TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2453/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 25/03/2025, sono presenti:
per , e , questi ultimi anche per Parte_1 Parte_2 Parte_3
conto della figlia minore , l'avv. Graziella Foti;
Persona_1
per , l'avv. Simona Roncoroni;
Controparte_1
per , nessuno è comparso. CP_2
L'avv. Foti precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi e alle note depositate per l'odierna udienza.
L'avv. Roncoroni precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi ai propri atti e alle note di udienza.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 19 R.G. N. 2453/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2453/2022 vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), quest'ultima in persona dei genitori, Persona_1 C.F._4
tutti elettivamente domiciliati in Bulgarograsso, via per Guanzate n. 40, presso lo studio dell'avv.
Graziella Foti, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attori –
E
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._5 Controparte_1
), elettivamente domiciliate in Como, via Mentana n. 22, presso lo studio C.F._6 dell'avv. Simona Roncoroni che le rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenute –
Conclusioni delle parti:
pagina 2 di 19 Per gli attori: “Per i motivi esposti, previe le declaratorie del caso, condannare la sig.ra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._6
residente in [...], e il sig. (C.F. CP_2
) nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 21 [quale erede della defunta sig.ra (C.F. , nata a [...] C.F._5
Almenno San Bartolomeo (BG) il 19.03.1929 e deceduta in Lomazzo (CO) il 6.05.2024] in solido tra loro, a corrispondere alla sig.ra (C.F. ), nata a [...] C.F._1
NE (RC) il 14.05.1964 e residente in [...], la somma complessiva di euro 44.746,60 (di cui euro 10.746,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed euro
34.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale) o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa. Per i motivi esposti, previe le declaratorie del caso, condannare la sig.ra (C.F. Controparte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F._6
via Enrico Fermi n. 4, e il sig. (C.F. ) nato a [...] il CP_2 C.F._7
12.03.1979 e residente in [...] [quale erede della defunta sig.ra
(C.F. , nata a [...] il CP_3 C.F._5
19.03.1929 e deceduta in Lomazzo (CO) il 6.05.2024] in solido tra loro, a corrispondere ai sig.ri
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi residenti in C.F._3
Cadorago (CO), Via Como n. 43, in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale della minore (C.F. nata a [...]_1 C.F._4
Battaglia (CO) il 07.07.2018, la somma complessiva di euro 7.087,90 nella misura del 50% ciascuno (di cui euro 1.487,90 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed euro 5.600,00
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale) o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'evento al saldo. In ogni caso Con vittoria delle spese del presente giudizio, 15% spese generali di studio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
pagina 3 di 19 Per le convenute: “Si insiste pertanto nel rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e competenze professionali”.
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale per fatto costituente reato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
questi ultimi due anche nella loro qualità di genitori e legali rappresentanti della figlia minorenne,
, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale Persona_1 CP_3 Controparte_1
di Como, chiedendo la condanna delle stesse al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) da loro subito in conseguenza dei fatti di reato loro ascritti e da ricondurre, secondo gli attori, alla fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p.
Deducevano, in particolare, gli istanti che la era stata vicina di casa della della Pt_1 CP_3
sin dall'anno 2009 e che i loro rapporti erano sempre stati cordiali fino al mese di giugno CP_1
2017, allorché le due convenute avevano iniziato a manifestare atteggiamenti vessatori nei confronti della ingiuriandola, diffamandola e spingendosi finanche alle minacce. Più nel Pt_1
dettaglio, la veva accusato pubblicamente la di aver posto in essere una serie CP_3 Pt_1
condotte lesive della sua persona, quali citofonare nelle ore notturne, entrare dentro casa per rubarle la camomilla, tagliare i fiori o tagliare le frange dei tappeti, sparare colpi di pistola all'interno della sua autovettura, ecc.; inoltre, le convenute avevano iniziato a rivolgere all'indirizzo della una serie di gesti offensivi (segno delle corna, dito medio alzato e Pt_1
“gesto dell'ombrello”) ogniqualvolta la stesa si affacciava dal balcone.
Nonostante le segnalazioni rivolte dalla agli assistenti sociali del Comune di Cadorago, Pt_1
alla Polizia Locale e al Comando dei Carabinieri di Lomazzo, le condotte lesive erano proseguite atteso che: nel mese di luglio 2020, la si era rivolta alla con espressioni del tipo CP_1 Pt_1
“ladra, io conosco drogati a Cadorago, posso dare due soldi e ti faccio fuori”; nel mese di agosto
2020, mentre la stessa rincasava, entrambe le convenute l'avevano apostrofata dal balcone dicendole “è arrivata l'animale”; infine, in data 7.09.2020, la aveva sputato CP_3
pagina 4 di 19 all'indirizzo della e della figlia, , mentre le stesse si trovavano sul balcone Pt_1 Parte_2
e rivolto loro un gesto offensivo con il braccio.
I fatti sopra descritti avevano, dunque, procurato all'attrice uno stato di ansia e forti Pt_1
attacchi di panico, culminati in data 27.10.2020, allorché la stessa aveva perso il controllo del proprio veicolo provocando un incidente stradale.
Quest'ultima si era, pertanto, determinata a trasferirsi presso l'abitazione della figlia e del genero,
, e a presentare un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parte_3
Como, dal quale aveva avuto origine un primo procedimento penale a carico delle due convenute
(R.G.N.R. n. 3532/2020).
A seguito di ciò, le condotte non erano tuttavia cessate giacché la aveva pubblicato un CP_1
contenuto diffamatorio sul gruppo Facebook “ se”, evidentemente riferito alla Parte_4
dal seguente tenore “le persone capitano per caso e spesso ci riempiono la vita di gioia Pt_1
come tutti voi, una ti schianta a terra provocandomi dolore, ha la mania di farmi del male ma perde solo la sua dignità e intelligenza. Ciao cretina hai picchiato mia mamma di 91 anni”; a seguito dell'ulteriore denuncia presentata dall'attrice, era stato dunque aperto un ulteriore procedimento penale (R.G.N.R. n. 5428/2020), riunito al primo per connessione.
Nell'ambito delle indagini, erano state quindi sentite a sommarie informazioni le persone informate sui fatti, e , ed era stata altresì acquisita agli atti Persona_2 Persona_3 una relazione di servizio della Polizia Locale di Cadorago, dalla quale si evinceva che, nell'anno
2018, la e la avevano sollecitato l'installazione di telecamere di CP_3 CP_1 videosorveglianza per monitorare presunti “fatti sconcertanti ad opera della vicina”, che però non avevano dato alcun riscontro, essendo piuttosto emerso che era la ad essere Pt_1
costantemente vittima di insulti e vessazioni ad opera delle due convenute.
Il primo procedimento si era, dunque, concluso con una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., con cui il Giudice per le Indagini Preliminari aveva condannato entrambe le convenute alla pena di anni uno di reclusione, con applicazione della sospensione condizionale, subordinata allo svolgimento di un percorso terapeutico della durata di sei mesi (cfr. all. 17 all'atto di citazione).
pagina 5 di 19 Aggiungevano poi gli attori che, nonostante la prima condanna, vi era stato un ulteriore peggioramento della situazione a partire dal mese di giugno 2021, allorché la aveva fatto Pt_1
rientro nella propria abitazione assieme alla figlia, al genero e alla nipotina , i quali avevano Per_1
beneficiato della sua ospitalità nell'attesa di potersi trasferire presso la loro nuova abitazione;
a partire da allora, la aveva infatti iniziato ad inveire quotidianamente contro la stessa CP_3
apostrofandola con epiteti quali “ladra” o “puttana” e accusandola di averla derubata e Pt_1
percossa, il tutto alla presenza della , che, anziché placare la madre, si esprimeva con CP_1
parole minacciose del tipo “mamma finiscila di gridare perché ti prendono per pazza, comunque la faremo pagare a tutta la famiglia, mamma, figlia, genero e nipotina”.
In data 25.06.2021, la si era inoltre appostata sul balcone in attesa del rientro della CP_3
e, vedendola arrivare, anche alla presenza della nipote minorenne, l'aveva accusata di Pt_1
furto e le aveva intimato di restituirle il maltolto.
