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Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/07/2024, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Angela
Alborino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2193 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2015, avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
P. IVA e C.F. in persona dell'avv. Vito Parte_1 P.IVA_1
Conversano nella sua qualità di quadro direttivo con procura speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Spirito, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza al Piazzale Rizzo n. 12;
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Brunetti, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via G. Di Chirico n. 26;
CONVENUTO
E
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
C.F. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Controparte_3
EL , rappresentata da C.F. e numero di P.IVA_2 Controparte_4 iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di
Milano-Monza-Brianza-Lodi 1031 , in persona del procuratore avv. P.IVA_3 CP_5
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Spirito, in virtù di procura in atti, e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza al Piazzale Luigi Rizzo n. 12;
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a in data 23.07.2015 ed a Controparte_2 CP_1
in data 24.07.2015 li ha convenuti in giudizio, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere la domanda di revocatoria dell'atto di disposizione del fondo patrimoniale indicato nel presente atto, proposta nei confronti dei sigg. nato il [...] a [...], C.F. CP_1
, residente in 85025 MELFI (PZ) al Vicoletto Stazione 18 Melfi, e C.F._1
la sig.ra nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._2
residente al Vico Pendino n. 1, 85025 Melfi, sui seguenti beni siti in Venosa (PZ): 1) diritti di ½ su abitazione di tipo civile – A2 - in Via Cesare Battisti, 15- , piano 1-3, in catasto fabbricati al foglio 78, particella n. 960 sub 13; 2) diritti di ½ su magazzini e locali di deposito – C2 - in Via Vittorio Emanuele III n. 23/15 piano terra – 1, in catasto fabbricati al foglio 78, particela 960 sub 5; 3) diritti id ½ su stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - C6 - in Via Cairoli, 28 piano terra, in catasto fabbricati al foglio 78, particella 951/25; 4) diritti di ¼ su stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - C6 in Via
Cesare Battisti, 16 - Venosa, piano T–S1 in catasto fabbricati foglio 78, part. 1088/1; e/o dichiarare la inefficacia nei confronti del dell'atto di costituzione Parte_1 del fondo patrimoniale”.
L'attrice ha dedotto a fondamento della domanda:
- di essere creditrice di e in forza di CP_6 CP_1 Controparte_7
un contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio del 29.06.1990, rep. Per_1
34325/6923, e atto di quietanza a rogito del Notaio del 19.07.1990, rep. Per_1
34453/6950 con cui ha concesso a 640.000.000, con garanzia prestata Parte_2
da e quali fideiussori e terzi datori di ipoteca;
CP_1 Controparte_7 - di essere creditrice di , e CP_6 CP_1 Controparte_7 Parte_3
nei confronti degli ultimi tre nei limiti della somma di Lire 800.000.000, in virtù
[...]
di decreto ingiuntivo n. 73/1997 emesso dal Tribunale di Melfi in data 20.11.1997 per
Lire 332.240.295, oltre interessi convenzionali al 16,50% decorrenti per dal CP_6
1.10.1997 e per gli altri dal 6.06.1997;
- che nel 1997, sulla scorta del titolo costituito dal contratto di mutuo, ha dato corso alla procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 105/97 nei confronti di CP_6 [...]
