa che aveva valutato un danno biologico di natura psichica nell'ordine del Persona_1
43%.
Si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 marzo 2022, contestando integralmente le accuse mosse dall'attrice e sostenendo di non aver mai pronunciato il
2 di 8 nome della prof.ssa durante l'incontro del 10 gennaio 2015, né di aver proferito le Pt_1 espressioni diffamatorie contestate.
La convenuta eccepiva inoltre l'impossibilità che avesse fatto riferimento all'episodio della finestra, in quanto tale fatto si sarebbe verificato successivamente alla data della riunione.
La causa, inizialmente assegnata al Giudice Dott. Cifarelli, veniva trattata all'udienza del 27 maggio 2022, ove le parti richiedevano congiuntamente la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., che venivano assegnati con ordinanza della stessa data.
Successivamente, la causa veniva riassegnata allo scrivente giudice che, con ordinanza del 21 gennaio 2025, ammetteva le prove per testi ed interrogatorio formale.
L'istruttoria si svolgeva nelle udienze del 26 febbraio 2025 e del 24 marzo 2025 dinanzi al Giudice
Onorario dott.ssa Alessandra Focaccia, delegata per l'incombente.
Con ordinanza dell'8 aprile 2025, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione, il giudice fissava l'udienza del 20 maggio 2025 per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
Esaurita la discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
§§§§§
1. Oggetto della controversia e principi di diritto applicabili.
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla sig.ra
[...] nei confronti della sig.ra per asserite condotte diffamatorie poste Parte_1 Controparte_1 in essere durante una riunione pubblica tenutasi il 10 gennaio 2015 presso la Sala di Parte_2 sul tema della dislessia. Parte_2
Prima di procedere all'esame delle risultanze istruttorie, appare necessario delineare i principi di diritto applicabili alla fattispecie, con particolare riferimento al delicato bilanciamento tra il diritto di libera manifestazione del pensiero e di critica, da un lato, e la tutela dell'onore e della reputazione, dall'altro.
Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'ordinamento democratico. Tale diritto si specifica, tra l'altro, nel diritto di critica, che consente a ogni cittadino di esprimere giudizi valutativi su comportamenti, condotte o situazioni di interesse pubblico o privato.
3 di 8 Tuttavia, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il diritto di critica non può essere esercitato in maniera indiscriminata, dovendo essere bilanciato con altri diritti costituzionalmente tutelati, quali l'onore, la reputazione e la dignità personale, protetti anche penalmente in tema di diffamazione.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, il diritto di critica può essere invocato quale scriminante ex art. 51 c.p. rispetto al reato di diffamazione, a condizione che vengano rispettati i limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. La continenza, nella sua duplice connotazione sostanziale e formale, richiede una forma espositiva corretta che non trasmodi in gratuita aggressione dell'altrui reputazione, pur ammettendo l'uso di termini oggettivamente offensivi se insostituibili nella manifestazione del pensiero critico.
2. Esame delle risultanze istruttorie e valutazione della prova.
L'esame delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio evidenzia significative discordanze testimoniali che non consentono di ritenere sufficientemente raggiunta la prova in ordine all'illiceità della condotta contestata alla convenuta.
2.1. Le testimonianze sui contenuti delle espressioni contestate
Le deposizioni testimoniali relative alle espressioni che la convenuta avrebbe pronunciato durante la riunione del 10 gennaio 2015 presentano rilevanti contraddizioni.