In aggiunta, con cadenza pressoché quotidiana, la veva iniziato ad urlare dal proprio CP_3
appartamento, accusando la di una serie di condotte lesive e palesemente inventate, quali: Pt_1
l'aver danneggiato volontariamente tutte le tapparelle del suo appartamento;
l'aver danneggiato il bagno procurandole un allagamento;
l'averle cosparso il pavimento di casa con il detersivo fino al punto di farla scivolare, procurandole lesioni alla spalla e al braccio;
l'averle sottratto il denaro contante dalla borsa;
l'aver fatto uso della sua lavatrice e della sua macchina da cucire, ubicate entrambe nella cantina della sua abitazione, il tutto senza autorizzazione e durante le ore notturne;
l'averle cosparso il letto di feci;
l'aver cosparso, con l'aiuto della , il petto e le Pt_2
braccia della con del peperoncino, appositamente acquistato in Calabria, al fine di CP_3
procurarle una reazione orticante;
l'aver spruzzato dello spray al peperoncino negli occhi della stessa CP_3
Allo stesso modo, la aveva avallato i comportamenti della madre, apostrofando la CP_1 con parole del tipo “ignorante, puttana, terrona, zingara” e tenendo un atteggiamento Pt_1
intimidatorio ogniqualvolta la stessa usciva sul balcone;
ad esempio, nel mese di luglio 2021, essa convenuta aveva collocato sul proprio balcone una tenda laterale ad anelli riavvolgibile, al solo scopo di spiare la controparte senza essere vista.
pagina 6 di 19 Per tali ragioni, la aveva presentato una nuova denuncia, in data 28.09.2021, da cui aveva Pt_1
avuto origine un ulteriore procedimento penale, terminato con l'avviso di conclusione delle indagini del 7.02.2022 (R.G.N.R. n. 5301/2021).
Da allora, i fatti non erano tuttavia cessati e le convenute avevano continuato ad insultare la e la con espressioni del tipo “ladre” e “puttane terrone”, spesso anche alla presenza Pt_1 Pt_2
della minore , alla quale, in un'occasione, erano state proferite dalla e Persona_1 CP_3
seguenti parole: “tu sei cattiva come tua mamma, stronza, mi dispiace solo per la bambina ma tanto diventerà come voi, cattive”.
In più occasioni, le convenute erano state dunque sorprese a spiare gli attori, ad insultarli verbalmente o con gesti denigratori (corna o gesto del dito medio alzato) e, in un'occasione, guardando attraverso lo spioncino della porta di casa, avevano scorto la posizionata CP_3 davanti all'ingresso, intenta ad aprire la vestaglia e ad indicare con le proprie mani la zona dei suoi stessi genitali.
Erano, inoltre, proseguite le accuse a carico della in quanto la 'aveva accusata Pt_1 CP_3
pubblicamente di essere entrata nella sua abitazione per sottrarle la borsa e i vestiti della figlia premorta, il tutto avvalendosi di una chiave universale che avrebbe consentito alla e ai Pt_1
suoi familiari di accedere alle dimore altrui;
erano poi proseguite le accuse e i post calunniosi, pubblicati dalle convenute, sul gruppo Facebook “ se”. Parte_4
Per tale ragione, gli attori tutti avevano presentato un'ulteriore denuncia-querela a carico della e della , da cui era scaturito un terzo procedimento penale (R.G.N.R. n. CP_3 CP_1
1177/2022), all'epoca in fase di indagini.
Premesso, pertanto, che le reiterate condotte aggressive e violente commesse dalle convenute integravano il delitto previsto dall'art. 612-bis c.p. (atti persecutori) e che, in conseguenza di ciò, tutti gli attori avevano subito un danno, tanto di natura patrimoniale, sotto il profilo delle spese mediche e di consulenza, sostenute dalla sola e delle spese di assistenza legale sostenute Pt_1
da tutti gli attori, quanto di natura non patrimoniale, avuto riguardo, in primo luogo, al danno biologico subito dalla che era risultata affetta da “Disturbo dell'Adattamento Cronico Pt_1 con Ansia e Umore Depresso Misti”, e al danno morale ed esistenziale, patito dagli attori tutti, chiedevano la condanna della della al risarcimento del danno, da liquidarsi CP_3 CP_1
pagina 7 di 19 almeno nella misura di € 44.746,60, per la ed € 7.087,90 per la , il e la Pt_1 Pt_2 Parte_3
minore , o comunque nella diversa somma ritenuta di giustizia. Per_1
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituivano le convenute, CP_3
, concludendo per il rigetto delle avverse domande. CP_1
Contestavano, infatti, l'efficacia vincolante attribuita dalla controparte all'intervenuta sentenza di patteggiamento e deducevano l'impossibilità di ricondurre quanto accaduto al reato di cui all'art. 612-bis c.p., in mancanza del relativo evento di danno, che non poteva certamente essere ascritto a due donne, rispettivamente, dell'età di 93 e 72 anni, non essendo costoro in grado di rappresentare una concreta minaccia per gli attori;
infine, contestavano l'esistenza e la quantificazione dei danni effettuata dalla controparte.
All'esito della prima udienza, la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e, per quanto qui rileva, in data 18.12.2023, parte attrice depositava sentenza di patteggiamento del 14.09.2023, pronunciata dal Giudice per le Indagini
Preliminari nei confronti della sola . CP_1
La causa veniva, dunque, istruita con l'esame dei testi , e , indicati Tes_1 Per_2 Persona_3
dagli attori, oltre che tramite CTU medico-legale sulla persona della Pt_1
All'esito, il processo veniva rinviato all'udienza dell'8.10.2024 per la precisazione delle conclusioni con discussione orale, in occasione della quale il difensore di parte convenuta dava atto dell'intervenuto decesso della CP_3
Dichiarata l'interruzione del processo, la causa veniva tempestivamente riassunta dagli attori e il relativo ricorso notificato ai chiamati all'eredità della convenuta deceduta, e Controparte_1
, figlio della di lei figlia premorta. CP_2
Con comparsa del 6.12.2024, la si costituiva nuovamente il giudizio, mentre il CP_1 CP_2
ometteva di costituirsi preferendo rimanere contumace.
La causa subiva, quindi, nuovamente rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per nuova discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tutto ciò premesso, occorre innanzitutto dare atto della rituale riassunzione della causa nei confronti dei chiamati alla successione legittima della convenuta deceduta, e Controparte_1
pagina 8 di 19 , figlio della figlia premorta della , succedutole per CP_2 CP_3 Persona_4
rappresentazione della madre (cfr. certificato storico di stato di famiglia, depositato dagli attori in data 20.03.2025). La domanda proposta nei confronti di quest'ultimo deve, tuttavia, essere respinta nel merito, giacché non vi è prova che il abbia accettato l'eredità della CP_2 CP_3
a differenza della che, costituendosi, nulla ha dedotto sul punto. CP_1
Infatti, un conto è il profilo attinente alla rituale riassunzione della causa, per cui è prioritaria l'esigenza di garantire la celere, regolare e rituale riattivazione della lite nei confronti di tutti i successori a titolo universale, destinati subentrare nella posizione processuale del de cuius; altro
è, invece, il problema dell'accertamento dell'effettivo possesso della qualità di erede, che investe il rapporto sostanziale ed è disciplinato, per un verso, dalle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova e, sotto altro profilo, dalle norme sostanziali che contemplano le forme di accettazione dell'eredità (cfr. Cass., sez. II, 12 gennaio 2024, n. 1330).
Si è dunque precisato che “quanto alla prova richiesta per la riassunzione della causa, le norme sull'interruzione delineano un regime di favore per la parte che intenda coltivare il processo, potendo notificare l'atto di riassunzione personalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto, senza dimostrare che i destinatari siano gli eredi effettivi della parte deceduta anche dal punto di vista sostanziale. Lo stesso criterio di prova vale in caso di notifica diretta ai soggetti che, in virtù del rapporto di parentela con il defunto, appaiano legittimati a subentrare nel processo come eredi. Tale attenuazione si ricollega all'esigenza di evitare i possibili effetti negativi della previsione di un breve termine per riattivare il processo a pena di estinzione, spesso incompatibile con i mezzi dati alla parte per sollecitare il chiamato a prendere posizione (ad es. tramite l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c.) o con la necessità di svolgere ricerche per acquisire la prova dell'accettazione. Per tali motivi l'art. 303, comma secondo,
c.p.c. solleva la parte dal compito di individuare singolarmente i potenziali eredi, destinatari della notifica dell'atto di riassunzione (Cass. 23783/2007) e di svolgere verifiche che, in assenza di specifici riscontri documentali, eccedano dal controllo allo stato degli atti, della sussistenza di uno stato di fatto legittimante la successione, qualora non sia conosciuta – o conoscibile con
l'ordinaria diligenza – alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza;
Cass. 22870/2015; Cass. 21287/2011). In
pagina 9 di 19 tal caso, effettuata la notifica, il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto
o ignoto, costituito o contumace (Cass. 12783/1998: Cass. 22797/2017)” (cfr. Cass., sez. II, 12 gennaio 2024, cit.).
