Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 48/2023 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 48/2023 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 24.2.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti TORLUICCIO Fabio e CECCIO
Gianfilippo del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dei medesimi in Messina (via G. Bruno n. 106); pec: Email_1 pec: ; Email_2
APPELLANTE
E
(già , in persona di Controparte_1 Controparte_2 [...]
, n.q. di , giusta procura speciale, quale legale CP_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore; codice fiscale e p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. GIUNTA Antonino del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via Industriale is. K n. 56); pec: ; Email_3
APPELLATO
avente ad oggetto: querela di falso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.1.2023 conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questa Corte l' (già , riproponendo Controparte_1 Controparte_2
Parte appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione nel corrente grado di giudizio.
Dato atto:
- della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio (mediante comunicazione dell'ordinanza emessa da questa Corte in data 10.6.2024, eseguita dalla competente Cancelleria in modalità telematica in pari data, ore 13:24) rispetto alla superiore data di “trattazione scritta” del 24.2.2025;
- dell'avvenuto deposito – entro i termini assegnati dal citato decreto – di istanze e note di trattazione scritta ad iniziativa delle parti costituite, rispettivamente, nelle date del 18 e del
21.2.2025;
rilevato che, per concorde allegazione delle parti di lite, incontestatamente risulta sostanzialmente cessata tra le medesime la materia del contendere (sebbene la rateizzazione del debito – onorata nelle scadenze decorse – sia ancora in itinere) in esito alla rinuncia all'azione formalizzata ivi dalla parte appellante (per avvenuta adesione ai benefici di cui alla cd. rottamazione quater di cartelle esattoriali); sicché nulla osta a che si provveda alla conseguente declaratoria di cui al dispositivo;
ritenuto, infine, in punto di spese, che va rammentato l'ulteriore principio di diritto (enunciato da Cass. Sez. VI–2, ordinanza n. 5250 del 6/3/2018) per cui:
«… Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione …»;
con la precisazione (puntualizzata da Cass. Sez. I, sentenza n. 18255 del 10/9/2004, e ribadita da ultimo dalla Sez. III, sentenza n. 33761 del 19/12/2019) secondo cui:
«… la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante; peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite …»;
e che pertanto va statuito nel senso che la rifusione delle dette spese a pro' di parte appellata deve esser posta, conformemente peraltro al petitum da essa formulato, a carico della rinunciante;
con relativa liquidazione in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022
n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia, nei termini seguenti: Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00 fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00 fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00 spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 520,95 totale € 3.993,95
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con esclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, pur noto il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
non avendo detta fase avuto luogo;
ii. con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione del superiore epilogo della lite;
P. Q. M.
così provvede:
1) dichiara cessata inter partes la materia del contendere per rinuncia all'azione;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.993,95 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 24.2.2025
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)