Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 2/2002
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. PE De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2/2022, avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
27086/2021 pubblicata in data 6/10/2021, sul ricorso avverso la sentenza n.
1523/2015 di questa Corte di Appello pubblicata in data 31/3/2015, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 6516/2008 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 5/6/2008, vertente
TRA
(C.F. ), difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Amedeo Sorge (C.F. C.F._2
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), difesa dall'avv. AR C.F._3
NC Nicolò ( ) C.F._4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. , Controparte_2 C.F._5
(C.F. ) e TR C.F._6
(C.F. , difesi dagli Controparte_4 C.F._7
avv.ti Amedeo Chiantera (C.F. ), Ferdinando di C.F._8
R.G. n. 2/2002
(C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._9 Controparte_6
) e (C.F. ) C.F._10 Controparte_7 C.F._11
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del
7/1/2025 disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, e successive integrazioni.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§1. Il giudizio di primo grado.
Con sentenza n. 6516/2008, pubblicata in data 5/6/2008, il Tribunale di Napoli, sulla domanda di divisione ereditaria proposta da , Controparte_2 CP_3
e , nei confronti di e
[...] Controparte_4 AR Parte_1
così provvedeva:
[...]
“a) dichiara aperta la successione di …. il cui asse Persona_1
ereditario è costituito dalla comproprietà del 50% della casa coniugale sita in
Napoli alla via Traversa privata S. Donato n. 106 in favore degli eredi legittimi
(moglie ed erede per 1/3) ed i figli , Persona_2 Controparte_2
NC, , PE e (eredi per 2/3); CP_4 CP_1
b) dichiara aperta la successione di , deceduta … lasciando Persona_2
eredi legittimi i figli , NC, , PE e , Controparte_2 CP_4 CP_1
ciascuno per la quota di un quinto, ed il cui asse ereditario era costituito da una quota del 66% dell'immobile di via S. Donato n. 106, nonché in 5 buoni fruttiferi postali di lire 5.000.000 ognuno al tasso del 4,25%, per un complessivo valore di lire 26.534,655;
c) divide tra , NC, , PE e i 5 buoni Controparte_2 CP_4 CP_1 postali fruttiferi intestati a per l'ammontare ognuno di 5 Persona_2
milioni delle vecchie lire, assegnando un buono per ciascun erede;
d) dispone l'attribuzione a dell'immobile sito in Napoli alla via AR
S. Donato n. 106 … previo pagamento ad ogni germano della somma di euro
44.456,26 …, effettuata la compensazione tra il valore della quota spettante a ciascun erede per l'ammontare dei crediti vantati da nei AR
confronti di ciascun fratello per le spese sostenute per la cosa comune ed i funerali del padre;
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e) condanna al pagamento in favore degli attori, che ne hanno AR fatto richiesta, della somma di euro 6.500,00 ciascuno per l'occupazione dell'immobile da parte della convenuta dal 14 settembre 2002 ad oggi, nonché al pagamento in favore di , NC ed della somma di Controparte_2 CP_4 euro 100,00 mensili per ciascuno di loro da oggi all'effettivo pagamento del valore delle quote loro spettanti sul bene a titolo di indennità di occupazione;
f) rigetta la riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata dalla convenuta
nei confronti dei fratelli per la sottrazione di beni personali e AR
familiari;
g) compensa tra le parti le spese di lite”.
§2. Il giudizio di appello.
Avverso la suindicata decisione proponevano separati appelli, successivamente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., , NC ed , Controparte_2 CP_4
nonché chiedendo: Parte_1
- i primi tre, in parziale riforma della pronuncia impugnata, dichiararsi che i buoni postali fruttiferi erano, in realtà, quattro e non cinque, e, per l'effetto, disporsi la loro assegnazione pro quota per ciascun erede sull'equivalente monetario dei buoni;
revocarsi l'attribuzione della proprietà dell'immobile di via S. Donato n.
106 a con condanna della stessa all'immediato rilascio del bene AR
nella piena disponibilità degli altri fratelli;
disporsi la vendita del cespite, con conseguente riparto del ricavato fra tutti i condividenti;
- la correzione dell'errore materiale della sentenza, con Parte_1
indicazione del nuovo difensore costituito in giudizio, nonché, in parziale riforma della stessa, condannarsi al pagamento della somma liquidata per AR
l'occupazione illegittima dell'immobile in questione anche in favore di esso esponente;
disporsi l'attribuzione del bene in favore di esso appellante, escludendosi il diritto di al rimborso delle spese condominiali del cespite, CP_1 con condanna della predetta, a titolo di indennità per l'occupazione illegittima, della somma di euro 565,00 mensili e non di euro 500,00, oltre rivalutazione ed interessi.