La teste principale testimone a sostegno della tesi dell'attrice, ha confermato Testimone_1 che la sig.ra avrebbe affermato che la Prof. "non era in grado di fare l'insegnante", CP_1 Pt_1
"non si comportava correttamente nei confronti di suo figlio", "doveva sapere come comportarsi con un ragazzo dislessico" e "non si spiegava come avesse conseguito il titolo di insegnante", nonché che "era instabile mentalmente” e che “aveva tentato di buttarsi dalla finestra davanti agli alunni" (testimonianza capitoli 1/2/4/5/6/8). Tes_1
Tuttavia, emerge un elemento di criticità nell'attendibilità di tale testimonianza. Come evidenziato dalla difesa della convenuta, la sig.ra aveva reso dichiarazioni difformi in sede penale Tes_1 dinanzi al Giudice di Pace di Modena, ove aveva riferito che la sig.ra aveva parlato CP_1 genericamente di "una docente di matematica del corso C", mentre nel presente giudizio ha dichiarato che la convenuta aveva "indicato espressamente il nome della prof. . Tale Pt_1 contraddizione, relativa ad un elemento centrale della controversia quale l'identificabilità del soggetto offeso, incide sulla credibilità della testimonianza.
4 di 8 Per contro, la teste presidente dell'AID, ha dichiarato di "non ricordare nello Testimone_2 specifico" se la sig.ra avesse pronunciato le frasi offensive contestate, né se avesse fatto CP_1 riferimento alla "docente di matematica del corso C" o indicato espressamente il nome della prof.ssa (testimonianza capitoli 4, 5, 6). Tale testimonianza, proveniente da Pt_1 Tes_2 persona che aveva particolare interesse a seguire lo svolgimento dell'incontro, assume rilevanza significativa nel quadro probatorio.
La teste presente all'incontro come genitore, ha dichiarato con fermezza di non Testimone_3 aver "mai sentito la sig.ra pronunciare il nome della prof. e di essere "sicura che la CP_1 Pt_1 sig.ra ha parlato dei problemi del proprio figlio, ma non ha fatto nomi di docenti, di nessun CP_1 prof." (testimonianza capitoli 5 e 7). La stessa ha inoltre precisato che fu " Tes_3 Tes_1
a pronunciare il nome della sig.ra " durante l'incontro (capitolo 9).
[...] Parte_1
2.2. La questione dell'identificabilità del soggetto offeso
Un elemento centrale per la configurazione di un eventuale illecito diffamatorio è l'identificabilità del soggetto offeso., essendo necessaria l'univoca riconducibilità dei fatti ad una persona determinata, oggettivamente riconoscibile nella sua identità da parte di un numero indeterminato di soggetti.
Le risultanze istruttorie evidenziano significative discordanze anche su questo aspetto.
Mentre la teste sostiene che la convenuta avrebbe indicato espressamente il nome della Tes_1 prof.ssa la convenuta ha negato categoricamente tale circostanza nell'interrogatorio Pt_1 formale, dichiarando di aver parlato genericamente di "un insegnante delle medie" senza fare nomi né precisare materia o sezione (interrogatorio capitoli 6 e 7). Tale versione trova riscontro CP_1 nella testimonianza della sig.ra che ha confermato l'assenza di riferimenti nominativi Tes_3 specifici.
2.3. La controversia sull'episodio del "tentato suicidio"
Assume inoltre rilievo la questione relativa all'episodio della finestra.
La convenuta ha sempre sostenuto l'impossibilità di aver fatto riferimento a tale episodio durante la riunione del 10 gennaio 2015, in quanto il fatto si sarebbe verificato successivamente. Tale tesi trova parziale conferma nella testimonianza del sig. alunno della classe III C, che ha Tes_4 confermato l'episodio ma ha dichiarato di "non ricordare esattamente il periodo in cui il fatto sarebbe successo", precisando solo che era "l'ultimo anno di medie" (testimonianza capitolo Tes_4
21).
5 di 8 Per contro, il teste anch'egli alunno della prof.ssa nella sezione C negli anni Tes_5 Pt_1
2014-2015, ha categoricamente negato l'accadimento, dichiarando: "No. Io ero studente della prof. nel 2014-2015 e anche i due anni precedenti, ero nella sezione C e non è successo questo Pt_1 episodio" (testimonianza capitolo 18). Tes_5
La teste , collaboratrice scolastica, ha confermato di aver sentito la prof.ssa Testimone_6 pronunciare frasi relative al "buttarsi dalla finestra", ma ha mostrato incertezze sulla Pt_1 collocazione temporale dell'episodio, tanto da dover consultare la propria dichiarazione scritta per rispondere alle domande, affermando: "non ricordo a memoria il periodo in cui è successo il fatto, ma se ho detto che è successo a primavera 2015 è stato così" (testimonianza capitolo 20 - Tes_6
ADR). Tale comportamento processuale solleva dubbi sull'attendibilità della testimonianza.
