Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Floriana Consolante Presidente
Dott.ssa Serena Berruti Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Enrica Nasti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 53 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. BARBIERI ANTONIO giusta procura allegata al ricorso e domiciliata in Benevento presso il suo studio
-ricorrente-
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avvocato CAPOZZI giusta procura a margine della comparsa e domiciliato in Benevento presso il suo studio
-resistente-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore necessario-
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
-1 di 4-
IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente ha adito il Tribunale di Benevento al fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Benevento avente n. 438/2017, mediante riduzione dell'assegno di mantenimento previsto a suo carico ed in favore del figlio - da € 500,00 ad Persona_1
€ 300,00- e la revoca dell'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento, la somma di € 250,00 all'ex marito, in considerazione di un peggioramento delle sue condizioni economiche.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle domande formulate:
-che nel frattempo le sue condizioni economiche erano peggiorate sia perchè non più unica titolare della farmacia in precedenza di sua proprietà -essendone divenuta socia al 50% con il fratello, con conseguente notevole riduzione dei redditi- sia in considerazione della nascita, nel 2022, di un altro figlio avuto dal nuovo compagno, con conseguente aumento delle spese da sostenere.
Il nel costituirsi si è opposto alla richiesta di Pt_2 modifica delle condizioni di divorzio deducendo a sostegno delle sue difese:
-la non veridicità delle affermazioni della circa una Pt_1 diminuzione dei propri redditi che, al contrario, avevano subìto un incremento durante la pandemia, per lo svolgimento dei tamponi anticovid, attività ancora svolta;
-che i redditi dichiarati (di soli 1000 € mensili) erano non verosimili, tenuto conto che la detta farmacia era l'unica del paese, e che la resistente conduceva al contrario una vita agiata, essendo proprietaria di diversi beni immobili, automobili di lusso e spesso faceva vacanze anche all'estero;
-2 di 4- -che inoltre il figlio aveva necessità di continui Per_1 esborsi economici, sia per i suoi problemi di salute che per motivi di studio, frequentando lo stesso il conservatorio;
-che la ricorrente si era sempre disinteressata del figlio in quanto mai aveva trascorso del tempo con lui, mai aveva provveduto ad acquistare alcunchè per lo stesso, né lo aveva inserito nella sua nuova famiglia coinvolgendolo in attività o in vacanze insieme e comunque non aveva mai onorato volontariamente l'obbligo del mantenimento.
Disposta l'integrazione di documentazione reddituale delle parti e rinviata la causa per l'audizione del figlio minore, alle successive udienze le parti hanno rappresentato la pendenza di trattative per il deposito di conclusioni congiunte e nelle note ex art. 127 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 8 gennaio 2025 hanno depositato accordo sopravvenuto tra le parti in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, prevedendo, ferme restando le condizioni non modificate, l'obbligo della ricorrente di versare entro il 5 di ogni mese la somma di € 500,00 per il mantenimento del figlio oltre rivalutazione annuale Per_1 secondo gli indici ISTAT, direttamente su conto corrente a lui intestato, l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie (con rinvio, per la relativa individuazione e disciplina al protocollo siglato dal
Tribunale di Benevento con il consiglio dell'ordine) e la rinuncia del resistente all'assegno a proprio favore di € 250,00.
Il P.M. ha dato il suo parere favorevole all' accoglimento della modifica concordata, in data 16 gennaio 2025.
La chiesta modifica delle condizioni di divorzio è meritevole di accoglimento, non essendo contraria agli interessi del figlio, maggiorenne ma non autosufficiente, e non ponendosi in contrasto con norme imperative. Pertanto essa viene omologata dal Tribunale con conseguente modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio.
-3 di 4- Il raggiungimento dell'accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
-omologa l'accordo tra le parti depositato in data 29 dicembre
2024 e per l'effetto modifica, alla luce di esso, le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 438/2017;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio
2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT.SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
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