Costituitasi in giudizio, resisteva ad entrambi gli appelli e, con AR
appello incidentale, chiedeva ammettersi la prova articolata nel giudizio di primo grado ed accertarsi che faceva parte della massa ereditaria anche tutto quanto 4
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descritto negli atti di causa, con accrescimento della propria quota degli importi anticipati dalla data della morte del padre sino all'effettiva divisione.
Con sentenza n. 1523/2015, pubblicata in data 31/3/2015, la Corte di Appello di
Napoli così decideva:
“a) in riforma parziale del capo b) della impugnata sentenza, dichiara che i buoni fruttiferi postali ricadenti nell'asse ereditario di sono in Persona_2
numero di 4, ciascuno di lire 5 milioni e ognuno al tasso lordo del 4,25%, per un complessivo valore di lire 25.534.655;
b) in riforma del capo c) della impugnata sentenza, assegna a CP_2
NC, , PE e la quota di 1/5 del controvalore in
[...] CP_4 CP_1
danaro dei 4 buoni postali fruttiferi;
c) in riforma del capo d) della impugnata sentenza, attribuisce in proprietà esclusiva a l'immobile sito in Napoli, alla via S. Donato n. Parte_1
106, in catasto a foglio 10, p.lla 608 sub 34, con condanna dello stesso al pagamento, a titolo di eccedenza, in favore di , NC, Controparte_2
e , ciascuno dell'importo di euro 45.200,00, facendo ordine a CP_4 CP_1
di rilasciare immediatamente in favore di AR Parte_1
libero e vuoto di persone e cose, il predetto immobile;
d) in riforma del capo d) della sentenza impugnata, condanna CP_2
NC, e PE al pagamento, in favore di
[...] CP_4 CP_1
, dell'importo, ciascuno, di euro 743,74 a titolo, pro quota, di debiti
[...]
ereditari per spese di condono edilizio e di oneri condominiali afferenti
l'immobile ereditario sostenute per l'intero da;
AR
e) in parziale riforma del capo e) della sentenza impugnata, condanna CP_1
al pagamento, in favore di , NC, e
[...] Controparte_2 CP_4
PE, della somma di euro 6500,00 ciascuno per l'occupazione dell'immobile di via S. Donato dal 14 settembre 2002 alla sentenza di primo grado, nonché al pagamento in favore dei medesimi della somma di euro 100,00 mensili per ciascuno dalla sentenza di primo grado all'effettivo rilascio dell'immobile predetto, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali come in motivazione;
f) pone le spese del doppio grado a carico della massa che liquida, per il primo grado, in favore di , NC ed in complessivi euro Controparte_2 CP_4
13.843,00 (di cui euro 413,00 per spese il resto per compensi di avvocato), in 5
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favore di PE e di , ciascuno, in euro 13.430,00 per AR
compensi di avvocato, e per il secondo grado, in favore di , Controparte_2
NC ed in complessivi euro 10.023,00 (di cui euro 508,00 per spese CP_4
il resto per compensi di avvocato), in euro 9.693,00 in favore di Parte_1
(di cui euro 178,00 per spese il resto per compensi di avvocato) ed euro
[...]
9.515,00 in favore di per compensi di avvocato, il tutto oltre AR
spese generali, ive e cpa come per legge;
g) pone le spese di CTU a carico di ciascun condividente, pro quota, nella misura liquidata con separato;
h) ferma, nel resto, la sentenza gravata”.
§3. Il giudizio di cassazione.
Avverso la suindicata decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ai quali resisteva AR Parte_1
mentre gli altri fratelli rimanevano intimati.
[...]
