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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 554/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 51 del C.C.I.I. iscritto al n. 554/2025 R.G.
da
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. nata a [...]à di Piave (VE) il Parte_2 C.F._2
7.11.1971, entrambi residenti in [...]. rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Furlanetto;
reclamanti
CONTRO
(C.F. ), in qualità di titolare Controparte_1 C.F._3
dell'omonima impresa individuale (P.IVA con sede legale a San Donà di Piave P.IVA_1
(Ve) in Via Casenove n. 20/1, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Zanutto;
1 C.F. ), con sede in San Donà di Piave (Ve), Controparte_2 P.IVA_2
via Calnova n. 132, in persona del legale rappresentante , rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Alessia Conte;
(C.F. ) con sede in Controparte_4 P.IVA_3
San Donà di Piave (Ve), via Maestri del Lavoro n.15, in persona del legale rappresentante Enrico
Teso, rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Conte;
(C.F. , titolare della impresa individuale Parte_3 C.F._4 [...]
con sede in Musile di Piave (VE), via Montagner 20, rappresentato e difeso Controparte_5
dall'avv. BE SA;
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_4 C.F._5
rappresentato dall'avv. Filippo De Luca quale SUO amministratore di sostegno, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Paviotti;
reclamati
Oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.c.i.i.) avverso la sentenza n. 31/2025
di rigetto dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. emessa dal
Tribunale di Venezia nel procedimento RG – PU 147/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per i reclamanti: “In via preliminare
Disporsi la sospensione di tutte le procedure esecutive promosse e/o promuovende nei confronti dei signori e Parte_1 Parte_2
In particolare, si chiede venga fin d'ora sospeso, in attesa dell'esito del presente reclamo, il pignoramento presso terzi promosso nei confronti del sig. dal creditore Parte_1
– RG ES 1799/2024 con prossima udienza fissata l'11/4/2024, da cui Parte_4
2 potrebbe derivare pregiudizio alla fattibilità del Piano.
Nel merito (…)
Espungere dal fascicolo le Comparse e le Memorie di costituzione dei difensori dei creditori
, , e Parte_4 Controparte_2 Controparte_6 Controparte_5
, dichiarandone l'inammissibilità e l'inutilizzabilità.
[...]
In riforma della sentenza di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti n.
31/2025 emessa dal Tribunale di Venezia in data 17/02/2025 e comunicata il 25/2/2025, Voglia
codesta Corte omologare il Piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai signori Parte_1
e il cui contenuto, già modificato sulla base della Relazione e Proposta di modifica Parte_2
del 24/10/2024 e fatto proprio dai ricorrenti nelle Note di Replica del 31/1/2025 qui riproposto e aggiornato numericamente alla luce dei pagamenti nel frattempo proseguiti, è il seguente: considerato l'ammontare complessivo dei debiti così come analiticamente riepilogato nella
Tabella 2, prosecuzione del pagamento del mutuo fondiario in favore di Controparte_7
Messa a disposizione dei creditori di importo mensile, detratte le spese necessarie al mantenimento, pari a € 1.300 per 13 mensilità per 8 anni e quindi pari a € 135.200= così come indicato in Tabella 1;
falcidia dei soggetti che godono della cessione del quinto dello stipendio / pensione ex art. 67,
comma 3 CCII;
pagamento in privilegio e prededuzione dei creditori privilegiati, dell'OCC e dell'Advisor come da Tabella 2;
pagamento parziale nella misura del 52% dei creditori chirografari come da Tabella 2A;
Messa a disposizione anticipo TFR nella misura di € 10.500= (doc. F). Parte_2
Salvo diverse modifiche e/o integrazioni che dovessero emergere all'esito della discussione del
3 presente reclamo.
Spese e compenso professionale interamente rifusi”;
- per il reclamato : “In via preliminare/cautelare: rigettare, in quanto Controparte_1
infondata in fatto e diritto per le motivazioni esposte in narrativa, sia l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata dai reclamanti, sia l'istanza di sospensione ex art. 70, co. 4 CCII delle procedure esecutive pendenti ovvero instaurande nei loro confronti.
In ogni caso: spese e competenze di causa della presente fase cautelare integralmente rifusi”;
- per la reclamata “Reietta ogni contraria istanza, respingersi Controparte_2
l'istanza di sospensione delle procedure esecutive in corso o promuovende, respingersi il reclamo proposto dai signori e e confermarsi il rigetto della domanda di omologa Parte_1 Parte_2
del piano avanzata dagli stessi in quanto infondata in fatto e in diritto.
Spese legali rifuse”;
- per la reclamata : “Reietta ogni contraria Controparte_4
istanza, respingersi l'istanza di sospensione delle procedure esecutive in corso o promuovende,
respingersi il reclamo proposto dai signori e e confermarsi il rigetto della Parte_1 Parte_2
domanda di omologa del piano avanzata dagli stessi in quanto infondata in fatto e in diritto.
Spese legali rifuse”;
- per il reclamato “In via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi la CP_5
inammissibilità del reclamo, per le ragioni esposte in narrativa.
In via preliminare: rigettarsi l'eccezione di inammissibilità della costituzione di
[...]
nella fase avanti il Tribunale di Venezia in quanto infondata. CP_5
Nel merito:
1) respingersi il reclamo in quanto infondato, per le ragioni esposte in narrativa;
4 2) spese e compenso professionale interamente rifusi.
In via istruttoria:
ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che l'immobile è stato dotato di cappotto esterno da 16 cm., e che tale cappotto è stato applicato anche nel sottotetto cornicione;
2) vero che l'immobile è stato dotato di impianto fotovoltaico e impianto di riscaldamento e raffreddamento alimentato da pompa di calore. L'impianto di riscaldamento è a pavimento al piano primo e a pannelli radianti al piano terra;
3) vero che sono stati sostituiti i vecchi infissi esterni con nuovi in pvc a basso emissivo;
4) vero che le pareti interne sono state rasate a stucco;
5) vero che i pavimenti sono stati tutti rifatti con la posa di parquet al primo piano e di piastrelloni di gres/ceramica al piano terra;
6) vero che nei bagni e nel disimpegno sono stati realizzati controsoffitti per far passare i tubi che portano la climatizzazione in ogni stanza.
7) vero che il valore dell'immobile di via Circogno 16, sulla base della ubicazione, delle planimetrie, dell'aspetto esterno e del tipo di ristrutturazione al quale è stato sottoposto, è quello indicato nella valutazione di Agenzia immobiliare che si allega (doc. 1, in atti).
Si indicano a testi il sig. , via Romano Pascutto 41 sui capp. da 1 a 6; il sig. Testimone_1
, presso Tecnocasa agenzia di San Donà di Piave, piazza De Gasperi 8, sul cap. Testimone_2
7”;
- per il reclamato : “rigettare ogni domanda formulata dai debitori Parte_4 [...]
e , poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1 Parte_5
esposti e per l'effetto confermare la Sentenza n. 31/2025 emessa dal Tribunale di Venezia nel
5 procedimento n. 147/2024 PU.
Con condanna dei sig.ri e alla rifusione delle spese procedimentali in Parte_1 Parte_2
conformità ai parametri ministeriali di cui al d.m. 55/2014”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.3.2024, gli odierni reclamanti e hanno Parte_1 Parte_2
presentato domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e 66 c.c.i.i.; alla domanda è stata allegata la relazione ex art. 68, comma 2,
redatta dell'OCC, in persona del Gestore della crisi avv. Marianna Mattei.