2.4. Valutazione complessiva delle risultanze probatorie
.Nel caso di specie, le testimonianze presentano contraddizioni significative su aspetti centrali della controversia: l'effettiva pronuncia delle espressioni offensive, l'identificabilità del soggetto offeso, la collocazione temporale degli episodi contestati. Come precisato dalla giurisprudenza, la valutazione di attendibilità dei testi è riservata al giudice di merito, con il solo limite di indicare le ragioni del proprio convincimento attraverso una motivazione logica e priva di manifeste contraddizioni.
Le discordanze testimoniali emerse non consentono di ritenere provata con il grado di certezza richiesto la condotta antigiuridica contestata alla convenuta. In particolare, le contraddizioni della teste rispetto alle precedenti dichiarazioni rese in sede penale, l'assenza di ricordi Tes_1 specifici della teste (presidente della AID), la ferma negazione della teste irca Tes_2 Tes_3 la pronuncia del nome dell'attrice, e le incertezze sulla collocazione temporale dell'episodio della finestra, determinano un quadro probatorio caratterizzato da significative lacune.
2.5. Il diritto di manifestazione del pensiero e i suoi limiti
Come evidenziato nel precedente punto della motivazione, la manifestazione del proprio pensiero
è tutelata dall'art. 21 della Costituzione e può legittimamente esplicarsi attraverso il diritto di critica, purché vengano rispettati i limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.
Nel caso di specie, anche volendo ritenere che la convenuta abbia espresso valutazioni critiche sull'operato professionale dell'attrice nel contesto di un incontro dedicato alle problematiche della dislessia - circostanza peraltro non univocamente provata - non emerge con certezza che tali
6 di 8 espressioni abbiano ecceduto i limiti del legittimo diritto di critica, configurando condotta diffamatoria.
L'incontro del 10 gennaio 2015 aveva ad oggetto la discussione delle problematiche relative alla dislessia, e la convenuta vi partecipava quale genitore di un ragazzo affetto da tale disturbo. In tale contesto, l'eventuale espressione di valutazioni critiche sui metodi didattici o sull'approccio degli insegnanti verso gli alunni dislessici rientrerebbe, in linea di principio, nell'ambito del legittimo diritto di critica, purché contenuta nei limiti della continenza espressiva e della pertinenza.
Le risultanze istruttorie non forniscono però elementi sufficienti per ritenere provata una violazione di tali limiti, considerata la discordanza delle testimonianze sui contenuti specifici delle espressioni contestate e sull'identificabilità del soggetto cui le stesse erano dirette.
3. Insufficienza probatoria e rigetto della domanda.
In una situazione di così radicale contrasto probatorio, non superabile attraverso altri elementi di riscontro, non può ritenersi raggiunta la prova del fatto lesivo addebitato alla convenuta.
Come noto, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie, gravava sull'attrice l'onere di dimostrare: a) l'effettiva pronuncia delle espressioni diffamatorie contestate;
b) la loro chiara riferibilità alla propria persona;
c) il carattere offensivo delle stesse ed il superamento dei limiti del legittimo diritto di critica;
d)
l'esistenza del danno lamentato e del nesso causale con la condotta della convenuta.
Tale prova non può dirsi raggiunta, posto che le risultanze istruttorie, valutate secondo il prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., non consentono di ricostruire con elevato grado di probabilità la dinamica dei fatti contestati.
In particolare, le contraddizioni emerse tra le testimonianze, la non piena attendibilità di alcuni testi
(come evidenziato dalle difformità nelle dichiarazioni rese in sedi diverse) e le incertezze sulla collocazione temporale degli episodi più significativi, determinano un quadro probatorio lacunoso e contraddittorio che non consente di superare la soglia del "più probabile che non" richiesta per l'accertamento dei fatti nel processo civile.
