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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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- 1. Requisiti, validità e impugnazioneStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 22 gennaio 2026
Il testamento olografo rappresenta la forma più semplice e riservata di disposizione delle proprie ultime volontà, disciplinata dall'articolo 602 del Codice Civile [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. A differenza del testamento pubblico, non richiede l'intervento di un notaio né la presenza di testimoni al momento della sua redazione, garantendo così segretezza e immediatezza [Tribunale Ordinario Pordenone, sez. S1, sentenza n. 141/2017][Tribunale di Frosinone, Sentenza n.122 del 31 gennaio 2024]. Tuttavia, proprio per la sua natura di scrittura privata, la legge impone requisiti di forma tassativi, la cui violazione può comportare l'invalidità dell'atto, con conseguenze significative …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott. Salvatore Regasto Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 887/2020 R.G., posta in deliberazione all'udienza del
4.11.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Corigliano Parte_1 C.F._1
RO (CS), via G. D'Annunzio n. 12, presso lo studio dell'avv. Vittorio Ruscio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
ATTRICE CONTRO (C.F. , elettivamente domiciliata in Corigliano Controparte_1 C.F._2
RO (CS), via G. D'Annunzio n. 12, presso lo studio dell'avv. Vittorio Ruscio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTA NONCHÉ CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
14; (C.F. ), residente in [...] C.F._4
C.da Scarame n. 1/A; CONVENUTI CONTUMACI OGGETTO: impugnazione testamento. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69/2009 entrata in vigore il 4.7.2009. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , e affinchè venisse CP_2 Controparte_3 Controparte_1 accertata e dichiarata la nullità del testamento olografo redatto il 17.1.2000 e pubblicato il 30.6.2015 davanti al Notaio in Falerna Marina, rep. n. 105.610, racc. n. 37902, con il quale Persona_1
, deceduta in Lamezia Terme il 17.6.2003 aveva disposto di tutti i suoi beni, ed in Persona_2 particolare della casa di vecchia costruzione, sita in Sambiase (ora Lamezia Terme) (CZ) alla via Palermo, catastalmente individuata al foglio di mappa 83, p.lla 456, piano terra e primo piano categoria
1 A/4, in favore di , per non essere stata scritta la scheda testamentaria di proprio pugno CP_2 dalla de cuius. L'attrice chiedeva, inoltre, che si dichiarasse aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, con la condanna di a restituire all'eredità il bene immobile sopraindicato detenuto senza CP_2 titolo. Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda attorea, accettando senza Controparte_1 alcuna riserva quanto chiesto dall'attrice, ammettendo la fondatezza della domanda in iure ed in facto. Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione non accettavano il dialogo processuale e CP_2 Controparte_3
Nella prima memoria di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., l'attrice precisava la domanda, sporgendo querela di falso della scrittura privata utilizzata a testamento olografo dal convenuto . CP_2
Con ordinanza del 18.11.2021 il Tribunale rilevava che per contestare l'autenticità di un testamento olografo non era necessario proporre querela di falso essendo sufficiente la proposizione della domanda di accertamento negativo di provenienza della scrittura privata e ammetteva una CTU grafologica al fine di accertare l'autenticità o falsità e la provenienza da dell'intero contenuto del Persona_2 testamento olografo del 17.1.2000 oggetto di causa (con elaborato peritale redatto dalla dott.ssa
[...] depositato il 12.10.2022). Persona_3
Espletata la CTU, la causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2024, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare occorre rilevare che il presente giudizio, avendo ad oggetto una impugnativa di testamento, appartiene alla competenza del Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50- bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis. Nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice (cui ha aderito la convenuta
[...]