Quanto invece all'accoglimento nel merito, lo stesso dipende necessariamente dall'effettivo accertamento della qualità di erede, che discende dall'accettazione dell'eredità.
Sul punto, occorre infatti rammentare che “in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (cfr. Cass., sez. lav., 30 agosto 2018, n. 24236; nello stesso senso, v. anche
Cass., sez. VI-2, 6 marzo 2018, n. 5247; Cass., sez. II, 12 marzo 2003, n. 3696; Cass., sez. II, 5 maggio 2002, n. 6479).
Ai fini dell'accoglimento nel merito della domanda, la parte istante è tenuta quindi non solo a provare la delazione ereditaria, ma anche che vi sia stata la relativa accettazione, senza che sia sufficiente, peraltro, la ricezione della notifica dell'atto di riassunzione. Infatti, “la semplice ricezione della notifica dell'atto di riassunzione non costituisce un atto di accettazione tacita (in tal senso, Cass. 34666/2020, secondo cui l'accettazione tacita ricorre solo se l'erede esperisca una domanda che sarebbe spettata al dante causa, o compia un atto che implichi necessariamente l'esercizio di un diritto già di pertinenza di quest'ultimo, ma non può essere utilmente configurata dal semplice fatto che egli non rifiuti la notificazione di un atto di riassunzione del giudizio, conseguente al decesso del proprio dante causa, poiché tale comportamento non integra una condotta dispositiva di un diritto, o di una facoltà, già spettante
pagina 10 di 19 al "de cuius"; conf. 35466/2020; ma anche Cass. 12987/2020; Cass. 21287/2011 Cass.
4843/2019, favorevoli a gravare il chiamato dell'onere di costituirsi in riassunzione e di dar prova di non essere erede), né consente di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti (Cass. 15995/2022)” (cfr. Cass., sez. II, 12 gennaio 2024 cit.).
Né si possono desumere elementi di prova dalla mancata costituzione del chiamato;
“l'art. 115
c.p.c. impone, difatti, al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita". La contumacia esprime, pertanto, un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, non altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti, né esclude che l'attore debba fornire la prova”
(cfr. Cass., 12 gennaio 2024, cit.).
Diversamente, se il chiamato si costituisce in giudizio e non contesta di aver accettato l'eredità
o comunque sussistono elementi, anche relativi alla condotta processuale o extraprocessuale da lui tenuta, tali da far presumere intervenuta l'accettazione dell'eredità, deve ritenersi che l'onere della prova a carico dell'attore in riassunzione sia stato assolto.
Svolta tale premessa, occorre concludere nel senso dell'accertamento della qualità di erede della in capo alla convenuta , che, destinataria del ricorso in riassunzione, non ha CP_3 CP_1
contestato di essere divenuta erede della madre;
diversamente, per quanto riguarda il , la CP_2
domanda attorea non può che essere respinta, non essendovi alcun indice, neppure afferente alla sua condotta processuale (in quanto è rimasto contumace) o extraprocessuale, da cui desumere che egli abbia accettato l'eredità devolutagli dalla CP_3
3. Svolta tale premessa, deve invece essere accolta la domanda risarcitoria proposta dalla Pt_1
nei confronti della , in proprio e quale erede della CP_1 CP_3
A prescindere, infatti, dall'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento e degli altri atti d'indagine assunti in sede penale, che pure possono legittimamente essere usati in questa sede e pagina 11 di 19 posti a fondamento della decisione quali elementi di prova atipica, stante l'assenza di un generale principio di tipicità della prova nel processo civile (cfr. ex multis, Cass., sez. III, 31 ottobre 2024,
n. 2897), va detto che le due convenute, ritualmente costituite, hanno assunto un contegno totalmente non contestativo, rispetto ai fatti di causa, limitandosi a svolgere generiche deduzioni in punto di diritto sull'efficacia della sentenza di patteggiamento e sugli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 612-bis c.p., senza prendere posizione sui fatti allegati in citazione. Questi ultimi, peraltro, trovano ampio riscontro nella documentazione in atti e, in particolare, nelle numerose denunce presentate dalla dalla e dal nei confronti sia della Pt_1 Pt_2 Parte_3 che della (cfr. all. 1, 4, 18 e 23 all'atto introduttivo), oltre che nei verbali delle CP_3 CP_1
sommarie informazioni testimoniali, assunte dagli inquirenti in sede penale. Interrogata sui fatti di causa, la teste ha infatti confermato che vi erano stati numerosi problemi di Persona_2
convivenza tra la e la nel corso degli anni, principalmente provocati dalle Pt_1 CP_3
accuse che la seconda muoveva solitamente alla prima, anche pubblicamente, affacciandosi dal balcone: accuse di avere asportato e danneggiato beni di sua proprietà (cfr. all. 10 all'atto di citazione).
Ed ulteriori conferme si ricavano anche dalle sommarie informazioni rese dalla teste
[...]
, la quale ha riferito delle parole ingiuriose e minacciose proferite non solo dalla Persona_3
ma anche dalla , all'indirizzo della nel corso del tempo (cfr. all. 11 di CP_3 CP_1 Pt_1
parte attrice).
Il tutto trova, infine, riscontro nella documentazione informatica acquisita agli atti ed in particolare nei contenuti, dal tenore chiaramente diffamatorio, pubblicati sul gruppo Facebook
“ ” (cfr. all. 20, 21 e 22 all'atto di citazione). Parte_5
Ebbene, dal descritto quadro probatorio, si ricava che la e la , in concorso tra CP_3 CP_1
loro, hanno certamente tenuto plurime condotte aggressive, moleste e ingiuriose, ripetute nel tempo, volte a denigrare e a ingenerare uno stato d'ansia e di turbamento nei confronti della
Deve, inoltre, ritenersi che le stesse integrino il reato di atti persecutori di cui all'art. 612- Pt_1
bis c.p., avendo le convenute procurato all'attrice, con tali azioni, un rilevante e grave stato d'ansia, non riconducibile ad un turbamento passeggero o ad un fastidio.
pagina 12 di 19 Tanto si evince, in particolare, dalla documentazione medica prodotta da parte attrice (cfr. all. 44
e 45 all'atto di citazione), oltre che dalla stessa CTU esperita nel corso del giudizio, avendo il consulente tecnico medico-legale persuasivamente concluso che la è attualmente affetta Pt_1
da un disturbo dell'adattamento con ansia, di tipo cronico, la cui origine risulta compatibile con gli atteggiamenti vessatori, specie se prolungati nel tempo, come emerso nel corso del giudizio, causati dalle due convenute.
Non meritano, infatti, considerazione i rilievi svolti da parte convenuta circa il mancato svolgimento di test specifici da parte del CTU, essendo la relativa doglianza del tutto generica e priva di pregio da un punto di vista tecnico-scientifico.
Né può rilevare, in senso contrario, quanto dedotto da parte convenuta ovvero che le stesse, complice la loro età, non potrebbero rappresentare una concreta minaccia per l'incolumità fisica della come evidenziato da parte attrice, infatti, “ai fini della configurabilità del reato di Pt_1
atti persecutori è sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612 bis c.p.” (cfr. Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2015, n. 43085; nello stesso senso, Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2019, n. 36139).
Infine, non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata da parte convenuta di difetto di imputabilità del fatto ex art. 2046 c.c., sia perché tardivamente dedotta solo nelle note scritte depositate per l'odierna udienza, sia perché non supportata da alcun concreto elemento di prova,
a prescindere dall'età delle due convenute (rispettivamente di 93 e 72 anni).
Alla luce di ciò, la domanda della merita accoglimento e la convenuta , anche Pt_1 CP_1
quale erede della deve essere condannate al risarcimento del danno. CP_3
4. Quanto all'individuazione dei pregiudizi risarcibili, va detto che il CTU ha osservato che, in conseguenza della patologia sopra descritta, alla sono residuati postumi permanenti che Pt_1
incidono sulla sua complessiva integrità fisica nella misura dell'8%.
Ciò implica che, alla stessa, va riconosciuto in primo luogo il risarcimento del danno non patrimoniale, sotto il profilo della componente biologica o c.d. dinamico-relazionale, avendo l'illecito prodotto, a suo carico, una lesione dell'integrità psicologica degenerata in una vera e propria patologia, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della persona (cfr. Cass., sez. III, 3 marzo 2023, n. 6443, come di pagina 13 di 19 seguito massimata: “Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio”).