e , spiegando intervento nella stessa sulla scorta del CP_1 Controparte_7
suddetto decreto ingiuntivo;
- che ha spiegato intervento nella procedura esecutiva n. R.G.E. 35/98 contro CP_6
e istaurata da Banca di Roma;
CP_1 Controparte_7
- che con ordinanza del 15.12.2002 il Giudice dell'esecuzione ha estromesso dalla procedura alcuni beni oggetto di pignoramento, tra cui alcuni dei beni gravati da ipoteca iscritta il 4.07.1990 a garanzia del suddetto mutuo;
- che il credito dell'attrice non è stato soddisfatto;
- che con atto del Notaio del 12.05.2011, Rep. n. 87962/18940, trascritto a Per_2
Potenza il 24.05.2011 ai nn. 7511/5791, ha costituito, unitamente alla CP_1
coniuge , un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. destinandovi i beni Controparte_2
immobili siti nel Comune di Venosa (PZ), che costituivano la garanzia patrimoniale concessa in favore del per il credito erogato e, precisamente: 1) diritti di Parte_1
½ su abitazione di tipo civile – A2 - in Via Cesare Battisti, 15- , piano 1-3, in catasto fabbricati al foglio 78, particella n. 960 sub 13; 2) diritti di ½ su magazzini e locali di deposito – C2 - in Via Vittorio Emanuele III n. 23/15 piano terra – 1, in catasto fabbricati al foglio 78, particela 960 sub 5; 3) diritti id ½ su stalle, scuderie, rimesse, autorimesse -
C6 - in Via Cairoli, 28 piano terra, in catasto fabbricati al foglio 78, particella 951/25; 4) diritti di ¼ su stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - C6 in Via Cesare Battisti, 16 -
Venosa, piano T–S1 in catasto fabbricati foglio 78, part. 1088/1;
- che la costituzione del suddetto fondo patrimoniale comporta un limite di disponibilità dei beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia, rendendo più incerto o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, in violazione dell'art. 2740 c.c.; - che il debitore e la sua coniuge erano a conoscenza del pregiudizio che la costituzione del fondo patrimoniale avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della banca attrice.
Si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
16.11.2015, ed ha chiesto il rigetto della domanda. Ha dedotto di non CP_1
essere debitore del riferendosi i titoli esecutivi indicati dall'attrice Parte_1 ad un diverso soggetto, che i beni oggetto dell'azione revocatoria non sono più oggetto di ipoteca in quanto non rinnovata alla scadenza e che, dopo l'esclusione di detti beni dalla procedura esecutiva, il ha proseguito l'azione di recupero sui Parte_1
restanti beni oggetto di ipoteca, i quali coprirebbero abbondantemente il credito azionato, sicché era convinto di non arrecare pregiudizio alle ragioni dell'istituto di credito.
Alla prima udienza del 2.12.2015 il Giudice ha dichiarato la contumacia di CP_2
e concesso i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. Istruita la causa documentalmente,
[...] all'udienza del 13.04.2016 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con atto di intervento depositato il 9.06.2021 si è costituita , CP_3
rappresentata da quale cessionaria del credito di Controparte_4 Parte_1
riportandosi alle istanze della parte attrice e propria dante causa e chiedendo
[...]
l'estromissione del Parte_1
All'udienza cartolare del 28.03.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, quanto al perimetro soggettivo del giudizio, si osserva che “il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art. 111 cod. proc. civ., l'estromissione del dante causa” - in questi termini, ex multis, Cass. civ., 11 maggio 2000, n. 6031; cfr. anche Cass. civ., 26 gennaio 2010, n.
1535 e Cass. civ., 22 ottobre 2009, n. 22424, nonché, da ultimo, Trib. Cosenza, 19 aprile
2020, n. 776 e Trib. Bari, sez. I, 12/05/2015, n. 2171).
A ciò consegue che il rapporto processuale “continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'originario titolare del diritto mantiene la sua legittimazione … ad causam”, fermo che, ai sensi dell'art. 111, co. 4, c.p.c., “la sentenza che viene pronunciata nei confronti della parte originaria ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare” (in questi termini Cass. civ., 9 novembre 2018, n. 28684), poiché quest'ultimo “non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingesso nel giudizio“ (cfr. Cass. Civ., n. 15674 del
15.7.2007).