sia fondata nei limiti di ragione e pertanto debba essere accolta secondo quanto si dirà. CP_1
L'attrice, nipote di , deceduta in data 17.3.2003 in Lamezia Terme (CZ), ha chiesto che Persona_2 si accertasse e dichiarasse la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c. del testamento olografo redatto il 17.1.2000 e pubblicato il 30.6.2015 davanti al Notaio con il quale la de cuius aveva Persona_1 disposto dei propri beni in favore di tutti i suoi beni, ed in particolare dell'immobile sito in Lamezia Terme (CZ) alla via Palermo, in favore dell'altro figlio per non essere stato scritto dalla CP_2 de cuius. Giova rammentare, al riguardo, che l'ordinamento concede la possibilità di far valere in giudizio la nullità o l'annullabilità del testamento a chiunque vi abbia interesse. Legittimati ad impugnare l'atto di ultima volontà sono, in buona sostanza, coloro che possano vantare un diritto successorio in dipendenza del venir meno del testamento contestato. Per provare il proprio interesse, coloro che impugnano devono dunque dimostrare di poter beneficiare, in assenza del testamento impugnato, di un acquisto mortis causa in forza di un altro testamento ovvero sulla base di successione legittima. La prova del titolo a succedere (da cui deriva l'interesse ad impugnare) può essere data in giudizio mediante la produzione del testamento ovvero degli atti di stato civile da cui desumere l'esistenza dei rapporti familiari con il de cuius che fondano la chiamata all'eredità ex lege. Nel caso di specie, la prova delle legittimazione attiva di è stata fornita Parte_1 documentalmente mediante gli atti dello stato civile prodotti in giudizio. Tanto precisato anche in ordine al thema decidendum, giova rammentare che il testamento olografo, disciplinato dagli artt. 602 e ss. c.c., deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del
2 testatore, essendo espressamente sanzionata con la nullità del testamento stesso (art. 606 c.c.) la mancanza dell'autografia o della sottoscrizione. Tali requisiti, infatti, mirano a garantire la certezza della riferibilità delle disposizioni testamentarie al testatore (ex plurimis cfr. Cass. 30.10.2008 n. 26528; Cass. 7.07.2004, n. 12458). Più in particolare, il testamento olografo è il testamento redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore e rappresenta da sempre la forma più semplice ed economica, con cui una persona può disporre dei suoi averi per il periodo successivo alla propria morte nella più assoluta autonomia e riservatezza, senza l'intervento di altre persone o l'assistenza di un professionista e senza dover adottare sofisticati mezzi di redazione. Come per ogni forma testamentaria anche per la validità del testamento olografo occorre che il suo autore sia maggiorenne, non interdetto e capace di intendere e di volere nel momento in cui la dichiarazione di volontà viene perfezionata. La legge prevede tre requisiti essenziali per la validità del testamento olografo: l'autografia, la datazione in relazione al momento in cui il documento viene perfezionato, la sottoscrizione sempre e Per autografia s'intende molto semplicemente la scrittura manuale, per mezzo della quale il testatore formalizza le sue ultime volontà, senza utilizzare mezzi meccanici o elettronici o ricorrere alla sostituzione e collaborazione di altre persone anche solo per scrivere poche parole o passaggi del testo. Infatti, l'eventuale utilizzo di strumenti di videoscrittura, del personal computer o il rilievo di una scrittura diversa da quella abituale del testatore comportano l'invalidità del testamento olografo, proprio perché verrebbe a mancare il requisito dell'autografia che definisce, su un piano strettamente giuridico, l'autenticità del documento, quindi la certezza sulla sua provenienza in relazione alla volontà in esso espressa. Quando si parla di scrittura di mano del testatore deve intendersi anche il suo naturale modo di scrivere, ossia lo stile grafico e intellettuale che è specifico e riconoscibile per ognuno di noi. Normalmente s'intende che una scrittura manuale sia in corsivo, ma non esiste alcuna norma di legge che vieti la redazione di un testamento olografo con caratteri in stampatello. In merito è intervenuta anche la Corte di Cassazione, precisando in buona sostanza che non prevale una forma di scrittura sull'altra, essendo soltanto necessario, che il testo perfezionato sia riconducibile senza alcun dubbio al testatore e spesso anche la scrittura in stampatello può essere personale e abituale come la scrittura in corsivo. Con la sentenza n. 31457/2018 la Cassazione ha dunque dichiarato valido un testamento olografo scritto in stampatello in mancanza di prove, sulla base delle quali accertare la falsità dell'atto da parte di chi ne contestava l'autenticità (così anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 15169/2010 e n. 26242/2014). L'uso dello stampatello dunque non esclude di per sé l'autenticità del testamento, rappresentando comunque un elemento di cui dover tenere conto, in particolare quando non abituale o comunque non giustificato da particolari condizioni o status psico-fisici del testatore (Cass. Civ. n. 31457/2018). La parte che contesta la genuinità della scheda testamentaria ha l'onere probatorio di fondare in giudizio la sua impugnazione;
in mancanza di tali prove, è irrilevante che il testamento sia stato redatto con caratteri in stampatello. Al testamento olografo deve anche essere apposta una data (prima o dopo la sottoscrizione non ha importanza), che non lasci incertezze sulla collocazione temporale dell'atto, ossia sul momento in cui esso viene scritto e firmato. Dovranno quindi essere indicati giorno, mese e anno, ma può essere anche essere indicato un riferimento temporale non classico, comunque certo, perché proprio di una ricorrenza o celebrazione con l'anno specificato.
