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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 10676/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile
in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 10676 dell'anno
2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanna Petriccione, C.F. , presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Curti (CE) alla Via Adige n. 4;
- opponente
E
P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Boccia, C.F. e C.F._3
Pag. 1 a 11
domicilia in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via XX Settembre n. 45;
- opposta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene
redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 18.10.2022, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3133/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 29.7.2022, notificatogli in data 5.10.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di Euro 10.000,00, oltre
Pag. 2 a 11 interessi moratori dovuti dalla data di emissione delle singole fatture, nonchè il pagamento delle spese e compenso professionale per la procedura monitoria liquidate in € 685,50, da maggiorare dell'i.v.a., c.p.a. e 15% spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari, a titolo di saldo delle fatture emesse per la fornitura di carni, e segnatamente la n. 130 del 11.1.2014, la n. 208
del 14.1.2014, la n. 1356 del 11.3.2014, la n. 1608 del 25.3.2014, la n. 2103 del
22.4.2014, la n. 2153 del 24.4.2014, la n. 2258
del 29.4.2014, la n. 2401 del 6.5.2014; la n. 2886 del 4.6.2014, la n. 3572 del
15.7.2014; la n. 3598 del 16.7.2014, la n. 2278 del 30.6.2016, la n. 4279 del
10.12.2016, la n. 405 del 31.1.2017, la n. 624 del 18.2.2017, la n. 2804 del
21.7.2017, la n. 3349 del 31.8.2017, la n. 4059 del 15.10.2017, la n. 4156 del
22.10.2017, la n. 4849 del 30.11.2017, la n. 42 del 9.1.2018, la n. 3573 del
31.8.2018, la n. 3895 del 30.9.2018 e la n. 4722 del 30.11.2018.
A sostegno dell'opposizione, il eccepiva l'incompetenza per Parte_1
territorio del Tribunale di Napoli Nord, essendo competente il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, risiedendo il debitore nella città di Casapulla, di non aver mai sottoscritto alcun contratto di fornitura merci, né di essersi mai recato nella sede della di aver usufruito di forniture occasionali di carni Controparte_1
regolarmente pagate, come da fatture n. 82 del 11.1.2016, n. 1944 del 10.6.2016, n.
2319 del 9.7.2016, n. 2417 del 17.7.2016, n. 2657 del 6.8.2016 e n. 3121 del
17.9.2016, di aver intrattenuto rapporti professionali sempre e solo con un
Pag. 3 a 11 mediatore (probabilmente un rappresentante), tale , il quale Persona_1
prendeva la merce all'ingrosso e la consegnava presso la macelleria del il quale pagava regolarmente ad che gli rilasciava la fattura. Parte_1 ER
Insisteva, pertanto, nell'accoglimento dell'opposizione, chiedendo la revoca del D.I.
Si costituiva in giudizio la società opposta, impugnando e contestando l'avverso dedotto.
Concludeva, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e per il rigetto della proposta opposizione perché
infondata, vinte le spese.
Con ordinanza del 3.4.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposta e la causa veniva rinviata all'udienza del 10.10.2023
con concessione dei termini ex art. 183, VI comma cpc.
All'esito del deposito delle memorie e dell'espletato interrogatorio dei legali rappresentanti delle società e della prova testimoniale, mutata la persona del giudicante, la causa veniva introitata a sentenza con i termini di legge.
In via preliminare, in punto di rito, va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale dedotta dall'opponente, atteso che l'oggetto del ricorso monitorio e quindi del presente giudizio è costituito dal mancato pagamento di un credito pecuniario liquido, determinato nel suo ammontare, e la liquidità viene accertata dal Giudice allo stato degli atti (v. Cass. civ. sez. VI, 20/3/2019, n. 7722).
Pag. 4 a 11 Per l'appunto nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il forum destinatae
solutionis può essere facoltativamente individuato, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., nel luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio.
Con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, in relazione al radicamento della competenza territoriale ai sensi delle norme di cui sopra, l' obbligazione può
definirsi portabile, con identificazione del luogo di adempimento nel domicilio del creditore, quando il credito sia certo, cioè quando risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo, e liquido,
cioè quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico. Ne consegue che occorre far riferimento al luogo di esecuzione del pagamento da individuarsi nel domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182,
comma 3, c.c., e non nel domicilio del debitore, ai sensi del comma 4 della citata disposizione.
Nel merito, l'opposizione è infondata, e va rigettata per le ragioni di seguito precisate.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.)
anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ.
Pag. 5 a 11 n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria,
originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05;
Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza -
dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08;
Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1
comma, c.p.c.