Con decreto depositato il 16.9.2024, il giudice designato ha disposto, come richiesto, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata potenzialmente pregiudizievoli la fattibilità del piano, le azioni esecutive e cautelari, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità
del patrimonio sino alla conclusione del procedimento e ha autorizzato a proseguire nel rimborso delle rate del mutuo ipotecario in favore di nonché a pagare le rate relative Controparte_7
al contratto di noleggio a lungo termine dell'autovettura in uso ai coniugi Persona_1
in favore di Controparte_8
La proposta ed il progetto comune di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 c.c.i.i. sono stati ritenuti ammissibili, risultando gli istanti qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII avendo essi assunto obbligazioni per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
inoltre sono fra loro coniugati, coabitano presso la medesima casa familiare ed il loro sovraindebitamento ha origine comune;
non risultano aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti alla domanda, né dell'esdebitazione per due volte.
Si è ritenuto sussistente, inoltre, lo stato di sovraindebitamento dei consumatori, essendo indicato
6 un indebitamento per complessivi € 330.652,90 (di cui € 123.415,75 € al privilegio e €
207.237,15 al chirografo) a fronte di entrate per € 51.971,43 annui, pari alla somma della pensione percepita dal e dello stipendio della Parte_1 Parte_2
È stata disposta dal Tribunale, ex art. 70, comma 1, c.c.i.i. la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale e la comunicazione a tutti i creditori a cura dell'OCC, con fissazione dell'udienza per la discussione dell'istanza di omologa.
L'OCC ha tempestivamente provveduto all'invio delle predette comunicazioni e alcuni creditori hanno presentato osservazioni.
Dopo l'udienza del 20.11.2024 fissata per la discussione delle modifiche al piano proposte dal
Gestore, alla quale, oltre al debitore , al suo procuratore ed al gestore della crisi, erano Parte_1
comunque presenti, dopo aver proposto osservazioni, i legali dei creditori e Parte_4
si sono costituiti alcuni creditori, che si sono opposti all'omologazione Controparte_2
del piano, deducendo la mancata indicazione in atti delle reali cause dell'indebitamento,
contestando la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, allegando che i ricorrenti avrebbero determinato la situazione di sovraindebitamento con malafede o colpa grave e contestando, altresì, la convenienza della proposta, eccependo che il valore dell'unico bene immobile di proprietà degli istanti, escluso dal piano di ristrutturazione dei debiti, sarebbe stato ampiamente sottostimato.
Con provvedimento del 22.11.2024, ritenuto necessario consentire a parte ricorrente di replicare a quanto dedotto dai suddetti creditori, il Tribunale ha rinviato all'udienza del 5.2.2025
concedendo ai ricorrenti termine per il deposito di brevi note di replica.
All'esito, con sentenza n. 31/2025, pubblicata in data 25.2.2025, il Tribunale di Venezia, ritenuta fondata la contestazione circa la convenienza della proposta, ha rigettato la domanda di omologa
7 del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da e Parte_1 [...]
e dichiarato l'inefficacia delle misure protettive accordate con decreto del 15- Parte_2
16.9.2024.
Con ricorso ex art. 51 c.c.i.i. del 26.3.2025, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto reclamo avverso la predetta sentenza, cui hanno resistito, costituendosi, i creditori indicati in epigrafe.
I reclamanti hanno espresso i seguenti motivi di reclamo:
1) il procedimento sarebbe stato viziato per violazione dell'art. 70 c.c.i.i. per effetto delle inammissibili costituzioni in giudizio dei creditori , Parte_4 Controparte_2
e ; Controparte_4 Controparte_1 CP_5
2) la decisione del Tribunale sarebbe stata erronea con riguardo ai seguenti profili (reclamo, pag.
9):
“1. per non aver considerato le modifiche al Piano proposte nella relazione del Gestore del
24/10/2024, per non aver considerato l'adesione dei ricorrenti a tali modifiche, fa2e proprie nelle conclusioni di cui alle Note di Replica del 30/1/2025, per aver basato la decisione sulla relazione iniziale, poi modificata, anziché su quella integrata dalle modifiche proposte dal Gestore, cui i ricorrenti hanno aderito (vedi conclusioni Note di replica del 30/1/2025– fascicolo atti e documenti procedimento unitario parte 4);
2. per aver ritenuto sottostimata la perizia di stima dell'immobile basandosi su mere
AFFERMAZIONI E OPINIONI dei creditori, sfornite di alcuna documentazione e prova contraria, e su valutazione - effettuata dal Giudice Delegato – a sua volta non fondata su elementi obiettivi ovvero omettendo di valutare la perizia depositata dai ricorrenti;
3. per aver fondato la sentenza su presupposti errati quali la proposta del piano antecedente le
8 modifiche e la presunta sottostima della perizia dell'immobile, ha ritenuto più favorevole per i creditori l'ipotesi liquidatoria rispetto al piano di ristrutturazione dei debiti”.
I reclamati hanno contestato la fondatezza dei motivi di reclamo rinnovando anche le ulteriori contestazioni già sollevate avanti al Tribunale.
Con ordinanza 24.4-6.5.2025, la Corte d'Appello di Venezia, provvedendo sull'istanza presentata in data 7.4.2025 al fine della sospensione “dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con specifico riferimento alla dichiarazione di inefficacia delle misure protettive” e
“ex art. 70, comma 4 CCII di tutte le procedure esecutive promosse e/o promuovende nei confronti dei signori e , rilevato che l'art. 283 c.p.c. prevede unicamente Parte_1 Parte_2
il potere del giudice dell'impugnazione di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata,
efficacia che non è propria della mera pronuncia di rigetto, che l'art. 52 c.c.i.i. prevede la facoltà per la corte di sospendere l'attuazione del piano o dei pagamenti e si riferisce dunque all'ipotesi in cui sia stata disposta l'omologazione del piano, ma non prevede analoga facoltà per il caso –
come quello oggetto di questo procedimento – di rigetto dell'omologazione, che l'art. 70 c.c.i.i.
attribuisce il potere di adozione delle c.d. misure protettive, ed in particolare il potere di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità
del piano, al giudice di primo grado, che l'art. 55, comma 6, c.c.i.i. attribuisce alla corte d'appello il potere di emettere i provvedimenti di cui all'art. 54, commi 1 e 2 (e dunque sia le misure cautelari, sia le misure protettive) nei soli procedimenti di reclamo contro il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo (art. 47, comma 5, c.c.i.i.) e contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 50 c.c.i.i.),
ha dichiarato inammissibili le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e di sospensione art. 70, comma 4 c.c.i.i. di tutte le procedure esecutive promosse e/o
9 promuovende nei confronti dei reclamanti e Parte_1 Parte_2
All'udienza del 29.5.2025 le parti hanno discusso il reclamo proposto e la Corte si è riservata di provvedere.
***
Preliminarmente deve escludersi in capo ai creditori e la Pt_4 CP_2 CP_2
sopravvenuta carenza d'interesse ad agire eccepita all'udienza dai reclamanti, per avere gli stessi nel frattempo ottenuto ordinanza ex art. 553 c.p.c. a soddisfacimento del loro credito.
L'esito del procedimento di pignoramento presso terzi nei confronti del , avviato dal Parte_1
primo dei suddetti creditori e nel quale è intervenuta la seconda, si è infatti concluso con l'assegnazione “in pagamento, salvo esazione, a e Parte_4 Controparte_2
(del)la somma pari al quinto della pensione mensile, al netto delle ritenute di legge e calcolata sulla parte eccedente la quota impignorabile (annualmente calcolata a norma dell'art. 545, 7° comma c.p.c. e pari attualmente ad € 1.077,38), dichiarata dovuta dal terzo all'esecutato CP_9
e ciò con decorrenza dal pignoramento”. Parte_1
A prescindere dal fatto che, come indicato dalle parti, trattasi in concreto di modesta somma mensile a fronte di crediti di significativo importo, è noto che in tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non comporta l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, realizzandosi l'effetto estintivo dell'obbligazione solo via via che il debitor debitoris effettui i pagamenti al creditore assegnatario, e per il corrispondente importo: ciò evidenzia che il creditore
è legittimato ad intraprendere nuove iniziative finalizzate al soddisfacimento del suo credito ma è
anche interessato e perciò legittimato a partecipare ai procedimenti nei quali sia proposta una modalità alternativa di risoluzione dell'indebitamento dell'obbligato.