Nel merito, la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
L'azione revocatoria rientra, come noto, nel novero dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, tra i quali vi sono l'azione surrogatoria ed il sequestro conservativo, che il codice civile disciplina agli artt. 2900 e ss. L'azione in discorso, in particolare, è riconosciuta al creditore allo scopo di consentirgli di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del proprio patrimonio che il debitore può compiere in pregiudizio del primo, con la consapevolezza o, addirittura, l'intento di attentare alle sue ragioni di credito. A fronte del pericolo di un impedimento o anche solo della maggiore difficoltà di soddisfazione del proprio diritto, nella prospettiva dell'eventuale esercizio dell'azione esecutiva, l'ordinamento giuridico consente al creditore di esercitare un'azione il cui successo consentirà di giovarsi di una pronuncia costitutiva ad efficacia relativa e parziale. Infatti, l'atto di disposizione del patrimonio, pur rimanendo valido ed efficace nei rapporti tra il debitore ed il terzo, sarà inopponibile a quel creditore chirografario che abbia vittoriosamente esperito il rimedio in esame e la pronuncia così conseguita gli consentirà di aggredire, con l'esercizio dell'azione esecutiva, il bene che ne ha formato oggetto, proprio come se non fosse uscito dal patrimonio del debitore e quasi come se avesse conseguito un diritto di seguito.
Gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 c.c. – esistenza del credito, eventus damni e consilium fraudis – sono risultati esistenti al momento della proposizione della domanda e della presente pronuncia.
Preliminarmente, si rileva che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale è revocabile con l'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., mediante la declaratoria di inefficacia nei confronti del creditore istante (c.d. inefficacia relativa) dell'atto compiuto dal debitore che sia pregiudizievole alle sue ragioni, anche in presenza di figli minori. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando é posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ. Nell'ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito - in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori - deve considerarsi ricompresa la fideiussione”
(Cass., , Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008); ed ancora, “In tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, sussistono i presupposti, trattandosi di atto a titolo gratuito, per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia. Per la gratuità dell'atto (nella specie costitutivo di fondo patrimoniale con riguardo ad un immobile e stipulato in data posteriore al protesto di un assegno bancario) a determinare l'"eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), ovvero la previsione di un mero danno potenziale” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15310 del
07/07/2007) “rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015: cfr.
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021).
Quanto all'esistenza del credito, si ritiene per pacifica giurisprudenza che “L'art. 2901
c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare — sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito — l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cassazione civile, sez. III, 09/02/2012, n. 1893, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, da ultimo Sent. Cassazione Civile,
Sez. III, 13.09.2019, n.22859).
Nel caso di specie, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è intervenuto il
12.05.2011 (doc. depositato in data 1.02.2016 in allegato alle memorie ex art. 183, co. 6,
n. 2, c.p.c. dell'attrice), mentre la causa del credito della parte attrice si rinviene nel contratto di mutuo fondiario del 29.06.1990 e atto di quietanza per erogazione di mutuo del 19.07.1990 a rogito del Notaio con cui il ha concesso a Per_1 Parte_1 [...]
640.000.000,00, per la cui restituzione il convenuto ha prestato Parte_2 CP_1 fideiussione e garanzia ipotecaria (doc. 2 e 3 nella produzione dell'attrice), nonché nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Melfi in data
20.11.1997 con cui è stato, tra gli altri, ingiunto al convenuto di pagare la CP_1 somma di Lire 332.240.295, oltre interessi convenzionali, in favore dell'attrice (doc. 4 nella produzione dell'attrice).
Pertanto, non vi è dubbio sull'anteriorità del credito dell'attrice rispetto all'atto dispositivo, peraltro occorrendo rilevare che il convenuto non ha posto CP_1 alcun elemento probatorio a sostegno di quanto dedotto circa l'inesistenza della propria qualità di debitore, la stessa incontrovertibilmente risultando dal suddetto contratto di mutuo e dal sopra menzionato decreto ingiuntivo, ove emerge la corrispondenza dei dati anagrafici indicati con quelli del convenuto (doc. nella produzione della parte attrice).
Peraltro, si rileva che la circostanza che i beni oggetto dell'azione revocatoria non siano più oggetto di ipoteca in favore dell'attrice, in quanto non rinnovata alla scadenza, non determina l'estinzione del diritto di credito di questa, ma comporta solo il venir meno del privilegio, con degradazione del credito al chirografo. Del resto, la declaratoria di inefficacia è considerata mezzo eccedente lo scopo, con esclusione del pericolo di infruttuosità dell'esecuzione nel quale si identifica l'"eventus damni", laddove l'azione revocatoria ordinaria sia esercitata a tutela di un credito garantito da ipoteca anteriormente iscritta proprio sul bene che è oggetto dell'atto dispositivo revocando (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 12121 del 22/06/2020).