3 La funzione della data è certamente essenziale anche nella forma testamentaria in esame, perché indica il momento esatto in cui viene scritto l'atto, consentendo prima di tutto di verificare se in quel particolare momento il testatore era in possesso della piena capacità di intendere e volere e altresì di verificare, in presenza di più testamenti nel tempo, quale sia l'ultimo, capace di sostituire i precedenti. La mancanza della data determina pertanto l'annullabilità del testamento olografo nei termini e nei modi che vedremo di seguito. La data incompleta, una data erroneamente apposta e infine una data falsa sono ipotesi affini e forse anche più frequenti dell'assenza vera e propria di una qualunque datazione dell'atto; in merito è intervenuta più volte la giurisprudenza della Corte di Cassazione. In particolare, la data falsa (ossia non apposta dal testatore ma da altri) e la data erronea non costituiscono di per sé causa d'invalidità del testamento, perché peraltro, se l'indicazione non è apertamente improbabile o visivamente diversa rispetto agli abituali caratteri del testatore, nessuno tra gli eredi potrebbe accorgersi della sua falsità. Solo chi ha un interesse giuridico a contestarne la veridicità può allora proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di lui l'onere della relativa prova, sul presupposto che il testamento olografo sia un atto innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa (Cass. SS.UU. n. 12307/2015). In altri termini, contestando la veridicità della data di un testamento olografo, è necessario attivare un giudizio con il quale si accerti la difformità lamentata, a tal fine fornendo al giudice le prove di una falsificazione operata da terzi o dell'errore materiale in cui è incorso il testatore magari anche solo per distrazione (Cass. Civ., ordinanza n. 22197/2017). Solo la data erroneamente apposta tuttavia potrà essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi che si possono dedurre o ricavare dalla scheda testamentaria (Cass. Civile, n. 10613/2016). Inoltre, il testamento olografo deve essere sottoscritto dal testatore, che in tal modo attesta la propria identità e paternità del documento senza alcuna possibilità di equivoco, firmandosi con nome e cognome (anche con un soprannome o pseudonimo conosciuto) o anche semplicemente con l'espressione tipica di un legame affettivo, che sempre però non lasci dubbi ai destinatari circa l'identificazione dell'autore. Naturalmente anche la firma deve essere autografa e apposta alla fine delle ultime dichiarazioni di volontà; se poi abitualmente il testatore si firmava in maniera illeggibile, l'atto è comunque valido, purché sia dimostrabile in giudizio, in caso di contestazione, questa sua caratteristica con la comparazione di vari documenti autentici sempre dallo stesso sottoscritti in epoca non lontana rispetto al momento di redazione del testamento. Ciò detto in punto di diritto, tornando al caso di specie, va rilevato che nel corso del giudizio è stata disposta una CTU grafologica finalizzata a stabilire l'autenticità o falsità e la provenienza da
[...] dell'intero contenuto del testamento olografo. Per_2
Il consulente, nella relazione – qui da intendersi integralmente trascritta – sulla scorta delle scritture di comparazione disponibili, procedendo all'esame con l'utilizzo congiunto del metodo “calligrafico”,
“grafonomico” e “grafologico”, al fine di cogliere l'originalità e la qualità distintiva dell'organizzazione grafica individuale;
considerato che
con l'avanzare dell'età (il testamento sarebbe stato scritto quando la de cuius aveva 75 anni), generalmente, la scrittura tende a rimpicciolirsi, ad appesantirsi, a slegarsi, ad esitare nell'incesso ed a rallentare, le parti curvilinee dei tratti grafici tendono ad appuntirsi, il perito d'ufficio ha evidenziato come il testamento in verifica presenti rilevanti incongruenze e disomogeneità rispetto alle scritture di comparazione, risalenti a un periodo immediatamente precedente alla redazione del testamento. In particolare, il CTU ha rilevato che il testamento impugnato “non mostra un quadro grafico di tipo