10 Il primo motivo di reclamo è infondato.
La facoltà prevista per i creditori di presentare osservazioni in ordine al piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore non esclude quella di costituirsi formalmente nel procedimento al fine di opporsi all'omologazione del piano.
Si deve notare che, anzi, la Corte di Cassazione ha recentemente indicato come la legittimazione del creditore a proporre reclamo avverso la decisione di omologazione consegue proprio al fatto che essi siano stati parte del primo procedimento, per essersi in quello costituiti: “il decreto che abbia pronunciato sull'omologazione del piano del consumatore può essere impugnato con il reclamo esclusivamente ad iniziativa di chi (debitore, creditore o interessato) abbia assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione e sia rimasto soccombente, rispetto alla decisione assunta;
nel procedimento di reclamo sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato (quali creditori o comunque interessati) la convenienza del piano, si siano, come tali, costituiti nel procedimento di omologazione ed abbiano, quindi, ivi assunto la qualità di parte in senso formale” (Cass., n. 5157/25).
La decisione citata, dopo aver esaminato le discipline, diverse ma accomunate da analoga (talora implicita) previsione sul punto, dettate in tema di piano del consumatore sovraindebitato previsto dalla l. n. 3/2012 nonché di concordato preventivo e fallimentare, osserva, per quanto in particolare in questa sede rileva con riguardo alla normativa vigente in tema di piano del consumatore: “Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, infine, pur disciplinando la materia dell'impugnazione della (sentenza di) omologazione del piano del consumatore in modo del tutto difforme rispetto alla disciplina emergente dal combinato disposto degli artt. 12, comma
2, della l. 3 cit. e 739 c.p.c., fornisce nondimeno elementi che depongono senz'altro per la soluzione in precedenza esposta: - “la sentenza di omologa (dell'accordo di ristrutturazione dei
11 debiti del consumatore) … è impugnabile ai sensi dell'articolo 51“ (art. 70, comma 8); - il decreto che nega l'omologazione (dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) è, invece, reclamabile a norma dell'art. 50 (art. 70, comma 12); - la sentenza di omologazione del
“concordato minore” è impugnabile, al pari di quella in materia di concordato preventivo, a norma dell'art. 51 (arg. ex art. 74, comma 4); - il decreto di rigetto dell'omologazione del
“concordato minore” è, infine, reclamabile a norma dell'art. 50 (art. 80, comma 7); - gli artt. 50,
comma 1 e 2, e 51, comma 1 e 6, prevedono, a loro volta, che, tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, l'impugnazione è proposta esclusivamente da e nei confronti delle “parti”, e cioè i soli soggetti che, in qualità di debitore ovvero di creditore (o altro interessato) opponente, si siano formalmente costituiti nel giudizio di omologazione”.
Non sussiste, pertanto, nel caso di specie, il vizio del procedimento svoltosi avanti al Tribunale,
lamentato dai reclamanti.
Anche il composito motivo col quale questi hanno censurato nel merito il diniego di omologazione è privo di fondamento, pur essendo fondato il rilievo, tuttavia non dirimente,
secondo cui il Tribunale erroneamente non ha considerato le modifiche al piano proposte nella relazione del gestore del 24.10.2024, cui i ricorrenti avevano manifestato adesione. Rispetto al piano inizialmente proposto, a seguito delle predette modifiche la somma complessivamente messa a disposizione dai coniugi destinata al soddisfacimento dei creditori non Parte_1
ammonta(va) più a € 118.300,00 (somma inizialmente proposta) ma a € 135.200,00, in quanto i debitori hanno previsto una durata del piano di 8 anni anziché di 7, mettendo per l'effetto a disposizione ulteriori € 16.900,00: la previsione di soddisfacimento dei creditori era per l'effetto aumentata dal 38 al 47%.
Pur dovendosi dare atto dell'intervenuta modifica migliorativa, non solo resiste alla censura dei
12 reclamanti la valutazione di non convenienza del piano, espressa dal Tribunale anche sulla base degli apporti critici svolti dai creditori opponenti, ma risultano altresì fondate le ulteriori osservazioni da questi proposte, non valutate dal Tribunale in quanto ritenute assorbite, dagli stessi rinnovate nella presente sede.
Quanto alla valutazione di convenienza, si deve osservare che il piano ha escluso la casa di abitazione degli odierni reclamanti, oggetto di recente acquisto e ristrutturazione, ed incluso, per il periodo di cui sopra, una quota dei loro emolumenti previdenziali e stipendiali;
ne consegue che la stima del primo incide in termini decisivi sulla valutazione di convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, che invece interesserebbe anche l'immobile
(e, per un minor periodo, le ulteriori voci attive).
In termini generali, la convenienza diviene regola di giudizio imprescindibile e non solo momento di valutazione rimesso alla scelta ponderata della maggioranza dei creditori,
allorquando, come nella specie, vi sia una contestazione specifica da parte di creditori dissenzienti in sede di omologazione (oltre che qualora sia previsto il pagamento in percentuale di crediti muniti di prelazione).
Il conseguente onere in capo al debitore di provare la sussistenza dei requisiti indicati per l'omologazione del piano non è stato, nella specie, assolto, non avendo gli odierni reclamanti,
con la produzione di una perizia di parte in ordine alla quale sono state sollevati precisi rilievi,
superato gli elementi anche presuntivi offerti dai creditori dissenzienti e condivisi dal Tribunale circa la correttezza del valore attribuito all'immobile.
È infatti emerso che l'abitazione degli istanti sita in San Donà di Piave, via Cirgogno, è stata acquistata nell'aprile 2021 per il prezzo di € 165.000,00 ed in seguito sottoposta a ristrutturazione interna ed esterna che gli stessi hanno definito “pressoché integrale” (memoria 31.1.2025, pag.
13 6) con costi assai rilevanti (superiori a € 200.000,00).
Trattasi di casa catastalmente indicata in categoria A/3, con superficie catastale totale mq. 335,
totale escluse aree scoperte mq. 256.
A fronte di tali elementi, è risultata poco convincente, come correttamente osservato dal
Tribunale di Venezia, la stima offerta dal perito dagli stessi incaricato, ing. Persona_2
che ha stimato l'immobile in € 212.931,40, aumentato con successiva integrazione della perizia a € 228.000,000.
I creditori dissenzienti – che, escluso l' , sono imprenditori che hanno partecipato alle Pt_4
opere di ristrutturazione ed il cui credito è rimasto insoddisfatto – hanno espresso puntuali rilievi alla perizia di parte, osservando come la stessa sia rimasta sempre sprovvista di adeguato compendio fotografico e di planimetria aggiornata ed affetta da discrasia nell'indicazione della superficie commerciale (142,32 mq incluso garage) rispetto a quella catastale (256 mq) che non ha mai trovato compiuta spiegazione della parte interessata.
Gli stessi hanno prodotto stime di un'agenzia immobiliare e di un professionista che, seppur in difetto di un sopralluogo interno, hanno indicato un valore stimato superiore a € 350.000,00,
valore che si ritiene più coerente con le caratteristiche assunte dalla casa di abitazione e che, anche considerando i costi di liquidazione, rendono più conveniente l'alternativa della liquidazione controllata.