Passando alla disamina dell'eventus damni, giova preliminarmente osservare che, per giurisprudenza ormai granitica, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 1896/2012) e, quindi, una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), quindi, è anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, che realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 7262/2000). Ne consegue che, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. da ultimo Cass. n. 16221/2019; Cassazione civile, sez. I, 24/07/2003, n. 11471; cfr. anche
Cass. n. 19963/2005), poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio (Cassazione civile, sez. III,
05/02/2013, n. 2651; Cass. n. 1896/2012).
Si ritiene, quindi, sussistente nel caso di specie l'eventus damni, poiché non solo l'atto impugnato è la costituzione del fondo patrimoniale e, dunque, un atto a titolo gratuito, ma non è stato provato dalla parte convenuta - su cui incombeva l'onere probatorio - quanto dedotto sulla circostanza che i restanti beni ipotecati, su cui il avrebbe Parte_1 proseguito l'azione esecutiva, coprirebbero il credito azionato, sicché certamente la variazione qualitativa del patrimonio del debitore rende estremamente più gravosa la soddisfazione del credito vantato dall'attrice, determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Venendo al cd. consilium fraudis, va premesso che per la sua configurazione, allorquando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, “è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") nè la partecipazione
o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore”
(Cassazione civile, sez. III, 01 giugno 2000, n. 7262), non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26/02/2002, n. 2792) ed essendo sufficiente una conoscenza generica del pregiudizio che l'atto va ad arrecare (Cass. n. 3676/2011). Da ciò consegue che è del tutto irrilevante la ricerca nel convenuto CP_1 dell'intenzione di nuocere la parte attrice, oppure la specifica consapevolezza di ledere proprio il suo diritto di credito, così come irrilevanti sono i motivi che hanno indotto lo stesso all'atto dispositivo, essendo sufficiente l'agevole conoscibilità del pregiudizio che questi stava arrecando alle ragioni della creditrice. Detta agevole conoscibilità, invero, può essere facilmente desunta dal fatto che il convenuto ha posto in essere CP_1
l'atto dispositivo il 12.05.2011 nella consapevolezza dell'esistenza del credito dell'attrice
(in forza di contratto di mutuo fondiario del 29.06.1990 e atto di quietanza per erogazione di mutuo del 19.07.1990, nonché nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Melfi in data 20.11.1997).
Parimenti irrilevante da parte del terzo è la conoscenza della lesione della garanzia patrimoniale generica del creditore o la sua partecipazione.
In conclusione, la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. è fondata e, in accoglimento della stessa, va dichiarata, nei confronti dell'attrice l'inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale a rogito del Notaio del 12.05.2011, Rep. n. 87962/18940, Per_2
trascritto a Potenza il 24.05.2011 ai nn. 7511/5791.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22 per lo scaglione di valore della controversia
(fino a 520.000,00), avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nella misura minima, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e della non complessità delle questioni trattate.