4 senile, poiché sono assenti tutte le relative sintomatologie, come la perdita dell'organizzazione (irregolarità nella forma e nello spazio), dell'armonia (disuguaglianze, sproporzioni, disomogeneità), del ritmo (inceppato, stentato, lento, a volte interrotto). Non sono neppure presenti tratti acuti, scosse e la frammentarietà che danno al movimento circolare una morfologia poligonale. Al contrario, malgrado la lunghezza del testamento in verifica, non si rilevano tracce di affaticamento e la grafia risulta essere semmai curvilinea” (cfr. pag. 18 CTU dott.ssa in atti). Il fiduciario del Tribunale Persona_3 ha evidenziato, poi, che il tremito e la segmentazione dei tratti presenti non risultano genuini poiché caratterizzano la prima parte del testo anziché quella finale, come sarebbe naturale;
risultano invece presenti “strani e disomogenei tremori, errori grammaticali e ortografici” (cfr. pag. 19 CTU dott.ssa in atti). Persona_3
In tale prospettiva, pertanto, il CTU è giunto alla conclusione che “quello presente nel testamento in verifica appare un tremore simulato, poiché in esso non si sono rinvenute oscillazioni uniformi come nei tremori naturali, bensì oscillazioni discontinue, caratterizzanti i tratti orizzontali della grafia piuttosto che quelli verticali, e maggiormente presenti nella parte iniziale del testo e delle parole piuttosto che in quella finale, come pretenderebbe il naturale affaticamento di una scrivente anziana e non avvezza alla scrittura. Inoltre, l'unico documento comparativo a disposizione rappresenta un valido raffronto dal punto di vista cronologico, essendo le due grafie quasi coeve (anno 1999 per la comparativa e 2000 per la contestata). Tale fenomeno, pur caratterizzando pienamente le firme autografe del 1999, non si coglie nella grafia del testamento che, malgrado appaia redatto un anno dopo, risulta di gran lunga più avanzato dal punto di vista qualitativo sebbene contraddistinto da un anomalo tremore, non rilevato nella grafia del 1999. Difatti, come avviene nella generalità dei casi, la grafia tende a deteriorarsi col progredire del tempo, manifestando destrutturazioni di forme, aumento delle angolosità ed una gestione deteriore dello spazio. Tale fenomeno, pur caratterizzando pienamente le firme autografe del 1999, non si coglie nella grafia del testamento che, malgrado appaia redatto un anno dopo, risulta di gran lunga più avanzato dal punto di vista qualitativo sebbene contraddistinto da un anomalo tremore, non rilevato nella grafia del 1999. L'involuzione grafica, per sua natura, non è un processo che ammette miglioramenti e, una volta che inizia, non torna indietro poiché essa è dovuta a fattori degenerativi e involutivi che, come tali, non ammettono un trend opposto” (cfr. pagg. 23 e 24 CTU in atti). Il consulente tecnico d'ufficio ha asseverato, quindi, che “la grafia in verifica denota le citate discordanze con le comparative sia negli aspetti generali (caratteristiche del tratto, larghezze, raccordi, rapporti proporzionali) sia nello specifico dei movimenti grafopoietici (morfologia dei grafemi) e, pertanto, è da ritenersi non attribuibile alla sig.ra ”, concludendo che “il testamento in verifica del CP_2
17.1.2000 non provenga dalla mano scrivente di e sia quindi apocrifo” (cfr. pagg. 24 e Persona_2
25 CTU in atti). Le conclusioni cui perviene il CTU risultano immuni da vizi logici, coerenti con i risultati delle indagini, sorrette da corretta e congrua motivazione, sicché possono senz'altro condividersi. Sulla base delle superiori considerazioni, essendo chiaramente emerso il difetto di autografia del testamento, per essere riconducibile ad un terzo la redazione del testo, così eliminando il carattere di stretta personalità richiesto dalla legge per la validità del testamento olografo, deve essere dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c. del testamento impugnato (cfr. Cass. 10.9.2013 n. 20703; Cass. 5.08.2002, n. 11733), dando atto dell'apertura della successione “ex lege”. Non è ammissibile, invece, la domanda con la quale l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto a restituire all'eredità il bene immobile detenuti senza titolo, non essendo stata CP_2 contestualmente formulata domanda di divisione.