Si deve peraltro rilevare, come anticipato, come si confermi anche in ordine agli altri profili sollevati la fondatezza delle contestazioni dei creditori reclamati con riguardo alla carente indicazione delle cause del sovraindebitamento, che - soprattutto - risulta essersi formato con colpa grave dei debitori.
14 L'art. 69, comma 1°, c.c.i.i. dispone che “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Ne consegue che il consumatore non può essere considerato immeritevole quando abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, cosicché la successiva sproporzione tra risorse e passività non possa ritenersi causata da una condotta gravemente imprudente. Quanto alla nozione di “colpa”, deve ritenersi che la stessa consista nella difformità tra la condotta tenuta dal consumatore e le regole (c.d. cautelari) di diligenza, perizia e prudenza che presidiano l'ambito di azione dell'individuo a tutela degli interessi altrui che di volta in volta acquistano rilievo in un determinato contesto. La gravità della colpa va apprezzata come elevato grado di “divaricazione” tra la condotta prescritta da tali regole cautelari e la condotta concretamente tenuta dall'individuo.
Con particolare riferimento alla materia del sovraindebitamento, la regola di prudenza sulla base della quale parametrare il giudizio sulla colpa va individuata nel divieto di assumere obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Si tratta di una regola di condotta non tipizzata riconducibile alla prudenza e parametrata sul contegno dell'individuo che, nel compimento di atti giuridici negoziali da cui derivano obbligazioni, non assume obblighi sproporzionati rispetto alle proprie capacità economiche;
anche un consumatore è tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio. La valutazione del giudice dev'essere allora incentrata sulla percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione, il debitore possa aver avuto o nel diligente apprezzamento dell'esistenza di un
15 verosimile margine positivo di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti e assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari (così Corte
d'Appello di Lecce, 8.6.2023).
Invero, in base ai dati emergenti dalla ricostruzione dell'OCC, emerge che già prima dell'acquisto della nuova abitazione gli istanti avevano accumulato una serie di finanziamenti,
che si sono aggiunti al mutuo fondiario n. 30/696061 con ipoteca sulla precedente casa di abitazione con importo residuo da restituire di oltre € 100.000,00 ed ai conti correnti con saldi negativi per oltre € 20.000,00: la il 28.8.2019 ha contratto un finanziamento con Parte_2
cessione del quinto con TA per un importo capitale di € 20.160,00 (doc. 11 domanda); il nel 2019 ha contratto un finanziamento decennale con Deustche Bank con rata Parte_1
mensile di circa 380,00 euro;
i coniugi hanno contratto il 15.5.2018 un finanziamento decennale con Compass per una somma da restituire di € 28.752,00 (doc.17 domanda).
In questa situazione, che evidentemente esauriva le loro capacità finanziarie, si è inserita la vicenda dell'acquisto (favorita dalla dismissione degli altri immobili in proprietà degli istanti) e della ristrutturazione della casa;
in quel medesimo periodo, si è fatto ulteriore corso a finanziamenti, sia con il rapporto instaurato dal nel febbraio 2022 con ADV Finance Parte_1
tramite cessione del quinto per la restituzione di una somma complessiva di circa € 47.000,00
(doc. 11 domanda) sia con il prestito di € 50.000,00 (doc.14 domanda) concesso – a più riprese nel 2021 - da , soggetto che lo stesso ha indicato quale suo amico, Parte_4 Parte_1
nonché soggetto affetto da fragilità tanto da essere stato sottoposto ad amministrazione di sostegno nello stesso anno 2021.
Sia gli istanti sia il gestore della crisi hanno indicato quale causa del sovraindebitamento i costi,
16 superiori al previsto, della ristrutturazione: “Attualmente i signori si trovano in pesanti difficoltà
economiche che hanno tratto origine dalla compravendita e ristrutturazione della abitazione familiare sita in San Donà di Piave (VE), Via Cirgogno, 16 (cfr. doc. 1 sovraindebitati). Non
risulta che prima di tale momento avessero avuto problemi finanziari. L'acquisto dell'immobile si rivelava ben presto economicamente molto più impegnativo del previsto in quanto all'apparenza lo stesso sembrava prontamente abitabile mentre, con un'analisi più approfondita,
rivelava delle problematiche tali da rendere necessaria una ristrutturazione integrale con i costi conseguenti. (…) La ristrutturazione si rivelava più gravosa sia a causa di lavori imprevisti da effettuare ma anche con riferimento alle problematiche connesse alle detrazioni fiscali e cessione dei crediti per ottenere il beneficio del 110% ed altre agevolazioni fiscali. Il debito iniziale andava perciò ad aumentare e al mutuo si aggiungevano i debiti con le varie ditte incaricate di eseguire i lavori di ristrutturazione arrivando ad un importo ulteriore di circa € 200.000,00” (relazione particolareggiata gestore OCC, pagg. 13-14).
La vicenda della ristrutturazione evidenzia invero vieppiù la condotta gravemente negligente tenuta dai coniugi, poiché essi, nella situazione descritta, hanno semplicemente dato corso alle opere ritenute comunque necessarie od opportune senza essere in grado di sostenerne i costi,
tanto che i crediti relativi ai compensi delle imprese interessate costituiscono elemento peculiare
- ed anomalo - dell'esposizione debitoria in esame. Si deve in tal senso considerare che non è
stato dedotto nessun imprevisto negativo successivo all'assunzione di questi debiti tale da poterla giustificare in termini di ragionevole atteggiamento soggettivo degli obbligati, i quali in sostanza,
anziché ripianificare gli interventi in termini compatibili con le loro capacità, ne hanno lasciato ricadere il costo, oltre che sui soggetti finanziatori, su appaltatori e prestatori d'opera,
proponendo di lì a due anni un piano che prevede il soddisfacimento del ceto chirografario per la
17 metà del credito.
All'esito dell'analisi della complessiva situazione debitoria e della sua formazione, emersa ex
actis, deve concludersi pertanto nel senso che la situazione di dissesto economico sia stata determinata da scelte gravemente colpevoli, sostanziatesi nell'assunzione di debiti senza alcuna ragionevole prospettiva di farvi fronte: i ricorrenti ne erano verosimilmente a conoscenza, non avendo, si ribadisce, neppure dedotto circostanze che, successive all'assunzione delle obbligazioni, spieghino l'inadempimento.
Ne consegue il rigetto del reclamo proposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22 per procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità, secondo valori minimi attesa l'esiguità dell'attività svolta,
con esclusione di un compenso per la fase istruttoria, che non si è tenuta. Le spese in favore di e di vengono liquidate unitariamente in quanto Controparte_2 Controparte_4
soggetti che hanno beneficiato del medesimo patrocinio, che ha depositato atti pressoché identici benché separati, provvedendosi ad aumento ex art. 4 comma 2 del citato decreto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta in quanto infondato il reclamo proposto da e Parte_1 Parte_2
18 e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 31/25 emessa dal Tribunale di Venezia;
2. condanna i reclamanti in solido alla rifusione in favore della parte reclamata CP_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compenso professionale,
[...]
oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. condanna i reclamanti in solido alla rifusione in favore della parte reclamata
[...]
