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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
In persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3682 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, tra
), già in persona del Parte_1 PartitaIVA_1 Parte_1
Presidente del consiglio d'amministrazione in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Antonio Carduccelli, e giusta procura in calce all'atto Controparte_1 Controparte_2
di opposizione a decreto ingiuntivo attore-opponente
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante in carica Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Aiello, convenuta-opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 689/2017 del Tribunale di Catanzaro.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio la Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 689/2017, con il quale il Controparte_3
Tribunale di Catanzaro ha ingiunto all'odierno opponente di pagare in favore dell'opposta “la somma di Euro 58.755,20” (cfr. il decreto opposto), e chiedendo “in VIA PRELIMINARE E
PREGIUDIZIALE: respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 689/2017 ing. Trib. Catanzaro. In VIA PRINCIPALE NEL MERITO revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 689/2017 ing. Trib.Catanzaro in VIA PRINCIPALE dichiarare che il suddetto
1 decreto è errato e, previa verifica dei rapporti contabili in essere tra le parti, dichiarare che
[...]
deve alla la somma di Euro 462,94 o quella anche minore che risulterà Parte_1 Controparte_3
dovuta e comunque congrua di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA che il suddetto decreto è errato e, previa verifica della contabilità in essere tra le parti, quantificare il rapporto di creduto/debito fra
e Con vittoria di spese e compensi”. Controparte_3 Parte_1
Con comparsa di risposta, si è costituita in giudizio la chiedendo “in via Controparte_3
preliminare, - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 689/2017 del 16.06.217 emesso dal Tribunale di Catanzaro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 648 ss. c.p.c. emettendo nel contempo ogni consequenziale decisione di legge”; - “in via principale accertato e dichiarato, anche perché incontestato, il credito della recato nel decreto ingiuntivo opposto e Controparte_3
pari ad Euro 58.755,20, oltre alle somme successivamente maturate sino al novembre 2017 e pari ad
Euro 50.361,60, rigettare integralmente le domande ex adverso formulate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando altresì l'opponente al pagamento delle mensilità successive pari ad Euro 50.361,60, ovvero condannare la al pagamento della somma Parte_1
complessiva di Euro 109.116,80, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, emettendo nel contempo ogni consequenziale decisione di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al
15% come per legge”.
Con ordinanza del 22 dicembre 2017, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19 dicembre 2017, è stata rigettata la richiesta dell'opposta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
La causa, dunque, istruita mediante la documentazione prodotta e interrogatorio formale, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 5 luglio 2024, con concessione dei termini di quaranta giorni per il deposito di note conclusionali e di venti giorni per repliche
------------
Preliminarmente, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale dalla Controparte_3 con la quale l'opposta ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento delle “somme successivamente maturate sino al novembre 2017 e pari ad Euro 50.361,60”.
Al riguardo, si osserva che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia
2 connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2023, n. 32933).
Nel caso in esame, l'opposta si è costituita (il 18 dicembre 2017) oltre il termine ex art. 166
c.p.c. di venti giorni prima dell'udienza di citazione (19 dicembre 2017), sicché la relativa domanda riconvenzionale è inammissibile.
Venendo al merito, giova premettere che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. un, 13 gennaio 2022, n. 927).
In particolare, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr., secondo comma dell'art. 645 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (in tale senso, Cass. civ., sez. III, 17/11/2003,
n. 17371; Cass. civ., sez. I, 22/04/2003, n. 6421), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (ex multis cfr., Cass. civ. sez.
III, 15/07/2005, n. 15026; Cass. civ. sez. II 12/08/2005 n. 16911); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, dalla persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
3 Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore (sostanziale, nel senso su indicato) la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Venendo al merito, si osserva che, con ricorso per decreto ingiuntivo, ha Controparte_3 allegato di essere creditrice nei confronti di dell'importo complessivo di €. 58.755,20, Parte_1
oltre accessori, in ragione del contratto di servizi di ospitalità e manutenzione ordinaria e straordinaria, stipulato inter partes il 1° dicembre 2013.
In dettaglio, l'opposta ha allegato che “la […] si è resa Parte_2
inadempiente al pagamento delle rate relative ai mesi da settembre a dicembre 2015 e da gennaio ad ottobre 2016” (pag. 1 del ricorso per decreto ingiuntivo).