L'insufficienza probatoria si riverbera necessariamente a danno della parte attrice, sulla quale gravava l'onere della prova, comportando il rigetto della domanda.
4. Regolamento delle spese processuali.
Quanto al regolamento delle spese processuali, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
7 di 8 c.p.c. Depone in tal senso l'esistenza di un insanabile contrasto probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa attorea, emerso dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, che ha reso oggettivamente incerta e controversa la vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta la domanda attorea proposta nei confronti di Controparte_1
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 1° luglio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7405/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avvocati Parte_1 C.F._1
BARTOLACELLI LUCA, PALTRINIERI GIAMPIERO e SETTI MARIA VITTORIA, VIA DEL
TEATRO, 1, MODENA, elettivamente domiciliato in VIA DEL TEATRO N. 1 MODENA presso il difensore avv. BARTOLACELLI LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Controparte_1 C.F._2
CATALIOTTI CRISTINA VIA PAOLO BORSELLINO N. 2 REGGIO NELL'EMILIA e
[...]
( ) VIA P.BORSELLINO N.2 REGGIO EMILIA, CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori.
CONVENUTO/I
OGGETTO: Risarcimento danni .
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Tutto ciò premesso, la sig.ra , ut supra rappresentata e difesa, in via Parte_1 principale insiste affinché venga disposta la CTU medico legale al fine di quantificare il danno patito, e in subordine dichiara di precisare le conclusioni come da atto di citazione. Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis
1 di 8 • accertare di dichiarare il fatto illecito posto dolosamente in essere dalla sig.ra nei CP_1 confronti dell'attrice, il danno ingiusto da questa patito come dalla dott.ssa Persona_1 quantificato ed il nesso di causalità e per l'effetto
• condannare la sig.ra al pagamento della somma di € 260.000,00 (duecentosessantamila) CP_1 nei confronti della sig.ra quale risarcimento per il danno subito. Pt_1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre a spese generali ed accessori”
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa Nel merito: Rigettare le domande tutte proposte da parte attrice nei confronti della sig.ra , Controparte_1 in quanto non fondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per le ragioni tutte meglio esposte in atti. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge. In via istruttoria: respingersi l'eventuale richiesta di remissione in istruttoria che dovesse essere ex adverso formulata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2021, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da Controparte_1 condotta asseritamente diffamatoria posta in essere dalla convenuta in data 10 gennaio 2015, durante una riunione pubblica sul tema della dislessia tenutasi presso la Parte_2
[...]
L'attrice esponeva che, nel corso di tale riunione, la convenuta avrebbe pronunciato pubblicamente gravi espressioni diffamatorie nei suoi confronti, sostenendo che la prof.ssa "non era in Pt_1 grado di svolgere il proprio lavoro", "non aveva svolto il proprio dovere nei confronti del figlio dislessico", "non è idonea alla professione di insegnante", "ha maltrattato mio figlio sbattendolo fuori dalla porta e mettendogli contro i propri compagni" e che "è fuori di testa" tanto che "ha tentato di buttarsi fuori dalla finestra davanti ai ragazzi".
A sostegno delle proprie ragioni, l'attrice produceva documentazione medico-psicologica attestante l'insorgenza di una "depressione reattiva" e di un "Disturbo di Depressione Maggiore associata a fobia sociale", quantificando il danno subito in Euro 260.000,00 sulla base della perizia della dott.ssa che aveva valutato un danno biologico di natura psichica nell'ordine del Persona_1
43%.
Si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 marzo 2022, contestando integralmente le accuse mosse dall'attrice e sostenendo di non aver mai pronunciato il
2 di 8 nome della prof.ssa durante l'incontro del 10 gennaio 2015, né di aver proferito le Pt_1 espressioni diffamatorie contestate.
La convenuta eccepiva inoltre l'impossibilità che avesse fatto riferimento all'episodio della finestra, in quanto tale fatto si sarebbe verificato successivamente alla data della riunione.
