Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/1999, n. 5930
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Sentenza 15 giugno 1999

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In tema di rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi, il differimento per l'anno 1993, dal 28 febbraio al 30 giugno 1993, disposto dall'art. 18 del D.L. n. 48 del 1993, per l'anno 1993, relativamente al termine per la comunicazione, prevista dall'art. 3 comma terzo del D.L. n. 397 del 1988 (convertito con modificazioni nella legge n. 475 del 1988), alla regione o alla provincia eventualmente delegata, della quantità e qualità di rifiuti prodotti e smaltita, in funzione della tenuta del catasto di detti rifiuti, si deve intendere esteso anche alla comunicazione alla provincia entro quello stesso termine, prevista a diversi effetti (e sanzionata, a differenza dell'altra, solo sul piano amministrativo e non penale), dall'art. 3 comma quarto della legge Reg. Liguria n. 1 del 1990, in funzione dello svolgimento della relativa funzione di controllo in materia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/1999, n. 5930
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5930
    Data del deposito : 15 giugno 1999

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