In particolare, sono liquidati in favore di le fasi di studio, Parte_1
introduttiva e istruttoria e in favore di rappresentata da Controparte_3 CP_8
le fasi di studio e decisionale.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di costituzione di fondo Parte_1
patrimoniale a rogito del Notaio del 12.05.2011, Rep. n. 87962, Racc. n. 18940, Per_2
trascritto a Potenza il 24.05.2011 ai nn. 7511/5791. 2) Ordina al competente Conservatore dei RR.II. (Agenzia del Territorio) la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
3) Condanna i convenuti e , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2
pagamento, in favore di delle spese processuali, che liquida nella Parte_1 somma di € 8.147,00 per competenze professionali, € 562,98 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
4) Condanna i convenuti e , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2
pagamento, in favore di rappresentata da delle spese Controparte_3 Controparte_8
processuali, che liquida nella somma di euro 4.854,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Potenza il 27.07.2024
Il Giudice
Dott.ssa Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Angela
Alborino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2193 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2015, avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
P. IVA e C.F. in persona dell'avv. Vito Parte_1 P.IVA_1
Conversano nella sua qualità di quadro direttivo con procura speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Spirito, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza al Piazzale Rizzo n. 12;
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Brunetti, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via G. Di Chirico n. 26;
CONVENUTO
E
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
C.F. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Controparte_3
EL , rappresentata da C.F. e numero di P.IVA_2 Controparte_4 iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di
Milano-Monza-Brianza-Lodi 1031 , in persona del procuratore avv. P.IVA_3 CP_5
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Spirito, in virtù di procura in atti, e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza al Piazzale Luigi Rizzo n. 12;
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a in data 23.07.2015 ed a Controparte_2 CP_1
in data 24.07.2015 li ha convenuti in giudizio, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere la domanda di revocatoria dell'atto di disposizione del fondo patrimoniale indicato nel presente atto, proposta nei confronti dei sigg. nato il [...] a [...], C.F. CP_1
, residente in 85025 MELFI (PZ) al Vicoletto Stazione 18 Melfi, e C.F._1
la sig.ra nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._2
residente al Vico Pendino n. 1, 85025 Melfi, sui seguenti beni siti in Venosa (PZ): 1) diritti di ½ su abitazione di tipo civile – A2 - in Via Cesare Battisti, 15- , piano 1-3, in catasto fabbricati al foglio 78, particella n. 960 sub 13; 2) diritti di ½ su magazzini e locali di deposito – C2 - in Via Vittorio Emanuele III n. 23/15 piano terra – 1, in catasto fabbricati al foglio 78, particela 960 sub 5; 3) diritti id ½ su stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - C6 - in Via Cairoli, 28 piano terra, in catasto fabbricati al foglio 78, particella 951/25; 4) diritti di ¼ su stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - C6 in Via
Cesare Battisti, 16 - Venosa, piano T–S1 in catasto fabbricati foglio 78, part. 1088/1; e/o dichiarare la inefficacia nei confronti del dell'atto di costituzione Parte_1 del fondo patrimoniale”.
L'attrice ha dedotto a fondamento della domanda:
- di essere creditrice di e in forza di CP_6 CP_1 Controparte_7
un contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio del 29.06.1990, rep. Per_1
34325/6923, e atto di quietanza a rogito del Notaio del 19.07.1990, rep. Per_1
34453/6950 con cui ha concesso a 640.000.000, con garanzia prestata Parte_2
da e quali fideiussori e terzi datori di ipoteca;
CP_1 Controparte_7 - di essere creditrice di , e CP_6 CP_1 Controparte_7 Parte_3
nei confronti degli ultimi tre nei limiti della somma di Lire 800.000.000, in virtù
[...]
di decreto ingiuntivo n. 73/1997 emesso dal Tribunale di Melfi in data 20.11.1997 per
Lire 332.240.295, oltre interessi convenzionali al 16,50% decorrenti per dal CP_6
1.10.1997 e per gli altri dal 6.06.1997;
- che nel 1997, sulla scorta del titolo costituito dal contratto di mutuo, ha dato corso alla procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 105/97 nei confronti di CP_6 [...]
