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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 06/06/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 809 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 809 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2020
TRA
( C.F.: ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Antonio Colavecchio
OPPONENTE
E
( C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. Anna Maria Barbante .
OPPOSTO
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo si rivolgeva al Tribunale di Rieti per CP_1
ottenere la ingiunzione di pagamento a carico di per l'importo di euro Parte_1
25.604,63, oltre interessi e spese della fase monitoria, somma dovuta in ragione del 50% per la mancata corresponsione delle seguenti spese sostenute nell'anno 2018 per il figlio e nello specifico: Affitto Perugia + utenze 3.578,50; Spese università 410,00; Trattamento Per_1
laser 330,00; Palestra Perugia 316,80; Internet Perugia 479,41; Assicurazione auto 1.969,12;
Assicurazione moto + bollo moto 357,15; Finanziamento Fiditalia per auto 1.102,78; Vacanza in
Spagna 1.500,00 nonché per le spese sostenute nell'anno 2019 sempre per il figlio e Per_1
nello specifico : Farmaci (€. 81,79) trattamenti fisioterapici e depilazione laser 641,79; Spese università 4.733,00; Rate finanziamento Fiditalia da gennaio a novembre per auto 3.987,26;
Estinzione finanziamento Fiditalia per acquisto auto 20.244,52; Internet Perugia 371,13;
Assicurazione auto 2.069,12; Bollo auto 200,01; Spese manutenzione auto 3.570,01; Affitto
Perugia + utenze 1.676,50; Vacanze 3.672,16.
Il Tribunale emetteva la ingiunzione di pagamento n. 65/2020 in data 04.02.2020.
Con atto di citazione notificato in data 15.06.2020 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto provvisoriamente esecutivo contestando la fondatezza di tutti i motivi in fatto e di diritto posti alla base della suddetta richiesta, formulando domanda riconvenzionale e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia l'On.
Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza per materia, valore e territorio, per le ragioni, domande, eccezioni e causali in atto esposte: a) Preliminarmente, per tutte le motivazioni di cui sopra, sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione provvisoria del D.I. opposto n. 65/2020, del 04.02.2020 emesso nell'ambito del procedimento n. 153/2020 RG;
b) Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. Decreto Ingiuntivo n. 65/2020 del 04.02.2020, oggetto di impugnazione, perché infondato in fatto e diritto;
c) Nel merito: Accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni indicate nelle premesse, l'inesistenza del credito dedotto nel decreto ingiuntivo opposto quantificato in € 25.604,63, ( 50%) da considerarsi assolutamente errato e/o indeterminato nella sua quantificazione, perché in parte riferito a spese comprese nell'assegno di mantenimento
2 ordinario ( lettera L - € 128,00; lettera M - € 971,79; - 100% - ) per altra parte a spese straordinarie extra assegno richiedenti l'assenso preventivo da parte dell'opponente ( lettere G - € 33.021,72 ; lettera H - € 6.422,34 – lettera I - € 5.172,16 – 100% ) , nonché ( lettera F- € 971,79 – 100% - ) perché richiedenti l'assenso dell'opponente ed incluse nell'assegno ordinario di mantenimento, infine per omessa consegna di idonea documentazione, sia dal punto di vista giuridico che fiscale, per diverse partite di spese di importo estremamente costoso, spettante pro-quota al nel Parte_1
periodo di riferimento, ai fini di poterla utilizzare per le detrazioni di legge alle scadenze fiscali;
d)
Sempre nel merito: Accertare e dichiarare – a seguito della emanazione della sentenza n. 68/2016, divenuta irrevocabile, il diritto dell'opponente a ripetere dalla quale comproprietaria ed CP_1
utilizzatrice dell'immobile sito in Rieti, località Colle di Mezzo, sul monte Terminillo e relativo posto macchina, distinto in catasto al NCEU di Rieti al foglio VA/4, particella n. 86, sub 12 e sub
93, tutte le spese già corrisposte integralmente dal dal 2015 al 2019 per quote Parte_1
condominiali inerenti i consuntivi spesa redatti ed approvati dalle varie assemblee, pari a complessive € 9.537,20 come da analitica documentazione allegata in atti, e, per l'effetto, a titolo di riconvenzionale, condannare la al rimborso, nella misura del 50% , pari ad € Controparte_1
4.768,60 in favore dell'opponente e/o di quell'altra somma maggiore e o minore che dovesse risultare di giustizia;
e) In via subordinata: nella eventualità nel corso del giudizio venga accertato un credito dovuto alla di cui al D.I. opposto, in toto e/o in parte, autorizzare la Controparte_1
compensazione dello stesso con quello dovuto al , in tutto e/o in parte, indicato alla Parte_1
lettera d) delle conclusioni;
d) con vittoria di spese e competenze di lite.”