La liquidazione di tale voce di danno va, quindi, condotta in applicazione delle più recenti Tabelle approvate dal Tribunale di Milano (approvate nel 2024), che consentono lo scorporo dal danno biologico della componente morale-soggettiva, determinata come percentuale incrementale del primo, conformemente ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato
d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico- legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (cfr. Cass., sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006; nel senso dell'autonoma risarcibilità del danno morale rispetto a quello biologico, v. anche Cass., sez. III,
28 settembre 2018, n. 23469, secondo cui “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti
pagina 14 di 19 incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili”).
Considerate le valutazioni espresse dal CTU e tenuto altresì conto dell'età dell'attrice, alla data dell'introduzione del presente giudizio (58 anni), costituente il momento consumativo dell'illecito permanente, il risarcimento del danno non patrimoniale va dunque liquidato nella misura di € 12.951,00 per la sola componente dinamico-relazionale. Non vi è, infatti, alcuna evidenza a supporto di una possibile compresenza tra le citate conseguenze psico-patologiche ed un danno morale-soggettivo su base organica, consistente cioè nella complessiva compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, che consegue, in via di presunzione, a lesioni dell'integrità fisica particolarmente intense.
Né vi sono elementi, in assenza di specifiche deduzioni ed univoche risultanze istruttorie, per riconoscere all'attrice una qualche forma di personalizzazione del risarcimento, considerato che la misura standard prevista dalla legge o dal criterio equitativo tabellare vale già, di per sé, a compensare l'individuo della riduzione di tutte le occasioni in cui si esplica la sua personalità morale, intellettuale e culturale, sicché la stessa può essere incrementata, per il tramite della personalizzazione, con motivazione analitica e non stereotipata, solamente allo scopo di valorizzare le particolari circostanze del caso concreto, in un'ottica di uguaglianza sul piano sostanziale (cfr. Cass., sez. VI-3, 4 marzo 2021, n. 5865, così massimata: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge
o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”).
Alla citata voce di danno, deve tuttavia aggiungersi anche un risarcimento del danno morale privo di base organica e giustificato dalla compromissione, per effetto delle descritte condotte delittuose, di altri interessi costituzionalmente rilevanti privi attinenza con il bene salute. Infatti, la prolungata esposizione a comportamenti vessatori ed aggressivi, ripetuti nel tempo, ha pagina 15 di 19 indubbiamente cagionato ulteriori sofferenze emotive alla Larosa, del tutto disancorate dal processo psico-patologico in atto, sotto il profilo della compromissione della sfera domestica e familiare della stessa;
inoltre, il continuo ripetersi di ingiurie e diffamazioni ha certamente minato all'onore e alla reputazione dell'attrice, andando a procurarle ulteriori sofferenze che appaino, di per sé e a prescindere dalla componente biologica, meritevoli di ristoro.
Nel liquidare tale voce di danno, occorre dunque procedere ad una valutazione equitativa pura ex art. 1226 c.c., senza fare ricorso al criterio tabellare.
Considerata la particolare rilevanza degli interessi coinvolti e la gravità dell'offesa, protrattasi per diversi anni nonostante la richiesta di intervento dell'autorità giudiziaria, avanzata in più occasioni dalla danneggiata, ed esaminata altresì una serie di precedenti specifici, appare equo riconoscere all'attrice un risarcimento del danno morale di € 12.000,00.
Tale somma appare peraltro compatibile con i range previsti dalle Tabelle del Tribunale di
Milano del 2024, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa, utilizzabile quale strumento di raffronto esterno stante la parziale omogeneità dei beni giuridici coinvolti (onore e reputazione), viste le condotte parzialmente diffamatorie serbate dalle convenute nei suoi confronti, e tenuto altresì conto della natura dell'offesa, al limite tra la tenue e la modesta gravità.
Al suddetto importo, deve poi aggiungersi il risarcimento danno patrimoniale relativo alle spese mediche documentate, che il CTU ha ritenuto congrue per € 1.105,13, ed alle spese di consulenza tecnica stragiudiziale, per € 305,00, il tutto per totali € 1.410,13.
Infine, va detto che alle predette somme non può aggiungersi alcun importo né a titolo rivalutazione monetaria, né per interessi compensativi.
Sotto il primo aspetto, si osserva infatti che il risarcimento del danno è stato liquidato in valuta attuale e facendo applicazione delle più recenti tabelle milanesi.
Quanto al secondo profilo, occorre invece ribadire che “nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In
pagina 16 di 19 tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata
(o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (cfr. Cass. 13 luglio 2018, n. 18564; nello stesso senso, cfr. anche Cass. 18 febbraio 2016, n. 3173; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3355; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22347). Gravava, quindi, a carico dell'attrice l'onere di dedurre specificamente quale utilizzo avrebbe fatto del denaro, in ipotesi di tempestivo adempimento dell'obbligazione di valore.
Dal momento della liquidazione del risarcimento, coincidente con la data di pubblicazione della sentenza, saranno invece dovuti gli interessi di mora al tasso legale fino al saldo.
5. Merita poi accoglimento la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli altri attori, Pt_2
e , anche per conto della figlia minorenne . Parte_3 Per_1
È infatti incontestato che questi ultimi hanno convissuto, per un certo periodo di tempo, con la e che, durante la convivenza, anch'essi sono stati vittima di frequenti insulti, accuse, Pt_1
minacce e vessazioni, come peraltro accertato nella sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. del 14.09.2023, prodotta da parte attrice in allegato alla nota di deposito del 18.12.2023
e utilizzabile ai fini della decisione quale documentazione sopravvenuta rispetto allo spirare delle preclusioni istruttorie.
Né rileva che la stessa sia stata pronunciata solo nei confronti della , giacché la CP_1 CP_3
ha comunque omesso di fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa, da ritenersi non specificamente contestati ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
Le condotte sopra descritte hanno, infine, indubbiamente provocato una rilevante compromissione della loro serenità domestica e familiare, esponendo anche costoro, se non altro pagina 17 di 19 in ragione della loro vicinanza morale ed affettiva con la vittima primaria, ad uno stato di ansia e di prostrazione, meritevole di risarcimento.
Non essendovi, tuttavia, evidenza che i suddetti attori abbiano subito una qualche compromissione della loro integrità psico-fisica, in conseguenza dei fatti di reato, il risarcimento va limitato alla sola componente morale-soggettiva del danno, che si ritiene di liquidare equitativamente in € 3.000,00 per la , € 2.000,00 per la minore ed € 1.500,00 Pt_2 Persona_1
per . Parte_3
Anche in questo caso, non possono poi aggiungersi né la rivalutazione monetaria, giacché il danno è stato liquidato in valuta attuale, né gli interessi compensativi, in mancanza di deduzioni sull'utilizzo alternativo del denaro.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, saranno invece dovuti gli interessi di mora al tasso legale fino al pagamento effettivo.
6. Va, infine, riconosciuto agli attori tutti, congiuntamente stante la natura indivisibile della relativa obbligazione, un risarcimento del danno patrimoniale per le spese di assistenza legale, sostenute tanto nella fase delle indagini preliminari relativa ai tre procedimenti incardinati innanzi alla Procura della Repubblica presso questo stesso Tribunale, quanto per la fase stragiudiziale del presente giudizio, da liquidarsi secondo i valori minimi di cui al D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, con la maggiorazione del numero delle parti aventi la medesima posizione processuale, relativamente al terzo procedimento penale, per un totale, rispettivamente, di € 6.811,00 per l'attività penale ed € 1.205,00 per quella stragiudiziale, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificati dal D.M. n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, tenuto conto del valore della causa rientrante nello scaglione ricompreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00. Devono, inoltre, essere poste a carico delle convenute le spese di consulenza, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 18 di 19 1) Rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti di;
CP_2
2) AN , in proprio e quale erede di al pagamento in Controparte_1 CP_3
favore di della somma di € 24.951,00, a titolo di risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale, ed € 1.410,13 per danno patrimoniale, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) AN , in proprio e quale erede di al pagamento in Controparte_1 CP_3
favore di della somma di € 3.000,00, a titolo di risarcimento del danno non Parte_2
patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
4) AN , in proprio e quale erede di al pagamento in Controparte_1 CP_3
favore di della somma di € 2.000,00, a titolo di risarcimento del danno Persona_1
non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
5) AN , in proprio e quale erede di al pagamento in Controparte_1 CP_3
favore di della somma di € 1.500,00, a titolo di risarcimento del danno Parte_3
non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
6) AN , in proprio e quale erede di al risarcimento Controparte_1 CP_3
del danno patrimoniale per spese di assistenza legale in fase penale e stragiudiziale, a favore di , , e , che liquida Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3
in € 8.016,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
7) AN le convenute alla refusione delle spese processuali a favore degli attori, che liquida in € 630,80 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
8) Pone definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta . Controparte_1
Così deciso in Como, all'udienza del 25 marzo 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 25/03/2025, sono presenti:
per , e , questi ultimi anche per Parte_1 Parte_2 Parte_3
conto della figlia minore , l'avv. Graziella Foti;
Persona_1
per , l'avv. Simona Roncoroni;
Controparte_1
per , nessuno è comparso. CP_2
L'avv. Foti precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi e alle note depositate per l'odierna udienza.
