Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
In tema di rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi, il differimento per l'anno 1993, dal 28 febbraio al 30 giugno 1993, disposto dall'art. 18 del D.L. n. 48 del 1993, per l'anno 1993, relativamente al termine per la comunicazione, prevista dall'art. 3 comma terzo del D.L. n. 397 del 1988 (convertito con modificazioni nella legge n. 475 del 1988), alla regione o alla provincia eventualmente delegata, della quantità e qualità di rifiuti prodotti e smaltita, in funzione della tenuta del catasto di detti rifiuti, si deve intendere esteso anche alla comunicazione alla provincia entro quello stesso termine, prevista a diversi effetti (e sanzionata, a differenza dell'altra, solo sul piano amministrativo e non penale), dall'art. 3 comma quarto della legge Reg. Liguria n. 1 del 1990, in funzione dello svolgimento della relativa funzione di controllo in materia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/1999, n. 5930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5930 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLA SPEZIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 60, presso l'avvocato R. CASTELLANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO GIROMINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OL ZI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 164/96 della Pretura di LA SPEZIA, depositata il 07/08/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/99 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.2.1996 OR IO proponeva opposizione avanti al Pretore di La Spezia avverso l'ordinanza n.32568/95 con cui l'Amministrazione della Provincia di La Spezia gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L.
1.015.000 per violazione dell'art. 3 comma 4 della Legge Regionale Liguria n. 1 dell'8.1.1990 in quanto, quale produttore di rifiuti speciali, non aveva rispettato il termine del 28.2.1993 per la comunicazione alla Provincia della qualità e quantità dei rifiuti speciali prodotti nell'anno 1992.
Sosteneva il ricorrente che, avendo la Legge n.475/88 introdotto l'obbligo di denuncia dei rifiuti speciali alla Regione od alla Provincia, se delegata, prevedendo al riguardo il termine del 28 febbraio per ogni anno e che allo stesso termine aveva fatto riferimento la Legge Regionale Liguria n.1/90 ai fini dell'obbligo di denuncia alla Provincia previsto dall'art. 3 comma 4, la proroga al 30 giugno del termine di cui alla Legge 475/88, disposta dall'art. 18 del D.L.
2.3.1993 n.48 relativamente all'anno 1993 per consentire l'attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente del 14.12.1992, doveva ritenersi estesa anche al termine previsto dalla Legge Regionale.
Sottolineava al riguarda l'obbligo di presentazione ci un'unica scheda, la connessione fra la normativa nazionale e quella regionale, il loro difficile coordinamento e la conseguente confusione venuta così a creare, richiamando, nel caso venisse accertata la violazione. l'ipotesi di errore incolpevole sul fatto. All'esito del giudizio il Pretore con sentenza del 14.6-7.8.1996 annullava l'ordinanza-ingiunzione, compensando le spese. Dopo aver richiamato la Legge 9.11.1988 n.475 che all'art. 3 impone a coloro che producono rifiuti speciali l'obbligo di comunicare alla Regione o alla Provincia, se delegata, la quantità e la qualità dei rifiuti entro il 28 febbraio di ogni anno nonché la Legge Regionale Liguria 8.1.1990 n.1 che, in attuazione della legge statale, ha regolamentato il catasto rifiuti, disponendo un osservatorio regionale ed imponendo anch'essa l'obbligo di comunicazione entro lo stesso termine, ma sia alla Regione che alla Provincia, delegata all'applicazione delle sanzioni amministrative, rilevava il Pretore che la proroga delle denunce al mese di giugno 1993 prevista dall'art. 18 del D.L. n.48 del 2.3.1993 dovesse ritenersi estesa anche alle denunce previste dalla Legge Regionale n.1/90 che aveva data attuazione a quella dello Stato. Riteneva quindi assorbita ogni altra questione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Amministrazione Provinciale di La Spezia, deducendo due motivi di censura.
OR IO non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione Provinciale di La Spezia denuncia violazione e/o erronea applicazione dell'art. 18 D.L.
2.3.1993 n.48; degli artt. 3 comma 4 e 44 comma 1 lett. a) Legge Regionale Liguria n.1/90; dell'art. 3 D.L. 397/88 convertito con
Legge 475/88. Lamenta che il Pretore non abbia considerato che la diversità di sanzioni comminate dalla norma statale e da quella Regionale (penale l'una ed amministrativa l'altra), la parziale differente disciplina in esse prevista in ordine ai soggetti destinatari della comunicazione, la duplicità di denuncia, l'inesistenza di una delega da parte della Regione, la diversa modulistica utilizzabile e la diversa finalità perseguita (per esigenza del catasto rifiuti quella statale e di vigilanza e controllo invece quella regionale) comportano la piena autonomia della legge regionale rispetto a quella statale, con la conseguente impossibilità di estendere alla prima la proroga espressamente prevista per la seconda.