Sosteneva l'opponente che la aveva richiesto il rimborso del 50% delle spese CP_1
anticipate per il figlio per gli anni 2018 e 2019, per un importo di € 25.604,63 e Per_1
riteneva che dette spese non fossero dovute in quanto in parte ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario, in parte in quanto spese straordinarie richiedenti l'assenso preventivo da parte dell'opponente e, comunque, non documentate. Sosteneva il ricorrente che le spese relative all'acquisto dell'auto e degli oneri connessi (assicurazione, manutenzione, ecc) erano esclusi dal dispositivo di cui alla sentenza 679/2014 e subordinate al consenso di entrambi i genitori. L'opponente rilevava come attraverso il proprio legale avesse prontamente manifestato il proprio diniego per l'acquisto della predetta vettura. In relazione poi alle spese relative alla frequentazione della facoltà di
3 ingegneria del figlio presso la città di Perugia, contestava la scelta, sempre Per_1
avvenuta senza il consenso preventivo dell'opponente, ricomprendendo tra esse quelle per affitto e utenze per alloggio a Perugia. Contestava, inoltre, che non vi era mai stato alcun accordo preventivo tra le parti prima di effettuare ogni spesa oggetto di richiesta di rimborso. Sosteneva, altresì, che la richiesta di rimborso della spesa relative alla polizza n. 608.025.00009090013 del 14.05.2018 sottoscritta dal figlio a copertura degli Per_1
infortuni di famiglia, con premio annuo di € 128,00, doveva essere ricompresa nell'assegno di mantenimento erogato per la e che le tasse universitarie dovevano ritenersi CP_1
spese ordinarie e pertanto ricomprese nell'assegno ordinario mensile per il mantenimento del figlio Per_1
Si costituiva in giudizio la la quale contestava l'opposizione rilevando come CP_1
già in precedenza il avesse presentato opposizione a precedenti ingiunzioni di Parte_1
pagamento che la stessa si era vista costretta a presentare nuovamente la ingiunzione per ottenere il pagamento di quanto statuito dal Tribunale a titolo di mantenimento. In particolare, eccepiva che il Tribunale di Rieti aveva definito il giudizio di separazione giudiziale tra la e il , ponendo a carico del padre l'obbligo di CP_1 Parte_1
contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre la somma di €. 450,00 per ciascun figlio al mese, oltre al pagamento in ragione del 50% “…delle spese mediche non sostenute dal servizio sanitario nazionale nonché di quelle scolastiche e/o universitarie, sportive e ricreative dei figli, opportunamente documentate…”. La sentenza veniva impugnata ma la
Corte d'Appello di Roma, con sentenza n.6949 del 18.11.2016, dichiarava l'estinzione del giudizio d'appello. Veniva promosso dal il giudizio di divorzio concluso con la Parte_1
sentenza n. 471/2020 emessa in data 07.11.2020.
Poiché il non pagava il mantenimento di cui alla sentenza la Parte_1 CP_1
chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 248/2015, emesso in data 20/4/2014 per un importo di euro 9.794,66 relativo al periodo 01.07.2013 – 10.03.2015. Avverso tale decreto veniva presentata opposizione definita con sentenza n.723/2017 poi appellata ( rg n.
2185/2018 ). Il giudizio di impugnazione si concludeva con sentenza n.3701/2021 emessa dalla Corte di appello, divenuta irrevocabile con la quale, veniva statuito con efficacia di
4 giudicato che non era necessario il preventivo consenso di entrambi i genitori per chiedere il rimborso delle spese sostenute per i figli e che comunque le spese in contestazione ovvero le spese scolastiche, quelle per i mezzi di locomozione (ivi compresi i costi delle assicurazioni, per la manutenzione e per la riparazione), quelle per le lezioni private e quelle per i viaggi di piacere erano state condivise dal padre e ritenute congrue alle esigenze e al tenore di vita dei figli.
Stante il mancato pagamento del mantenimento per il successivo periodo dal 11.03.2015 al
05.02.2016, la IG.ra otteneva altro decreto ingiuntivo ( n.188/2016 ) con il quale CP_1
veniva ingiunto al di pagare la complessiva somma di €.19.189,03. Anche Parte_1
questo decreto veniva opposto ed veniva definito con sentenza n.545/2019 impugnata avanti alla Corte di Appello. Con sentenza n.927/2022 emessa dalla Corte d'Appello di
Roma, veniva statuito che dovevano essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% le spese relative alle voci espressamente indicate, tenendo in considerazione la rispondenza delle stesse all'interesse dei figli e alle disponibilità dei genitori e quindi escludendo dalla domanda avanzata dalla solo quelle il cui pagamento non era sufficientemente CP_1
dimostrato.
Anche per il periodo dal 06.02.2016 al 31.12.2016 veniva emesso altro decreto ingiuntivo
(n.24/2017 in data 13/01/2017) per la somma di €.9.587,55 oltre interessi, spese legali e oneri di legge che non veniva opposto e diveniva definitivamente esecutivo.