In particolare, la ricorrente deduceva:
1a) che era stata illegittimamente attribuita la proprietà dell'immobile al fratello
PE, considerato come titolare di una maggiore quota;
1b) di essere stata doppiamente lesa dalla decisione della Corte di Appello, la quale, da un lato, l'aveva considerata titolare della quota minore e, dall'altro,
l'aveva condannata al pagamento dei frutti in favore dei fratelli;
2) che il secondo Giudice aveva illegittimamente negato l'ingresso alla prova testimoniale come articolata nella memoria istruttoria depositata nel giudizio di primo grado;
3) che nell'impugnata decisione era stata omessa ogni pronuncia sulla domanda di collazione, erroneamente ritenuta assorbita nella declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale finalizzata a dimostrare le liberalità ricevute dai coeredi.
Con l'ordinanza in precedenza richiamata, la Suprema Corte:
- rigettava il primo profilo del primo motivo, confermando la decisione impugnata che aveva attribuito l'immobile a PE;
- rigettava il terzo motivo;
- accoglieva parzialmente il secondo profilo della prima doglianza, affermando che effettivamente aveva errato la Corte di Appello di Napoli per avere, da un lato, considerato quale titolare della quota minore e, dall'altro, condannato CP_1
la stessa al pagamento dei frutti in favore dei fratelli;
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- accoglieva in parte il secondo motivo, rilevando che il secondo Giudice aveva illegittimamente dichiarato l'inammissibilità di tre capitoli di prova testimoniale diretti a dimostrare: il numero 9), che nel 1993 aveva ottenuto un prestito CP_1 dall'INPS di £ 25.000.000 per lavori di ristrutturazione all'immobile dei genitori, somma che però era stata utilizzata dai genitori per la famiglia ed il matrimonio di
NC; il numero 10), che nell'anno 1984 i genitori avevano prestato circa £
35.000.000 al figlio per aiutarlo nell'apertura di un negozio di CP_2 parrucchiere in Napoli;
il numero 11), che nell'anno 1997 la madre prestò al figlio in varie occasioni la somma complessiva di £ 40.000.000 circa per il CP_2 trasferimento dell'attività di parrucchiere a CA Di AN (AQ);
- per l'effetto, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava dinanzi a questa Corte, anche per le spese del giudizio di legittimità.
§4. Il giudizio di rinvio. instaurava il presente giudizio di rinvio, notificando alle Parte_1
controparti e AR Controparte_2 TR
, atto di riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c., con il quale Controparte_4
chiedeva:
“Accogliere la domanda nei termini fissati dal S.C. ed alla allegata sentenza della
S.C. determinando le effettive quote tenendo conto del rendiconto dovuto dalla coerede e degli altri elementi e dei beni relitti presenti nell'asse, AR
confermando le parti della sentenza di secondo grado definitive in quanto confermate dalla S. Corte e disponendo circa l'assegnazione del cespite ovvero confermando l'assegnazione in applicazione dei principi definiti dalla S. Corte”.
Costituitasi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, ammettersi la prova CP_1
testimoniale relativamente ai capitoli 9), 10) ed 11) di cui alla memoria istruttoria del primo giudizio.
Quanto al merito, chiedeva:
“a) previo inserimento nella massa ereditaria di quanto ricevuto dagli altri germani per donazione diretta o indiretta ai sensi dell'art. 737 c.c. da parte dei genitori, rideterminare l'esatta composizione della massa ereditaria, con conseguente accrescimento della quota di degli importi AR anticipati dai genitori agli altri eredi sino all'effettiva divisione;
b) previo accertamento dell'avvenuta cessione delle quote degli altri coeredi
, e in favore di TR Controparte_4 Controparte_2 7
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, dichiarare titolare della maggior quota AR AR
ereditaria;
c) disporre l'assegnazione dell'immobile sito in Napoli alla via San Donato n.
106 in favore di ”. AR
Si costituivano in giudizio anche gli altri fratelli , NC Controparte_2
ed , i quali deducevano che le donazioni cui aveva fatto riferimento CP_4 CP_1
non potevano essere oggetto di collazione ed imputazione alle singole quote ereditarie, non essendovi alcuna prova al riguardo, precisando, in ogni caso, che la stessa era stata ampiamente aiutata dai genitori prima e dopo il suo matrimonio, ricevendo cospicue donazioni in denaro, relativamente alle quali i fratelli non avevano inteso avanzare alcuna rivendicazione, trattandosi di atti di liberalità effettuati dai genitori.
