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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente estensore
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere relatore
3) Dott.ssa Daniela Pellingra Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 521/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da con sede in Agrigento, Via Dei Venti, 4, codice fiscale, partita IVA e Parte_1
numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Agrigento
, PEC in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1 Email_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabio Valguarnera
Email_2 parte appellante contro
(c.f. ), domiciliato per la carica presso la Casa Controparte_1 P.IVA_2
Comunale sita in nella Piazza della Loggia nr. 3, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Salvatore Maria Cusenza Email_3 parte appellata – appellante incidentale
1
***
Conclusioni per la parte appellante:
è presente l'Avv. Fabio Valguarnera, il quale dichiara che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, sottoscritto in data 29 settembre 2022, di cui all'atto che si deposita unitamente alle presenti note, che all'art. 10 prevede, testualmente:
“ a mezzo il procuratore costituito, all'udienza fissata per il giorno 4/10/2023 Parte_1 procederà a rinunziare al giudizio pendente innanzi la Corte d'Appello di Palermo portante il numero di R.G. 521/2020, ed il a mezzo il procuratore costituito, accetterà Controparte_1 detta rinuncia, spese compensate. Con il presente atto e il sin Parte_1 Controparte_1
d'ora autorizzano i propri difensori in detto giudizio rispettivamente alla rinuncia ed alla accettazione della stessa.”.
Pertanto, in adempimento alle predette pattuizioni, il sottoscritto procuratore dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, al giudizio d'appello ed agli atti del giudizio.
Spese compensate
Conclusioni per la parte appellata:
Le parti nel presente procedimento hanno raggiunto un accordo transattivo, sottoscritto in data 29 settembre 2022, atto di transazione che si deposita unitamente alle presenti note (Allegato 6).
Il detto accordo transattivo all'art. 10 prevede, testualmente: “ a mezzo il Parte_1
procuratore costituito, all'udienza fissata per il giorno 4/10/2023 procederà a rinunziare al giudizio pendente innanzi la Corte d'Appello di Palermo portante il numero di R.G. 521/2020, ed il a mezzo il procuratore costituito, accetterà detta rinuncia, spese Controparte_1 compensate. Con il presente atto e il sin d'ora autorizzano i propri Parte_1 Controparte_1 difensori in detto giudizio rispettivamente alla rinuncia ed alla accettazione della stessa.”.
Pertanto il rappresentato dall'avv. Salvatore Maria Cusenza, in Controparte_1
adempimento a quanto stabilito con le predette pattuizioni contenute nell'accordo transattivo, all'uopo espressamente autorizzato agli atti della transazione stipulata tra le parti il 29.9.2022, accetta la rinuncia agli atti del giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 882/2019 dei giorni 27/30.9.2019 il Tribunale di Trapani:
2 a) ha respinto le domande risolutorie e risarcitorie avanzate dalla società Parte_1
nei confronti del in relazione al contratto d'appalto d'opera Controparte_1
pubblica stipulato in data 15.03.2012 avente ad oggetto la riqualificazione del centro di e il recupero di due immobili CP_1
b) ha dichiarato inammissibile la domanda dell'attrice tesa al pagamento del compenso per le lavorazioni eseguite;
c) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal CP_1
accertata la correttezza della determinazione comunale ex art. 136 d. lgs. 163/06, ha condannato l'attrice al pagamento, in favore dell'Amministrazione pubblica, della complessiva somma di € 450.080,72, oltre accessori;
d) ha compensa nella misura del 50% le spese di lite tra le parti, e condannato la parte attrice alla rifusione della restante frazione in favore del spese Controparte_1
liquidate nell'intero in € 9.702,00 per compensi, € 1.686.00 per esborsi, oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese ex art. 2 d.m. 55/14 nella misura del 15%.
2. Sull'appello della società CEDIT - regolarmente notificato - il procedimento, nel contraddittorio col costituito e appellante incidentale, è stato rimesso Controparte_1
all'udienza del 3.4.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. giusta decreto presidenziale del 15.3.2024. ed in pari data, sulle note tempestivamente depositate, assunto in decisione senza assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. avuto riguardo al tenore delle richieste congiunte delle parti.
3. Deciso il 18.9.2024, il procedimento è stato assegnato per la redazione della sentenza al Presidente, in sostituzione del relatore, avuto riguardo al tempo trascorso dall'assunzione della causa in deliberazione, agli interessi coinvolti, e al complessivo carico di lavoro del consigliere relatore.
***
4. Le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo, sottoscritto il
29 settembre 2022, e lo hanno entrambe prodotto in allegato alle note depositate il
31.3.2024. La transazione è sottoscritta dal legale rappresentante della società Pt_1
e dal responsabile del settore “gestione del territorio” del all'uopo
[...] Controparte_1 autorizzato dal e le dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio e di Controparte_1
3 relativa accettazione possono complessivamente considerarsi conformi agli specifici mandati attribuiti ai difensori dalle parti della transazione.
5. Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto provvedendosi con sentenza, versandosi in ipotesi di declaratoria in appello.
6. Nel sistema processuale vigente non si rinviene, infatti, un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione, in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvi che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto come appunto avviene nel caso di specie tenuto conto degli effetti della transazione. E l'applicabilità degli artt. 306 e sgg. c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art. 359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
7. Le spese del grado vanno compensate, non essendovi domande in proposito.
8. Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Palermo, 18/09/2024
Il Presidente estensore
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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