L'avv. Roncoroni precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi ai propri atti e alle note di udienza.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 19 R.G. N. 2453/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2453/2022 vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), quest'ultima in persona dei genitori, Persona_1 C.F._4
tutti elettivamente domiciliati in Bulgarograsso, via per Guanzate n. 40, presso lo studio dell'avv.
Graziella Foti, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attori –
E
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._5 Controparte_1
), elettivamente domiciliate in Como, via Mentana n. 22, presso lo studio C.F._6 dell'avv. Simona Roncoroni che le rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenute –
Conclusioni delle parti:
pagina 2 di 19 Per gli attori: “Per i motivi esposti, previe le declaratorie del caso, condannare la sig.ra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._6
residente in [...], e il sig. (C.F. CP_2
) nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 21 [quale erede della defunta sig.ra (C.F. , nata a [...] C.F._5
Almenno San Bartolomeo (BG) il 19.03.1929 e deceduta in Lomazzo (CO) il 6.05.2024] in solido tra loro, a corrispondere alla sig.ra (C.F. ), nata a [...] C.F._1
NE (RC) il 14.05.1964 e residente in [...], la somma complessiva di euro 44.746,60 (di cui euro 10.746,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed euro
34.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale) o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa. Per i motivi esposti, previe le declaratorie del caso, condannare la sig.ra (C.F. Controparte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F._6
via Enrico Fermi n. 4, e il sig. (C.F. ) nato a [...] il CP_2 C.F._7
12.03.1979 e residente in [...] [quale erede della defunta sig.ra
(C.F. , nata a [...] il CP_3 C.F._5
19.03.1929 e deceduta in Lomazzo (CO) il 6.05.2024] in solido tra loro, a corrispondere ai sig.ri
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi residenti in C.F._3
Cadorago (CO), Via Como n. 43, in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale della minore (C.F. nata a [...]_1 C.F._4
Battaglia (CO) il 07.07.2018, la somma complessiva di euro 7.087,90 nella misura del 50% ciascuno (di cui euro 1.487,90 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed euro 5.600,00
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale) o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'evento al saldo. In ogni caso Con vittoria delle spese del presente giudizio, 15% spese generali di studio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
pagina 3 di 19 Per le convenute: “Si insiste pertanto nel rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e competenze professionali”.
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale per fatto costituente reato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
questi ultimi due anche nella loro qualità di genitori e legali rappresentanti della figlia minorenne,
, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale Persona_1 CP_3 Controparte_1
di Como, chiedendo la condanna delle stesse al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) da loro subito in conseguenza dei fatti di reato loro ascritti e da ricondurre, secondo gli attori, alla fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p.
Deducevano, in particolare, gli istanti che la era stata vicina di casa della della Pt_1 CP_3
sin dall'anno 2009 e che i loro rapporti erano sempre stati cordiali fino al mese di giugno CP_1
2017, allorché le due convenute avevano iniziato a manifestare atteggiamenti vessatori nei confronti della ingiuriandola, diffamandola e spingendosi finanche alle minacce. Più nel Pt_1
dettaglio, la veva accusato pubblicamente la di aver posto in essere una serie CP_3 Pt_1
condotte lesive della sua persona, quali citofonare nelle ore notturne, entrare dentro casa per rubarle la camomilla, tagliare i fiori o tagliare le frange dei tappeti, sparare colpi di pistola all'interno della sua autovettura, ecc.; inoltre, le convenute avevano iniziato a rivolgere all'indirizzo della una serie di gesti offensivi (segno delle corna, dito medio alzato e Pt_1
“gesto dell'ombrello”) ogniqualvolta la stesa si affacciava dal balcone.
Nonostante le segnalazioni rivolte dalla agli assistenti sociali del Comune di Cadorago, Pt_1
alla Polizia Locale e al Comando dei Carabinieri di Lomazzo, le condotte lesive erano proseguite atteso che: nel mese di luglio 2020, la si era rivolta alla con espressioni del tipo CP_1 Pt_1
“ladra, io conosco drogati a Cadorago, posso dare due soldi e ti faccio fuori”; nel mese di agosto
2020, mentre la stessa rincasava, entrambe le convenute l'avevano apostrofata dal balcone dicendole “è arrivata l'animale”; infine, in data 7.09.2020, la aveva sputato CP_3
pagina 4 di 19 all'indirizzo della e della figlia, , mentre le stesse si trovavano sul balcone Pt_1 Parte_2
e rivolto loro un gesto offensivo con il braccio.
I fatti sopra descritti avevano, dunque, procurato all'attrice uno stato di ansia e forti Pt_1
attacchi di panico, culminati in data 27.10.2020, allorché la stessa aveva perso il controllo del proprio veicolo provocando un incidente stradale.
Quest'ultima si era, pertanto, determinata a trasferirsi presso l'abitazione della figlia e del genero,
, e a presentare un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parte_3
Como, dal quale aveva avuto origine un primo procedimento penale a carico delle due convenute
(R.G.N.R. n. 3532/2020).
A seguito di ciò, le condotte non erano tuttavia cessate giacché la aveva pubblicato un CP_1
contenuto diffamatorio sul gruppo Facebook “ se”, evidentemente riferito alla Parte_4
dal seguente tenore “le persone capitano per caso e spesso ci riempiono la vita di gioia Pt_1
come tutti voi, una ti schianta a terra provocandomi dolore, ha la mania di farmi del male ma perde solo la sua dignità e intelligenza. Ciao cretina hai picchiato mia mamma di 91 anni”; a seguito dell'ulteriore denuncia presentata dall'attrice, era stato dunque aperto un ulteriore procedimento penale (R.G.N.R. n. 5428/2020), riunito al primo per connessione.
Nell'ambito delle indagini, erano state quindi sentite a sommarie informazioni le persone informate sui fatti, e , ed era stata altresì acquisita agli atti Persona_2 Persona_3 una relazione di servizio della Polizia Locale di Cadorago, dalla quale si evinceva che, nell'anno
2018, la e la avevano sollecitato l'installazione di telecamere di CP_3 CP_1 videosorveglianza per monitorare presunti “fatti sconcertanti ad opera della vicina”, che però non avevano dato alcun riscontro, essendo piuttosto emerso che era la ad essere Pt_1
costantemente vittima di insulti e vessazioni ad opera delle due convenute.
Il primo procedimento si era, dunque, concluso con una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., con cui il Giudice per le Indagini Preliminari aveva condannato entrambe le convenute alla pena di anni uno di reclusione, con applicazione della sospensione condizionale, subordinata allo svolgimento di un percorso terapeutico della durata di sei mesi (cfr. all. 17 all'atto di citazione).
pagina 5 di 19 Aggiungevano poi gli attori che, nonostante la prima condanna, vi era stato un ulteriore peggioramento della situazione a partire dal mese di giugno 2021, allorché la aveva fatto Pt_1
rientro nella propria abitazione assieme alla figlia, al genero e alla nipotina , i quali avevano Per_1
beneficiato della sua ospitalità nell'attesa di potersi trasferire presso la loro nuova abitazione;
a partire da allora, la aveva infatti iniziato ad inveire quotidianamente contro la stessa CP_3
apostrofandola con epiteti quali “ladra” o “puttana” e accusandola di averla derubata e Pt_1
percossa, il tutto alla presenza della , che, anziché placare la madre, si esprimeva con CP_1
parole minacciose del tipo “mamma finiscila di gridare perché ti prendono per pazza, comunque la faremo pagare a tutta la famiglia, mamma, figlia, genero e nipotina”.
In data 25.06.2021, la si era inoltre appostata sul balcone in attesa del rientro della CP_3
e, vedendola arrivare, anche alla presenza della nipote minorenne, l'aveva accusata di Pt_1
furto e le aveva intimato di restituirle il maltolto.