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compenso professionale, CP_5
oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
4. condanna i reclamanti in solido alla rifusione in favore della parte reclamata Parte_4
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compenso professionale,
[...]
oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
5. condanna i reclamanti in solido alla rifusione in favore delle reclamate Controparte_2
in solido delle spese del presente giudizio,
[...] Controparte_4
liquidate in € 4.514,90 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
6. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte reclamante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
19
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 554/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 51 del C.C.I.I. iscritto al n. 554/2025 R.G.
da
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. nata a [...]à di Piave (VE) il Parte_2 C.F._2
7.11.1971, entrambi residenti in [...]. rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Furlanetto;
reclamanti
CONTRO
(C.F. ), in qualità di titolare Controparte_1 C.F._3
dell'omonima impresa individuale (P.IVA con sede legale a San Donà di Piave P.IVA_1
(Ve) in Via Casenove n. 20/1, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Zanutto;
1 C.F. ), con sede in San Donà di Piave (Ve), Controparte_2 P.IVA_2
via Calnova n. 132, in persona del legale rappresentante , rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Alessia Conte;
(C.F. ) con sede in Controparte_4 P.IVA_3
San Donà di Piave (Ve), via Maestri del Lavoro n.15, in persona del legale rappresentante Enrico
Teso, rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Conte;
(C.F. , titolare della impresa individuale Parte_3 C.F._4 [...]
con sede in Musile di Piave (VE), via Montagner 20, rappresentato e difeso Controparte_5
dall'avv. BE SA;
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_4 C.F._5
rappresentato dall'avv. Filippo De Luca quale SUO amministratore di sostegno, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Paviotti;
reclamati
Oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.c.i.i.) avverso la sentenza n. 31/2025
di rigetto dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. emessa dal
Tribunale di Venezia nel procedimento RG – PU 147/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per i reclamanti: “In via preliminare
Disporsi la sospensione di tutte le procedure esecutive promosse e/o promuovende nei confronti dei signori e Parte_1 Parte_2
In particolare, si chiede venga fin d'ora sospeso, in attesa dell'esito del presente reclamo, il pignoramento presso terzi promosso nei confronti del sig. dal creditore Parte_1
– RG ES 1799/2024 con prossima udienza fissata l'11/4/2024, da cui Parte_4
2 potrebbe derivare pregiudizio alla fattibilità del Piano.
Nel merito (…)
Espungere dal fascicolo le Comparse e le Memorie di costituzione dei difensori dei creditori
, , e Parte_4 Controparte_2 Controparte_6 Controparte_5
, dichiarandone l'inammissibilità e l'inutilizzabilità.
[...]
In riforma della sentenza di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti n.
31/2025 emessa dal Tribunale di Venezia in data 17/02/2025 e comunicata il 25/2/2025, Voglia
codesta Corte omologare il Piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai signori Parte_1
e il cui contenuto, già modificato sulla base della Relazione e Proposta di modifica Parte_2
del 24/10/2024 e fatto proprio dai ricorrenti nelle Note di Replica del 31/1/2025 qui riproposto e aggiornato numericamente alla luce dei pagamenti nel frattempo proseguiti, è il seguente: considerato l'ammontare complessivo dei debiti così come analiticamente riepilogato nella
Tabella 2, prosecuzione del pagamento del mutuo fondiario in favore di Controparte_7
Messa a disposizione dei creditori di importo mensile, detratte le spese necessarie al mantenimento, pari a € 1.300 per 13 mensilità per 8 anni e quindi pari a € 135.200= così come indicato in Tabella 1;
falcidia dei soggetti che godono della cessione del quinto dello stipendio / pensione ex art. 67,
comma 3 CCII;
pagamento in privilegio e prededuzione dei creditori privilegiati, dell'OCC e dell'Advisor come da Tabella 2;
pagamento parziale nella misura del 52% dei creditori chirografari come da Tabella 2A;
Messa a disposizione anticipo TFR nella misura di € 10.500= (doc. F). Parte_2
Salvo diverse modifiche e/o integrazioni che dovessero emergere all'esito della discussione del
3 presente reclamo.
Spese e compenso professionale interamente rifusi”;
- per il reclamato : “In via preliminare/cautelare: rigettare, in quanto Controparte_1
infondata in fatto e diritto per le motivazioni esposte in narrativa, sia l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata dai reclamanti, sia l'istanza di sospensione ex art. 70, co. 4 CCII delle procedure esecutive pendenti ovvero instaurande nei loro confronti.
In ogni caso: spese e competenze di causa della presente fase cautelare integralmente rifusi”;
- per la reclamata “Reietta ogni contraria istanza, respingersi Controparte_2
l'istanza di sospensione delle procedure esecutive in corso o promuovende, respingersi il reclamo proposto dai signori e e confermarsi il rigetto della domanda di omologa Parte_1 Parte_2
del piano avanzata dagli stessi in quanto infondata in fatto e in diritto.
Spese legali rifuse”;
- per la reclamata : “Reietta ogni contraria Controparte_4
istanza, respingersi l'istanza di sospensione delle procedure esecutive in corso o promuovende,
respingersi il reclamo proposto dai signori e e confermarsi il rigetto della Parte_1 Parte_2
domanda di omologa del piano avanzata dagli stessi in quanto infondata in fatto e in diritto.
Spese legali rifuse”;
- per il reclamato “In via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi la CP_5
inammissibilità del reclamo, per le ragioni esposte in narrativa.
In via preliminare: rigettarsi l'eccezione di inammissibilità della costituzione di
[...]
nella fase avanti il Tribunale di Venezia in quanto infondata. CP_5
Nel merito:
1) respingersi il reclamo in quanto infondato, per le ragioni esposte in narrativa;
4 2) spese e compenso professionale interamente rifusi.
In via istruttoria:
ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che l'immobile è stato dotato di cappotto esterno da 16 cm., e che tale cappotto è stato applicato anche nel sottotetto cornicione;
2) vero che l'immobile è stato dotato di impianto fotovoltaico e impianto di riscaldamento e raffreddamento alimentato da pompa di calore. L'impianto di riscaldamento è a pavimento al piano primo e a pannelli radianti al piano terra;
3) vero che sono stati sostituiti i vecchi infissi esterni con nuovi in pvc a basso emissivo;
4) vero che le pareti interne sono state rasate a stucco;
5) vero che i pavimenti sono stati tutti rifatti con la posa di parquet al primo piano e di piastrelloni di gres/ceramica al piano terra;
6) vero che nei bagni e nel disimpegno sono stati realizzati controsoffitti per far passare i tubi che portano la climatizzazione in ogni stanza.
7) vero che il valore dell'immobile di via Circogno 16, sulla base della ubicazione, delle planimetrie, dell'aspetto esterno e del tipo di ristrutturazione al quale è stato sottoposto, è quello indicato nella valutazione di Agenzia immobiliare che si allega (doc. 1, in atti).
Si indicano a testi il sig. , via Romano Pascutto 41 sui capp. da 1 a 6; il sig. Testimone_1
, presso Tecnocasa agenzia di San Donà di Piave, piazza De Gasperi 8, sul cap. Testimone_2
7”;
- per il reclamato : “rigettare ogni domanda formulata dai debitori Parte_4 [...]
e , poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1 Parte_5
esposti e per l'effetto confermare la Sentenza n. 31/2025 emessa dal Tribunale di Venezia nel
5 procedimento n. 147/2024 PU.
Con condanna dei sig.ri e alla rifusione delle spese procedimentali in Parte_1 Parte_2
conformità ai parametri ministeriali di cui al d.m. 55/2014”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.3.2024, gli odierni reclamanti e hanno Parte_1 Parte_2
presentato domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e 66 c.c.i.i.; alla domanda è stata allegata la relazione ex art. 68, comma 2,
redatta dell'OCC, in persona del Gestore della crisi avv. Marianna Mattei.