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo, ha allegato di essere creditrice della Parte_1 in virtù del contratto di “messa a disposizione di immobile” sottoscritto tra le parti Controparte_3 il 19 dicembre 2013, con il quale ha concesso alla l'uso di alcuni locali siti a Controparte_3
Catanzaro, a fronte:
a) del rimborso dei canoni periodici, (comprensivi di Iva), a decorrere dal mese di dicembre
2013, pagati dall'opponente in ordine al contratto di leasing immobiliare n. 012993/20062638/001, sottoscritto tra Italia Sette Gold Calabria s.r.l e per l'immobile sopraindicato;
Parte_3
b) del pagamento delle spese di gestione ed al pagamento della somma di €. 28.000,00, a titolo di riscatto dell'immobile alla scadenza del contratto di leasing.
In ragione di quanto sopra, dunque, l'opponente ha allegato di essere “creditrice nei confronti della del complessivo importo di €. 58.292,26 che intende porre in compensazione, Controparte_3
CP_ ai sensi di legge, con l'importo di cui alle predette fatture emesse dalla (pag. 5 CP_3 dell'atto di citazione) e disponibile “al pagamento dell'importo di €. 462,94” (pag. 7 dell'atto di citazione).
Con comparsa di risposta, la ha contestato la pretesa avversaria, posto che Controparte_3
le somme che pretende di opporre in compensazione derivano dal corrispettivo della Parte_1
cessione del contratto di leasing in favore di ma della quale non vi è prova che il Controparte_3
pagamento delle rate di leasing sia avvenuto e, quindi, sussistano i presupposti per la compensazione.
4 Ciò posto, si osserva che ha provato il proprio credito, avendo prodotto in Controparte_3
giudizio il relativo contratto di ospitalità e manutenzione ordinaria e straordinaria, stipulato in data
1° dicembre 2013 con l'opponente.
Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, da ultimo, Cass. n. 15659.2011; cfr. Cass. n. 3373.2010; Cass. n.
9351.2007; Cass. n. 6205.2010; v. infine Cass. n. 20288.2011: “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca”). non ha contestato la pretesa creditoria avanzata dall'opposta, né, tanto meno, Parte_1
ha provato l'avvenuto pagamento degli importi chiesti in monitorio, avendo allegato la sussistenza di un controcredito vantato nei confronti dell'opposta.
Parte opponente, al riguardo, ha prodotto in giudizio il contratto di messa a disposizione di immobile, depositato anche da prodotto copia del medesimo contratto e copia del Controparte_3
contratto di locazione finanziaria 01299393/20062638/001. L'opposta, di contro, ha contestato l'esigibilità del credito, poiché non vi sarebbe prova che abbia effettivamente pagato Parte_1
le rate del diverso contratto di leasing immobiliare stipulato tra e Parte_1 Parte_3
(attuale .
[...] Parte_4
Ebbene, giova osservare che, quando tra due persone intercorrono rapporti obbligatori reciproci - nel senso che il soggetto creditore in un rapporto è, al tempo stesso, debitore in un altro rapporto, sempre nei confronti di un medesimo altro soggetto - i due rapporti possono, ricorrendo certe condizioni, estinguersi, in modo totale o parziale, senza bisogno di provvedere ai rispettivi adempimenti, mediante compensazione tra i rispettivi crediti (art. 1241 c.c.).
In dettaglio, “le norme del Codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei già menzionati requisiti, il giudice dichiara
l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può
5 dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” (Cass. civ., sez. I, 22 dicembre 2023, n. 35913).
L'eccezione di compensazione, dunque, rilevando quale fatto estintivo dell'obbligazione, presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito
(Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2023, n. 20719).
Ciò posto, nel caso di specie, a fronte della contestazione di sul mancato Controparte_3
pagamento dei canoni di leasing, parte opponente ha prodotto in giudizio la missiva di
[...]
del 25 gennaio 2018, dalla quale emerge, con riferimento al “Contratto di Locazione Parte_4
Finanziaria n. 20062638/003” (cfr. il documento n. 39 del fascicolo di parte opponente) alla data del
25 gennaio 2018 la “non risulta avere nei nostri confronti partite contabili aperte, Parte_1
relativamente al contratto di locazione riportato in oggetto e, pertanto, nessun importo risulta a
Vostro debito, salvo sopravvenienze a qualunque titolo al momento non conosciute e comunque riconducibili al contratto stesso” (cfr. il documento n. 39 cit.).