Con il secondo motivo la ricorrente Amministrazione denuncia insufficiente motivazione. Deduce che in ordine all'estensibilità della proroga al termine previsto dalla legge regionale il Pretore non ha fornito un'adeguata motivazione, essendosi limitato ad affermare che ciò dipendeva dal fatto che la legge regionale aveva dato attuazione a quella dello Stato. Sostiene altresì l'inapplicabilità della sentenza n. 364/88 della Corte Costituzionale circa l'ignoranza inevitabile sia perché gli interessati avevano la possibilità di conoscere il contenuto del precetto, non certamente oscuro, come era dimostrato dal fatto che la quasi totalità dei produttori di rifiuti speciali aveva presentato regolarmente, entro il termine del 28.2.1993, la denuncia e sia perché le argomentazioni enunciate a tal fine sulla presenza di errori nella parte espositiva dell'ordinanza-ingiunzione si risolvevano in meri errori materiali di trascrizione. Le censure sono infondate.
La violazione per la quale è stata inflitta la sanzione amministrativa riguarda l'art. 3 comma 4 della Legge Regionale Liguria n.1 dell'8.1.1990 che prevede l'obbligo da parte dei produttori di rifiuti speciali e dei titolari degli impianti di smaltimento di una duplice comunicazione, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Regione ed alla Provincia dei rifiuti speciali prodotti o smaltiti.
Una diversa sanzione, di natura penale, era invece già prevista per l'inosservanza dell'art. 3 comma 3 della Legge 475/88 che, ai fini della formazione del cosiddetto "catasto rifiuti" impone lo stesso obbligo di comunicazione entro lo stesso termine da parte degli stessi soggetti alla Regione ovvero, nel caso in cui la Provincia sia stata delegata alla gestione di detto catasto, a tale secondo ente.
Il problema posto dalla controversia in esame, a seguito del mancato rispetto del termine previsto per la comunicazione alla Provincia voluta dalla legge regionale (e quindi indipendentemente dal rilascio di un'eventuale delega cui fa riferimento la legge statale), è quello di valutare se il rinvio al 30 giugno operato dall'art. 18 D.L.
2.3.1993 n.48, relativamente al termine previsto dalla legge dello Stato (art. 3 comma 3 Legge 475/88), debba intendersi necessariamente esteso anche al termine prescritto dalla legge regionale.
Indubbiamente le comunicazioni previste dalle due leggi assolvono a funzioni distinte, essendo, quella voluta dalla legge statale, volta a consentire la formazione e l'aggiornamento del catasto e, quelle invece di istituzione regionale, finalizzate, almeno per quanto riguarda la Provincia, a rendere possibile l'esercizio delle funzioni di controllo circa l'attendibilità delle comunicazioni medesime (art. 3 comma 6 L.R. Liguria n.1/90), indipendentemente dal rilascio di un'eventuale delega cui fa riferimento la legge statale.
Ma una tale distinzione, operata sul piano delle finalità, non esaurisce il problema, dovendosi verificare se le ragioni che furono alla base del differimento del termine relativo alla comunicazione prevista dalla legge statale (art. 3 comma 3 Legge 475/88) possano valere anche per lo stesso termine (28 febbraio) prescritto dalla legge regionale e se possa quindi intendersi in tal caso implicitamente differito anch'esso in via d'interpretazione, attesa peraltro l'impossibilità della legge statale di estendere espressamente il rinvio dei termini contenuti nelle leggi regionali. Orbene, per esplicita previsione dello stesso art. 18 D.L.
2.3.1993 n.48 risulta che il differimento, relativamente al solo anno
1993 riguardante il caso in esame, è stato disposto per "consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente in data 14.12.1992" che ha previsto una diversa modulistica da utilizzare per le comunicazioni di cui al più volte citato art. 3 comma 3 Legge 475/88. Ora, se si consideri che la comunicazione alla Provincia di fonte regionale è funzionale, come si è evidenziato, al controllo dell'attendibilità dei dati forniti dai produttori di rifiuti speciali e dai titolari di impianti di smaltimento, in osservanza della legge statale per la realizzazione e la gestione del catasto, è evidente, per la omogeneità dei dati medesimi di cui la Provincia deve disporre nella sua funzione di controllo e per lo stretto collegamento esistente fra i due tipi di comunicazioni, che il differimento debba ritenersi implicitamente operante anche per le comunicazioni da effettuarsi alla Provincia in base alla legge regionale.
Del resto anche l'identità della data (28 febbraio) prevista dalla legge regionale con quella indicata nella legge statale è significativa di un tale collegamento, con la conseguenza che una diversificazione non giustificata si ripercuoterebbe negativamente sulla razionalità del sistema.
Eventuali carenze nella motivazione dell'impugnata sentenza, di cui la ricorrente si duole con il secondo motivo, possono ritenersi superate con l'integrazione delle considerazioni fin qui svolte. Del tutto fuor di luogo sono infine le osservazioni dedotte in ordine all'inapplicabilità dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 364/88, non essendo stata tale questione affrontata dal Pretore in quanto ritenuta assorbita. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P. Q. M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999