Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/05/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 365 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...], in Parte_1 C.F._1 data 20.12.1976, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. RO AD - CF
- che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso e C.F._2 sig.ra - CF - nata a Lamezia Terme (CZ) ed in data 15.11.1979, a Controparte_1 C.F._3 sua volta rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELLA MASCARO - CF - elettivamente C.F._4 domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, depositate separatamente in cancelleria in data 19 e 27 maggio
2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 30.04.2025 - che i ricorrenti, in data 13.10.2001, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Lamezia Terme (CZ), con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del relativo comune, atto n. 112, parte II, S. A, Vol. 0, Uff. 1, anno 2001.
Dall'unione coniugale nascevano due figlie: , in data 22.09.2002, e , in data Persona_1 Persona_2
04.09.2007, la seconda delle quali – dunque – allo stato ancora minorenne;
che, a causa di incompatibilità caratteriali veniva meno l'affectio coniugalis, pertanto i coniugi addivenivano alla decisione di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La figlia minor verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_2 presso la madre. Il padre avrà diritto a vederla e tenerla con sé previo accordo diretto con la stessa;
3) La casa coniugale sita nel Comune di Lamezia Terme alla Via Roberto Il Guiscardo n. 45, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, sarà assegnata alla madre , dove vivrà unitamente alle figlie, Controparte_1 di cui una minorenne;
4) Il sig verserà a titolo di mantenimento delle due figlie (maggiorenne ma non ancora Pt_1 Persona_1 economicamente autosufficiente) e , la somma mensile di € 500 (cinquecento/00) entro il giorno Per_2
5 di ogni mese;
5) Ambedue i coniugi contribuiranno, nella misura del 50% cadauno, alle spese straordinarie minori, che dovranno, comunque sia, preventivamente concordarsi tra i genitori successivamente documentarsi ai fini del relativo diritto di rimborso. In merito a ciò, al fine prevenire disguidi e conflittualità, si precisa quanto appresso: "Le spese straordinarie sono non soltanto perché oggettivamente imprevedibili, nell'an, ma altresì perché, quantum relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovvero sia imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero: prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese straordinarie
"obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, 3
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto del minore. Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta";
6) I coniugi rinunciano reciprocamente al riconoscimento di qualsiasi contributo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
7) I coniugi si impegnano, fin d'ora, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
8) La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
9) Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto e/o documenti validi per l'espatrio anche in favore dei minori;
10) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
In rito – altresì – gli stessi dichiaravano espressamente, sin dal deposito del ricorso introduttivo, di non volersi riconciliare e chiedevano di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 365 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. - Parte_1
CF - nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio C.F._1
Legale dell'Avv. RO AD - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio C.F._2 giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig.ra - CF - nata a Controparte_1 C.F._3
Lamezia Terme (CZ) ed in data 15.11.1979, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELLA MASCARO
- CF - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in C.F._4 calce al ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 02.05.2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 27/05/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
4
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, in data 19 e 27 maggio 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 5 maggio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora anche in parte minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Come si ricava sia dalla natura consensuale nativa della controversia, sia dalla esplicita richiesta delle parti formulata sin dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 365 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. RO AD - CF - che lo C.F._2 rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig.ra - CF Controparte_1
- nata a Lamezia Terme (CZ) ed in data 15.11.1979, a sua volta rappresentata e difesa C.F._3 5
dall'avv. RAFFAELLA MASCARO - CF - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio C.F._4 legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF Parte_1
- nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale C.F._1 dell'Avv. RO AD - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio giusta C.F._2 procura rilasciata in calce al ricorso e sig.ra - CF - nata a Lamezia Controparte_1 C.F._3
Terme (CZ) ed in data 15.11.1979, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELLA MASCARO - CF
- elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_2 presso la madre. Il padre avrà diritto a vederla e tenerla con sé previo accordo diretto con la stessa;
3. La casa coniugale sita nel Comune di Lamezia Terme alla Via Roberto Il Guiscardo n. 45, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, sarà assegnata alla madre, , dove vivrà unitamente alle figlie, di Controparte_1 cui una minorenne;
Il sig verserà a titolo di mantenimento delle due figli (maggiorenne ma |日|A|ab Chiedi Pt_1 Persona_1
a Copilot non ancora economicamente autosufficiente) , la somma mensiledi € 500 Per_2
(cinquecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese;
5. Ambedue i coniugi contribuiranno, nella misura del 50% cadauno, alle spese straordinarie minori, che dovranno, comunque sia, preventivamente concordarsi tra i genitori successivamente documentarsi ai fini del relativo diritto di rimborso. In merito a ciò, al fine prevenire disguidi e conflittualità, si precisa quanto appresso:
"Le spese straordinarie sono non soltanto perché oggettivamente imprevedibili, nell'an, ma altresì perché, quantun relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovvero sia imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)
e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero: prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della 6
separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese straordinarie
"obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto del minore. Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difento il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta"
6. I coniugi rinunciano reciprocamente al riconoscimento di qualsiasi contributo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7. I coniugi si impegnano, fin d'ora, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
8. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
9. Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto e/o documenti validi per l'espatrio anche in favore dei minori;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 112, parte II, S. A, Vol. 0, Uff. 1, anno 2001 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite. 7
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)