Non vi è prova, dunque, dell'effettivo pagamento dei canoni relativi al contratto di leasing, risultando fondato l'assunto dell'opposta secondo cui la quietanza prodotta in giudizio “fa riferimento ad un contratto di locazione finanziaria diverso (n. 20062638/003) rispetto a quello richiamato nel contratto di messa a disposizione di immobile (n. 012993/20062638/001)” (pag. 9 della comparsa conclusionale). Non è utile ai fini di prova dell'esigibilità del controcredito la documentazione – tra l'altro, prodotta tardivamente – relativa alla movimentazione contabile, trattandosi di documentazione relativa al rapporto n. 20062638/003 e non al contratto n. 20062638/001, con la conseguenza che l'eccezione di compensazione avanzata dall'opponente deve essere rigettata.
Va rigettata, inoltre, la doglianza di ora ) relativa Parte_5 Pt_1 Parte_1 all'inadempimento dell'opposta, poiché generica, non avendo l'opponente provato né, tanto meno, allegato fatti dai quali desumere l'inadempimento della Non risultano utili, a tal Controparte_3
fine, gli accertamenti svolti il 24 e il 25 novembre 2016 dalla US s.r.l. (estranea al giudizio), poiché, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, dalla documentazione prodotta, emerge che negli impianti in cui la società incaricata è riuscita ad accedere risultavano presenti gli apparati indicati dal mentre, negli altri impianti indicati dalla committente “non è stato Parte_1 possibile accedere all'interno del sito, per indisponibilità delle chiavi di accesso e, pertanto, non è
6 stato possibile verificare la presenza degli apparati” (cfr. il documento n. 32 del fascicolo di parte opponente), con la conseguenza, dunque, che non vi è prova dell'effettivo inadempimento della
[...]
Controparte_3
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere integralmente respinta, poiché infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento al valore minimo, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 comma
1), dello scaglione tariffario relativo al valore effettivo della controversia (art. 5, comma 1).
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 689/2017 del Tribunale di
Catanzaro;
- condanna già in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_1 Parte_1
p.t. alla refusione in favore della delle spese di lite della presente Controparte_3 procedura, che liquida in complessivi €. 7.052,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Catanzaro, 28 gennaio 2025
Il GIUDICE ONORARIO dott.ssa Maura Fragale
7
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
In persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3682 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, tra
), già in persona del Parte_1 PartitaIVA_1 Parte_1
Presidente del consiglio d'amministrazione in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Antonio Carduccelli, e giusta procura in calce all'atto Controparte_1 Controparte_2
di opposizione a decreto ingiuntivo attore-opponente
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante in carica Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Aiello, convenuta-opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 689/2017 del Tribunale di Catanzaro.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio la Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 689/2017, con il quale il Controparte_3
Tribunale di Catanzaro ha ingiunto all'odierno opponente di pagare in favore dell'opposta “la somma di Euro 58.755,20” (cfr. il decreto opposto), e chiedendo “in VIA PRELIMINARE E
PREGIUDIZIALE: respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 689/2017 ing. Trib. Catanzaro. In VIA PRINCIPALE NEL MERITO revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 689/2017 ing. Trib.Catanzaro in VIA PRINCIPALE dichiarare che il suddetto
1 decreto è errato e, previa verifica dei rapporti contabili in essere tra le parti, dichiarare che
[...]
deve alla la somma di Euro 462,94 o quella anche minore che risulterà Parte_1 Controparte_3
dovuta e comunque congrua di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA che il suddetto decreto è errato e, previa verifica della contabilità in essere tra le parti, quantificare il rapporto di creduto/debito fra
e Con vittoria di spese e compensi”. Controparte_3 Parte_1
Con comparsa di risposta, si è costituita in giudizio la chiedendo “in via Controparte_3
preliminare, - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 689/2017 del 16.06.217 emesso dal Tribunale di Catanzaro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 648 ss. c.p.c. emettendo nel contempo ogni consequenziale decisione di legge”; - “in via principale accertato e dichiarato, anche perché incontestato, il credito della recato nel decreto ingiuntivo opposto e Controparte_3
pari ad Euro 58.755,20, oltre alle somme successivamente maturate sino al novembre 2017 e pari ad
Euro 50.361,60, rigettare integralmente le domande ex adverso formulate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando altresì l'opponente al pagamento delle mensilità successive pari ad Euro 50.361,60, ovvero condannare la al pagamento della somma Parte_1
complessiva di Euro 109.116,80, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, emettendo nel contempo ogni consequenziale decisione di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al
15% come per legge”.
Con ordinanza del 22 dicembre 2017, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19 dicembre 2017, è stata rigettata la richiesta dell'opposta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
La causa, dunque, istruita mediante la documentazione prodotta e interrogatorio formale, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 5 luglio 2024, con concessione dei termini di quaranta giorni per il deposito di note conclusionali e di venti giorni per repliche
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Preliminarmente, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale dalla Controparte_3 con la quale l'opposta ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento delle “somme successivamente maturate sino al novembre 2017 e pari ad Euro 50.361,60”.
Al riguardo, si osserva che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia
2 connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2023, n. 32933).
Nel caso in esame, l'opposta si è costituita (il 18 dicembre 2017) oltre il termine ex art. 166
c.p.c. di venti giorni prima dell'udienza di citazione (19 dicembre 2017), sicché la relativa domanda riconvenzionale è inammissibile.
Venendo al merito, giova premettere che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. un, 13 gennaio 2022, n. 927).
In particolare, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr., secondo comma dell'art. 645 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (in tale senso, Cass. civ., sez. III, 17/11/2003,
n. 17371; Cass. civ., sez. I, 22/04/2003, n. 6421), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (ex multis cfr., Cass. civ. sez.
III, 15/07/2005, n. 15026; Cass. civ. sez. II 12/08/2005 n. 16911); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, dalla persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
3 Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore (sostanziale, nel senso su indicato) la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Venendo al merito, si osserva che, con ricorso per decreto ingiuntivo, ha Controparte_3 allegato di essere creditrice nei confronti di dell'importo complessivo di €. 58.755,20, Parte_1
oltre accessori, in ragione del contratto di servizi di ospitalità e manutenzione ordinaria e straordinaria, stipulato inter partes il 1° dicembre 2013.
In dettaglio, l'opposta ha allegato che “la […] si è resa Parte_2
inadempiente al pagamento delle rate relative ai mesi da settembre a dicembre 2015 e da gennaio ad ottobre 2016” (pag. 1 del ricorso per decreto ingiuntivo).
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo, ha allegato di essere creditrice della Parte_1 in virtù del contratto di “messa a disposizione di immobile” sottoscritto tra le parti Controparte_3 il 19 dicembre 2013, con il quale ha concesso alla l'uso di alcuni locali siti a Controparte_3
Catanzaro, a fronte:
a) del rimborso dei canoni periodici, (comprensivi di Iva), a decorrere dal mese di dicembre
2013, pagati dall'opponente in ordine al contratto di leasing immobiliare n. 012993/20062638/001, sottoscritto tra Italia Sette Gold Calabria s.r.l e per l'immobile sopraindicato;
Parte_3
b) del pagamento delle spese di gestione ed al pagamento della somma di €. 28.000,00, a titolo di riscatto dell'immobile alla scadenza del contratto di leasing.
In ragione di quanto sopra, dunque, l'opponente ha allegato di essere “creditrice nei confronti della del complessivo importo di €. 58.292,26 che intende porre in compensazione, Controparte_3
CP_ ai sensi di legge, con l'importo di cui alle predette fatture emesse dalla (pag. 5 CP_3 dell'atto di citazione) e disponibile “al pagamento dell'importo di €. 462,94” (pag. 7 dell'atto di citazione).
Con comparsa di risposta, la ha contestato la pretesa avversaria, posto che Controparte_3
le somme che pretende di opporre in compensazione derivano dal corrispettivo della Parte_1
cessione del contratto di leasing in favore di ma della quale non vi è prova che il Controparte_3
pagamento delle rate di leasing sia avvenuto e, quindi, sussistano i presupposti per la compensazione.
4 Ciò posto, si osserva che ha provato il proprio credito, avendo prodotto in Controparte_3
giudizio il relativo contratto di ospitalità e manutenzione ordinaria e straordinaria, stipulato in data
1° dicembre 2013 con l'opponente.
Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, da ultimo, Cass. n. 15659.2011; cfr. Cass. n. 3373.2010; Cass. n.
9351.2007; Cass. n. 6205.2010; v. infine Cass. n. 20288.2011: “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca”). non ha contestato la pretesa creditoria avanzata dall'opposta, né, tanto meno, Parte_1
ha provato l'avvenuto pagamento degli importi chiesti in monitorio, avendo allegato la sussistenza di un controcredito vantato nei confronti dell'opposta.
Parte opponente, al riguardo, ha prodotto in giudizio il contratto di messa a disposizione di immobile, depositato anche da prodotto copia del medesimo contratto e copia del Controparte_3
contratto di locazione finanziaria 01299393/20062638/001. L'opposta, di contro, ha contestato l'esigibilità del credito, poiché non vi sarebbe prova che abbia effettivamente pagato Parte_1
le rate del diverso contratto di leasing immobiliare stipulato tra e Parte_1 Parte_3
(attuale .
[...] Parte_4
Ebbene, giova osservare che, quando tra due persone intercorrono rapporti obbligatori reciproci - nel senso che il soggetto creditore in un rapporto è, al tempo stesso, debitore in un altro rapporto, sempre nei confronti di un medesimo altro soggetto - i due rapporti possono, ricorrendo certe condizioni, estinguersi, in modo totale o parziale, senza bisogno di provvedere ai rispettivi adempimenti, mediante compensazione tra i rispettivi crediti (art. 1241 c.c.).
In dettaglio, “le norme del Codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei già menzionati requisiti, il giudice dichiara
l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può
5 dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” (Cass. civ., sez. I, 22 dicembre 2023, n. 35913).
L'eccezione di compensazione, dunque, rilevando quale fatto estintivo dell'obbligazione, presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito
(Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2023, n. 20719).
Ciò posto, nel caso di specie, a fronte della contestazione di sul mancato Controparte_3
pagamento dei canoni di leasing, parte opponente ha prodotto in giudizio la missiva di
[...]
del 25 gennaio 2018, dalla quale emerge, con riferimento al “Contratto di Locazione Parte_4
Finanziaria n. 20062638/003” (cfr. il documento n. 39 del fascicolo di parte opponente) alla data del
25 gennaio 2018 la “non risulta avere nei nostri confronti partite contabili aperte, Parte_1
relativamente al contratto di locazione riportato in oggetto e, pertanto, nessun importo risulta a
Vostro debito, salvo sopravvenienze a qualunque titolo al momento non conosciute e comunque riconducibili al contratto stesso” (cfr. il documento n. 39 cit.).
Non vi è prova, dunque, dell'effettivo pagamento dei canoni relativi al contratto di leasing, risultando fondato l'assunto dell'opposta secondo cui la quietanza prodotta in giudizio “fa riferimento ad un contratto di locazione finanziaria diverso (n. 20062638/003) rispetto a quello richiamato nel contratto di messa a disposizione di immobile (n. 012993/20062638/001)” (pag. 9 della comparsa conclusionale). Non è utile ai fini di prova dell'esigibilità del controcredito la documentazione – tra l'altro, prodotta tardivamente – relativa alla movimentazione contabile, trattandosi di documentazione relativa al rapporto n. 20062638/003 e non al contratto n. 20062638/001, con la conseguenza che l'eccezione di compensazione avanzata dall'opponente deve essere rigettata.
Va rigettata, inoltre, la doglianza di ora ) relativa Parte_5 Pt_1 Parte_1 all'inadempimento dell'opposta, poiché generica, non avendo l'opponente provato né, tanto meno, allegato fatti dai quali desumere l'inadempimento della Non risultano utili, a tal Controparte_3
fine, gli accertamenti svolti il 24 e il 25 novembre 2016 dalla US s.r.l. (estranea al giudizio), poiché, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, dalla documentazione prodotta, emerge che negli impianti in cui la società incaricata è riuscita ad accedere risultavano presenti gli apparati indicati dal mentre, negli altri impianti indicati dalla committente “non è stato Parte_1 possibile accedere all'interno del sito, per indisponibilità delle chiavi di accesso e, pertanto, non è
6 stato possibile verificare la presenza degli apparati” (cfr. il documento n. 32 del fascicolo di parte opponente), con la conseguenza, dunque, che non vi è prova dell'effettivo inadempimento della
[...]
Controparte_3
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere integralmente respinta, poiché infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento al valore minimo, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 comma
1), dello scaglione tariffario relativo al valore effettivo della controversia (art. 5, comma 1).
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 689/2017 del Tribunale di
Catanzaro;
- condanna già in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_1 Parte_1
p.t. alla refusione in favore della delle spese di lite della presente Controparte_3 procedura, che liquida in complessivi €. 7.052,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Catanzaro, 28 gennaio 2025
Il GIUDICE ONORARIO dott.ssa Maura Fragale
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