Decreto cautelare 14 giugno 2023
Ordinanza cautelare 18 luglio 2023
Sentenza 21 febbraio 2024
Decreto cautelare 19 marzo 2024
Ordinanza cautelare 11 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31/03/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02629/2025REG.PROV.COLL.
N. 02294/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2294 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 03414/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Rullo, Murra e Scafetta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si tratta di un conducente di taxi che, secondo quanto riportato nei gravati provvedimenti, nel mese di marzo del 2023 aggrediva fisicamente un addetto dell’aeroporto di Roma il quale gli aveva fatto notare la scorrettezza del suo operato (il conducente sceglieva infatti i clienti in base al tipo di tratta e non in ordine di arrivo).
2. Il Comune di Roma, dunque, ai sensi dell’art. 21- quater della legge n. 241 del 1990 sospendeva la licenza del suddetto conducente di taxi prima per 60 giorni (determinazione 10 marzo 2023) e poi sino al 13 ottobre 2023 (determinazione in data 9 maggio 2023) anche perché il medesimo era già stato protagonista di altri episodi parimenti oggetto di denunzia penale o comunque di segnalazione ai fini disciplinari. Analoga sospensione veniva altresì disposta dalla Camera di commercio di Roma in relazione alla iscrizione nel ruolo dei conducenti di TAXI.
3. La sospensione veniva impugnata dinanzi al TAR Lazio che tuttavia rigettava il ricorso per le seguenti ragioni:
3.1. La impugnazione avverso la determinazione del 10 marzo 2023 (prima sospensione di 60 giorni) era da considerarsi tardiva in quanto il ricorso era stato notificato soltanto in data 13 giugno 2023 (questa parte della sentenza non ha formato oggetto di appello e dunque è passata in giudicato);
3.2. La impugnazione avverso la proroga del provvedimento di sospensione veniva invece ritenuta infondata in quanto, alla luce di rilevanti fatti emersi tra il 2016 ed il 2023 (formalmente comunicati dall’Ufficio di Polizia di Frontiera di Roma Fiumicino), potevano dirsi sussistenti sia il presupposto delle “gravi ragioni” di cui all’art. 21- quater della legge n. 241 del 1990 (sospensione dell’efficacia di provvedimenti autorizzatori quali quelli di specie, ossia licenze TAXI e iscrizione nel ruolo conducenti TAXI), sia le condizioni di cui all’art. 42 del regolamento comunale sui TAXI per la sospensione cautelare della licenza, ossia esigenze di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.
4. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per i motivi di seguito indicati:
4.1. Erroneità nella parte in cui non sarebbe stata considerata la violazione dell’art. 27 della Costituzione in tema di principio di innocenza, e ciò dal momento che la sospensione della licenza sarebbe stata disposta pur in assenza di qualsivoglia sentenza penale passata in giudicato;
4.2. Erroneità nella parte in cui non sarebbe stata ravvisata la violazione dell’art. 21- quater della legge n. 241 del 1990 nonché dell’art. 42 del Regolamento TAXI e NCC del Comune di Roma (in particolare, la segnalazione dei suddetti eventi non sarebbe stata formalmente trasmessa dal Prefetto oppure dal Questore).
5. Si costituivano in giudizio il Comune di Roma e la Camera di Commercio di Roma, entrambi per chiedere il rigetto dell’appello mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.
6. Alla pubblica udienza del 20 marzo 2025 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
7. Tutto ciò premesso la sentenza qui impugnata si rivela condivisibile e deve trovare conferma per le ragioni che di seguito verranno esposte.
