Sentenza 14 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2004, n. 15922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15922 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.R.I.N. (AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI) EX A.M.A.N., in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO DI DONATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IE NE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 12050/02 proposto da:
IE NE, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO PARLATO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
A.R.I.N. (AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI) già A.M.A.N., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO DI DONATO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1838/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 23/04/01 R.G.N. 43621/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/04 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato DI DONATO GENNARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28 marzo 1990 al Pretore di Napoli, Carmine Abatiello, dipendente dell'Azienda municipale acquedotto di Napoli (Aman) con le mansioni di sorvegliante dell'impianto esterno, chiedeva la condanna della datrice di lavoro al pagamento della retribuzione per ore di lavoro straordinario, ossia svolto oltre l'orario massimo stabilito nell'accordo collettivo e non compensato con riposi durante la settimana lavorativa.
Costituitasi la convenuta, il Pretore accoglieva in parte la domanda con decisione del 9 luglio 1992, confermata con sentenza del 23 aprile 2001 dal Tribunale, il quale rigettava l'appello principale dell'Abatiello, notando che il lavoro straordinario andava rilevato nell'arco della settimana solare, ossia dal lunedì al venerdì, e non dalla settimana lavorativa, ossia nel periodo compreso fra un riposo e l'altro: infatti l'accordo aziendale del 12 dicembre 1986, vigente pro tempore e riduttivo dell'orario di lavoro, prevedeva espressamente che questo fosse calcolato "dal lunedì al venerdì" e che la riduzione andasse compresa fra i cinque o sei giorni, e non tra un riposo e l'altro.
Il Tribunale rigettava anche l'appello incidentale dell'Azienda, negando plausibilità alla tesi secondo cui il lavoro straordinario avrebbe dovuto essere compensato con i riposi, prendendo in considerazione un "ciclo turnario" di otto settimane: un periodo così lungo avrebbe consentito di concentrare un grande numero di ore di lavoro entro brevi periodi, senza remunerare quello prestato oltre il limite ordinario, a causa della compensazione con riposi goduti anche a notevole distanza di tempo.
Contro questa sentenza ricorrono in via principale l'Azienda risorse idriche città di Napoli (Arin), succeduta all'Aman, ed in via incidentale l'Abatiello. A ciascun ricorso corrisponde un controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Con l'unico motivo la ricorrente principale lamenta la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto" nonché vizi di motivazione sostenendo che, per effettuare il calcolo delle ore di lavoro straordinario e degli eventuali riposi compensativi, occorre prendere in considerazione un ciclo complessivo di otto settimane e non di una sola settimana, come ha fatto il Tribunale nella sentenza qui impugnata. Nè, secondo la ricorrente, è vero quanto affermato nella stessa sentenza, secondo cui il detto ciclo, per la sua eccessiva ampiezza, consentirebbe di concentrare le ore di lavoro, con eccessivo sfruttamento delle energie del lavoratore e senza retribuzione straordinaria: solo il superamento delle quarantotto ore settimanali imporrebbe tale retribuzione, ai sensi del r.d. n. 692 del 1923. Il motivo non ha fondamento.
Il Tribunale ha basato la propria decisione su un accordo aziendale del 12 dicembre 1986, mentre la ricorrente non indica ora la norma, di diritto oppure negoziale, su cui essa fonda la propria tesi, contraria a quella applicata dai giudici di merito, ne' denuncia alcuna frattura logica o lacuna di motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre una propria, contraria tesi. Tesi non fondata, ripetesi, su alcuna legge - come risulta anche dalla generica rubrica del motivo di ricorso - ne' su alcuna disposizione infralegislativa, sì che non è neppure possibile identificare la quaestio facti in ordine alla quale dovrebbe rilevarsi l'asserito vizio di motivazione.
Con l'unico motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione degli artt. 2108, 2109 cod. civ., 36 Cost. e vizi di motivazione nell'interpretazione degli accordi aziendali del 6 aprile 1979 e del 12 dicembre 1986, sostenendo doversi effettuare il rilievo del lavoro straordinario avendo riguardo alla settimana lavorativa, compresa tra un riposo e l'altro, e non a quella solare, compresa tra il lunedì ed il venerdì.
Neppure questo motivo è fondato.
Come s'è detto in narrativa, il Tribunale ha basato la propria decisione sulla chiara lettera dell'accordo aziendale del 1986, che indicava la settimana lavorativa dal lunedì al venerdì, il ricorrente evoca genericamente norme di diritto nella rubrica del motivo di ricorso, ma non dice quale specifica norma sarebbe in contrasto con la detta interpretazione letterale ne' quale vizio di motivazione questa rivelerebbe, ma si limita a contrapporre ad essa la propria soggettiva convinzione.
Rigettati entrambi i ricorsi, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta compensa le spese. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2004