Con ordinanza in data 11/7/2024, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, venivano ammessi i seguenti capitoli di prova: capitolo 9), “Vero è che nel corso dell'anno 1993 la Sig.ra AR chiedeva ed otteneva dall'INPS un prestito personale di £. 25.000.000 per lavori di ristrutturazione dell'immobile di Via San Donato ma utilizzati dalla famiglia ed il matrimonio del fratello Sig. ”; TR capitolo 10), “Vero è che nell'anno 1984 al Sig. venivano Controparte_2 prestati dai genitori in varie occasioni oltre £. 35.000.000 per l'apertura dell'attività commerciale di articoli per parrucchieri sito in Napoli al Vico
D'Afflitto n. 7”; capitolo 11), “Vero è che nell'anno 1997 al Sig. venivano Controparte_2
prestati dalla madre in varie occasioni oltre £. 40.000.000 per il trasferimento dell'attività commerciale di articoli per parrucchieri da Napoli a CA Di
AN (AQ)”.
Quindi, espletata la prova testimoniale, la causa veniva riservata per la decisione.
§5. La decisione della controversia.
§5.1. Così riassunti i termini della controversia, giova premettere, in linea generale, che secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art.
393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la 8
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sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato
a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (così Cass. 31/5/2021, n. 15143). Più specificamente, quello di rinvio non è un secondo giudizio di appello (o dell'unico grado previsto), costituendo esso una nuova ed autonoma fase, ossia la fase rescissoria del giudizio di legittimità, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. 5/8/2022, n. 24372; Cass.
28/01/2005, n. 1824; Cass. 17/11/2000, n. 14892). Ciò vuol dire, in realtà, che
“ogni decisione assunta nel giudizio che ha subito annullamento deve ritenersi venuta meno, senza che possa prospettarsi un giudicato interno, il quale presuppone, per l'appunto, un principio contrario a quello qui affermato” (così
Cass. 13/5/2020, n. 8891). La Suprema Corte suole ribadire che il giudizio di rinvio instaura in processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse rispetto a quelle proposte nel giudizio di appello che aveva dato luogo alla sentenza poi cassata (cfr., fra le tante, Cass. 22/5/2020, n. 9480).
Deve poi considerarsi che nel rinvio cd. proprio alla corte d'appello, quest'ultima soggiace al divieto di reformatio in peius, che costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum,
l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato (cfr. Cass. 16/11/2020,
n. 25877), sicché la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, 9
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nei confronti della parte che abbia impugnato, e più favorevole alla controparte, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame (cfr. Cass. 6/10/2020, n.
21504; Cass. 17/2/2020, n. 3896; Cass. 8/11/2011, n. 23240; Cass. 28/1/2005,
n. 1823; Cass. 6/7/2002, n. 9843; Cass. 1/6/2002, n.
7974; Cass. 22/3/2001, n. 4087).
E' chiaro che tutto ciò vale nei limiti in cui nel corso del giudizio, su talune statuizioni di primo o secondo grado non si sia formato il giudicato, conseguentemente alla mancata impugnazione delle stesse.
Infatti, insegna la Corte del diritto che, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione non solo di tale giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, “eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate” (cfr., tra le altre, Cass. 2/9/2024, n. 23487; Cass. 17/4/2024, n.
10337).
§5.2. Tanto premesso, occorre osservare che la prova testimoniale ammessa ed espletata nel corso del presente giudizio di rinvio non ha fornito alcun elemento utile a sostegno della pretesa di volta alla rideterminazione della AR massa, ai sensi dell'art. 737 c.c., tenuto conto di quanto ricevuto dagli altri germani per donazione diretta o indiretta, “con conseguente accrescimento della quota di degli importi anticipati dai genitori agli altri eredi sino AR all'effettiva divisione” (v. le richieste formulate dalla predetta condividente al punto “a” delle conclusioni della comparsa di costituzione depositata in data
10/5/2022), in quanto:
- le dichiarazioni delle testi e , entrambe indicate Testimone_1 Testimone_2 da confermative delle circostanze da quest'ultima capitolate (in AR
realtà la ha precisato di non sapere nulla dei fatti di cui al capitolo n. 11), Tes_1
sono prive di valenza probatoria, avendo entrambe riferito di aver appreso di tali circostanze dalla loro amica CP_1
- ora, secondo la condivisibile interpretazione della Corte regolatrice, quando il teste riporta il contenuto di dichiarazioni apprese da altri, occorre distinguere se si tratti di circostanze riferite dalla parte in causa, ovvero da terzi;
- in particolare, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente 10
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sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr., ex multis, Cass. 20/2/2025, n. 4530; Cass.
