Art. 9. 1. Il personale del Ministero di grazia e giustizia, compreso quello del Corpo di polizia penitenziaria, che presta servizio presso il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o nei servizi ad esso connessi ed ha effettivamente svolto per un periodo non inferiore a due anni mansioni di profilo diverso da quello relativo alla qualifica rivestita, e' inquadrato, a
richiesta, in tale profilo previa favorevole
valutazione del consiglio di amministrazione e a seguito del superamento di apposite prove selettive. I concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono banditi per i posti risultanti dopo l'espletamento di detta procedura.
2. Il contenuto delle prove selettive di cui al comma 1, i criteri di valutazione, le modalita' di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento delle suddette prove e quant'altro attiene alle prove stesse sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
richiesta, in tale profilo previa favorevole
valutazione del consiglio di amministrazione e a seguito del superamento di apposite prove selettive. I concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono banditi per i posti risultanti dopo l'espletamento di detta procedura.
2. Il contenuto delle prove selettive di cui al comma 1, i criteri di valutazione, le modalita' di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento delle suddette prove e quant'altro attiene alle prove stesse sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.