8. Con il primo motivo di appello si lamenta la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non sarebbe stata considerata la violazione dell’art. 27 della Costituzione in tema di principio di innocenza, e ciò dal momento che la sospensione della licenza sarebbe stata disposta pur in assenza di qualsivoglia sentenza penale passata in giudicato. Osserva al riguardo il collegio che:
8.1. L’art. 42 del Regolamento Comunale TAXI e NCC (delibera consiliare n. 51 del 27 maggio 2021) stabilisce che: “La Pubblica Amministrazione ha il potere di sospendere, in via cautelare, la validità … di una licenza per il servizio di Taxi … quando sussistano motivazioni di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico segnalati formalmente da autorità locali di Pubblica Sicurezza (Questura, Prefettura)” ;
8.2. Dal canto suo l’art. 41 del medesimo regolamento prevede che: “È disposta la revoca … (del)la licenza per il servizio di Taxi … quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore a due anni … per aver tenuto un atteggiamento violento e/o aver recato danni fisici alla clientela comprovato da sentenza penale passata in giudicato” ;
8.3. Ad un attento esame delle due disposizioni sopra riportate emerge che, anche in base al noto brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit , mentre per la revoca della licenza TAXI è necessaria una decisione passata in giudicato, per la sola sospensione (cautelare e provvisoria) della licenza è sufficiente una autonoma valutazione di gravità, circa i fatti formalmente acquisiti, da riservare alla amministrazione deputata alla vigilanza di tale pubblico servizio;
8.4. Pertanto, a differenza della revoca la sospensione della licenza non richiede alcun accertamento giudiziale definitivo essendo sufficiente, a tale specifico fine, una pur approfondita dimostrazione con mezzi adeguati circa la sussistenza di ragioni di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico che spingono la stessa amministrazione a disporre il temporaneo “allontanamento” del titolare di una determinata licenza di trasporto;
8.5. Trattasi del resto di una “sospensione dal servizio” che non ha carattere strettamente disciplinare ma piuttosto cautelare e provvisorio, con l’effetto ossia di rimuovere temporaneamente il titolare della licenza (il quale non è un dipendente della PA ma è comunque addetto a svolgere attività di pubblico servizio, nel caso di specie un servizio di trasporto non di linea) proprio in quanto richiesto dalla gravità dei fatti contestati e prima ancora che si introduca un qualsivoglia procedimento di natura disciplinare o penale. Una simile misura è in altre parole diretta ad evitare che taluni addetti, pur sottoposti a procedimento disciplinare o penale per un illecito di particolare gravità, continuino ad esercitare la propria attività (si ripete: di pubblico servizio) con grave pregiudizio per la regolarità e il buon andamento di tale servizio di trasporto nonché per il prestigio e l’immagine dell’amministrazione vigilante;
8.6. In siffatta direzione, allo scopo di disporre una simile sospensione cautelare della licenza non è necessario un accertamento giudiziale definitivo ma è sufficiente una fedele ricostruzione dei fatti acquisiti dalla amministrazione vigilante e la correlata dimostrazione, con mezzi adeguati, di un certo livello di pericolosità del soggetto titolare della suddetta licenza per la sicurezza e l’ordine pubblico;
8.7. Ebbene nel caso di specie è stata fornita sia una analitica ricostruzione della vicenda in data 6 marzo 2023 (aggressione fisica a un addetto alla vigilanza della società Aeroporti di Roma, vicenda in effetti mai oggetto di contestazione in questa sede ad opera della difesa di parte appellante), sia una adeguata dimostrazione di pericolosità del soggetto che in questa sede agisce in appello attraverso un dettagliato riepilogo di fatti segnalati dall’Ufficio di Polizia di Frontiera di Roma Fiumicino e verificatisi tra il 2016 e il 2023 (minacce e violenza privata nei confronti di turisti ed altri tassisti, autisti di bus e guardie private nonché truffe aggravate nei confronti di utenti e della stessa amministrazione), fatti per loro natura idonei ad evidenziare una chiara “indole prevaricatrice e violenta” nonché “atteggiamenti intimidativi e delinquenziali” (come puntualmente evidenziato nella nota in data 23 marzo 2023 dell’Ufficio di Polizia di Frontiera) e dunque tali da mettere a repentaglio la sicurezza e l’incolumità di utenti ed altri addetti al pubblico servizio;
8.8. Nei termini di cui si è detto, il primo motivo di appello deve pertanto essere rigettato in quanto – giova ripetere – non era necessario un provvedimento giurisdizionale di condanna definitiva ma soltanto una adeguata dimostrazione di fatti di rilevante gravità da parte dell’amministrazione vigilante.