In aggiunta, con cadenza pressoché quotidiana, la veva iniziato ad urlare dal proprio CP_3
appartamento, accusando la di una serie di condotte lesive e palesemente inventate, quali: Pt_1
l'aver danneggiato volontariamente tutte le tapparelle del suo appartamento;
l'aver danneggiato il bagno procurandole un allagamento;
l'averle cosparso il pavimento di casa con il detersivo fino al punto di farla scivolare, procurandole lesioni alla spalla e al braccio;
l'averle sottratto il denaro contante dalla borsa;
l'aver fatto uso della sua lavatrice e della sua macchina da cucire, ubicate entrambe nella cantina della sua abitazione, il tutto senza autorizzazione e durante le ore notturne;
l'averle cosparso il letto di feci;
l'aver cosparso, con l'aiuto della , il petto e le Pt_2
braccia della con del peperoncino, appositamente acquistato in Calabria, al fine di CP_3
procurarle una reazione orticante;
l'aver spruzzato dello spray al peperoncino negli occhi della stessa CP_3
Allo stesso modo, la aveva avallato i comportamenti della madre, apostrofando la CP_1 con parole del tipo “ignorante, puttana, terrona, zingara” e tenendo un atteggiamento Pt_1
intimidatorio ogniqualvolta la stessa usciva sul balcone;
ad esempio, nel mese di luglio 2021, essa convenuta aveva collocato sul proprio balcone una tenda laterale ad anelli riavvolgibile, al solo scopo di spiare la controparte senza essere vista.
pagina 6 di 19 Per tali ragioni, la aveva presentato una nuova denuncia, in data 28.09.2021, da cui aveva Pt_1
avuto origine un ulteriore procedimento penale, terminato con l'avviso di conclusione delle indagini del 7.02.2022 (R.G.N.R. n. 5301/2021).
Da allora, i fatti non erano tuttavia cessati e le convenute avevano continuato ad insultare la e la con espressioni del tipo “ladre” e “puttane terrone”, spesso anche alla presenza Pt_1 Pt_2
della minore , alla quale, in un'occasione, erano state proferite dalla e Persona_1 CP_3
seguenti parole: “tu sei cattiva come tua mamma, stronza, mi dispiace solo per la bambina ma tanto diventerà come voi, cattive”.
In più occasioni, le convenute erano state dunque sorprese a spiare gli attori, ad insultarli verbalmente o con gesti denigratori (corna o gesto del dito medio alzato) e, in un'occasione, guardando attraverso lo spioncino della porta di casa, avevano scorto la posizionata CP_3 davanti all'ingresso, intenta ad aprire la vestaglia e ad indicare con le proprie mani la zona dei suoi stessi genitali.
Erano, inoltre, proseguite le accuse a carico della in quanto la 'aveva accusata Pt_1 CP_3
pubblicamente di essere entrata nella sua abitazione per sottrarle la borsa e i vestiti della figlia premorta, il tutto avvalendosi di una chiave universale che avrebbe consentito alla e ai Pt_1
suoi familiari di accedere alle dimore altrui;
erano poi proseguite le accuse e i post calunniosi, pubblicati dalle convenute, sul gruppo Facebook “ se”. Parte_4
Per tale ragione, gli attori tutti avevano presentato un'ulteriore denuncia-querela a carico della e della , da cui era scaturito un terzo procedimento penale (R.G.N.R. n. CP_3 CP_1
1177/2022), all'epoca in fase di indagini.
Premesso, pertanto, che le reiterate condotte aggressive e violente commesse dalle convenute integravano il delitto previsto dall'art. 612-bis c.p. (atti persecutori) e che, in conseguenza di ciò, tutti gli attori avevano subito un danno, tanto di natura patrimoniale, sotto il profilo delle spese mediche e di consulenza, sostenute dalla sola e delle spese di assistenza legale sostenute Pt_1
da tutti gli attori, quanto di natura non patrimoniale, avuto riguardo, in primo luogo, al danno biologico subito dalla che era risultata affetta da “Disturbo dell'Adattamento Cronico Pt_1 con Ansia e Umore Depresso Misti”, e al danno morale ed esistenziale, patito dagli attori tutti, chiedevano la condanna della della al risarcimento del danno, da liquidarsi CP_3 CP_1
pagina 7 di 19 almeno nella misura di € 44.746,60, per la ed € 7.087,90 per la , il e la Pt_1 Pt_2 Parte_3
minore , o comunque nella diversa somma ritenuta di giustizia. Per_1
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituivano le convenute, CP_3
, concludendo per il rigetto delle avverse domande. CP_1
Contestavano, infatti, l'efficacia vincolante attribuita dalla controparte all'intervenuta sentenza di patteggiamento e deducevano l'impossibilità di ricondurre quanto accaduto al reato di cui all'art. 612-bis c.p., in mancanza del relativo evento di danno, che non poteva certamente essere ascritto a due donne, rispettivamente, dell'età di 93 e 72 anni, non essendo costoro in grado di rappresentare una concreta minaccia per gli attori;
infine, contestavano l'esistenza e la quantificazione dei danni effettuata dalla controparte.
All'esito della prima udienza, la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e, per quanto qui rileva, in data 18.12.2023, parte attrice depositava sentenza di patteggiamento del 14.09.2023, pronunciata dal Giudice per le Indagini
Preliminari nei confronti della sola . CP_1
La causa veniva, dunque, istruita con l'esame dei testi , e , indicati Tes_1 Per_2 Persona_3
dagli attori, oltre che tramite CTU medico-legale sulla persona della Pt_1
All'esito, il processo veniva rinviato all'udienza dell'8.10.2024 per la precisazione delle conclusioni con discussione orale, in occasione della quale il difensore di parte convenuta dava atto dell'intervenuto decesso della CP_3
Dichiarata l'interruzione del processo, la causa veniva tempestivamente riassunta dagli attori e il relativo ricorso notificato ai chiamati all'eredità della convenuta deceduta, e Controparte_1
, figlio della di lei figlia premorta. CP_2
Con comparsa del 6.12.2024, la si costituiva nuovamente il giudizio, mentre il CP_1 CP_2
ometteva di costituirsi preferendo rimanere contumace.
La causa subiva, quindi, nuovamente rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per nuova discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tutto ciò premesso, occorre innanzitutto dare atto della rituale riassunzione della causa nei confronti dei chiamati alla successione legittima della convenuta deceduta, e Controparte_1
pagina 8 di 19 , figlio della figlia premorta della , succedutole per CP_2 CP_3 Persona_4
rappresentazione della madre (cfr. certificato storico di stato di famiglia, depositato dagli attori in data 20.03.2025). La domanda proposta nei confronti di quest'ultimo deve, tuttavia, essere respinta nel merito, giacché non vi è prova che il abbia accettato l'eredità della CP_2 CP_3
a differenza della che, costituendosi, nulla ha dedotto sul punto. CP_1
Infatti, un conto è il profilo attinente alla rituale riassunzione della causa, per cui è prioritaria l'esigenza di garantire la celere, regolare e rituale riattivazione della lite nei confronti di tutti i successori a titolo universale, destinati subentrare nella posizione processuale del de cuius; altro
è, invece, il problema dell'accertamento dell'effettivo possesso della qualità di erede, che investe il rapporto sostanziale ed è disciplinato, per un verso, dalle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova e, sotto altro profilo, dalle norme sostanziali che contemplano le forme di accettazione dell'eredità (cfr. Cass., sez. II, 12 gennaio 2024, n. 1330).
Si è dunque precisato che “quanto alla prova richiesta per la riassunzione della causa, le norme sull'interruzione delineano un regime di favore per la parte che intenda coltivare il processo, potendo notificare l'atto di riassunzione personalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto, senza dimostrare che i destinatari siano gli eredi effettivi della parte deceduta anche dal punto di vista sostanziale. Lo stesso criterio di prova vale in caso di notifica diretta ai soggetti che, in virtù del rapporto di parentela con il defunto, appaiano legittimati a subentrare nel processo come eredi. Tale attenuazione si ricollega all'esigenza di evitare i possibili effetti negativi della previsione di un breve termine per riattivare il processo a pena di estinzione, spesso incompatibile con i mezzi dati alla parte per sollecitare il chiamato a prendere posizione (ad es. tramite l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c.) o con la necessità di svolgere ricerche per acquisire la prova dell'accettazione. Per tali motivi l'art. 303, comma secondo,
c.p.c. solleva la parte dal compito di individuare singolarmente i potenziali eredi, destinatari della notifica dell'atto di riassunzione (Cass. 23783/2007) e di svolgere verifiche che, in assenza di specifici riscontri documentali, eccedano dal controllo allo stato degli atti, della sussistenza di uno stato di fatto legittimante la successione, qualora non sia conosciuta – o conoscibile con
l'ordinaria diligenza – alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza;
Cass. 22870/2015; Cass. 21287/2011). In
pagina 9 di 19 tal caso, effettuata la notifica, il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto
o ignoto, costituito o contumace (Cass. 12783/1998: Cass. 22797/2017)” (cfr. Cass., sez. II, 12 gennaio 2024, cit.).