15/2/2024, n. 4157);
- ne discende che, nella specie, non possono trarsi elementi di convincimento dalle deposizioni delle testi innanzi indicate;
- è vero che la teste ha aggiunto di aver parlato, quanto alle elargizioni Tes_2 delle somme di danaro di cui ai capitoli istruttori riferite da “anche con la CP_1 mamma , ma è pur vero che trattasi di dichiarazione molto generica, priva Per_2 di ogni riferimento al contesto in cui sarebbe avvenuto l'eventuale colloquio con ed in ogni caso non confortata da alcun ulteriore elemento di Per_2
convincimento (necessario, per quanto sopra rilevato, nella prospettiva della dichiarazione de relato in genere);
- inoltre, la teste – indicata da , NC ed Testimone_3 Controparte_2
– a conoscenza dei fatti di causa per aver sposato , CP_4 TR
dal quale si è legalmente separata, ha dichiarato di non sapere di eventuali prestiti elargiti da ai propri genitori e di non aver mai sentito parlare dal proprio CP_1
coniuge di aiuti economici forniti dai genitori in favore del fratello CP_2
aggiungendo che la propria suocera disponeva di risorse Persona_2
economiche molto limitate.
- anche la teste indicata da , NC ed Testimone_4 Controparte_2
– coniuge di quest'ultimo – ha riferito di non sapere se avesse mai CP_4 CP_1 ottenuto un prestito dall'INPS per la ristrutturazione della casa di Via San Donato, escludendo che il proprio cognato (la teste ha menzionato il nome di “NC”, ma trattasi verosimilmente di , l'unico fratello menzionato nei capitoli CP_2
di prova, al quale del resto la stessa ha fatto riferimento rispondendo alle domande di cui al capo 11) avesse beneficiato di somme di danaro dai genitori per il suo matrimonio e dichiarando che la non disponeva di risorse Parte_2
economiche tali da poter aiutare i propri figli. 11
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In definitiva, il descritto esito della prova testimoniale non può che andare a discapito di quale parte gravata dal relativo onere, ai sensi AR dell'art. 2697 c.c.
§5.3. Deve poi rilevarsi che nulla ha provato circa l'eventuale acquisto, nel CP_1
corso del presente giudizio di rinvio, delle quote dei fratelli e CP_2 CP_4
PE, così come accennato nella comparsa di costituzione, ove la stessa ha dedotto che i predetti le avrebbero proposto l'acquisto della loro quota, riservandosi di accettare la stessa all'esito dell'attività istruttoria richiesta.
§5.4. Una volta esclusa ogni ipotesi di rideterminazione della massa ereditaria, e prima di procedere alla decisione del rescissorio, entro i confini del principio di diritto delineato dalla Corte di legittimità, è opportuno precisare quali siano le statuizioni della pronuncia di appello ormai coperte da giudicato.
Ebbene, operando una comparazione fra la sentenza di appello n. 1523/2015 e l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27086/2021, si ricava che sono passate in giudicato le seguenti statuizioni della sentenza di secondo grado (indicate con i capi del dispositivo della stessa), perché non investite dal ricorso per cassazione e/o non cassate dai giudici di legittimità: capo a), relativo alla divisione dei buoni postali fruttiferi, individuati come detto in numero di 4, anziché di 5; capo b), relativo alla modalità di divisione di tali buoni fra i condividenti;
capo c), limitatamente all'attribuzione in proprietà esclusiva a Parte_1 dell'immobile in Napoli, via S. Donato n. 106, con condanna del
[...]
predetto al pagamento, a titolo di eccedenza, in favore di , Parte_3
NC ed , ciascuno, dell'importo di euro 45.200,00, facendo ordine a CP_4
di rilasciare immediatamente in favore di AR Parte_1
libero e vuoto di persone e cose, il predetto immobile (con esclusione, pertanto, della condanna del suindicato attributario al pagamento di € 45.200,00 in favore di
; CP_1
capo d), relativo alla condanna di , NC, e Parte_3 CP_4
PE al pagamento, in favore di della somma, ciascuno di essi, di € CP_1
743,74, a titolo, pro quota, di debiti ereditari pere spese di condono edilizio e di oneri condominiali relativi all'immobile ereditario sostenute dalla predetta condividente;
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capo e), relativo alla condanna di al pagamento, in favore di AR
, NC, e PE, della somma di € 6.500,00 Controparte_2 CP_4 ciascuno, per l'occupazione dell'immobile in Napoli, via S. Donato n. 106, dal
14/9/2002 alla sentenza di primo grado, nonché al pagamento, in favore dei medesimi, della somma di € 100,00 mensili ciascuno, con decorrenza dalla sentenza di primo grado sino all'effettivo rilascio dell'immobile predetto, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali come in motivazione.