5 Ed invero, la facoltà di domandare la divisione ai sensi dell'art. 713 c.c. costituisce domanda principale rispetto alla quale tutte le ulteriori operazioni previste dagli artt. 724, 725 e 726 c.c. si pongono quali fasi successive finalizzate alla formazione della massa ereditaria. Peraltro, solo nel caso in cui non vi sia accordo tra le parti per la formazione delle porzioni o comunque nell'ipotesi in cui sia necessaria l'assegnazione o l'attribuzione delle porzioni mediante estrazione a sorte, il soggetto non assegnatario dei beni di cui ha avuto il possesso esclusivo potrà essere condannato alla restituzione di uno o più beni determinati in favore dell'avente diritto, oltre all'obbligo di resa dei conti previsto dall'art. 723 c.c. In considerazione dei motivi della decisione, della declaratoria di inammissibilità di una delle domande di parte attrice, dei rapporti di parentela tra le parti e della volontà del Tribunale di favorire una riconciliazione tra le stesse sussistono giusti motivi per compensare, integralmente, tra tutte le parti le spese di lite. Le spese della CTU espletata in corso di causa, invece, devono essere poste definitivamente a carico di per il principio di soccombenza e di causalità. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara la nullità del testamento impugnato, dando atto dell'apertura della successione “ex lege”;
- dichiara per il resto inammissibile la domanda;
- compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come liquidate con separato decreto;
CP_2
- dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 29.1.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Salvatore Regasto dott. Giovanni Garofalo
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott. Salvatore Regasto Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 887/2020 R.G., posta in deliberazione all'udienza del
4.11.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Corigliano Parte_1 C.F._1
RO (CS), via G. D'Annunzio n. 12, presso lo studio dell'avv. Vittorio Ruscio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
ATTRICE CONTRO (C.F. , elettivamente domiciliata in Corigliano Controparte_1 C.F._2
RO (CS), via G. D'Annunzio n. 12, presso lo studio dell'avv. Vittorio Ruscio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTA NONCHÉ CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
14; (C.F. ), residente in [...] C.F._4
C.da Scarame n. 1/A; CONVENUTI CONTUMACI OGGETTO: impugnazione testamento. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69/2009 entrata in vigore il 4.7.2009. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , e affinchè venisse CP_2 Controparte_3 Controparte_1 accertata e dichiarata la nullità del testamento olografo redatto il 17.1.2000 e pubblicato il 30.6.2015 davanti al Notaio in Falerna Marina, rep. n. 105.610, racc. n. 37902, con il quale Persona_1
, deceduta in Lamezia Terme il 17.6.2003 aveva disposto di tutti i suoi beni, ed in Persona_2 particolare della casa di vecchia costruzione, sita in Sambiase (ora Lamezia Terme) (CZ) alla via Palermo, catastalmente individuata al foglio di mappa 83, p.lla 456, piano terra e primo piano categoria
1 A/4, in favore di , per non essere stata scritta la scheda testamentaria di proprio pugno CP_2 dalla de cuius. L'attrice chiedeva, inoltre, che si dichiarasse aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, con la condanna di a restituire all'eredità il bene immobile sopraindicato detenuto senza CP_2 titolo. Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda attorea, accettando senza Controparte_1 alcuna riserva quanto chiesto dall'attrice, ammettendo la fondatezza della domanda in iure ed in facto. Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione non accettavano il dialogo processuale e CP_2 Controparte_3
Nella prima memoria di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., l'attrice precisava la domanda, sporgendo querela di falso della scrittura privata utilizzata a testamento olografo dal convenuto . CP_2
Con ordinanza del 18.11.2021 il Tribunale rilevava che per contestare l'autenticità di un testamento olografo non era necessario proporre querela di falso essendo sufficiente la proposizione della domanda di accertamento negativo di provenienza della scrittura privata e ammetteva una CTU grafologica al fine di accertare l'autenticità o falsità e la provenienza da dell'intero contenuto del Persona_2 testamento olografo del 17.1.2000 oggetto di causa (con elaborato peritale redatto dalla dott.ssa
[...] depositato il 12.10.2022). Persona_3
Espletata la CTU, la causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2024, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare occorre rilevare che il presente giudizio, avendo ad oggetto una impugnativa di testamento, appartiene alla competenza del Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50- bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis. Nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice (cui ha aderito la convenuta
[...]