Con decreto depositato il 16.9.2024, il giudice designato ha disposto, come richiesto, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata potenzialmente pregiudizievoli la fattibilità del piano, le azioni esecutive e cautelari, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità
del patrimonio sino alla conclusione del procedimento e ha autorizzato a proseguire nel rimborso delle rate del mutuo ipotecario in favore di nonché a pagare le rate relative Controparte_7
al contratto di noleggio a lungo termine dell'autovettura in uso ai coniugi Persona_1
in favore di Controparte_8
La proposta ed il progetto comune di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 c.c.i.i. sono stati ritenuti ammissibili, risultando gli istanti qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII avendo essi assunto obbligazioni per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
inoltre sono fra loro coniugati, coabitano presso la medesima casa familiare ed il loro sovraindebitamento ha origine comune;
non risultano aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti alla domanda, né dell'esdebitazione per due volte.
Si è ritenuto sussistente, inoltre, lo stato di sovraindebitamento dei consumatori, essendo indicato
6 un indebitamento per complessivi € 330.652,90 (di cui € 123.415,75 € al privilegio e €
207.237,15 al chirografo) a fronte di entrate per € 51.971,43 annui, pari alla somma della pensione percepita dal e dello stipendio della Parte_1 Parte_2
È stata disposta dal Tribunale, ex art. 70, comma 1, c.c.i.i. la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale e la comunicazione a tutti i creditori a cura dell'OCC, con fissazione dell'udienza per la discussione dell'istanza di omologa.
L'OCC ha tempestivamente provveduto all'invio delle predette comunicazioni e alcuni creditori hanno presentato osservazioni.
Dopo l'udienza del 20.11.2024 fissata per la discussione delle modifiche al piano proposte dal
Gestore, alla quale, oltre al debitore , al suo procuratore ed al gestore della crisi, erano Parte_1
comunque presenti, dopo aver proposto osservazioni, i legali dei creditori e Parte_4
si sono costituiti alcuni creditori, che si sono opposti all'omologazione Controparte_2
del piano, deducendo la mancata indicazione in atti delle reali cause dell'indebitamento,
contestando la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, allegando che i ricorrenti avrebbero determinato la situazione di sovraindebitamento con malafede o colpa grave e contestando, altresì, la convenienza della proposta, eccependo che il valore dell'unico bene immobile di proprietà degli istanti, escluso dal piano di ristrutturazione dei debiti, sarebbe stato ampiamente sottostimato.
Con provvedimento del 22.11.2024, ritenuto necessario consentire a parte ricorrente di replicare a quanto dedotto dai suddetti creditori, il Tribunale ha rinviato all'udienza del 5.2.2025
concedendo ai ricorrenti termine per il deposito di brevi note di replica.
All'esito, con sentenza n. 31/2025, pubblicata in data 25.2.2025, il Tribunale di Venezia, ritenuta fondata la contestazione circa la convenienza della proposta, ha rigettato la domanda di omologa
7 del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da e Parte_1 [...]
e dichiarato l'inefficacia delle misure protettive accordate con decreto del 15- Parte_2
16.9.2024.
Con ricorso ex art. 51 c.c.i.i. del 26.3.2025, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto reclamo avverso la predetta sentenza, cui hanno resistito, costituendosi, i creditori indicati in epigrafe.
I reclamanti hanno espresso i seguenti motivi di reclamo:
1) il procedimento sarebbe stato viziato per violazione dell'art. 70 c.c.i.i. per effetto delle inammissibili costituzioni in giudizio dei creditori , Parte_4 Controparte_2
e ; Controparte_4 Controparte_1 CP_5
2) la decisione del Tribunale sarebbe stata erronea con riguardo ai seguenti profili (reclamo, pag.
9):
“1. per non aver considerato le modifiche al Piano proposte nella relazione del Gestore del
24/10/2024, per non aver considerato l'adesione dei ricorrenti a tali modifiche, fa2e proprie nelle conclusioni di cui alle Note di Replica del 30/1/2025, per aver basato la decisione sulla relazione iniziale, poi modificata, anziché su quella integrata dalle modifiche proposte dal Gestore, cui i ricorrenti hanno aderito (vedi conclusioni Note di replica del 30/1/2025– fascicolo atti e documenti procedimento unitario parte 4);
2. per aver ritenuto sottostimata la perizia di stima dell'immobile basandosi su mere
AFFERMAZIONI E OPINIONI dei creditori, sfornite di alcuna documentazione e prova contraria, e su valutazione - effettuata dal Giudice Delegato – a sua volta non fondata su elementi obiettivi ovvero omettendo di valutare la perizia depositata dai ricorrenti;
3. per aver fondato la sentenza su presupposti errati quali la proposta del piano antecedente le
8 modifiche e la presunta sottostima della perizia dell'immobile, ha ritenuto più favorevole per i creditori l'ipotesi liquidatoria rispetto al piano di ristrutturazione dei debiti”.
I reclamati hanno contestato la fondatezza dei motivi di reclamo rinnovando anche le ulteriori contestazioni già sollevate avanti al Tribunale.
Con ordinanza 24.4-6.5.2025, la Corte d'Appello di Venezia, provvedendo sull'istanza presentata in data 7.4.2025 al fine della sospensione “dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con specifico riferimento alla dichiarazione di inefficacia delle misure protettive” e
“ex art. 70, comma 4 CCII di tutte le procedure esecutive promosse e/o promuovende nei confronti dei signori e , rilevato che l'art. 283 c.p.c. prevede unicamente Parte_1 Parte_2
il potere del giudice dell'impugnazione di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata,
efficacia che non è propria della mera pronuncia di rigetto, che l'art. 52 c.c.i.i. prevede la facoltà per la corte di sospendere l'attuazione del piano o dei pagamenti e si riferisce dunque all'ipotesi in cui sia stata disposta l'omologazione del piano, ma non prevede analoga facoltà per il caso –
come quello oggetto di questo procedimento – di rigetto dell'omologazione, che l'art. 70 c.c.i.i.
attribuisce il potere di adozione delle c.d. misure protettive, ed in particolare il potere di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità
del piano, al giudice di primo grado, che l'art. 55, comma 6, c.c.i.i. attribuisce alla corte d'appello il potere di emettere i provvedimenti di cui all'art. 54, commi 1 e 2 (e dunque sia le misure cautelari, sia le misure protettive) nei soli procedimenti di reclamo contro il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo (art. 47, comma 5, c.c.i.i.) e contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 50 c.c.i.i.),
ha dichiarato inammissibili le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e di sospensione art. 70, comma 4 c.c.i.i. di tutte le procedure esecutive promosse e/o
9 promuovende nei confronti dei reclamanti e Parte_1 Parte_2
All'udienza del 29.5.2025 le parti hanno discusso il reclamo proposto e la Corte si è riservata di provvedere.
***
Preliminarmente deve escludersi in capo ai creditori e la Pt_4 CP_2 CP_2
sopravvenuta carenza d'interesse ad agire eccepita all'udienza dai reclamanti, per avere gli stessi nel frattempo ottenuto ordinanza ex art. 553 c.p.c. a soddisfacimento del loro credito.
L'esito del procedimento di pignoramento presso terzi nei confronti del , avviato dal Parte_1
primo dei suddetti creditori e nel quale è intervenuta la seconda, si è infatti concluso con l'assegnazione “in pagamento, salvo esazione, a e Parte_4 Controparte_2
(del)la somma pari al quinto della pensione mensile, al netto delle ritenute di legge e calcolata sulla parte eccedente la quota impignorabile (annualmente calcolata a norma dell'art. 545, 7° comma c.p.c. e pari attualmente ad € 1.077,38), dichiarata dovuta dal terzo all'esecutato CP_9
e ciò con decorrenza dal pignoramento”. Parte_1
A prescindere dal fatto che, come indicato dalle parti, trattasi in concreto di modesta somma mensile a fronte di crediti di significativo importo, è noto che in tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non comporta l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, realizzandosi l'effetto estintivo dell'obbligazione solo via via che il debitor debitoris effettui i pagamenti al creditore assegnatario, e per il corrispondente importo: ciò evidenzia che il creditore
è legittimato ad intraprendere nuove iniziative finalizzate al soddisfacimento del suo credito ma è
anche interessato e perciò legittimato a partecipare ai procedimenti nei quali sia proposta una modalità alternativa di risoluzione dell'indebitamento dell'obbligato.