e , spiegando intervento nella stessa sulla scorta del CP_1 Controparte_7
suddetto decreto ingiuntivo;
- che ha spiegato intervento nella procedura esecutiva n. R.G.E. 35/98 contro CP_6
e istaurata da Banca di Roma;
CP_1 Controparte_7
- che con ordinanza del 15.12.2002 il Giudice dell'esecuzione ha estromesso dalla procedura alcuni beni oggetto di pignoramento, tra cui alcuni dei beni gravati da ipoteca iscritta il 4.07.1990 a garanzia del suddetto mutuo;
- che il credito dell'attrice non è stato soddisfatto;
- che con atto del Notaio del 12.05.2011, Rep. n. 87962/18940, trascritto a Per_2
Potenza il 24.05.2011 ai nn. 7511/5791, ha costituito, unitamente alla CP_1
coniuge , un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. destinandovi i beni Controparte_2
immobili siti nel Comune di Venosa (PZ), che costituivano la garanzia patrimoniale concessa in favore del per il credito erogato e, precisamente: 1) diritti di Parte_1
½ su abitazione di tipo civile – A2 - in Via Cesare Battisti, 15- , piano 1-3, in catasto fabbricati al foglio 78, particella n. 960 sub 13; 2) diritti di ½ su magazzini e locali di deposito – C2 - in Via Vittorio Emanuele III n. 23/15 piano terra – 1, in catasto fabbricati al foglio 78, particela 960 sub 5; 3) diritti id ½ su stalle, scuderie, rimesse, autorimesse -
C6 - in Via Cairoli, 28 piano terra, in catasto fabbricati al foglio 78, particella 951/25; 4) diritti di ¼ su stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - C6 in Via Cesare Battisti, 16 -
Venosa, piano T–S1 in catasto fabbricati foglio 78, part. 1088/1;
- che la costituzione del suddetto fondo patrimoniale comporta un limite di disponibilità dei beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia, rendendo più incerto o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, in violazione dell'art. 2740 c.c.; - che il debitore e la sua coniuge erano a conoscenza del pregiudizio che la costituzione del fondo patrimoniale avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della banca attrice.
Si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
16.11.2015, ed ha chiesto il rigetto della domanda. Ha dedotto di non CP_1
essere debitore del riferendosi i titoli esecutivi indicati dall'attrice Parte_1 ad un diverso soggetto, che i beni oggetto dell'azione revocatoria non sono più oggetto di ipoteca in quanto non rinnovata alla scadenza e che, dopo l'esclusione di detti beni dalla procedura esecutiva, il ha proseguito l'azione di recupero sui Parte_1
restanti beni oggetto di ipoteca, i quali coprirebbero abbondantemente il credito azionato, sicché era convinto di non arrecare pregiudizio alle ragioni dell'istituto di credito.
Alla prima udienza del 2.12.2015 il Giudice ha dichiarato la contumacia di CP_2
e concesso i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. Istruita la causa documentalmente,
[...] all'udienza del 13.04.2016 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con atto di intervento depositato il 9.06.2021 si è costituita , CP_3
rappresentata da quale cessionaria del credito di Controparte_4 Parte_1
riportandosi alle istanze della parte attrice e propria dante causa e chiedendo
[...]
l'estromissione del Parte_1
All'udienza cartolare del 28.03.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, quanto al perimetro soggettivo del giudizio, si osserva che “il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art. 111 cod. proc. civ., l'estromissione del dante causa” - in questi termini, ex multis, Cass. civ., 11 maggio 2000, n. 6031; cfr. anche Cass. civ., 26 gennaio 2010, n.
1535 e Cass. civ., 22 ottobre 2009, n. 22424, nonché, da ultimo, Trib. Cosenza, 19 aprile
2020, n. 776 e Trib. Bari, sez. I, 12/05/2015, n. 2171).
A ciò consegue che il rapporto processuale “continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'originario titolare del diritto mantiene la sua legittimazione … ad causam”, fermo che, ai sensi dell'art. 111, co. 4, c.p.c., “la sentenza che viene pronunciata nei confronti della parte originaria ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare” (in questi termini Cass. civ., 9 novembre 2018, n. 28684), poiché quest'ultimo “non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingesso nel giudizio“ (cfr. Cass. Civ., n. 15674 del
15.7.2007).