sia fondata nei limiti di ragione e pertanto debba essere accolta secondo quanto si dirà. CP_1
L'attrice, nipote di , deceduta in data 17.3.2003 in Lamezia Terme (CZ), ha chiesto che Persona_2 si accertasse e dichiarasse la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c. del testamento olografo redatto il 17.1.2000 e pubblicato il 30.6.2015 davanti al Notaio con il quale la de cuius aveva Persona_1 disposto dei propri beni in favore di tutti i suoi beni, ed in particolare dell'immobile sito in Lamezia Terme (CZ) alla via Palermo, in favore dell'altro figlio per non essere stato scritto dalla CP_2 de cuius. Giova rammentare, al riguardo, che l'ordinamento concede la possibilità di far valere in giudizio la nullità o l'annullabilità del testamento a chiunque vi abbia interesse. Legittimati ad impugnare l'atto di ultima volontà sono, in buona sostanza, coloro che possano vantare un diritto successorio in dipendenza del venir meno del testamento contestato. Per provare il proprio interesse, coloro che impugnano devono dunque dimostrare di poter beneficiare, in assenza del testamento impugnato, di un acquisto mortis causa in forza di un altro testamento ovvero sulla base di successione legittima. La prova del titolo a succedere (da cui deriva l'interesse ad impugnare) può essere data in giudizio mediante la produzione del testamento ovvero degli atti di stato civile da cui desumere l'esistenza dei rapporti familiari con il de cuius che fondano la chiamata all'eredità ex lege. Nel caso di specie, la prova delle legittimazione attiva di è stata fornita Parte_1 documentalmente mediante gli atti dello stato civile prodotti in giudizio. Tanto precisato anche in ordine al thema decidendum, giova rammentare che il testamento olografo, disciplinato dagli artt. 602 e ss. c.c., deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del
2 testatore, essendo espressamente sanzionata con la nullità del testamento stesso (art. 606 c.c.) la mancanza dell'autografia o della sottoscrizione. Tali requisiti, infatti, mirano a garantire la certezza della riferibilità delle disposizioni testamentarie al testatore (ex plurimis cfr. Cass. 30.10.2008 n. 26528; Cass. 7.07.2004, n. 12458). Più in particolare, il testamento olografo è il testamento redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore e rappresenta da sempre la forma più semplice ed economica, con cui una persona può disporre dei suoi averi per il periodo successivo alla propria morte nella più assoluta autonomia e riservatezza, senza l'intervento di altre persone o l'assistenza di un professionista e senza dover adottare sofisticati mezzi di redazione. Come per ogni forma testamentaria anche per la validità del testamento olografo occorre che il suo autore sia maggiorenne, non interdetto e capace di intendere e di volere nel momento in cui la dichiarazione di volontà viene perfezionata. La legge prevede tre requisiti essenziali per la validità del testamento olografo: l'autografia, la datazione in relazione al momento in cui il documento viene perfezionato, la sottoscrizione sempre e Per autografia s'intende molto semplicemente la scrittura manuale, per mezzo della quale il testatore formalizza le sue ultime volontà, senza utilizzare mezzi meccanici o elettronici o ricorrere alla sostituzione e collaborazione di altre persone anche solo per scrivere poche parole o passaggi del testo. Infatti, l'eventuale utilizzo di strumenti di videoscrittura, del personal computer o il rilievo di una scrittura diversa da quella abituale del testatore comportano l'invalidità del testamento olografo, proprio perché verrebbe a mancare il requisito dell'autografia che definisce, su un piano strettamente giuridico, l'autenticità del documento, quindi la certezza sulla sua provenienza in relazione alla volontà in esso espressa. Quando si parla di scrittura di mano del testatore deve intendersi anche il suo naturale modo di scrivere, ossia lo stile grafico e intellettuale che è specifico e riconoscibile per ognuno di noi. Normalmente s'intende che una scrittura manuale sia in corsivo, ma non esiste alcuna norma di legge che vieti la redazione di un testamento olografo con caratteri in stampatello. In merito è intervenuta anche la Corte di Cassazione, precisando in buona sostanza che non prevale una forma di scrittura sull'altra, essendo soltanto necessario, che il testo perfezionato sia riconducibile senza alcun dubbio al testatore e spesso anche la scrittura in stampatello può essere personale e abituale come la scrittura in corsivo. Con la sentenza n. 31457/2018 la Cassazione ha dunque dichiarato valido un testamento olografo scritto in stampatello in mancanza di prove, sulla base delle quali accertare la falsità dell'atto da parte di chi ne contestava l'autenticità (così anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 15169/2010 e n. 26242/2014). L'uso dello stampatello dunque non esclude di per sé l'autenticità del testamento, rappresentando comunque un elemento di cui dover tenere conto, in particolare quando non abituale o comunque non giustificato da particolari condizioni o status psico-fisici del testatore (Cass. Civ. n. 31457/2018). La parte che contesta la genuinità della scheda testamentaria ha l'onere probatorio di fondare in giudizio la sua impugnazione;
in mancanza di tali prove, è irrilevante che il testamento sia stato redatto con caratteri in stampatello. Al testamento olografo deve anche essere apposta una data (prima o dopo la sottoscrizione non ha importanza), che non lasci incertezze sulla collocazione temporale dell'atto, ossia sul momento in cui esso viene scritto e firmato. Dovranno quindi essere indicati giorno, mese e anno, ma può essere anche essere indicato un riferimento temporale non classico, comunque certo, perché proprio di una ricorrenza o celebrazione con l'anno specificato.
