Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/06/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1720 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Contratti Sezione Unica bancari(deposit o bancario,
etc)
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato, in grado d'appello la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.1720/2025 vertente tra
CF PI in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Crociani Elisabetta, CF Affari Legali Territoriali, Dislocazione di Grosseto, Via Roma 2, C.F._1 giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato ai fini della presente controversia presso La Filiale di di Siena in Piazza Matteotti 37 Siena Pt_1 APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...], (C.F. ) ON C.F._3 nata a [...] il [...], residente in [...], (C.F. nata a [...] il [...], CP_3 C.F._4 residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Giordano (C.f. del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati C.F._5 presso lo Studio del medesimo in 50134 Firenze, Via Ferdinando Paoletti, 24, giusta procura alle liti in atti APPELLATI
OGGETTO: appello a sentenza Giudice di Pace
Con provvedimento del 13.06.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: Parte attrice: Voglia l'ill.mo Giudice adito contrariis reiectis così giudicare: In riforma della impugnata sentenza 1)In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei titolari dei buoni fruttiferi postali di cui è causa e per l'effetto rigettare ogni pretesa avanzata dai sig.ri , , CP_1 ON
, nei confronti di Con vittoria di spese e CP_3 CP_4 Parte_1 onorari. 2)Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al
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, , a qualsiasi titolo nei confronti di ON CP_3 CP_4 Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
2)Restituzione di quanto medio tempore pagato da in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e onorari.
3) In via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ordinare ai sig.ri , , , la restituzione CP_1 ON CP_3 CP_4 Con dei oggetto di causa. Con vittoria di spese e onorari.
Parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutto quanto in narrativa e comunque di giustizia, nonché previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso anche in via preliminare e/o pregiudiziale IN RITO, IN VIA PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare alla prima udienza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 164, comma 1, e 163, comma 3 n. 7, c.p.c., la nullità dell'atto di citazione, con ogni consequenziale provvedimento, anche in ordine alle spese. NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare alla prima udienza, ai sensi degli art. 348 bis c.p.c. l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello instaurato da disponendo la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 Parte_1 bis c.p.c. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE rigettare la domanda di parte appellante perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 18/2024 del 19.02.2024, n. R.G. 147/2023, emessa dal Giudice di Pace di Montepulciano, Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli;
IN OGNI CASO Condannare l'appellante al pagamento dei compensi del presente giudizio.
Fascicolo rimesso in decisione : 13.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso Parte_1 sentenza n. 18/2024 emessa dal Giudice di Pace di Montepulciano nel procedimento N.R.G. 147/2023, con cui è stata accolta la domanda proposta dagli odierni appellati
contro
In particolare, il giudice di prime cure dichiarava la non Parte_1 intervenuta prescrizione di tre buoni fruttiferi a termine sottoscritti da , di cui CP_4 gli odierni convenuti sono eredi, con il primo in data 4 agosto 2002 Parte_1 per €. 250,00 il secondo in data 4 settembre 2002 per €. 1.000,00 ed il terzo in data 4 agosto 20002 di €. 250,00, con conseguente condanna al pagamento degli stessi. Si costituivano , e , non in proprio ma quali eredi CP_1 ON CP_3 di , chiedendo di dichiarare nullo, inammissibile e/o manifestamente infondato CP_4 l'appello, nonchè il suo rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto chiedevano la conferma della sentenza impugnata con cui veniva intimato il pagamento da parte di a loro favore della somma di €. 4.055,11; nonché al Parte_1 pagamento in favore degli attori delle spese di lite
A fondamento dell'appello, l'appellante evidenziando che i per cui è causa Parte_2 appartenevano alla serie AA4, con rendimento lordo del 35% del capitale investito al compimento del settimo anno dalla data di emissione del titolo, evidenziando di aver consegnato alla , sottoscrittrice di detti buoni, al momento dell'investimento il CP_4
Pagina 2 foglio informativo contenente tutte le informazioni di legge su durata rendimento e condizioni, evidenziando che alla data di scadenza rispettivamente 05.08.2009 per i due buoni da 250,00 euro e del 05.09.2029 per l'altro . Ha poi evidenziato Parte_3 che le comunicazioni di legge oltre che essere contenuto nel foglio informativo a suo tempo consegnato ed esposte nei propri Uffici sono state anche pubblicate sul sito indicato in atti, rilevando, altresì, che ove non ritenuti prescritti l'eventuale somma dovuta supererebbe di gran lunga la competenza per valore del giudice adito. Infine ha eccepito la prescrizione del diritto risarcitorio, che decorrerebbe dalla data di acquisto dei detti Buoni quindi, maturata nel 2012 evidenziando che trattandosi di titoli Parte_2 equiparati a quelli del debito pubblico non si applicherebbe il principio della dormienza e non sussisterebbe in capo alla convenuta alcun obbligo di comunicazione preventiva in prossimità del verificarsi del termine prescrizionale, peraltro con pubblicazione sul sito indicato in atti e con affissione di avviso nei locali di tutti gli uffici di ,insistendo per Pt_1 il rigetto della domanda.
, e , rilevavano in via preliminare la nullità CP_1 ON CP_3 dell'atto di citazione in appello per vizio della vocatio in ius, l'inammissibilità dello stesso per mancata indicazione delle censure della sentenza impugnata, nonchè la manifesta infondatezza del medesimo. Con ordinanza del 28.3.2025 la giudicante, ritenuta fondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi degli artt. 163 , 164 e 342 c.p.c. in relazione alla mancata completa indicazione di cui all'art. 163 comma 3 n. 7 c.p.c, attesa la costituzione della parte appellata fissava nuova udienza. La causa era quindi rimessa in decisione .
1. L'appello è inammissibile a norma dell'art. 342 cpc che così recita: L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ne discende (Cfr Cass Ordinanza n. del 04/02/2019) che “In materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate.”. Nella specie, l'appellante non ha formulato il benché minimo motivo di appello, avendo omesso di indicare non solo la “specificità” dei motivi, ma anche l'enunciazione dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione, nonché le richieste, anche istruttorie.
Nella specie l'appello è manifestamente inammissibile dal momento che il relativo contenuto è - come facilmente si può evincere da una rapida lettura dello stesso - perfettamente identico alla comparsa di costituzione e risposta con cui l'odierna appellante si costituiva nel giudizio di primo grado. La palese sovrapposizione dell'atto di costituzione dinanzi al Giudice di Pace di Montepulciano e dell'atto di appello appare evidente - oltre che per le identiche argomentazioni, anche per il medesimo stile ( stesse parti sottolineate, in grassetto e in corsivo) e le medesime conclusioni. identiche a quelle formulate in primo grado, mai menzionando la sentenza intervenuta del Giudice di Pace, ad eccezione della formula “In
Pagina 3 riforma della impugnata sentenza”. In ragion del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.'appello è inammissibile La sentenza di primo grado deve pertanto essere confermata.
2. Spese processuali. In ordine alle spese processuali, queste seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo, calcolate nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, sono poste a carico dell'appellante
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado d'appello, in persona del giudice Marianna Serrao, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 18/2024 emessa dal Giudice di Pace di Montepulciano;
2) Pone a carico di le spese del presente giudizio liquidate in euro Parte_1 1.701,00, per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario cpa e iva come per legge.
Così deciso in Siena, 16 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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