Nel merito, la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
L'azione revocatoria rientra, come noto, nel novero dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, tra i quali vi sono l'azione surrogatoria ed il sequestro conservativo, che il codice civile disciplina agli artt. 2900 e ss. L'azione in discorso, in particolare, è riconosciuta al creditore allo scopo di consentirgli di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del proprio patrimonio che il debitore può compiere in pregiudizio del primo, con la consapevolezza o, addirittura, l'intento di attentare alle sue ragioni di credito. A fronte del pericolo di un impedimento o anche solo della maggiore difficoltà di soddisfazione del proprio diritto, nella prospettiva dell'eventuale esercizio dell'azione esecutiva, l'ordinamento giuridico consente al creditore di esercitare un'azione il cui successo consentirà di giovarsi di una pronuncia costitutiva ad efficacia relativa e parziale. Infatti, l'atto di disposizione del patrimonio, pur rimanendo valido ed efficace nei rapporti tra il debitore ed il terzo, sarà inopponibile a quel creditore chirografario che abbia vittoriosamente esperito il rimedio in esame e la pronuncia così conseguita gli consentirà di aggredire, con l'esercizio dell'azione esecutiva, il bene che ne ha formato oggetto, proprio come se non fosse uscito dal patrimonio del debitore e quasi come se avesse conseguito un diritto di seguito.
Gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 c.c. – esistenza del credito, eventus damni e consilium fraudis – sono risultati esistenti al momento della proposizione della domanda e della presente pronuncia.
Preliminarmente, si rileva che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale è revocabile con l'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., mediante la declaratoria di inefficacia nei confronti del creditore istante (c.d. inefficacia relativa) dell'atto compiuto dal debitore che sia pregiudizievole alle sue ragioni, anche in presenza di figli minori. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando é posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ. Nell'ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito - in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori - deve considerarsi ricompresa la fideiussione”
(Cass., , Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008); ed ancora, “In tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, sussistono i presupposti, trattandosi di atto a titolo gratuito, per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia. Per la gratuità dell'atto (nella specie costitutivo di fondo patrimoniale con riguardo ad un immobile e stipulato in data posteriore al protesto di un assegno bancario) a determinare l'"eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), ovvero la previsione di un mero danno potenziale” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15310 del
07/07/2007) “rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015: cfr.
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021).
Quanto all'esistenza del credito, si ritiene per pacifica giurisprudenza che “L'art. 2901
c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare — sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito — l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cassazione civile, sez. III, 09/02/2012, n. 1893, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, da ultimo Sent. Cassazione Civile,
Sez. III, 13.09.2019, n.22859).
Nel caso di specie, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è intervenuto il
12.05.2011 (doc. depositato in data 1.02.2016 in allegato alle memorie ex art. 183, co. 6,
n. 2, c.p.c. dell'attrice), mentre la causa del credito della parte attrice si rinviene nel contratto di mutuo fondiario del 29.06.1990 e atto di quietanza per erogazione di mutuo del 19.07.1990 a rogito del Notaio con cui il ha concesso a Per_1 Parte_1 [...]
640.000.000,00, per la cui restituzione il convenuto ha prestato Parte_2 CP_1 fideiussione e garanzia ipotecaria (doc. 2 e 3 nella produzione dell'attrice), nonché nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Melfi in data
20.11.1997 con cui è stato, tra gli altri, ingiunto al convenuto di pagare la CP_1 somma di Lire 332.240.295, oltre interessi convenzionali, in favore dell'attrice (doc. 4 nella produzione dell'attrice).
Pertanto, non vi è dubbio sull'anteriorità del credito dell'attrice rispetto all'atto dispositivo, peraltro occorrendo rilevare che il convenuto non ha posto CP_1 alcun elemento probatorio a sostegno di quanto dedotto circa l'inesistenza della propria qualità di debitore, la stessa incontrovertibilmente risultando dal suddetto contratto di mutuo e dal sopra menzionato decreto ingiuntivo, ove emerge la corrispondenza dei dati anagrafici indicati con quelli del convenuto (doc. nella produzione della parte attrice).
Peraltro, si rileva che la circostanza che i beni oggetto dell'azione revocatoria non siano più oggetto di ipoteca in favore dell'attrice, in quanto non rinnovata alla scadenza, non determina l'estinzione del diritto di credito di questa, ma comporta solo il venir meno del privilegio, con degradazione del credito al chirografo. Del resto, la declaratoria di inefficacia è considerata mezzo eccedente lo scopo, con esclusione del pericolo di infruttuosità dell'esecuzione nel quale si identifica l'"eventus damni", laddove l'azione revocatoria ordinaria sia esercitata a tutela di un credito garantito da ipoteca anteriormente iscritta proprio sul bene che è oggetto dell'atto dispositivo revocando (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 12121 del 22/06/2020).
