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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/11/2024, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1446/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. Fanelli Presidente
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 maggio 2024 da
C.F. , con l'avv. Cinzia Torre Parte_1 C.F._1
e
Emiliano BLASIG, C.F. con l'avv. Antonella Coslovich C.F._2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 maggio 2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. darsi atto che il figlio , minorenne e studente, verrà affidato in modo Per_1
condiviso ad entrambi i genitori;
2. darsi atto che entrambi i figli manterranno la residenza anagrafica presso la madre, in Via Crispi n. 74 di Trieste;
1 3. darsi atto che entrambi abiteranno a settimane alterne da ciascun genitore, a decorrere dal venerdì fuori scuola al venerdì successivo;
4. darsi atto che i figli trascorreranno tre settimane di ferie all'anno, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi possibilmente entro il 31 marzo di ciascun anno;
fermo restando l'impegno di entrambi i genitori di venirsi incontro nel rispetto delle reciproche esigenze, lavorative e non;
5. darsi atto che le vacanze di Natale verranno suddivise a metà con ciascun genitore, fermo restando che trascorreranno, come da tradizione, la Vigilia con il papà ed il giorno di Natale con la mamma;
festività di Pasqua, alternando di anno in anno la
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
6. darsi atto che il papà, stante l'attuale differenza di reddito tra genitori, contribuirà al mantenimento dei figli versando alla mamma importo mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla medesima, le cui coordinate sono note al Blasig, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese;
7. darsi atto che il papà, sempre stante l'attuale differenza di reddito tra genitori, sosterrà al 65% le spese straordinarie per i figli, mentre la mamma il residuo 35%, individuate come da locale Protocollo, che le parti dichiarano di aver letto ed approvato;
la richiesta di rimborso, con la correlata documentazione, avverrà tramite mail o messaggio whatsapp;
in deroga, i genitori concordano che, per il caso in cui uno o entrambi i figli decidessero di frequentare l'Università e/o corsi analoghi (a titolo esemplificativo, il Programma Erasmus) fuori sede, tutte le spese correlate (retta, vitto e alloggio, tasse libri etc.) verranno suddivise al 50% tra di loro;
8. darsi atto che l'Assegno Unico verrà incassato integralmente ed in via esclusiva dalla Parte_1
9. darsi atto che le parti concordano che il presente accordo ha avuto efficacia sin dalla data di sottoscrizione del ricorso;
10. spese del procedimento compensate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2 DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. Fanelli Presidente
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 maggio 2024 da
C.F. , con l'avv. Cinzia Torre Parte_1 C.F._1
e
Emiliano BLASIG, C.F. con l'avv. Antonella Coslovich C.F._2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 maggio 2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. darsi atto che il figlio , minorenne e studente, verrà affidato in modo Per_1
condiviso ad entrambi i genitori;
2. darsi atto che entrambi i figli manterranno la residenza anagrafica presso la madre, in Via Crispi n. 74 di Trieste;
1 3. darsi atto che entrambi abiteranno a settimane alterne da ciascun genitore, a decorrere dal venerdì fuori scuola al venerdì successivo;
4. darsi atto che i figli trascorreranno tre settimane di ferie all'anno, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi possibilmente entro il 31 marzo di ciascun anno;
fermo restando l'impegno di entrambi i genitori di venirsi incontro nel rispetto delle reciproche esigenze, lavorative e non;
5. darsi atto che le vacanze di Natale verranno suddivise a metà con ciascun genitore, fermo restando che trascorreranno, come da tradizione, la Vigilia con il papà ed il giorno di Natale con la mamma;
festività di Pasqua, alternando di anno in anno la
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
6. darsi atto che il papà, stante l'attuale differenza di reddito tra genitori, contribuirà al mantenimento dei figli versando alla mamma importo mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla medesima, le cui coordinate sono note al Blasig, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese;
7. darsi atto che il papà, sempre stante l'attuale differenza di reddito tra genitori, sosterrà al 65% le spese straordinarie per i figli, mentre la mamma il residuo 35%, individuate come da locale Protocollo, che le parti dichiarano di aver letto ed approvato;
la richiesta di rimborso, con la correlata documentazione, avverrà tramite mail o messaggio whatsapp;
in deroga, i genitori concordano che, per il caso in cui uno o entrambi i figli decidessero di frequentare l'Università e/o corsi analoghi (a titolo esemplificativo, il Programma Erasmus) fuori sede, tutte le spese correlate (retta, vitto e alloggio, tasse libri etc.) verranno suddivise al 50% tra di loro;
8. darsi atto che l'Assegno Unico verrà incassato integralmente ed in via esclusiva dalla Parte_1
9. darsi atto che le parti concordano che il presente accordo ha avuto efficacia sin dalla data di sottoscrizione del ricorso;
10. spese del procedimento compensate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2 DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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