Quanto invece all'accoglimento nel merito, lo stesso dipende necessariamente dall'effettivo accertamento della qualità di erede, che discende dall'accettazione dell'eredità.
Sul punto, occorre infatti rammentare che “in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (cfr. Cass., sez. lav., 30 agosto 2018, n. 24236; nello stesso senso, v. anche
Cass., sez. VI-2, 6 marzo 2018, n. 5247; Cass., sez. II, 12 marzo 2003, n. 3696; Cass., sez. II, 5 maggio 2002, n. 6479).
Ai fini dell'accoglimento nel merito della domanda, la parte istante è tenuta quindi non solo a provare la delazione ereditaria, ma anche che vi sia stata la relativa accettazione, senza che sia sufficiente, peraltro, la ricezione della notifica dell'atto di riassunzione. Infatti, “la semplice ricezione della notifica dell'atto di riassunzione non costituisce un atto di accettazione tacita (in tal senso, Cass. 34666/2020, secondo cui l'accettazione tacita ricorre solo se l'erede esperisca una domanda che sarebbe spettata al dante causa, o compia un atto che implichi necessariamente l'esercizio di un diritto già di pertinenza di quest'ultimo, ma non può essere utilmente configurata dal semplice fatto che egli non rifiuti la notificazione di un atto di riassunzione del giudizio, conseguente al decesso del proprio dante causa, poiché tale comportamento non integra una condotta dispositiva di un diritto, o di una facoltà, già spettante
pagina 10 di 19 al "de cuius"; conf. 35466/2020; ma anche Cass. 12987/2020; Cass. 21287/2011 Cass.
4843/2019, favorevoli a gravare il chiamato dell'onere di costituirsi in riassunzione e di dar prova di non essere erede), né consente di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti (Cass. 15995/2022)” (cfr. Cass., sez. II, 12 gennaio 2024 cit.).
Né si possono desumere elementi di prova dalla mancata costituzione del chiamato;
“l'art. 115
c.p.c. impone, difatti, al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita". La contumacia esprime, pertanto, un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, non altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti, né esclude che l'attore debba fornire la prova”
(cfr. Cass., 12 gennaio 2024, cit.).
Diversamente, se il chiamato si costituisce in giudizio e non contesta di aver accettato l'eredità
o comunque sussistono elementi, anche relativi alla condotta processuale o extraprocessuale da lui tenuta, tali da far presumere intervenuta l'accettazione dell'eredità, deve ritenersi che l'onere della prova a carico dell'attore in riassunzione sia stato assolto.
Svolta tale premessa, occorre concludere nel senso dell'accertamento della qualità di erede della in capo alla convenuta , che, destinataria del ricorso in riassunzione, non ha CP_3 CP_1
contestato di essere divenuta erede della madre;
diversamente, per quanto riguarda il , la CP_2
domanda attorea non può che essere respinta, non essendovi alcun indice, neppure afferente alla sua condotta processuale (in quanto è rimasto contumace) o extraprocessuale, da cui desumere che egli abbia accettato l'eredità devolutagli dalla CP_3
3. Svolta tale premessa, deve invece essere accolta la domanda risarcitoria proposta dalla Pt_1
nei confronti della , in proprio e quale erede della CP_1 CP_3
A prescindere, infatti, dall'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento e degli altri atti d'indagine assunti in sede penale, che pure possono legittimamente essere usati in questa sede e pagina 11 di 19 posti a fondamento della decisione quali elementi di prova atipica, stante l'assenza di un generale principio di tipicità della prova nel processo civile (cfr. ex multis, Cass., sez. III, 31 ottobre 2024,
n. 2897), va detto che le due convenute, ritualmente costituite, hanno assunto un contegno totalmente non contestativo, rispetto ai fatti di causa, limitandosi a svolgere generiche deduzioni in punto di diritto sull'efficacia della sentenza di patteggiamento e sugli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 612-bis c.p., senza prendere posizione sui fatti allegati in citazione. Questi ultimi, peraltro, trovano ampio riscontro nella documentazione in atti e, in particolare, nelle numerose denunce presentate dalla dalla e dal nei confronti sia della Pt_1 Pt_2 Parte_3 che della (cfr. all. 1, 4, 18 e 23 all'atto introduttivo), oltre che nei verbali delle CP_3 CP_1
sommarie informazioni testimoniali, assunte dagli inquirenti in sede penale. Interrogata sui fatti di causa, la teste ha infatti confermato che vi erano stati numerosi problemi di Persona_2
convivenza tra la e la nel corso degli anni, principalmente provocati dalle Pt_1 CP_3
accuse che la seconda muoveva solitamente alla prima, anche pubblicamente, affacciandosi dal balcone: accuse di avere asportato e danneggiato beni di sua proprietà (cfr. all. 10 all'atto di citazione).
Ed ulteriori conferme si ricavano anche dalle sommarie informazioni rese dalla teste
[...]
, la quale ha riferito delle parole ingiuriose e minacciose proferite non solo dalla Persona_3
ma anche dalla , all'indirizzo della nel corso del tempo (cfr. all. 11 di CP_3 CP_1 Pt_1
parte attrice).
Il tutto trova, infine, riscontro nella documentazione informatica acquisita agli atti ed in particolare nei contenuti, dal tenore chiaramente diffamatorio, pubblicati sul gruppo Facebook
“ ” (cfr. all. 20, 21 e 22 all'atto di citazione). Parte_5
Ebbene, dal descritto quadro probatorio, si ricava che la e la , in concorso tra CP_3 CP_1
loro, hanno certamente tenuto plurime condotte aggressive, moleste e ingiuriose, ripetute nel tempo, volte a denigrare e a ingenerare uno stato d'ansia e di turbamento nei confronti della
Deve, inoltre, ritenersi che le stesse integrino il reato di atti persecutori di cui all'art. 612- Pt_1
bis c.p., avendo le convenute procurato all'attrice, con tali azioni, un rilevante e grave stato d'ansia, non riconducibile ad un turbamento passeggero o ad un fastidio.
pagina 12 di 19 Tanto si evince, in particolare, dalla documentazione medica prodotta da parte attrice (cfr. all. 44
e 45 all'atto di citazione), oltre che dalla stessa CTU esperita nel corso del giudizio, avendo il consulente tecnico medico-legale persuasivamente concluso che la è attualmente affetta Pt_1
da un disturbo dell'adattamento con ansia, di tipo cronico, la cui origine risulta compatibile con gli atteggiamenti vessatori, specie se prolungati nel tempo, come emerso nel corso del giudizio, causati dalle due convenute.
Non meritano, infatti, considerazione i rilievi svolti da parte convenuta circa il mancato svolgimento di test specifici da parte del CTU, essendo la relativa doglianza del tutto generica e priva di pregio da un punto di vista tecnico-scientifico.
Né può rilevare, in senso contrario, quanto dedotto da parte convenuta ovvero che le stesse, complice la loro età, non potrebbero rappresentare una concreta minaccia per l'incolumità fisica della come evidenziato da parte attrice, infatti, “ai fini della configurabilità del reato di Pt_1
atti persecutori è sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612 bis c.p.” (cfr. Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2015, n. 43085; nello stesso senso, Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2019, n. 36139).
Infine, non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata da parte convenuta di difetto di imputabilità del fatto ex art. 2046 c.c., sia perché tardivamente dedotta solo nelle note scritte depositate per l'odierna udienza, sia perché non supportata da alcun concreto elemento di prova,
a prescindere dall'età delle due convenute (rispettivamente di 93 e 72 anni).
Alla luce di ciò, la domanda della merita accoglimento e la convenuta , anche Pt_1 CP_1
quale erede della deve essere condannate al risarcimento del danno. CP_3
4. Quanto all'individuazione dei pregiudizi risarcibili, va detto che il CTU ha osservato che, in conseguenza della patologia sopra descritta, alla sono residuati postumi permanenti che Pt_1
incidono sulla sua complessiva integrità fisica nella misura dell'8%.
Ciò implica che, alla stessa, va riconosciuto in primo luogo il risarcimento del danno non patrimoniale, sotto il profilo della componente biologica o c.d. dinamico-relazionale, avendo l'illecito prodotto, a suo carico, una lesione dell'integrità psicologica degenerata in una vera e propria patologia, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della persona (cfr. Cass., sez. III, 3 marzo 2023, n. 6443, come di pagina 13 di 19 seguito massimata: “Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio”).
La liquidazione di tale voce di danno va, quindi, condotta in applicazione delle più recenti Tabelle approvate dal Tribunale di Milano (approvate nel 2024), che consentono lo scorporo dal danno biologico della componente morale-soggettiva, determinata come percentuale incrementale del primo, conformemente ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato
d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico- legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (cfr. Cass., sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006; nel senso dell'autonoma risarcibilità del danno morale rispetto a quello biologico, v. anche Cass., sez. III,
28 settembre 2018, n. 23469, secondo cui “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti
pagina 14 di 19 incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili”).