Passando alla disamina dell'eventus damni, giova preliminarmente osservare che, per giurisprudenza ormai granitica, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 1896/2012) e, quindi, una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), quindi, è anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, che realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 7262/2000). Ne consegue che, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. da ultimo Cass. n. 16221/2019; Cassazione civile, sez. I, 24/07/2003, n. 11471; cfr. anche
Cass. n. 19963/2005), poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio (Cassazione civile, sez. III,
05/02/2013, n. 2651; Cass. n. 1896/2012).
Si ritiene, quindi, sussistente nel caso di specie l'eventus damni, poiché non solo l'atto impugnato è la costituzione del fondo patrimoniale e, dunque, un atto a titolo gratuito, ma non è stato provato dalla parte convenuta - su cui incombeva l'onere probatorio - quanto dedotto sulla circostanza che i restanti beni ipotecati, su cui il avrebbe Parte_1 proseguito l'azione esecutiva, coprirebbero il credito azionato, sicché certamente la variazione qualitativa del patrimonio del debitore rende estremamente più gravosa la soddisfazione del credito vantato dall'attrice, determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Venendo al cd. consilium fraudis, va premesso che per la sua configurazione, allorquando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, “è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") nè la partecipazione
o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore”
(Cassazione civile, sez. III, 01 giugno 2000, n. 7262), non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26/02/2002, n. 2792) ed essendo sufficiente una conoscenza generica del pregiudizio che l'atto va ad arrecare (Cass. n. 3676/2011). Da ciò consegue che è del tutto irrilevante la ricerca nel convenuto CP_1 dell'intenzione di nuocere la parte attrice, oppure la specifica consapevolezza di ledere proprio il suo diritto di credito, così come irrilevanti sono i motivi che hanno indotto lo stesso all'atto dispositivo, essendo sufficiente l'agevole conoscibilità del pregiudizio che questi stava arrecando alle ragioni della creditrice. Detta agevole conoscibilità, invero, può essere facilmente desunta dal fatto che il convenuto ha posto in essere CP_1
l'atto dispositivo il 12.05.2011 nella consapevolezza dell'esistenza del credito dell'attrice
(in forza di contratto di mutuo fondiario del 29.06.1990 e atto di quietanza per erogazione di mutuo del 19.07.1990, nonché nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Melfi in data 20.11.1997).
Parimenti irrilevante da parte del terzo è la conoscenza della lesione della garanzia patrimoniale generica del creditore o la sua partecipazione.
In conclusione, la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. è fondata e, in accoglimento della stessa, va dichiarata, nei confronti dell'attrice l'inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale a rogito del Notaio del 12.05.2011, Rep. n. 87962/18940, Per_2
trascritto a Potenza il 24.05.2011 ai nn. 7511/5791.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22 per lo scaglione di valore della controversia
(fino a 520.000,00), avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nella misura minima, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e della non complessità delle questioni trattate.
In particolare, sono liquidati in favore di le fasi di studio, Parte_1
introduttiva e istruttoria e in favore di rappresentata da Controparte_3 CP_8
le fasi di studio e decisionale.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di costituzione di fondo Parte_1
patrimoniale a rogito del Notaio del 12.05.2011, Rep. n. 87962, Racc. n. 18940, Per_2
trascritto a Potenza il 24.05.2011 ai nn. 7511/5791. 2) Ordina al competente Conservatore dei RR.II. (Agenzia del Territorio) la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
3) Condanna i convenuti e , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2
pagamento, in favore di delle spese processuali, che liquida nella Parte_1 somma di € 8.147,00 per competenze professionali, € 562,98 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
4) Condanna i convenuti e , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2
pagamento, in favore di rappresentata da delle spese Controparte_3 Controparte_8
processuali, che liquida nella somma di euro 4.854,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Potenza il 27.07.2024
Il Giudice
Dott.ssa Angela Alborino