Pag. 6 a 11 Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.)
chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto
(Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, l'opposta ha provato la fonte del suo diritto attraverso la produzione della documentazione allegata, oltre che sulla scorta dell'espletata prova testimoniale, attraverso l'escussione dei testi ed E_ ER
, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerata, altresì, la
[...]
non contraddittorietà delle loro dichiarazioni;
inoltre, l'esistenza del rapporto contrattuale non è stata contestata dall'opponente.
Segnatamente, il teste dipendente della società opposta, E_
riferiva di aver personalmente provveduto, unitamente ad altro collega, negli anni
2014, 2016, 2017 e 2018, a consegnare, al negozio del sito in Parte_1
Casapulla, carni bovine, scottona, suine ed agnelli, in perfetta sintonia con quanto risulta dai documenti fiscali prodotti, dichiarando “sono circa 50 anni che lavoro
per la società opposta e mi occupo di trasportare e consegnare la merce ai clienti
della società; …conosco il sig. in quanto è stato cliente della società Parte_1
opposta negli anni 2014, 2016 , 2017 e 2018; ero io che consegnavo la merce al
Pag. 7 a 11 insieme ad altro dipendente di nome , il quale però Parte_1 Persona_2
non lavora più attualmente per la società; posso dire che il sig. Persona_1
ordinava la merce per conto del recandosi presso la poi io Parte_1 CP_1
provvedevo a consegnare la suddetta merce presso il negozio del sito Parte_1
in Casapulla ...; posso dire che quando il non era al negozio noi Parte_1
andavamo a chiamarlo a casa e lui arrivava con la bicicletta ”.
Inoltre, il medesimo teste in merito alla sottoscrizione dei DDT precisava che
“ricordo che consegnavamo una copia delle fatture e del DDT;
posso dire che il
ordinava un animale a settimana, altre volte metà animale;
Parte_1
consegnavamo bovini, scottona, suini e agnello … i DDT venivano firmati da
alla mia presenza”. Parte_1
Il teste precisava anche il ruolo dell' “… posso Tes_1 Persona_1
dire che il sig. ordinava la merce per conto del Persona_1 Parte_1
recandosi presso la …non ho mai visto il sig. effettuare CP_1 ER
pagamenti per conto del ”. Parte_1
Allo stesso modo il teste chiariva la propria posizione, Persona_1
smentendo tutto quanto dedotto dalla difesa di parte opponente, confermando non solo la commissione della merce in contestazione, ma anche confermando l'avvenuta consegna della stessa.
Nello specifico, riferiva di essere un procacciatore d'affari, precisando “il
faceva a me gli ordini che io passavo alla mia mandante;
…confermo Parte_1
Pag. 8 a 11 la quantità ed i prezzi del fornito come da fatture che mi vengono mostrate. La
carne veniva poi consegnata successivamente a mezzo di appositi furgoni
dell'opposta ed io non ho mai incassato soldi per conto della poiché il CP_1
pagamento avveniva dal macellaio al fornitore;
…nel tempo sono stato sollecitato
dalla mia mandante nella richiesta di pagamento delle carni che erano state
fornite all'opponente. Posso dire che il dava degli acconti all'azienda Parte_1
direttamente, mai mio tramite, ma l'azienda mi riferiva di non aver mai
provveduto al saldo delle forniture effettuate in suo favore”.
Emerge, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente, che alcuna somma di denaro veniva incassata dal , il quale si Persona_1
limitava a trasmettere l'ordine alla società opposta, la quale provvedeva ad evaderlo ed a consegnare la merce.
Pertanto, parte opposta ha fornito piena prova che la merce (carne) di cui alle fatture in contestazione è stata regolarmente consegnata alla società opponente,
come, tra l'altro, rappresentato anche dai documenti di trasporto (DDT) prodotti dalla società opposta.
Quindi, deve considerarsi assolto l'onere della prova incombente in capo alla odierna opposta, dal momento che la stessa ha regolarmente adempiuto alla consegna della merce commissionatagli dal . Parte_1
Pag. 9 a 11 Di contro, l'opponente non ha fornito prove in merito alla sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito azionato,
contravvenendo così all'onere probatorio su di esso gravante.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1
c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto,
che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è
dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
Pag. 10 a 11 A) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
3133/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 29.7.2022, di cui ne dichiara la definitiva esecutività;
B) condanna parte opponente al pagamento in favore dell'Avv. Francesco
Boccia e dell'Avv. Raffaele Boccia, difensori di parte opposta dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Aversa, 10.6.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
Pag. 11 a 11