10 Il primo motivo di reclamo è infondato.
La facoltà prevista per i creditori di presentare osservazioni in ordine al piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore non esclude quella di costituirsi formalmente nel procedimento al fine di opporsi all'omologazione del piano.
Si deve notare che, anzi, la Corte di Cassazione ha recentemente indicato come la legittimazione del creditore a proporre reclamo avverso la decisione di omologazione consegue proprio al fatto che essi siano stati parte del primo procedimento, per essersi in quello costituiti: “il decreto che abbia pronunciato sull'omologazione del piano del consumatore può essere impugnato con il reclamo esclusivamente ad iniziativa di chi (debitore, creditore o interessato) abbia assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione e sia rimasto soccombente, rispetto alla decisione assunta;
nel procedimento di reclamo sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato (quali creditori o comunque interessati) la convenienza del piano, si siano, come tali, costituiti nel procedimento di omologazione ed abbiano, quindi, ivi assunto la qualità di parte in senso formale” (Cass., n. 5157/25).
La decisione citata, dopo aver esaminato le discipline, diverse ma accomunate da analoga (talora implicita) previsione sul punto, dettate in tema di piano del consumatore sovraindebitato previsto dalla l. n. 3/2012 nonché di concordato preventivo e fallimentare, osserva, per quanto in particolare in questa sede rileva con riguardo alla normativa vigente in tema di piano del consumatore: “Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, infine, pur disciplinando la materia dell'impugnazione della (sentenza di) omologazione del piano del consumatore in modo del tutto difforme rispetto alla disciplina emergente dal combinato disposto degli artt. 12, comma
2, della l. 3 cit. e 739 c.p.c., fornisce nondimeno elementi che depongono senz'altro per la soluzione in precedenza esposta: - “la sentenza di omologa (dell'accordo di ristrutturazione dei
11 debiti del consumatore) … è impugnabile ai sensi dell'articolo 51“ (art. 70, comma 8); - il decreto che nega l'omologazione (dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) è, invece, reclamabile a norma dell'art. 50 (art. 70, comma 12); - la sentenza di omologazione del
“concordato minore” è impugnabile, al pari di quella in materia di concordato preventivo, a norma dell'art. 51 (arg. ex art. 74, comma 4); - il decreto di rigetto dell'omologazione del
“concordato minore” è, infine, reclamabile a norma dell'art. 50 (art. 80, comma 7); - gli artt. 50,
comma 1 e 2, e 51, comma 1 e 6, prevedono, a loro volta, che, tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, l'impugnazione è proposta esclusivamente da e nei confronti delle “parti”, e cioè i soli soggetti che, in qualità di debitore ovvero di creditore (o altro interessato) opponente, si siano formalmente costituiti nel giudizio di omologazione”.
Non sussiste, pertanto, nel caso di specie, il vizio del procedimento svoltosi avanti al Tribunale,
lamentato dai reclamanti.
Anche il composito motivo col quale questi hanno censurato nel merito il diniego di omologazione è privo di fondamento, pur essendo fondato il rilievo, tuttavia non dirimente,
secondo cui il Tribunale erroneamente non ha considerato le modifiche al piano proposte nella relazione del gestore del 24.10.2024, cui i ricorrenti avevano manifestato adesione. Rispetto al piano inizialmente proposto, a seguito delle predette modifiche la somma complessivamente messa a disposizione dai coniugi destinata al soddisfacimento dei creditori non Parte_1
ammonta(va) più a € 118.300,00 (somma inizialmente proposta) ma a € 135.200,00, in quanto i debitori hanno previsto una durata del piano di 8 anni anziché di 7, mettendo per l'effetto a disposizione ulteriori € 16.900,00: la previsione di soddisfacimento dei creditori era per l'effetto aumentata dal 38 al 47%.
Pur dovendosi dare atto dell'intervenuta modifica migliorativa, non solo resiste alla censura dei
12 reclamanti la valutazione di non convenienza del piano, espressa dal Tribunale anche sulla base degli apporti critici svolti dai creditori opponenti, ma risultano altresì fondate le ulteriori osservazioni da questi proposte, non valutate dal Tribunale in quanto ritenute assorbite, dagli stessi rinnovate nella presente sede.
Quanto alla valutazione di convenienza, si deve osservare che il piano ha escluso la casa di abitazione degli odierni reclamanti, oggetto di recente acquisto e ristrutturazione, ed incluso, per il periodo di cui sopra, una quota dei loro emolumenti previdenziali e stipendiali;
ne consegue che la stima del primo incide in termini decisivi sulla valutazione di convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, che invece interesserebbe anche l'immobile
(e, per un minor periodo, le ulteriori voci attive).
In termini generali, la convenienza diviene regola di giudizio imprescindibile e non solo momento di valutazione rimesso alla scelta ponderata della maggioranza dei creditori,
allorquando, come nella specie, vi sia una contestazione specifica da parte di creditori dissenzienti in sede di omologazione (oltre che qualora sia previsto il pagamento in percentuale di crediti muniti di prelazione).
Il conseguente onere in capo al debitore di provare la sussistenza dei requisiti indicati per l'omologazione del piano non è stato, nella specie, assolto, non avendo gli odierni reclamanti,
con la produzione di una perizia di parte in ordine alla quale sono state sollevati precisi rilievi,
superato gli elementi anche presuntivi offerti dai creditori dissenzienti e condivisi dal Tribunale circa la correttezza del valore attribuito all'immobile.
È infatti emerso che l'abitazione degli istanti sita in San Donà di Piave, via Cirgogno, è stata acquistata nell'aprile 2021 per il prezzo di € 165.000,00 ed in seguito sottoposta a ristrutturazione interna ed esterna che gli stessi hanno definito “pressoché integrale” (memoria 31.1.2025, pag.
13 6) con costi assai rilevanti (superiori a € 200.000,00).
Trattasi di casa catastalmente indicata in categoria A/3, con superficie catastale totale mq. 335,
totale escluse aree scoperte mq. 256.
A fronte di tali elementi, è risultata poco convincente, come correttamente osservato dal
Tribunale di Venezia, la stima offerta dal perito dagli stessi incaricato, ing. Persona_2
che ha stimato l'immobile in € 212.931,40, aumentato con successiva integrazione della perizia a € 228.000,000.
I creditori dissenzienti – che, escluso l' , sono imprenditori che hanno partecipato alle Pt_4
opere di ristrutturazione ed il cui credito è rimasto insoddisfatto – hanno espresso puntuali rilievi alla perizia di parte, osservando come la stessa sia rimasta sempre sprovvista di adeguato compendio fotografico e di planimetria aggiornata ed affetta da discrasia nell'indicazione della superficie commerciale (142,32 mq incluso garage) rispetto a quella catastale (256 mq) che non ha mai trovato compiuta spiegazione della parte interessata.
Gli stessi hanno prodotto stime di un'agenzia immobiliare e di un professionista che, seppur in difetto di un sopralluogo interno, hanno indicato un valore stimato superiore a € 350.000,00,
valore che si ritiene più coerente con le caratteristiche assunte dalla casa di abitazione e che, anche considerando i costi di liquidazione, rendono più conveniente l'alternativa della liquidazione controllata.
