Sentenza breve 26 marzo 2012
Commentario • 1
- 1. Hashish e concorso da finanziere (CdS 3929/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 26/03/2012, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02869/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01613/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1613 del 2012, proposto da:
EL ED, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro;
contro
il MINISTERO DELLE FINANZE-COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento di non idoneità all’arruolamento di 1250 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di finanza in data 23 dicembre 2011 prot. n. 380501;
- di ogni altro atto antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione finanziaria intimata e i documenti prodotti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. - Con il ricorso in esame il Signor ED LL ha impugnato il provvedimento con il quale è stato deliberato di non ammetterlo all’arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza per mancanza del requisito (richiesto dal bando) relativo al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi per la magistratura ordinaria, per come previsto dal bando, in quanto l’odierno ricorrente aveva subito una perquisizione in data 16 dicembre 2006 all’esito della quale veniva rinvenuto nell’autovettura del cugino un quantitativo (minimo) di sostanza stupefacente di tipo hashish all’interno di un pacchetto di sigarette ritrovato sotto il sedile occupato dal cugino.
Egli contesta la legittimità del provvedimento di esclusione dal concorso perché si manifesterebbe non in linea con la costante interpretazione giurisprudenziale che, proprio in tema di arruolamento nella Guardia di finanza, valorizza in senso favorevole per l’interessato la circostanza che gli venga addebitato un unico e risalente fatto che, proprio per tali caratteristiche, non assurge a spia di manifestazione sintomatica di inadeguatezza morale dei comportamenti e della personalità dell’aspirante finanziere.
2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione finanziaria contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame.
3. – Il Collegio non può che rilevare come i fatti ascritti al ricorrente rimontano addirittura a 5 anni prima della partecipazione al concorso, quando lo stesso ricorrente non aveva ancora raggiunto la maggiore età.
Tale riflessione, accompagnata dalla circostanza della modica quantità di sostanza stupefacente rinvenuta nel corso della perquisizione dell’auto in questione, tanto che non si ritenne all’epoca di intervenire con alcun tipo di sanzione nei confronti dello stesso LL, costituiscono elementi idonei a considerare di lieve entità la vicenda oggetto di contestazione e obiettivamente inidonea a fornire elementi di disvalore della personalità dell’odierno ricorrente con riguardo a ciò che doverosamente si pretende da un aspirante finanziere.
4. - D’altronde, vale la pena ricordare che la delicatezza e la specificità delle funzioni che gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza sono chiamati a svolgere, nell'imporre particolare rigore nella valutazione della sussistenza dei prescritti requisiti di condotta, richiede comunque che il giudizio sul possesso delle qualità morali e di condotta sia effettuato nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, potendo l'esclusione dall'arruolamento disporsi laddove da un singolo episodio di detenzione di droghe leggere emergano sicuri indici di inconciliabilità e di incompatibilità del soggetto con i compiti di istituto, da congruamente esplicitare, non essendo sufficiente ad assolvere al necessario canone di ragionevolezza e di proporzionalità ai fini del riscontro della mancanza dei prescritti requisiti il richiamo ad un unico episodio peraltro piuttosto risalente nel tempo
Infatti, è ben vero che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Sezione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1897), un singolo e isolato episodio di assunzione di sostanza stupefacente, avvenuto in giovane età e risalente nel tempo, non può essere ragionevolmente assunto come indice rivelatore di mancanza delle qualità morali che si richiedono agli aspiranti all'arruolamento nei corpi armati e di polizia dello Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV., 30 agosto 2011 n. 4878 nonché, della stessa Sezione, 18 febbraio 2010 n. 939, in materia di irrogazione di sanzione disciplinare).
In altri termini l'uso isolato di sostanze stupefacenti antecedente all'arruolamento costituisce fatto oggettivamente riprovevole, ma che non determina ex se ed in via del tutto inconfutabile quella dedizione alla droga che, per la sua ripetitività, sicuramente contraddistingue una mancanza di quella moralità minima che deve incontrovertibilmente essere posseduta da coloro che si apprestano a tutelare gli interessi della collettività (così, tra le molte, Cons. Stato, Sez. IV., 27 giugno 2011 n. 3843 e, più indietro nel tempo, le decisioni n. 5868 30 ottobre 2001 e n. 2647 dd. 3 luglio 2000 rese dalla stessa Sezione).
5. - Nella specie tale motivazione puntuale non si rinviene nel provvedimento di esclusione impugnato, che fa riferimento al solo risalente episodio per trarre conclusioni di inadeguatezza della personalità dell’aspirante finanziere, di talché la non idoneità finisce con il derivare dall'applicazione diretta del bando di arruolamento, senza alcuna verifica critica che dia conto dell’approfondita analisi della personalità del selezionando. In conclusione, deve escludersi che il mero richiamo al precedente episodio effettivamente accertato comporti in sé la prova dell'esistenza di fatti ostativi alla partecipazione alla procedura concorsuale (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. IV., 27 giugno 2011 n. 3854).
6. – In ragione delle suesposte osservazioni e pur non ignorando che in taluni casi la Quarta sezione del Consiglio di Stato è giunta a conclusioni opposte da quelle fatte proprie nei numerosi precedenti sopra riportati (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2011 n. 2673), il Collegio ritiene di condividere le censure espresse da parte ricorrente in ordine al difetto di motivazione del provvedimento impugnato il quale va, quindi, annullato per effetto dell’accoglimento del gravame.
Il richiamato contrasto di orientamenti in materia costituisce evidente ragione per compensare le spese di giudizio ai sensi dell’art. 92 c.p.a., per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a..
P.Q.M.
pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2012
IL SEGRETARIO