La causa, inizialmente assegnata al Giudice Dott. Cifarelli, veniva trattata all'udienza del 27 maggio 2022, ove le parti richiedevano congiuntamente la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., che venivano assegnati con ordinanza della stessa data.
Successivamente, la causa veniva riassegnata allo scrivente giudice che, con ordinanza del 21 gennaio 2025, ammetteva le prove per testi ed interrogatorio formale.
L'istruttoria si svolgeva nelle udienze del 26 febbraio 2025 e del 24 marzo 2025 dinanzi al Giudice
Onorario dott.ssa Alessandra Focaccia, delegata per l'incombente.
Con ordinanza dell'8 aprile 2025, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione, il giudice fissava l'udienza del 20 maggio 2025 per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
Esaurita la discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
§§§§§
1. Oggetto della controversia e principi di diritto applicabili.
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla sig.ra
[...] nei confronti della sig.ra per asserite condotte diffamatorie poste Parte_1 Controparte_1 in essere durante una riunione pubblica tenutasi il 10 gennaio 2015 presso la Sala di Parte_2 sul tema della dislessia. Parte_2
Prima di procedere all'esame delle risultanze istruttorie, appare necessario delineare i principi di diritto applicabili alla fattispecie, con particolare riferimento al delicato bilanciamento tra il diritto di libera manifestazione del pensiero e di critica, da un lato, e la tutela dell'onore e della reputazione, dall'altro.
Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'ordinamento democratico. Tale diritto si specifica, tra l'altro, nel diritto di critica, che consente a ogni cittadino di esprimere giudizi valutativi su comportamenti, condotte o situazioni di interesse pubblico o privato.
3 di 8 Tuttavia, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il diritto di critica non può essere esercitato in maniera indiscriminata, dovendo essere bilanciato con altri diritti costituzionalmente tutelati, quali l'onore, la reputazione e la dignità personale, protetti anche penalmente in tema di diffamazione.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, il diritto di critica può essere invocato quale scriminante ex art. 51 c.p. rispetto al reato di diffamazione, a condizione che vengano rispettati i limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. La continenza, nella sua duplice connotazione sostanziale e formale, richiede una forma espositiva corretta che non trasmodi in gratuita aggressione dell'altrui reputazione, pur ammettendo l'uso di termini oggettivamente offensivi se insostituibili nella manifestazione del pensiero critico.
2. Esame delle risultanze istruttorie e valutazione della prova.
L'esame delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio evidenzia significative discordanze testimoniali che non consentono di ritenere sufficientemente raggiunta la prova in ordine all'illiceità della condotta contestata alla convenuta.
2.1. Le testimonianze sui contenuti delle espressioni contestate
Le deposizioni testimoniali relative alle espressioni che la convenuta avrebbe pronunciato durante la riunione del 10 gennaio 2015 presentano rilevanti contraddizioni.
La teste principale testimone a sostegno della tesi dell'attrice, ha confermato Testimone_1 che la sig.ra avrebbe affermato che la Prof. "non era in grado di fare l'insegnante", CP_1 Pt_1
"non si comportava correttamente nei confronti di suo figlio", "doveva sapere come comportarsi con un ragazzo dislessico" e "non si spiegava come avesse conseguito il titolo di insegnante", nonché che "era instabile mentalmente” e che “aveva tentato di buttarsi dalla finestra davanti agli alunni" (testimonianza capitoli 1/2/4/5/6/8). Tes_1
Tuttavia, emerge un elemento di criticità nell'attendibilità di tale testimonianza. Come evidenziato dalla difesa della convenuta, la sig.ra aveva reso dichiarazioni difformi in sede penale Tes_1 dinanzi al Giudice di Pace di Modena, ove aveva riferito che la sig.ra aveva parlato CP_1 genericamente di "una docente di matematica del corso C", mentre nel presente giudizio ha dichiarato che la convenuta aveva "indicato espressamente il nome della prof. . Tale Pt_1 contraddizione, relativa ad un elemento centrale della controversia quale l'identificabilità del soggetto offeso, incide sulla credibilità della testimonianza.