9. Con il secondo motivo di appello si lamenta la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non sarebbe stata ravvisata la violazione dell’art. 21- quater della legge n. 241 del 1990 nonché dell’art. 42 del Regolamento TAXI e NCC del Comune di Roma (in particolare, la segnalazione dei suddetti eventi non sarebbe stata formalmente trasmessa dal Prefetto oppure dal Questore). Osserva al riguardo il collegio che:
9.1. Sussistono i presupposti previsti dall’art. 21- quater , comma 2, della legge n. 241 del 1990, a norma del quale: “L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies” . Più in particolare:
9.1.1. Le “gravi ragioni” per sospendere l’efficacia del provvedimento di concessione della licenza taxi nonché quello di iscrizione alla camera di commercio sono stati puntualmente individuati nella segnalazione dell’Ufficio di Polizia di Frontiera del 23 marzo 2023 con cui si evidenzia in estrema sintesi che: in data 8 marzo 2023 l’appellante è stato deferito alla competente autorità giurisdizionale per aggressione fisica e minacce nei confronti di un operatore aeroportuale; in data 24 gennaio 2016 è stato denunziato per aggressione nei confronti di una turista; in data 26 marzo 2016 denunzia per truffa aggravata (alterazione sistemi elettronici di riconoscimento della vettura TAXI); in data 21 dicembre 2018 querela per lesioni nei confronti di un collega tassista; in data 10 gennaio 2019 segnalazione per percosse nei confronti di un autista BUS. Tali fatti non hanno mai formato oggetto di specifica contestazione, in questa sede di appello, ad opera della difesa di parte appellante;
9.1.2. Il termine è stato espressamente indicato (inizialmente 2 mesi poi prorogati per altri 4 mesi) ed è inferiore rispetto a quello necessario per provvedimenti in autotutela (12 mesi, ai sensi dell’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990);
9.1.3. L’inziale termine di due mesi di sospensione è stato prorogato per una sola volta (altri 4 mesi);
9.2. Sussistono altresì i presupposti previsti dall’art. 42 del regolamento comunale in materia di TAXI ossia la sospensione cautelare della licenza per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Sospensione questa che può essere disposta per ragioni appunto cautelative ed anche in assenza di un accertamento penale di carattere definitivo, come già detto al paragrafo 8 della presente decisione. Più in particolare:
9.2.1. Sussistono le “motivazioni di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico” compendiate nella analitica ricostruzione dei fatti, soprattutto l’ultimo del 6 marzo 2023 (ricostruzione mai contestata, giova ripetere), e nella complessiva valutazione circa “l’indole prevaricatrice e violenta” dell’appellante (accusato dalla Polizia di Stato di assumere nella sostanza “atteggiamenti intimidativi e delinquenziali”), sì da mettere in pericolo sicurezza ed incolumità di utenti ed altri addetti: di qui il pressoché doveroso intervento cautelare delle amministrazioni rispettivamente vigilanti su licenze TAXI (Comune di Roma) e iscrizione al ruolo dei conducenti (Camera di Commercio);
9.2.2. I fatti stessi sono stati puntualmente forniti da una autorità locale di pubblica sicurezza, ossia dall’Ufficio di Frontiera della Polizia di Stato di Roma Fiumicino, e risultanti nel loro complesso molteplici, continui e congruenti. A tale riguardo si osserva che la formulazione contenuta nel predetto art. 42 del regolamento comunale (ove si richiamano, senza alcuna pretesa di esclusività, Questura e Prefettura quali autorità deputate alle predette segnalazioni) riporta una elencazione meramente esemplificativa e non tassativa delle autorità locali di pubblica sicurezza da cui possono essere formalmente ricevute simili informazioni, autorità tra le quali non può che rientrare anche il ridetto Ufficio di Frontiera della Polizia di Stato;
9.3. In altre parole i rispettivi provvedimenti di sospensione qui gravati (ossia dalla licenza TAXI e dalla iscrizione al ruolo dei conducenti) risultano sufficientemente motivati in ordine alle ragioni legate alla necessità di garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti, della collettività e di tutti coloro (colleghi, addetti alla regolazione del traffico, etc.) che si trovano a dover interagire con tale pericoloso soggetto;
9.4. Anche tale motivo di appello deve pertanto essere rigettato.
10. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 3.000 (tremila), oltre IVA e CPA ove dovuti e da corrispondere in favore di ciascuna delle appellate amministrazioni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Fantini, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Stefano Fantini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.