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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6592/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GENNARO ENRICA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE 1 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. DE GENNARO ENRICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBI Controparte_1 C.F._2 FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA FARINI, 24 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. PALUMBI FRANCESCA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da accordo di cui al verbale della prima udienza di separazione personale (08.11.2024).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.05.2024 (nato a [...], Bo, il 27.02.1948) proponeva Parte_1 domanda cumulativa di separazione giudiziale e divorzio avverso (nata a Controparte_1 Kolona-Mezhova, Ucraina, il 21.12.1957).
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Bologna, il 15.06.2012 con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 233, P. 1, Anno 2012.
Dalla loro unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con il ricorso, il sig. chiedeva la sola pronuncia sul vincolo, sia per il giudizio di separazione, sia PT per il giudizio di scioglimento del matrimonio.
Costituendosi in giudizio la convenuta, sig.ra , pur associandosi alle domande relative al CP_1 vincolo, formulava domande riconvenzionali, chiedendo il riconoscimento di un assegno maritale e di un assegno divorzile.
Si rimanda per le originarie domande delle parti, rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione, in quanto, nel prosieguo, le stesse parti hanno raggiunto un accordo complessivo all'udienza per la composizione della controversia, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni prospettate ed è rispetto a queste ultime che il Collegio è chiamato a pronunciarsi.
Con sentenza n. 3329/2024 pubblicata in data il 23.12.2024 il Tribunale di Bologna pronunciava la separazione personale tra i coniugi, recependo l'accordo dagli stessi raggiunto in sede di udienza e rimettendo la causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 05.06.2025, prima udienza per il giudizio di divorzio, le parti personalmente e le loro procuratrici si riportavano all'accordo come formulato all'udienza del 08.11.2024 per la composizione della controversia e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
Questo l'accordo raggiunto dalle parti:
“affinché il marito versi alla moglie un assegno separativo, inteso anche come assegno divorzile a seguito del successivo giudizio di scioglimento del matrimonio, di € 300 mensili, sottoposto a rivalutazione indici ISTAT da versarsi entro il 5 di ciascun mese a decorrere dal 5.12.2024”.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, valutando che, nel caso di specie si verte unicamente di diritti disponibili delle parti, in assenza di figli della coppia.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b, L. 898/1970.
La separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza n. n. 3329/2024 pubblicata in data il 23.12.2024 e sono trascorsi i termini di legge dalla comparizione personale delle parti dinanzi al Tribunale (08.11.2024) senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi e dalla espressa volontà delle parti di non volersi riconciliare, come dalle stesse ribadito in sede di divorzio.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi – seppure rivestano importanza rispetto al contenuto complessivo dell'accordo – rientrano nell'autonomia negoziale delle parti e sfuggono, pertanto, ad un vaglio di merito da parte del Collegio che si limita a prenderne atto.
In particolare, le parti hanno pattuito che il sig. si impegna a versare mensilmente alla sig.ra PT
, la somma di euro 300,00 a titolo di assegno divorzile: ebbene, di fronte ad un accordo CP_1 liberamente concluso dalle parti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che questo non debba essere disatteso, in quando si verte pur sempre in tema di diritti disponibili rispetto ai quali vige il principio di libertà negoziale degli interessati.
Infine, in virtù della natura e dei termini della presente decisione, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
PQM
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], Bo, il 27.02.1948) Parte_1
e
(nata a [...]-Mezhova, Ucraina, il 21.12.1957) Controparte_1 unitisi in matrimonio a Bologna, il 15.06.2012 con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 233, P. 1, Anno 2012.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto che il sig. con decorrenza dalla pronuncia, verserà, entro il 5 di ciascun mese, alla signora PT
, la somma mensile di 300 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo CP_1 di assegno divorzile.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16.07.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6592/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GENNARO ENRICA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE 1 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. DE GENNARO ENRICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBI Controparte_1 C.F._2 FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA FARINI, 24 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. PALUMBI FRANCESCA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da accordo di cui al verbale della prima udienza di separazione personale (08.11.2024).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.05.2024 (nato a [...], Bo, il 27.02.1948) proponeva Parte_1 domanda cumulativa di separazione giudiziale e divorzio avverso (nata a Controparte_1 Kolona-Mezhova, Ucraina, il 21.12.1957).
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Bologna, il 15.06.2012 con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 233, P. 1, Anno 2012.
Dalla loro unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con il ricorso, il sig. chiedeva la sola pronuncia sul vincolo, sia per il giudizio di separazione, sia PT per il giudizio di scioglimento del matrimonio.
Costituendosi in giudizio la convenuta, sig.ra , pur associandosi alle domande relative al CP_1 vincolo, formulava domande riconvenzionali, chiedendo il riconoscimento di un assegno maritale e di un assegno divorzile.
Si rimanda per le originarie domande delle parti, rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione, in quanto, nel prosieguo, le stesse parti hanno raggiunto un accordo complessivo all'udienza per la composizione della controversia, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni prospettate ed è rispetto a queste ultime che il Collegio è chiamato a pronunciarsi.
Con sentenza n. 3329/2024 pubblicata in data il 23.12.2024 il Tribunale di Bologna pronunciava la separazione personale tra i coniugi, recependo l'accordo dagli stessi raggiunto in sede di udienza e rimettendo la causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 05.06.2025, prima udienza per il giudizio di divorzio, le parti personalmente e le loro procuratrici si riportavano all'accordo come formulato all'udienza del 08.11.2024 per la composizione della controversia e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
Questo l'accordo raggiunto dalle parti:
“affinché il marito versi alla moglie un assegno separativo, inteso anche come assegno divorzile a seguito del successivo giudizio di scioglimento del matrimonio, di € 300 mensili, sottoposto a rivalutazione indici ISTAT da versarsi entro il 5 di ciascun mese a decorrere dal 5.12.2024”.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, valutando che, nel caso di specie si verte unicamente di diritti disponibili delle parti, in assenza di figli della coppia.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b, L. 898/1970.
La separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza n. n. 3329/2024 pubblicata in data il 23.12.2024 e sono trascorsi i termini di legge dalla comparizione personale delle parti dinanzi al Tribunale (08.11.2024) senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi e dalla espressa volontà delle parti di non volersi riconciliare, come dalle stesse ribadito in sede di divorzio.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi – seppure rivestano importanza rispetto al contenuto complessivo dell'accordo – rientrano nell'autonomia negoziale delle parti e sfuggono, pertanto, ad un vaglio di merito da parte del Collegio che si limita a prenderne atto.
In particolare, le parti hanno pattuito che il sig. si impegna a versare mensilmente alla sig.ra PT
, la somma di euro 300,00 a titolo di assegno divorzile: ebbene, di fronte ad un accordo CP_1 liberamente concluso dalle parti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che questo non debba essere disatteso, in quando si verte pur sempre in tema di diritti disponibili rispetto ai quali vige il principio di libertà negoziale degli interessati.
Infine, in virtù della natura e dei termini della presente decisione, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
PQM
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], Bo, il 27.02.1948) Parte_1
e
(nata a [...]-Mezhova, Ucraina, il 21.12.1957) Controparte_1 unitisi in matrimonio a Bologna, il 15.06.2012 con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 233, P. 1, Anno 2012.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto che il sig. con decorrenza dalla pronuncia, verserà, entro il 5 di ciascun mese, alla signora PT
, la somma mensile di 300 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo CP_1 di assegno divorzile.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16.07.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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