4 di 8 Per contro, la teste presidente dell'AID, ha dichiarato di "non ricordare nello Testimone_2 specifico" se la sig.ra avesse pronunciato le frasi offensive contestate, né se avesse fatto CP_1 riferimento alla "docente di matematica del corso C" o indicato espressamente il nome della prof.ssa (testimonianza capitoli 4, 5, 6). Tale testimonianza, proveniente da Pt_1 Tes_2 persona che aveva particolare interesse a seguire lo svolgimento dell'incontro, assume rilevanza significativa nel quadro probatorio.
La teste presente all'incontro come genitore, ha dichiarato con fermezza di non Testimone_3 aver "mai sentito la sig.ra pronunciare il nome della prof. e di essere "sicura che la CP_1 Pt_1 sig.ra ha parlato dei problemi del proprio figlio, ma non ha fatto nomi di docenti, di nessun CP_1 prof." (testimonianza capitoli 5 e 7). La stessa ha inoltre precisato che fu " Tes_3 Tes_1
a pronunciare il nome della sig.ra " durante l'incontro (capitolo 9).
[...] Parte_1
2.2. La questione dell'identificabilità del soggetto offeso
Un elemento centrale per la configurazione di un eventuale illecito diffamatorio è l'identificabilità del soggetto offeso., essendo necessaria l'univoca riconducibilità dei fatti ad una persona determinata, oggettivamente riconoscibile nella sua identità da parte di un numero indeterminato di soggetti.
Le risultanze istruttorie evidenziano significative discordanze anche su questo aspetto.
Mentre la teste sostiene che la convenuta avrebbe indicato espressamente il nome della Tes_1 prof.ssa la convenuta ha negato categoricamente tale circostanza nell'interrogatorio Pt_1 formale, dichiarando di aver parlato genericamente di "un insegnante delle medie" senza fare nomi né precisare materia o sezione (interrogatorio capitoli 6 e 7). Tale versione trova riscontro CP_1 nella testimonianza della sig.ra che ha confermato l'assenza di riferimenti nominativi Tes_3 specifici.
2.3. La controversia sull'episodio del "tentato suicidio"
Assume inoltre rilievo la questione relativa all'episodio della finestra.
La convenuta ha sempre sostenuto l'impossibilità di aver fatto riferimento a tale episodio durante la riunione del 10 gennaio 2015, in quanto il fatto si sarebbe verificato successivamente. Tale tesi trova parziale conferma nella testimonianza del sig. alunno della classe III C, che ha Tes_4 confermato l'episodio ma ha dichiarato di "non ricordare esattamente il periodo in cui il fatto sarebbe successo", precisando solo che era "l'ultimo anno di medie" (testimonianza capitolo Tes_4
21).
5 di 8 Per contro, il teste anch'egli alunno della prof.ssa nella sezione C negli anni Tes_5 Pt_1
2014-2015, ha categoricamente negato l'accadimento, dichiarando: "No. Io ero studente della prof. nel 2014-2015 e anche i due anni precedenti, ero nella sezione C e non è successo questo Pt_1 episodio" (testimonianza capitolo 18). Tes_5
La teste , collaboratrice scolastica, ha confermato di aver sentito la prof.ssa Testimone_6 pronunciare frasi relative al "buttarsi dalla finestra", ma ha mostrato incertezze sulla Pt_1 collocazione temporale dell'episodio, tanto da dover consultare la propria dichiarazione scritta per rispondere alle domande, affermando: "non ricordo a memoria il periodo in cui è successo il fatto, ma se ho detto che è successo a primavera 2015 è stato così" (testimonianza capitolo 20 - Tes_6
ADR). Tale comportamento processuale solleva dubbi sull'attendibilità della testimonianza.
2.4. Valutazione complessiva delle risultanze probatorie
.Nel caso di specie, le testimonianze presentano contraddizioni significative su aspetti centrali della controversia: l'effettiva pronuncia delle espressioni offensive, l'identificabilità del soggetto offeso, la collocazione temporale degli episodi contestati. Come precisato dalla giurisprudenza, la valutazione di attendibilità dei testi è riservata al giudice di merito, con il solo limite di indicare le ragioni del proprio convincimento attraverso una motivazione logica e priva di manifeste contraddizioni.