Considerate le valutazioni espresse dal CTU e tenuto altresì conto dell'età dell'attrice, alla data dell'introduzione del presente giudizio (58 anni), costituente il momento consumativo dell'illecito permanente, il risarcimento del danno non patrimoniale va dunque liquidato nella misura di € 12.951,00 per la sola componente dinamico-relazionale. Non vi è, infatti, alcuna evidenza a supporto di una possibile compresenza tra le citate conseguenze psico-patologiche ed un danno morale-soggettivo su base organica, consistente cioè nella complessiva compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, che consegue, in via di presunzione, a lesioni dell'integrità fisica particolarmente intense.
Né vi sono elementi, in assenza di specifiche deduzioni ed univoche risultanze istruttorie, per riconoscere all'attrice una qualche forma di personalizzazione del risarcimento, considerato che la misura standard prevista dalla legge o dal criterio equitativo tabellare vale già, di per sé, a compensare l'individuo della riduzione di tutte le occasioni in cui si esplica la sua personalità morale, intellettuale e culturale, sicché la stessa può essere incrementata, per il tramite della personalizzazione, con motivazione analitica e non stereotipata, solamente allo scopo di valorizzare le particolari circostanze del caso concreto, in un'ottica di uguaglianza sul piano sostanziale (cfr. Cass., sez. VI-3, 4 marzo 2021, n. 5865, così massimata: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge
o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”).
Alla citata voce di danno, deve tuttavia aggiungersi anche un risarcimento del danno morale privo di base organica e giustificato dalla compromissione, per effetto delle descritte condotte delittuose, di altri interessi costituzionalmente rilevanti privi attinenza con il bene salute. Infatti, la prolungata esposizione a comportamenti vessatori ed aggressivi, ripetuti nel tempo, ha pagina 15 di 19 indubbiamente cagionato ulteriori sofferenze emotive alla Larosa, del tutto disancorate dal processo psico-patologico in atto, sotto il profilo della compromissione della sfera domestica e familiare della stessa;
inoltre, il continuo ripetersi di ingiurie e diffamazioni ha certamente minato all'onore e alla reputazione dell'attrice, andando a procurarle ulteriori sofferenze che appaino, di per sé e a prescindere dalla componente biologica, meritevoli di ristoro.
Nel liquidare tale voce di danno, occorre dunque procedere ad una valutazione equitativa pura ex art. 1226 c.c., senza fare ricorso al criterio tabellare.
Considerata la particolare rilevanza degli interessi coinvolti e la gravità dell'offesa, protrattasi per diversi anni nonostante la richiesta di intervento dell'autorità giudiziaria, avanzata in più occasioni dalla danneggiata, ed esaminata altresì una serie di precedenti specifici, appare equo riconoscere all'attrice un risarcimento del danno morale di € 12.000,00.
Tale somma appare peraltro compatibile con i range previsti dalle Tabelle del Tribunale di
Milano del 2024, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa, utilizzabile quale strumento di raffronto esterno stante la parziale omogeneità dei beni giuridici coinvolti (onore e reputazione), viste le condotte parzialmente diffamatorie serbate dalle convenute nei suoi confronti, e tenuto altresì conto della natura dell'offesa, al limite tra la tenue e la modesta gravità.
Al suddetto importo, deve poi aggiungersi il risarcimento danno patrimoniale relativo alle spese mediche documentate, che il CTU ha ritenuto congrue per € 1.105,13, ed alle spese di consulenza tecnica stragiudiziale, per € 305,00, il tutto per totali € 1.410,13.
Infine, va detto che alle predette somme non può aggiungersi alcun importo né a titolo rivalutazione monetaria, né per interessi compensativi.
Sotto il primo aspetto, si osserva infatti che il risarcimento del danno è stato liquidato in valuta attuale e facendo applicazione delle più recenti tabelle milanesi.
Quanto al secondo profilo, occorre invece ribadire che “nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In
pagina 16 di 19 tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata
(o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (cfr. Cass. 13 luglio 2018, n. 18564; nello stesso senso, cfr. anche Cass. 18 febbraio 2016, n. 3173; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3355; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22347). Gravava, quindi, a carico dell'attrice l'onere di dedurre specificamente quale utilizzo avrebbe fatto del denaro, in ipotesi di tempestivo adempimento dell'obbligazione di valore.
Dal momento della liquidazione del risarcimento, coincidente con la data di pubblicazione della sentenza, saranno invece dovuti gli interessi di mora al tasso legale fino al saldo.
5. Merita poi accoglimento la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli altri attori, Pt_2
e , anche per conto della figlia minorenne . Parte_3 Per_1
È infatti incontestato che questi ultimi hanno convissuto, per un certo periodo di tempo, con la e che, durante la convivenza, anch'essi sono stati vittima di frequenti insulti, accuse, Pt_1
minacce e vessazioni, come peraltro accertato nella sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. del 14.09.2023, prodotta da parte attrice in allegato alla nota di deposito del 18.12.2023
e utilizzabile ai fini della decisione quale documentazione sopravvenuta rispetto allo spirare delle preclusioni istruttorie.
Né rileva che la stessa sia stata pronunciata solo nei confronti della , giacché la CP_1 CP_3
ha comunque omesso di fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa, da ritenersi non specificamente contestati ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
Le condotte sopra descritte hanno, infine, indubbiamente provocato una rilevante compromissione della loro serenità domestica e familiare, esponendo anche costoro, se non altro pagina 17 di 19 in ragione della loro vicinanza morale ed affettiva con la vittima primaria, ad uno stato di ansia e di prostrazione, meritevole di risarcimento.
Non essendovi, tuttavia, evidenza che i suddetti attori abbiano subito una qualche compromissione della loro integrità psico-fisica, in conseguenza dei fatti di reato, il risarcimento va limitato alla sola componente morale-soggettiva del danno, che si ritiene di liquidare equitativamente in € 3.000,00 per la , € 2.000,00 per la minore ed € 1.500,00 Pt_2 Persona_1
per . Parte_3
Anche in questo caso, non possono poi aggiungersi né la rivalutazione monetaria, giacché il danno è stato liquidato in valuta attuale, né gli interessi compensativi, in mancanza di deduzioni sull'utilizzo alternativo del denaro.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, saranno invece dovuti gli interessi di mora al tasso legale fino al pagamento effettivo.
6. Va, infine, riconosciuto agli attori tutti, congiuntamente stante la natura indivisibile della relativa obbligazione, un risarcimento del danno patrimoniale per le spese di assistenza legale, sostenute tanto nella fase delle indagini preliminari relativa ai tre procedimenti incardinati innanzi alla Procura della Repubblica presso questo stesso Tribunale, quanto per la fase stragiudiziale del presente giudizio, da liquidarsi secondo i valori minimi di cui al D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, con la maggiorazione del numero delle parti aventi la medesima posizione processuale, relativamente al terzo procedimento penale, per un totale, rispettivamente, di € 6.811,00 per l'attività penale ed € 1.205,00 per quella stragiudiziale, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificati dal D.M. n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, tenuto conto del valore della causa rientrante nello scaglione ricompreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00. Devono, inoltre, essere poste a carico delle convenute le spese di consulenza, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 18 di 19 1) Rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti di;
CP_2
2) AN , in proprio e quale erede di al pagamento in Controparte_1 CP_3
favore di della somma di € 24.951,00, a titolo di risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale, ed € 1.410,13 per danno patrimoniale, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) AN , in proprio e quale erede di al pagamento in Controparte_1 CP_3
favore di della somma di € 3.000,00, a titolo di risarcimento del danno non Parte_2
patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
4) AN , in proprio e quale erede di al pagamento in Controparte_1 CP_3
favore di della somma di € 2.000,00, a titolo di risarcimento del danno Persona_1
non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
5) AN , in proprio e quale erede di al pagamento in Controparte_1 CP_3
favore di della somma di € 1.500,00, a titolo di risarcimento del danno Parte_3
non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
6) AN , in proprio e quale erede di al risarcimento Controparte_1 CP_3
del danno patrimoniale per spese di assistenza legale in fase penale e stragiudiziale, a favore di , , e , che liquida Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3
in € 8.016,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
7) AN le convenute alla refusione delle spese processuali a favore degli attori, che liquida in € 630,80 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
8) Pone definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta . Controparte_1
Così deciso in Como, all'udienza del 25 marzo 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 19 di 19