3 La funzione della data è certamente essenziale anche nella forma testamentaria in esame, perché indica il momento esatto in cui viene scritto l'atto, consentendo prima di tutto di verificare se in quel particolare momento il testatore era in possesso della piena capacità di intendere e volere e altresì di verificare, in presenza di più testamenti nel tempo, quale sia l'ultimo, capace di sostituire i precedenti. La mancanza della data determina pertanto l'annullabilità del testamento olografo nei termini e nei modi che vedremo di seguito. La data incompleta, una data erroneamente apposta e infine una data falsa sono ipotesi affini e forse anche più frequenti dell'assenza vera e propria di una qualunque datazione dell'atto; in merito è intervenuta più volte la giurisprudenza della Corte di Cassazione. In particolare, la data falsa (ossia non apposta dal testatore ma da altri) e la data erronea non costituiscono di per sé causa d'invalidità del testamento, perché peraltro, se l'indicazione non è apertamente improbabile o visivamente diversa rispetto agli abituali caratteri del testatore, nessuno tra gli eredi potrebbe accorgersi della sua falsità. Solo chi ha un interesse giuridico a contestarne la veridicità può allora proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di lui l'onere della relativa prova, sul presupposto che il testamento olografo sia un atto innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa (Cass. SS.UU. n. 12307/2015). In altri termini, contestando la veridicità della data di un testamento olografo, è necessario attivare un giudizio con il quale si accerti la difformità lamentata, a tal fine fornendo al giudice le prove di una falsificazione operata da terzi o dell'errore materiale in cui è incorso il testatore magari anche solo per distrazione (Cass. Civ., ordinanza n. 22197/2017). Solo la data erroneamente apposta tuttavia potrà essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi che si possono dedurre o ricavare dalla scheda testamentaria (Cass. Civile, n. 10613/2016). Inoltre, il testamento olografo deve essere sottoscritto dal testatore, che in tal modo attesta la propria identità e paternità del documento senza alcuna possibilità di equivoco, firmandosi con nome e cognome (anche con un soprannome o pseudonimo conosciuto) o anche semplicemente con l'espressione tipica di un legame affettivo, che sempre però non lasci dubbi ai destinatari circa l'identificazione dell'autore. Naturalmente anche la firma deve essere autografa e apposta alla fine delle ultime dichiarazioni di volontà; se poi abitualmente il testatore si firmava in maniera illeggibile, l'atto è comunque valido, purché sia dimostrabile in giudizio, in caso di contestazione, questa sua caratteristica con la comparazione di vari documenti autentici sempre dallo stesso sottoscritti in epoca non lontana rispetto al momento di redazione del testamento. Ciò detto in punto di diritto, tornando al caso di specie, va rilevato che nel corso del giudizio è stata disposta una CTU grafologica finalizzata a stabilire l'autenticità o falsità e la provenienza da
[...] dell'intero contenuto del testamento olografo. Per_2
Il consulente, nella relazione – qui da intendersi integralmente trascritta – sulla scorta delle scritture di comparazione disponibili, procedendo all'esame con l'utilizzo congiunto del metodo “calligrafico”,
“grafonomico” e “grafologico”, al fine di cogliere l'originalità e la qualità distintiva dell'organizzazione grafica individuale;
considerato che
con l'avanzare dell'età (il testamento sarebbe stato scritto quando la de cuius aveva 75 anni), generalmente, la scrittura tende a rimpicciolirsi, ad appesantirsi, a slegarsi, ad esitare nell'incesso ed a rallentare, le parti curvilinee dei tratti grafici tendono ad appuntirsi, il perito d'ufficio ha evidenziato come il testamento in verifica presenti rilevanti incongruenze e disomogeneità rispetto alle scritture di comparazione, risalenti a un periodo immediatamente precedente alla redazione del testamento. In particolare, il CTU ha rilevato che il testamento impugnato “non mostra un quadro grafico di tipo
4 senile, poiché sono assenti tutte le relative sintomatologie, come la perdita dell'organizzazione (irregolarità nella forma e nello spazio), dell'armonia (disuguaglianze, sproporzioni, disomogeneità), del ritmo (inceppato, stentato, lento, a volte interrotto). Non sono neppure presenti tratti acuti, scosse e la frammentarietà che danno al movimento circolare una morfologia poligonale. Al contrario, malgrado la lunghezza del testamento in verifica, non si rilevano tracce di affaticamento e la grafia risulta essere semmai curvilinea” (cfr. pag. 18 CTU dott.ssa in atti). Il fiduciario del Tribunale Persona_3 ha evidenziato, poi, che il tremito e la segmentazione dei tratti presenti non risultano genuini poiché caratterizzano la prima parte del testo anziché quella finale, come sarebbe naturale;
risultano invece presenti “strani e disomogenei tremori, errori grammaticali e ortografici” (cfr. pag. 19 CTU dott.ssa in atti). Persona_3