Le discordanze testimoniali emerse non consentono di ritenere provata con il grado di certezza richiesto la condotta antigiuridica contestata alla convenuta. In particolare, le contraddizioni della teste rispetto alle precedenti dichiarazioni rese in sede penale, l'assenza di ricordi Tes_1 specifici della teste (presidente della AID), la ferma negazione della teste irca Tes_2 Tes_3 la pronuncia del nome dell'attrice, e le incertezze sulla collocazione temporale dell'episodio della finestra, determinano un quadro probatorio caratterizzato da significative lacune.
2.5. Il diritto di manifestazione del pensiero e i suoi limiti
Come evidenziato nel precedente punto della motivazione, la manifestazione del proprio pensiero
è tutelata dall'art. 21 della Costituzione e può legittimamente esplicarsi attraverso il diritto di critica, purché vengano rispettati i limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.
Nel caso di specie, anche volendo ritenere che la convenuta abbia espresso valutazioni critiche sull'operato professionale dell'attrice nel contesto di un incontro dedicato alle problematiche della dislessia - circostanza peraltro non univocamente provata - non emerge con certezza che tali
6 di 8 espressioni abbiano ecceduto i limiti del legittimo diritto di critica, configurando condotta diffamatoria.
L'incontro del 10 gennaio 2015 aveva ad oggetto la discussione delle problematiche relative alla dislessia, e la convenuta vi partecipava quale genitore di un ragazzo affetto da tale disturbo. In tale contesto, l'eventuale espressione di valutazioni critiche sui metodi didattici o sull'approccio degli insegnanti verso gli alunni dislessici rientrerebbe, in linea di principio, nell'ambito del legittimo diritto di critica, purché contenuta nei limiti della continenza espressiva e della pertinenza.
Le risultanze istruttorie non forniscono però elementi sufficienti per ritenere provata una violazione di tali limiti, considerata la discordanza delle testimonianze sui contenuti specifici delle espressioni contestate e sull'identificabilità del soggetto cui le stesse erano dirette.
3. Insufficienza probatoria e rigetto della domanda.
In una situazione di così radicale contrasto probatorio, non superabile attraverso altri elementi di riscontro, non può ritenersi raggiunta la prova del fatto lesivo addebitato alla convenuta.
Come noto, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie, gravava sull'attrice l'onere di dimostrare: a) l'effettiva pronuncia delle espressioni diffamatorie contestate;
b) la loro chiara riferibilità alla propria persona;
c) il carattere offensivo delle stesse ed il superamento dei limiti del legittimo diritto di critica;
d)
l'esistenza del danno lamentato e del nesso causale con la condotta della convenuta.
Tale prova non può dirsi raggiunta, posto che le risultanze istruttorie, valutate secondo il prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., non consentono di ricostruire con elevato grado di probabilità la dinamica dei fatti contestati.
In particolare, le contraddizioni emerse tra le testimonianze, la non piena attendibilità di alcuni testi
(come evidenziato dalle difformità nelle dichiarazioni rese in sedi diverse) e le incertezze sulla collocazione temporale degli episodi più significativi, determinano un quadro probatorio lacunoso e contraddittorio che non consente di superare la soglia del "più probabile che non" richiesta per l'accertamento dei fatti nel processo civile.
L'insufficienza probatoria si riverbera necessariamente a danno della parte attrice, sulla quale gravava l'onere della prova, comportando il rigetto della domanda.
4. Regolamento delle spese processuali.
Quanto al regolamento delle spese processuali, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
7 di 8 c.p.c. Depone in tal senso l'esistenza di un insanabile contrasto probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa attorea, emerso dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, che ha reso oggettivamente incerta e controversa la vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta la domanda attorea proposta nei confronti di Controparte_1
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 1° luglio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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