Con riguardo al suindicato capo e), tuttavia, avuto riguardo a quanto si avrà modo di evidenziare più diffusamente in prosieguo nel §5.6., è opportuno provvedere nel dispositivo della presente decisione con autonoma statuizione, dovendosi procedere all'aggiornamento delle somme dovute da a titolo di occupazione CP_1 dell'immobile de quo.
§5.5. Può a questo punto procedersi alla concreta applicazione, nella decisione della controversia, del principio di diritto affermato nella pronuncia rescindente.
Sul punto, è opportuno richiamare l'ordito motivazionale della Corte di
Cassazione posto a fondamento dell'accoglimento parziale del primo motivo di ricorso, con cui si doleva di essere stata doppiamente lesa dalla AR decisione del Giudice di appello, il quale, da un lato, l'aveva considerata titolare della quota minore e, dall'altro, l'aveva condannata al pagamento dei frutti in favore dei fratelli:
“La corte d'appello, seppure abbia richiamato l'art. 725 c.c., ha regolato debiti e crediti con reciproche condanne per equivalente, annoverando AR fra i condividenti, beneficiari del conguaglio dovuto dall'assegnatario della cosa intera, in ragione di una quota uguale a quella degli altri. Ma in questo modo si trascura che, in base agli artt. 724 e 725 c.c., il compartecipe debitore vede diminuita la misura della propria partecipazione non in termini puramente ideali, ma in termini reali, mediante la contrazione del proprio diritto sulla cosa comune. Pertanto, una volta riconosciuto che il debito accumulato da CP_1
nei confronti dei fratelli superava il valore della quota di lei, la conclusione
[...]
che la Corte d'appello avrebbe dovuto trarre è che non aveva più CP_1
l'originario diritto pro quota sulla cosa comune. L'assegnatario del bene indivisibile, perciò, non doveva a , esclusa dal riparto in conseguenza del CP_1
“prelevamento”, alcun conguaglio;
dal canto suo, , esclusa dal riparto in CP_1
conseguenza del suo debito verso gli altri, era tenuta al pagamento non 13
R.G. n. 2/2002 dell'intero debito per i frutti, ma solo dell'eccedenza sul valore della propria quota”.
§5.6. Quindi, in conformità a quanto statuito dal Giudice del rescindente, occorre sul punto, preso atto del passaggio in giudicato delle statuizioni indicate sub 5.4., condannare al pagamento, a titolo di rendiconto per AR
l'occupazione esclusiva del bene, di un importo, determinato secondo i criteri indicati dalla Corte di Appello nella suindicata pronuncia, in forza dell'espletata
CTU, al netto, però, della quota di € 45.200,00 spettante a ciascun condividente e, quindi, anche a CP_1
Ebbene, l'importo di tale condanna è quello di cui ai calcoli come di seguito sviluppati:
a) € 100,00 mensili X 4 (gli altri condividenti);
b) tale somma dà luogo, a partire dal 14/9/2002, data della richiesta formulata a di rilascio dell'immobile, sino al 18/6/2008, data di deposito della sentenza CP_1 di appello, ad € 6.500,00 per ciascun condividente, per un complessivo importo di
€ 26.000,00;
c) a partire da luglio 2008 ad oggi i mesi sono 205, per cui € 100 X 205 è pari ad €
20.500,00, che, moltiplicato per 4, risulta pari ad € 82.000,00;
d) € 26.000,00 + € 82.000,00 = 108.000,00;
e) € 108.000,00 - € 45.200,00 (valore della quota che, secondo la pronuncia rescindente, bisogna escludere) = € 62.800,00, che è l'ammontare complessivo della somma dovuta da pari ad € 15.700,00 per ciascuno degli altri 4 CP_1
fratelli;
f) il suindicato importo di € 15.700,00, come da statuizione di cui alla sentenza di appello n. 1523/2015 (v. capo “e” del dispositivo della sentenza di appello n.