In tale prospettiva, pertanto, il CTU è giunto alla conclusione che “quello presente nel testamento in verifica appare un tremore simulato, poiché in esso non si sono rinvenute oscillazioni uniformi come nei tremori naturali, bensì oscillazioni discontinue, caratterizzanti i tratti orizzontali della grafia piuttosto che quelli verticali, e maggiormente presenti nella parte iniziale del testo e delle parole piuttosto che in quella finale, come pretenderebbe il naturale affaticamento di una scrivente anziana e non avvezza alla scrittura. Inoltre, l'unico documento comparativo a disposizione rappresenta un valido raffronto dal punto di vista cronologico, essendo le due grafie quasi coeve (anno 1999 per la comparativa e 2000 per la contestata). Tale fenomeno, pur caratterizzando pienamente le firme autografe del 1999, non si coglie nella grafia del testamento che, malgrado appaia redatto un anno dopo, risulta di gran lunga più avanzato dal punto di vista qualitativo sebbene contraddistinto da un anomalo tremore, non rilevato nella grafia del 1999. Difatti, come avviene nella generalità dei casi, la grafia tende a deteriorarsi col progredire del tempo, manifestando destrutturazioni di forme, aumento delle angolosità ed una gestione deteriore dello spazio. Tale fenomeno, pur caratterizzando pienamente le firme autografe del 1999, non si coglie nella grafia del testamento che, malgrado appaia redatto un anno dopo, risulta di gran lunga più avanzato dal punto di vista qualitativo sebbene contraddistinto da un anomalo tremore, non rilevato nella grafia del 1999. L'involuzione grafica, per sua natura, non è un processo che ammette miglioramenti e, una volta che inizia, non torna indietro poiché essa è dovuta a fattori degenerativi e involutivi che, come tali, non ammettono un trend opposto” (cfr. pagg. 23 e 24 CTU in atti). Il consulente tecnico d'ufficio ha asseverato, quindi, che “la grafia in verifica denota le citate discordanze con le comparative sia negli aspetti generali (caratteristiche del tratto, larghezze, raccordi, rapporti proporzionali) sia nello specifico dei movimenti grafopoietici (morfologia dei grafemi) e, pertanto, è da ritenersi non attribuibile alla sig.ra ”, concludendo che “il testamento in verifica del CP_2
17.1.2000 non provenga dalla mano scrivente di e sia quindi apocrifo” (cfr. pagg. 24 e Persona_2
25 CTU in atti). Le conclusioni cui perviene il CTU risultano immuni da vizi logici, coerenti con i risultati delle indagini, sorrette da corretta e congrua motivazione, sicché possono senz'altro condividersi. Sulla base delle superiori considerazioni, essendo chiaramente emerso il difetto di autografia del testamento, per essere riconducibile ad un terzo la redazione del testo, così eliminando il carattere di stretta personalità richiesto dalla legge per la validità del testamento olografo, deve essere dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c. del testamento impugnato (cfr. Cass. 10.9.2013 n. 20703; Cass. 5.08.2002, n. 11733), dando atto dell'apertura della successione “ex lege”. Non è ammissibile, invece, la domanda con la quale l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto a restituire all'eredità il bene immobile detenuti senza titolo, non essendo stata CP_2 contestualmente formulata domanda di divisione.
5 Ed invero, la facoltà di domandare la divisione ai sensi dell'art. 713 c.c. costituisce domanda principale rispetto alla quale tutte le ulteriori operazioni previste dagli artt. 724, 725 e 726 c.c. si pongono quali fasi successive finalizzate alla formazione della massa ereditaria. Peraltro, solo nel caso in cui non vi sia accordo tra le parti per la formazione delle porzioni o comunque nell'ipotesi in cui sia necessaria l'assegnazione o l'attribuzione delle porzioni mediante estrazione a sorte, il soggetto non assegnatario dei beni di cui ha avuto il possesso esclusivo potrà essere condannato alla restituzione di uno o più beni determinati in favore dell'avente diritto, oltre all'obbligo di resa dei conti previsto dall'art. 723 c.c. In considerazione dei motivi della decisione, della declaratoria di inammissibilità di una delle domande di parte attrice, dei rapporti di parentela tra le parti e della volontà del Tribunale di favorire una riconciliazione tra le stesse sussistono giusti motivi per compensare, integralmente, tra tutte le parti le spese di lite. Le spese della CTU espletata in corso di causa, invece, devono essere poste definitivamente a carico di per il principio di soccombenza e di causalità. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara la nullità del testamento impugnato, dando atto dell'apertura della successione “ex lege”;
- dichiara per il resto inammissibile la domanda;
- compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come liquidate con separato decreto;
CP_2
- dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 29.1.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Salvatore Regasto dott. Giovanni Garofalo
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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