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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 168 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
promossa da
, nata a [...] l'[...], residente in [...]
Campanella 1 (CF: ), rappresentata e difesa dall'avvocato C.F._1
Gianfranca BRESSAN
contro nato a [...] il [...] (CF: P_
, domiciliato in Castegnero via Terminon 34, contumace C.F._2
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente:
Chiede che l'On.le Tribunale adito, voglia dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e alle conclusioni formulate nel ricorso Parte_1 P_
introduttivo al presente giudizio e cioè:
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)Obbligo in capo al sig. di versare, a titolo di contributo per il P_
mantenimento della moglie, la somma di € 600 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
3)Nulla sulla casa coniugale essendo la medesima, di proprietà del figlio, oggetto di esecuzione immobiliare.
Con espressa rinuncia alla richiesta di dichiarazione di addebito della separazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 2.11.2023 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Sossano il 6.5.1978; che dall'unione erano nati P_
i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e , deceduto Per_1 Per_2 Per_3
il 22.12.2002; che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi a causa delle condotte violente e maltrattanti tenute da in danno della moglie;
P_
che nell'anno 2006 i coniugi addivenivano ad una separazione consensuale, seguita da una riconciliazione;
che, successivamente, tornava a P_
comportarsi in modo violento ed irrispettoso nei confronti della moglie rendendo
2 impossibile la prosecuzione della convivenza;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e che le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. di euro 600 mensili.
Benché ritualmente citato, dapprima presso il luogo di residenza e poi presso il domicilio, non si costituiva in giudizio e neppure compariva P_
all'udienza del 18.4.2024 (fissata a fini conciliativi) ed a quella del 14.11.2024 (fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c.).
La ricorrente compariva invece il 18.4.2024 avanti il Giudice Relatore rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Senza alcuna attività istruttoria, nella contumacia del resistente, all'udienza del
7.5.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
La domanda di separazione avanzata da va accolta in Parte_1
conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni della ricorrente in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale.
La domanda di addebito è stata espressamente rinunciata da Parte_1
in sede di precisazione delle conclusioni.
Il thema decidendum è circoscritto alla domanda di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. avanzata da nei confronti del marito. Parte_1
La finalità precipua dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un
3 tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non disponga di redditi propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge
(Cassazione 15.1.2018 n. 770; Cassazione 12.1.2017 n. 605; Cassazione 13.2.2015
n. 2961; Cassazione 6.5.2014 n. 9658; Cassazione 23.10.2012 n. 18175).
Nella fattispecie la ricorrente, gravata dal relativo onere probatorio, nulla ha provato o chiesto di provare riguardo al tenore di vita goduto dalla coppia / P_
durante il matrimonio e neppure ha offerto elementi per apprezzare la Parte_1
dedotta disparità economica tra i coniugi.
Quanto alla propria condizione reddituale, non ha prodotto la Parte_1
documentazione richiesta dall'art. 473 bis 12 per il caso in cui nel giudizio vengano proposte domande di contenuto economico, ma unicamente un prospetto parziale ed incompleto del proprio CUD relativo all'anno 2022.
Neppure risulta prodotta in atti l'autocertificazione dei redditi percepiti da Parte_1
negli anni 2023, 2024 e 2025, espressamente richiesta dal Giudice Relatore
[...]
all'udienza del 7.5.2025 per verificare la permanenza dei requisiti per godere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato e provvedere a liquidare il compenso spettante al difensore.
Nessuna istanza istruttoria è stata avanzata dalla ricorrente al fine di ricostruire la condizione economica di essendosi la stessa limitata a valorizzare P_
la circostanza che, nelle more del giudizio, controparte e la figlia abbiano Per_2
acquistato un immobile in Noventa Vicentina intestandosene il primo l'usufrutto e la seconda la nuda proprietà.
4 In tale situazione reputa il Collegio che nulla possa riconoscersi a Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento.
[...]
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite atteso l'esito del giudizio ed il carattere necessario della pronuncia sullo status.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, uniti in matrimonio in Sossano il 6.5.1978 con atto trascritto al n. 7, parte II,
[...]
serie A, anno 1978;
b)rigetta ogni altra domanda;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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