1523/2015), non impugnata sul punto da va rivalutato AR all'attualità – secondo le variazioni fatte registrare dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo FOI – risultando pari ad € 23.644,00);
g) sempre in base a quanto stabilito nella statuizione in oggetto, devono poi calcolarsi gli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) sulla somma di €
15.700,00, via via rivalutata anno per anno dal 14/9/2002 sino alla data di pubblicazione della presente decisione, nonché gli ulteriori interessi legali sino al soddisfo. 14
R.G. n. 2/2002
§5.7. Non può trovare accoglimento la domanda con cui Parte_1 chiede che questa Corte dia atto “dell'avvenuta trascrizione e del documentato pagamento della tassazione conseguenziale disponendo la cancellazione totale dell'ipoteca accesa ex officio dal conservatore in favore di e … AR
della esistenza di precedenti iscrizioni ipotecarie al fine di non duplicare le tassazioni, altrimenti il Conservatore iscriverà per la seconda volta ex officio a seguito della rinnovata assegnazione altre ipoteche”.
Va in proposito osservato, in primo luogo, che trattasi di richiesta formulata per la prima volta in comparsa conclusionale.
Inoltre, la stessa si basa sull'esplicitato presupposto che la sentenza di appello n.
1523/2015 sarebbe stata trascritta per “evidente errore della Cancelleria ed anche del Conservatore in quanto non avente crisma di definitività”.
Orbene, osserva il Collegio che, a norma dell'art. 6, comma 2, D. lgs. n.
347/1990, i cancellieri sono tenuti a richiedere la trascrizione degli atti e provvedimenti soggetti a tale formalità, da essi ricevuti, entro il termine di giorni
120 dalla data dell'atto o del provvedimento, ovvero dalla sua pubblicazione, se questa è prescritta. Ciò vuol dire che il cancelliere deve richiedere la formalità della trascrizione entro un termine che prescinde dal passaggio in giudicato del provvedimento, sicché, nella specie, non si vede quale errore possa imputarsi allo stesso. Va aggiunto, per completezza, che il Giudice delle leggi ha escluso l'incostituzionalità dell'art. 2671 c.c., in relazione all'art. 14, comma 1, DPR n.
635/1973, nella parte in cui impongono al cancelliere di richiedere la trascrizione di una sentenza che dispone un trasferimento immobiliare (ed impongono conseguentemente l'assolvimento del correlativo obbligo fiscale) non al momento del passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, allorché il trasferimento diviene operante, bensì al momento della mera pronuncia del provvedimento (v.
Corte Cost. 14/5/1985, n. 147).
§5.8. Venendo al governo delle spese di lite, va innanzitutto evidenziato che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite (cfr., tra le più recenti,
Cass. sez. un. 8/11/2022, n. 32906; Cass. 15/12/2021, n. 40102). Più 15
R.G. n. 2/2002
specificamente, il potere del giudice di rinvio, al quale sia stato demandato il compito di provvedere in ordine alle spese, concerne non solo la liquidazione di tutte le spese per le varie fasi del processo, ma implica altresì il potere di attribuirle secondo l'esito definitivo della lite e con considerazione globale di essa, secondo il criterio della soccombenza finale, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti (v. Cass. 17/10/2022, n.
30377; Cass. 2/9/2014, n. 19345).
Ciò precisato, nella fattispecie in esame, trattandosi di giudizio divisionale, è necessario distinguere, secondo l'orientamento della Corte regolatrice, fra le spese concernenti la mera divisione del compendio e quelle relative a domande ulteriori formulate nel giudizio.
Infatti, nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte
(v., fra le altre, Cass. 6/2/2020, n. 2770; Cass. 7/10/2016, n. 2025; Cass.
22/1/2015, n. 1185);
Più specificamente, la Corte del diritto ha avuto modo di chiarire che nel giudizio di divisione, il giudice, anche in caso di compensazione delle spese processuali tra le parti, può legittimamente disporre che quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio siano a carico di tutti i condividenti pro quota, posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse (cfr. Cass. 13/5/2015, n. 9813; Cass. 8/10/2013, n. 22903; Cass.
