Articolo 3 della Legge 14 aprile 1982, n. 167
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 maggio 1982
Art. 3.
A partire dal 1 gennaio 1983, il Servizio sociale internazionale - sezione italiana - puo' svolgere attivita' o servizi attinenti alle proprie finalita' istituzionali per conto dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, da regolarsi mediante convenzioni che disciplineranno anche i relativi controlli.
Lo schema tipo di convenzione e' approvato con decreto del Ministro competente.
Entrata in vigore il 8 maggio 1982