Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 06/02/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00503/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01483/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2024, proposto da
ON OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Licciardello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Assessorato Territorio e Ambiente Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale AN, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo di accoglimento emesso dal Tribunale di AN – Sezione Lavoro n. 2516/2019 del 30/11/2019 pronunciato nel giudizio n. 10305/2019 RG
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e dell’Assessorato Territorio e Ambiente Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con decreto ingiuntivo n. 2516/2019 del 30/11/2019 il Tribunale di AN – Sezione Lavoro ha condannato l’Amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.218,15, oltre rivalutazione e interessi e spese del giudizio quantificate in euro 225, oltre accessori di legge.
Il decreto notificato non è stato opposto dall’amministrazione, pertanto il Tribunale lo ha reso esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 647 cpc con decreto n. cron. 38309/2020.
Il ricorrente, pertanto, ai fini dell’esecuzione, ha notificato in data 12 maggio 2022 all’amministrazione il ricorso per decreto ingiuntivo (con relativa procura) il decreto di accoglimento e il decreto di esecutorietà.
L’Amministrazione, tuttavia, non ha dato seguito al pagamento.
Con ricorso notificato e depositato il 31.7.2024, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di adottare i provvedimenti necessari per ottemperare integralmente al giudicato nascente dal predetto decreto ingiuntivo e di nominare, in caso di persistente rifiuto, un commissario ad acta che si sostituisca all'amministrazione inadempiente, con conseguente condanna al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
All’Udienza camerale del 15.1.2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c..
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decisione del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c..
Inoltre, al momento della notifica del ricorso, era decorso, rispetto alla decisione di cui si chiede l’esecuzione, il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
L’Amministrazione, non costituita, non ha quindi smentito le risultanze degli atti di causa.
Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione ad ottemperare al giudicato di cui in epigrafe, con esclusione delle somme relative alle spese di giudizio, poiché distratte in favore del procuratore del giudizio ordinario, non ricorrente nella presente fase, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore della presente sentenza.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale sia per gli oneri accessori, ivi compresi le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso.
Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Palermo o Funzionario espressamente dallo stesso delegato, il quale, su istanza di parte interessata, dovrà provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il compenso del commissario, nel caso di insediamento, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita relazione con la quale si dia prova dell’avvenuta esecuzione e di nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare anche in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente.
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe nella parte di interesse, come specificato in motivazione;
- nomina commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Palermo o Funzionario espressamente dallo stesso delegato, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente come indicato in motivazione;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 500,00, oltre oneri di legge e rimborso contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore del procuratore della parte, dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO