Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/02/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in persona del giudice dr.ssa Antonella Paparo, all'esito dell'udienza del 24.2.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 comma 1 cpc la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4631/2023 del Ruolo generale vertente
TRA
, rapp.ta e difesa per mandato in atti dall'avv. Parte_1
Vincenzo Del Sorbo e dall'avv.to Francesco Sicignano;
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
contumace conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente in epigrafe indicato, dipendente della ed in servizio CP_1
presso il Controparte_2
dove svolge le mansioni di operatore socio sanitario con livello BS, volta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione datrice di lavoro al pagamento delle somma di euro € 1.372,10, rivendicata a titolo di lavoro straordinario ex art 9 del ccnl comparto sanità del 7.7.1999 e del successivo art 29 comma 6 del ccnl comparto sanità 2016- 2018
La non si è costituita. Controparte_3
1
In corso di giudizio, l'azienda convenuta riconosceva il diritto alla prestazione in contestazione provvedendo al relativo pagamento, con una differenza per difetto di euro 158,22 rispetto a quanto richiesto in ricorso .
Parte istante all'odierna udienza rinunciava alla predetta differenza .
Nel merito, in ragione del parziale pagamento in via amministrativa della prestazione in questione nonché della rinuncia alla restante parte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno per un fatto sopravvenuto l'interesse delle parti a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale per 3/4, liquidate come in dispositivo. Il restante quarto va compensato tra le parti attesa la rinuncia di parte ricorrente.
P. Q. M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte resistente, in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente per 3/4, liquidate in tale ridotta misura in complessivi euro 1.012,5, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Compensa il restante quarto.
Torre Annunziata, 24.2.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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