Art. 70.
Ai sanitari che si siano avvalsi della facolta' concessa dagli articoli 14 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, 12 del il decreto-legge 19 aprile 1923-I, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 873, 62, 64 e 72 del Testo Unico 1° maggio 1930-VIII, n. 680, e' riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennita' o della pensione il servizio riscattato in base alle disposizioni degli articoli stessi.
Ai sanitari che si siano avvalsi della facolta' concessa dagli articoli 14 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, 12 del il decreto-legge 19 aprile 1923-I, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 873, 62, 64 e 72 del Testo Unico 1° maggio 1930-VIII, n. 680, e' riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennita' o della pensione il servizio riscattato in base alle disposizioni degli articoli stessi.