Insisteva pertanto la nell'accoglimento delle seguenti conclusioni : “Piaccia CP_1
all'Adito Tribunale, IN VIA PRINCIPALE, in rito: - Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art.2909 c.c., 124 disp. att. c.c. e 324 c.p.c. per effetto del giudicato costituito dal D.I. n.24/2017 emesso dal Tribunale di Rieti e per l'effetto CONFERMARE integralmente il D.I. opposto, con vittoria di spese;
- IN VIA SUBORDINATA, nel merito: Rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto e in diritto e confermare il D.I. opposto;
In Via ulteriormente subordinata,
Condannare al pagamento della somma di €.25.604,63 o quella diversa somma che Parte_1
risulterà di giustizia oltre agli interessi legali ex art.1284 comma IV c.c. dal 20 gennaio 2020 fino all'effettivo soddisfo. “.
5 Alla udienza di prima comparizione non veniva accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. . La causa veniva rinviata per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 01.10.2021.
Venivano dichiarate inammissibili le richieste istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito delle comparsa conclusionale e repliche ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo si fonda sulle condizioni di cui alla sentenza di separazione n.679/2014 con la quale il Tribunale di Rieti ha definito il giudizio di separazione giudiziale tra la e , ponendo a carico del padre l'obbligo di CP_1 Parte_1
contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre, con la quale i medesimi stabilmente convivono, entro il 5 di ogni mese, la somma di €.450,00 per ciascun figlio, oltre al pagamento in ragione del 50% “…delle spese mediche non sostenute dal servizio sanitario nazionale nonché di quelle scolastiche e/o universitarie, sportive e ricreative dei figli, opportunamente documentate…”. .
L'opposizione contesta principalmente che le spese indicate nel decreto fossero in parte ricomprese nell'assegno di mantenimento in quanto da considerarsi ordinarie ovvero di natura straordinaria ma non preventivamente concordate tra genitori.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario ed autonomo di cognizione e come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che venga provato o non provato il credito dedotto (cfr
Cass. civile n. 21050/2006).
Preliminarmente viste le contestazioni assunte nella opposizione e tenuto conto di quanto sancito nella sentenza n. 679/2014 occorre effettuare una distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie relative al mantenimento della prole.
6 Dovere di entrambi i genitori di "mantenere, istruire ed educare i figli" costituisca principio incontrovertibile dell'ordinamento giuridico, sancito da norme tese a tutelare il più possibile la prole dalle conseguenze negative e pregiudizievoli delle crisi familiari, nella pratica l'adempimento di tale dovere suscita dubbi e problematiche sotto diversi aspetti.
Il genitore non collocatario deve corrispondere un assegno periodico a titolo di contribuzione al mantenimento della prole e una percentuale variabile per far fronte all'entità degli esborsi di carattere straordinario. Per la prevalente giurisprudenza, vengono considerate ordinarie quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole e pertanto rientranti nell'assegno erogato per il mantenimento ordinario come l'acquisto dei libri scolastici o dei medicinali da banco o abbigliamento, ecc.). Sono ritenuti, invece, straordinari, tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo ( interventi chirurgici, lezioni private, patente di guida, acquisto autovettura , ecc.).
Ciò premesso in ordine alla distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, il coniuge che vive con i figli ha diritto al rimborso per le spese straordinarie sostenute anche se non concordate con l'altro coniuge ( cfr. Cassazione ordinanza n. 2127/2016.) . Per spese straordinarie per l'educazione e l'istruzione dei figli "non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli" (cfr. Cass. n. 19607/2011).
Nel caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non ha effettuato le spese, la Cassazione ha statuito che "il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori".
7 Ciò posto, occorre verificare se le spese elencate nella ingiunzione oggetto di opposizione rientrino tra le spese straordinarie ovvero tra quelle ordinarie e quindi rientranti nell'assegno di mantenimento e se quelle considerate “straordinarie” rispondano all'interesse dei figli, previa valutazione della commisurazione dell'entità della spesa all'utilità derivante al figlio e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Va detto che nella sentenza n. 679/14 relativa al “pagamento in misura pari al 50% delle spese mediche non sostenute dal servizio sanitario nazionale, nonché di quelle scolastiche e/o universitarie, sportive e ricreative dei figli” non prevede un espresso consenso da parte del genitore non collocatario, ma solo che le stesse siano “opportunamente documentate”
Dall'esame degli atti di causa si rileva come tutte le spese elencate nella ingiunzione devono ritenersi di natura straordinarie e sono state tutte documentate.
Sono espressamente previste nella sentenza il pagamento del 50% delle spese universitarie
( e con esse le spese di affitto, internet e utenze ) mediche, sportive e ricreative e le stesse sono state tutte documentate. Le ulteriori spese per acquisto autovettura, oneri assicurativi e di manutenzione e per le vacanze risultano tutte documentate quanto ai relativi esborsi e rientrano senz'altro nel novero delle spese straordinarie non necessitanti di previo concerto e come tali ripetibili.
La opposizione, pertanto, deve ritenersi infondata e deve essere respinta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
65/2020 emesso dal Tribunale di Rieti in data 30.01.2020.
8 - Condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in favore della sig,ra Parte_1 [...]
che liquida in ragione di euro 5.770,00 oltre accessori come per legge. CP_1
Così deciso Rieti lì 06.06.2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Tassi
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