19/10/2009, n. 22122; Cass. 24/2/1986, n. 1111);
Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità nel giudizio di scioglimento di comunione deve farsi luogo separatamente al governo delle spese concernenti la mera fase divisionale, che è volta all'interesse comune delle parti ad ottenere la liberazione dal vincolo della contitolarità del diritto, ponendosi le stesse a carico della massa, secondo le quote di ciascuna delle parti, nonché a quello relativo ai rapporti contenziosi discendenti dalle ulteriori domande ed eccezioni 16
R.G. n. 2/2002 proposte dai contendenti, ovvero conseguenti all'ingiustificata condotta di una o più parti.
Nelle fattispecie in esame le spese nell'interesse della massa sono soltanto quelle relative al primo grado di giudizio, e le stesse vanno riliquidate nella misura indicata in parte dispositiva, ivi comprese quelle relative all'espletata CTU.
Quanto alle questioni – ampiamente dibattute fra le parti – relative all'attribuzione in proprietà dell'immobile in Napoli, via S. Donato n. 106, nonché all'indennità relativa alla sua occupazione da parte di occorre invece regolare le spese CP_1
secondo il criterio della soccombenza, in relazione a tutti i gradi, e le stesse non possono che porsi a carico di risultata sostanzialmente AR
soccombente. Va precisato che nessun provvedimento sulle spese, relativamente al giudizio di legittimità, va adottato nel rapporto fra da un lato, AR
e , e , dall'altro, non Controparte_2 TR Controparte_4
essendosi questi ultimi costituiti dinanzi alla Suprema Corte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
27086/2021 pubblicata in data 6/10/2021, sul ricorso avverso la sentenza n.
1523/2015 di questa Corte di Appello pubblicata in data 31/3/2015, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 6516/2008 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 5/6/2008, così provvede:
a) dà atto dell'avvenuto passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza n. 1523/2019 di questa Corte, pubblicata in data 31/3/2015, indicate in motivazione al §5.4.;
b) rigetta la domanda, avanzata da di rideterminazione AR della massa, ai sensi dell'art. 737 c.c., in virtù di quanto disposto dai genitori agli altri figli a titolo di donazione diretta o indiretta, con conseguente accrescimento della sua quota;
c) condanna al pagamento, in favore di ciascuno degli altri AR
condividenti , NC, e PE, della Parte_3 CP_4 somma di € 23.644,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma
1, c.c., da calcolarsi sulla somma di € 15.700,00, annualmente rivalutata, a far data dal 14/9/2002, in base alle variazioni degli indici ISTAT del prezzi Parte al consumo sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, 17
R.G. n. 2/2002
nonché, per il periodo successivo, ulteriori interessi al medesimo tasso sulla somma di € 23.644,00 sino al soddisfo;
d) pone a carico della massa le spese del giudizio divisionale di primo grado, che liquida, in favore di , e Controparte_2 TR
, in € 413,00 per esborsi, € 13.430,00 per compensi Controparte_4 professionali ed € 2.014,50 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, in favore di in € Parte_1
13.430,00 per compensi professionali ed € 2.014,50 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge ed, in favore di in € 13.430,00 per compensi professionali ed € 2.014,50 AR
per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
e) pone le spese di CTU, così come liquidate nel giudizio di primo grado ed in quello di appello, a carico di ciascun condividente pro quota;
f) condanna al pagamento, in favore di AR Parte_1
delle spese di lite relative all'attribuzione in proprietà
[...] dell'immobile in Napoli, via S. Donato n. 106, nonché all'indennità di occupazione dello stesso, che liquida,
- quanto al giudizio di primo grado, in € 4.000,00 per compensi professionali ed € 600,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al giudizio di appello, in € 178,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi professionali ed € 750,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al giudizio di legittimità, in € 3.000,00 per compensi professionali ed
€ 450,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente giudizio di rinvio, in € 982,00 per esborsi, € 3.000,00 per compensi professionali ed € 450,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
g) condanna al pagamento, in favore di AR CP_2
e , delle spese di lite
[...] TR Controparte_4 relative all'indennità di occupazione dell'immobile in Napoli, via S.
Donato n. 106, che liquida, 18
R.G. n. 2/2002
- quanto al giudizio di primo grado, in € 3.000,00 per compensi professionali ed € 450,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al giudizio di appello, in € 178,00 per esborsi, € 3.000,00 per compensi professionali ed € 750,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente giudizio di rinvio, in € 2.000,00 per compensi professionali ed € 300,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 3/6/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. PE De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.