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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/10/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.4069 \2019 R.G.Aff. Cont. introitata in decisione il 29/09/2025 senza concessione di termini a seguito di udienza a trattazione scritta tenuta ai sensi dell'art 127 ter cpc.;
TRA
, con sede in Messina – Via della Parte_1
Munizione is. 323, 1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Messina, Codice Fiscale e Partita IVA in persona legale P.IVA_1
rappresentante p.t. sig.ra nata a [...] il 16 maggio Parte_2
1962 (Codice Fiscale ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1
in Messina, Via Cesare Battisti, 191, presso lo studio dell'Avv. Ennio
AN (C.F. PEC CodiceFiscale_2
fax n. 090.7384212) dal quale è Email_1
rappresentata e difesa giusta procura in atti,
Opponente CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, C.F. , P.IVA P.IVA_2
, REA Roma n. 756453, rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_3
in atti, dall'Avv. Prof. Antonino Longo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Barbera, sito in Rometta (ME), Via Nazionale n.
676, opposta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
sede legale in Roma, Via Ombrone 2, CAP 00198, P.IVA: pec: P.IVA_4
Email_2
terza chiamata in causa contumace
Conclusioni dei procuratori delle parti: insistono nelle proprie richieste riportandosi agli atti e verbali di causa
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n 2033/2017
In fatto ed in diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alla comparsa di risposta ed a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione a decreto ingiuntivo la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2033/2017, adducendo l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto perché tardivamente notificato;
la nullità della procura ad litem;
la mancata prova del credito;
la sospensione dei termini di pagamento della fattura n. M136418558 dell'importo di €
21.871,42 e la mancata impugnazione del provvedimento di accoglimento del ricorso cautelare iscritto al n. 2722/2015 R.G. Trib. Messina.
La società opponente concludeva, dunque, chiedendo l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo n. 2033/2017 del 29.11.2017, con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, a scioglimento di riserva il giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto impugnato.
Il procedimento de quo veniva pertanto rinviato per la precisazione delle conclusioni, indi assunto in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc , per essere successivamente rimesso sul ruolo per chiarimenti. La causa perveniva innanzi alla scrivente insediatasi nel mese di ottobre
2023, per la prima volta all''udienza del 23 aprile 2024 e, differita per carico di ruolo per i medesimi incombenti fino all'udienza del 16 settembre
2025 , tenuta in modalità cartolare ove veniva introitata in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del terzo chiamato
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che Controparte_3
non si è costituito nel presente giudizio.
Il motivo con cui l'istante eccepisce l'inefficacia del provvedimento impugnato risulta fondato, posto che alla luce delle risultanze processuali non può revocarsi in dubbio l'intervenuta violazione dei termini di cui all'art. 644 c.p.c. essendo stato emesso il decreto impugnato in data
29.11.2017 e, validamente notificato soltanto in data 23 giugno 2019.
Il provvedimento, non definitivo, di rimessione in termini va revocato stante l'insussistenza dei presupposti per la concessione , non avendo il creditore dimostrato in modo sufficiente che la mancata notifica entro i termini fosse dovuta a cause a lui non imputabili ovvero per irreperibilità e cessata attività risultando peraltro l'ingiunto titolare di indirizzo posta elettronica .
La tardata notifica del decreto ingiuntivo era da imputarsi ad evidente negligenza del creditore.
Giova peraltro osservare che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n.
1434). Secondo i giudici di legittimità infatti “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.” (Cass., Sez. 3, Sentenza 3.3.2009, n. 5071, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 606941; conf. Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n.
5915 del 11.3.2011).
“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.”
Or, nel caso di specie non sono stati forniti elementi probatori diretti a dimostrare i consumi effettivi relativamente ai quali si richiede il pagamento.
Preme rilevare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (ex multis Cass. 22.02.2002 n.2573.
L'onere di comprovare veridicità e congruità dei consumi addebitati alla opponente nelle fatture azionate in via monitoria competeva alla società opposta e ciò non è avvenuto. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, incombe sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16 novembre 2021, n.
34701).
Nel caso di specie non è stata dimostrata la fondatezza della pretesa creditoria , stante che le fatture reiteratamente contestate avrebbero Contr riguardato una rifatturazione e ciò a seguito dell'ispezione da parte di nell'anno 2022 ove era stato riscontrato un errore di misura pari all'81% a causa della presenza di un magnete che avrebbe alterato misurazione.
Giova osservare che chi vende l'energia elettrica (nel caso in specie la
[...]
, comprandola a sua volta da un altro soggetto (qui la CP_1 Controparte_2
, riceve da costui le informazioni sui consumi, e di conseguenza ha
[...]
l'onere di pretendere dal dante causa, eventualmente con chiamata in causa, la dimostrazione che quei consumi sono correttamente calcolati (Cass. civ.,
n. 18195/2021).
Alla luce di quanto sopra argomentato può affermarsi che nel caso in esame l'entità dei consumi elettrici effettivamente usufruiti dall'opponente non è stata dimostrata pertanto il decreto ingiuntivo portante n. 2033/2017 va revocato.
L'opposizione va accolta e le spese seguono la soccombenza .
PQM
Il Gop definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
, revoca il decreto ingiuntivo portante n Parte_1
2033/2017 notificato da In persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore .
Dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore Condanna l'opposta alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro
259,00 per spese vive, euro 3.809,00 per compensi oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali.
Che vanno distratte in favore dell'avvocato Ennio AN procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge .
Così deciso in Messina il 10 ottobre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.4069 \2019 R.G.Aff. Cont. introitata in decisione il 29/09/2025 senza concessione di termini a seguito di udienza a trattazione scritta tenuta ai sensi dell'art 127 ter cpc.;
TRA
, con sede in Messina – Via della Parte_1
Munizione is. 323, 1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Messina, Codice Fiscale e Partita IVA in persona legale P.IVA_1
rappresentante p.t. sig.ra nata a [...] il 16 maggio Parte_2
1962 (Codice Fiscale ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1
in Messina, Via Cesare Battisti, 191, presso lo studio dell'Avv. Ennio
AN (C.F. PEC CodiceFiscale_2
fax n. 090.7384212) dal quale è Email_1
rappresentata e difesa giusta procura in atti,
Opponente CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, C.F. , P.IVA P.IVA_2
, REA Roma n. 756453, rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_3
in atti, dall'Avv. Prof. Antonino Longo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Barbera, sito in Rometta (ME), Via Nazionale n.
676, opposta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
sede legale in Roma, Via Ombrone 2, CAP 00198, P.IVA: pec: P.IVA_4
Email_2
terza chiamata in causa contumace
Conclusioni dei procuratori delle parti: insistono nelle proprie richieste riportandosi agli atti e verbali di causa
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n 2033/2017
In fatto ed in diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alla comparsa di risposta ed a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione a decreto ingiuntivo la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2033/2017, adducendo l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto perché tardivamente notificato;
la nullità della procura ad litem;
la mancata prova del credito;
la sospensione dei termini di pagamento della fattura n. M136418558 dell'importo di €
21.871,42 e la mancata impugnazione del provvedimento di accoglimento del ricorso cautelare iscritto al n. 2722/2015 R.G. Trib. Messina.
La società opponente concludeva, dunque, chiedendo l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo n. 2033/2017 del 29.11.2017, con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, a scioglimento di riserva il giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto impugnato.
Il procedimento de quo veniva pertanto rinviato per la precisazione delle conclusioni, indi assunto in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc , per essere successivamente rimesso sul ruolo per chiarimenti. La causa perveniva innanzi alla scrivente insediatasi nel mese di ottobre
2023, per la prima volta all''udienza del 23 aprile 2024 e, differita per carico di ruolo per i medesimi incombenti fino all'udienza del 16 settembre
2025 , tenuta in modalità cartolare ove veniva introitata in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del terzo chiamato
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che Controparte_3
non si è costituito nel presente giudizio.
Il motivo con cui l'istante eccepisce l'inefficacia del provvedimento impugnato risulta fondato, posto che alla luce delle risultanze processuali non può revocarsi in dubbio l'intervenuta violazione dei termini di cui all'art. 644 c.p.c. essendo stato emesso il decreto impugnato in data
29.11.2017 e, validamente notificato soltanto in data 23 giugno 2019.
Il provvedimento, non definitivo, di rimessione in termini va revocato stante l'insussistenza dei presupposti per la concessione , non avendo il creditore dimostrato in modo sufficiente che la mancata notifica entro i termini fosse dovuta a cause a lui non imputabili ovvero per irreperibilità e cessata attività risultando peraltro l'ingiunto titolare di indirizzo posta elettronica .
La tardata notifica del decreto ingiuntivo era da imputarsi ad evidente negligenza del creditore.
Giova peraltro osservare che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n.
1434). Secondo i giudici di legittimità infatti “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.” (Cass., Sez. 3, Sentenza 3.3.2009, n. 5071, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 606941; conf. Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n.
5915 del 11.3.2011).
“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.”
Or, nel caso di specie non sono stati forniti elementi probatori diretti a dimostrare i consumi effettivi relativamente ai quali si richiede il pagamento.
Preme rilevare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (ex multis Cass. 22.02.2002 n.2573.
L'onere di comprovare veridicità e congruità dei consumi addebitati alla opponente nelle fatture azionate in via monitoria competeva alla società opposta e ciò non è avvenuto. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, incombe sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16 novembre 2021, n.
34701).
Nel caso di specie non è stata dimostrata la fondatezza della pretesa creditoria , stante che le fatture reiteratamente contestate avrebbero Contr riguardato una rifatturazione e ciò a seguito dell'ispezione da parte di nell'anno 2022 ove era stato riscontrato un errore di misura pari all'81% a causa della presenza di un magnete che avrebbe alterato misurazione.
Giova osservare che chi vende l'energia elettrica (nel caso in specie la
[...]
, comprandola a sua volta da un altro soggetto (qui la CP_1 Controparte_2
, riceve da costui le informazioni sui consumi, e di conseguenza ha
[...]
l'onere di pretendere dal dante causa, eventualmente con chiamata in causa, la dimostrazione che quei consumi sono correttamente calcolati (Cass. civ.,
n. 18195/2021).
Alla luce di quanto sopra argomentato può affermarsi che nel caso in esame l'entità dei consumi elettrici effettivamente usufruiti dall'opponente non è stata dimostrata pertanto il decreto ingiuntivo portante n. 2033/2017 va revocato.
L'opposizione va accolta e le spese seguono la soccombenza .
PQM
Il Gop definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
, revoca il decreto ingiuntivo portante n Parte_1
2033/2017 notificato da In persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore .
Dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore Condanna l'opposta alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro
259,00 per spese vive, euro 3.809,00 per compensi oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali.
Che vanno distratte in favore dell'avvocato Ennio AN procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge .
Così deciso in Messina il 10 ottobre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò