Articolo 70 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 69Articolo 71
Versione
1 gennaio 1938
Art. 70.

Ai sanitari che si siano avvalsi della facolta' concessa dagli articoli 14 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, 12 del il decreto-legge 19 aprile 1923-I, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 873, 62, 64 e 72 del Testo Unico 1° maggio 1930-VIII, n. 680, e' riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennita' o della pensione il servizio riscattato in base alle disposizioni degli articoli stessi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938