Si deve peraltro rilevare, come anticipato, come si confermi anche in ordine agli altri profili sollevati la fondatezza delle contestazioni dei creditori reclamati con riguardo alla carente indicazione delle cause del sovraindebitamento, che - soprattutto - risulta essersi formato con colpa grave dei debitori.
14 L'art. 69, comma 1°, c.c.i.i. dispone che “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Ne consegue che il consumatore non può essere considerato immeritevole quando abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, cosicché la successiva sproporzione tra risorse e passività non possa ritenersi causata da una condotta gravemente imprudente. Quanto alla nozione di “colpa”, deve ritenersi che la stessa consista nella difformità tra la condotta tenuta dal consumatore e le regole (c.d. cautelari) di diligenza, perizia e prudenza che presidiano l'ambito di azione dell'individuo a tutela degli interessi altrui che di volta in volta acquistano rilievo in un determinato contesto. La gravità della colpa va apprezzata come elevato grado di “divaricazione” tra la condotta prescritta da tali regole cautelari e la condotta concretamente tenuta dall'individuo.
Con particolare riferimento alla materia del sovraindebitamento, la regola di prudenza sulla base della quale parametrare il giudizio sulla colpa va individuata nel divieto di assumere obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Si tratta di una regola di condotta non tipizzata riconducibile alla prudenza e parametrata sul contegno dell'individuo che, nel compimento di atti giuridici negoziali da cui derivano obbligazioni, non assume obblighi sproporzionati rispetto alle proprie capacità economiche;
anche un consumatore è tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio. La valutazione del giudice dev'essere allora incentrata sulla percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione, il debitore possa aver avuto o nel diligente apprezzamento dell'esistenza di un
15 verosimile margine positivo di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti e assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari (così Corte
d'Appello di Lecce, 8.6.2023).
Invero, in base ai dati emergenti dalla ricostruzione dell'OCC, emerge che già prima dell'acquisto della nuova abitazione gli istanti avevano accumulato una serie di finanziamenti,
che si sono aggiunti al mutuo fondiario n. 30/696061 con ipoteca sulla precedente casa di abitazione con importo residuo da restituire di oltre € 100.000,00 ed ai conti correnti con saldi negativi per oltre € 20.000,00: la il 28.8.2019 ha contratto un finanziamento con Parte_2
cessione del quinto con TA per un importo capitale di € 20.160,00 (doc. 11 domanda); il nel 2019 ha contratto un finanziamento decennale con Deustche Bank con rata Parte_1
mensile di circa 380,00 euro;
i coniugi hanno contratto il 15.5.2018 un finanziamento decennale con Compass per una somma da restituire di € 28.752,00 (doc.17 domanda).
In questa situazione, che evidentemente esauriva le loro capacità finanziarie, si è inserita la vicenda dell'acquisto (favorita dalla dismissione degli altri immobili in proprietà degli istanti) e della ristrutturazione della casa;
in quel medesimo periodo, si è fatto ulteriore corso a finanziamenti, sia con il rapporto instaurato dal nel febbraio 2022 con ADV Finance Parte_1
tramite cessione del quinto per la restituzione di una somma complessiva di circa € 47.000,00
(doc. 11 domanda) sia con il prestito di € 50.000,00 (doc.14 domanda) concesso – a più riprese nel 2021 - da , soggetto che lo stesso ha indicato quale suo amico, Parte_4 Parte_1
nonché soggetto affetto da fragilità tanto da essere stato sottoposto ad amministrazione di sostegno nello stesso anno 2021.
Sia gli istanti sia il gestore della crisi hanno indicato quale causa del sovraindebitamento i costi,
16 superiori al previsto, della ristrutturazione: “Attualmente i signori si trovano in pesanti difficoltà
economiche che hanno tratto origine dalla compravendita e ristrutturazione della abitazione familiare sita in San Donà di Piave (VE), Via Cirgogno, 16 (cfr. doc. 1 sovraindebitati). Non
risulta che prima di tale momento avessero avuto problemi finanziari. L'acquisto dell'immobile si rivelava ben presto economicamente molto più impegnativo del previsto in quanto all'apparenza lo stesso sembrava prontamente abitabile mentre, con un'analisi più approfondita,
rivelava delle problematiche tali da rendere necessaria una ristrutturazione integrale con i costi conseguenti. (…) La ristrutturazione si rivelava più gravosa sia a causa di lavori imprevisti da effettuare ma anche con riferimento alle problematiche connesse alle detrazioni fiscali e cessione dei crediti per ottenere il beneficio del 110% ed altre agevolazioni fiscali. Il debito iniziale andava perciò ad aumentare e al mutuo si aggiungevano i debiti con le varie ditte incaricate di eseguire i lavori di ristrutturazione arrivando ad un importo ulteriore di circa € 200.000,00” (relazione particolareggiata gestore OCC, pagg. 13-14).
La vicenda della ristrutturazione evidenzia invero vieppiù la condotta gravemente negligente tenuta dai coniugi, poiché essi, nella situazione descritta, hanno semplicemente dato corso alle opere ritenute comunque necessarie od opportune senza essere in grado di sostenerne i costi,
tanto che i crediti relativi ai compensi delle imprese interessate costituiscono elemento peculiare
- ed anomalo - dell'esposizione debitoria in esame. Si deve in tal senso considerare che non è
stato dedotto nessun imprevisto negativo successivo all'assunzione di questi debiti tale da poterla giustificare in termini di ragionevole atteggiamento soggettivo degli obbligati, i quali in sostanza,
anziché ripianificare gli interventi in termini compatibili con le loro capacità, ne hanno lasciato ricadere il costo, oltre che sui soggetti finanziatori, su appaltatori e prestatori d'opera,
proponendo di lì a due anni un piano che prevede il soddisfacimento del ceto chirografario per la
17 metà del credito.
All'esito dell'analisi della complessiva situazione debitoria e della sua formazione, emersa ex
actis, deve concludersi pertanto nel senso che la situazione di dissesto economico sia stata determinata da scelte gravemente colpevoli, sostanziatesi nell'assunzione di debiti senza alcuna ragionevole prospettiva di farvi fronte: i ricorrenti ne erano verosimilmente a conoscenza, non avendo, si ribadisce, neppure dedotto circostanze che, successive all'assunzione delle obbligazioni, spieghino l'inadempimento.
Ne consegue il rigetto del reclamo proposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22 per procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità, secondo valori minimi attesa l'esiguità dell'attività svolta,
con esclusione di un compenso per la fase istruttoria, che non si è tenuta. Le spese in favore di e di vengono liquidate unitariamente in quanto Controparte_2 Controparte_4
soggetti che hanno beneficiato del medesimo patrocinio, che ha depositato atti pressoché identici benché separati, provvedendosi ad aumento ex art. 4 comma 2 del citato decreto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta in quanto infondato il reclamo proposto da e Parte_1 Parte_2
18 e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 31/25 emessa dal Tribunale di Venezia;
2. condanna i reclamanti in solido alla rifusione in favore della parte reclamata CP_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compenso professionale,
[...]
oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. condanna i reclamanti in solido alla rifusione in favore della parte reclamata
[...]
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compenso professionale, CP_5
oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
4. condanna i reclamanti in solido alla rifusione in favore della parte reclamata Parte_4
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compenso professionale,
[...]
oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
5. condanna i reclamanti in solido alla rifusione in favore delle reclamate Controparte_2
in solido delle spese del presente giudizio,
[...] Controparte_4
liquidate in € 4.514,90 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
6. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte reclamante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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