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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/11/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
DO PA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 1659 dell'anno 2020, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Termini Imerese, via Falcone e C.F._1
Borsellino n. 23, presso lo studio dell'avv. Claudio Merlino, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso in opposizione,
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dal funzionario delegato, Contrammiraglio CP Roberto Isidori,
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'ordinanza di ingiunzione, confisca e sospensione della licenza di pesca n. e al decreto n. 51/2020, emessi dal Ministero Nume_1
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di in data CP_1 17/03/ 2020 e notificati il 03/06/2020.
CONCLUSIONI: all'udienza del 14/05/2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti discutevano la causa e concludevano come da note di trattazione scritta, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/07/2020, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 50/2020 e il decreto n. 51/2020 emessi dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di in CP_1
data 17/03/2020 e notificati il 03/06/2020.
Deduceva al riguardo:
- che l'ordinanza ingiunzione opposta era stata emessa a seguito di due verbali di contestazione elevati in data 05/06/2019:
1) il primo n. 111/2019 con cui veniva accertato che, in data 05/06/2019, presso il molo trapezoidale del Porto di Termini Imerese, la motopesca denominata “San
Pio” (iscritta al n. 01PA00631 dei RR. GG. di Termini Imerese, UE n. CP_2
12447, ed intestata all' deteneva a Controparte_3
bordo un attrezzo illegale consistente in una rete “derivante tipo spadara” di complessivi ml 3.100, alta mt 29,00, con maglia ampia di cm 36, suddivisa in n. 4 spezzoni di ml 1250, ml 500, ml 750 e ml 600 ciascuno;
2) il secondo n. 114/2019 con cui veniva accertato che, in data 05/06/2019, presso il molo Trapezoidale del Porto di Termini Imerese, venivano effettuate operazioni di trasbordo dal ” all'interno di un furgone Ford Transit tg. CP_4
DX216VG, condotto da , di n. 6 esemplari di pesce spada e Parte_2
n. 2 esemplari di aguglia imperiale, frutto dell'attività di pesca illegale di uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di catture, senza disporre di tale
- 2 - contingente o dopo che il medesimo era stato esaurito;
- che avverso gli indicati verbali aveva presentato, in data 05/07/2019, scritti difensivi;
- che, in data 30/01/2020, a seguito di invito, si presentava per l'audizione presso la Capitaneria di Porto;
- che sulla base dei suddetti verbali era stata emessa l'ordinanza n. 50/2020 con cui era stata disposta la confisca dell'attrezzo “derivante del tipo spadara”, la sospensione per un periodo di tre mesi della licenza di pesca n. ITA000012447 relativa all'unità di pesca denominata “San Pio” ed era stato ingiunto allo stesso, in qualità di comandante del M.P. “San Pio” e legale rappresentante pro-tempore della soc. coop. il pagamento della somma di € 3.733,80, a titolo Controparte_3
di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli artt. 10.1. lett. g) ed
11.1 del D.lgs. n. 4/2012 modificato dalla L. n. 154/2016 e dal D.L. n. 44/2019;
- che era stato emesso il decreto n. 51/2020, con il quale erano stati assegnati al ricorrente n. 6 punti ai sensi del Decreto 20/07/2017 del stante la CP_5
sussistenza della fattispecie della “violazione grave”.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepiva:
- l'errata classificazione della rete da pesca;
- la mancata contestazione immediata delle violazioni;
- la mancanza di prova delle violazioni contestate.
L'opponente chiedeva, quindi, di revocare e/o annullare l'ordinanza n. 50/2020 e il decreto n. 51/2020 e, in subordine, di modificare l'ordinanza n. 50/2020, rideterminando la misura della sanzione nel minimo indicato dall'art. 1174 del codice della navigazione.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
- 3 - - Capitaneria di Porto di contestando i motivi del ricorso in opposizione, CP_1
di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita con prova per testi e CTU.
Con provvedimento del 27/11/2024 il CTU veniva invitato ad integrare la propria relazione e la causa veniva rinviata per discussione e decisione, con termine per note conclusive.
****
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità in ordine al riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, ha statuito che “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è
a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa,
e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass. civ., sez. II, ord. 30148 del 22/11/2024).
È, quindi, onere dell'Autorità amministrativa che ha emesso l'ordinanza ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato.
Sulla base di tale principio devono essere valutate le censure mosse dal ricorrente.
Con il primo motivo di opposizione ha contestato la Parte_1
qualificazione della rete come “spadara”, ritenendo che si trattasse di rete a circuizione.
L'art. 10, comma 1 lett. i), del D.lgs. n. 4/2012 recita: “
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di prevenire,
- 4 - scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di:
(…)
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca”.
La rete c.d. “spadara” è una rete di tipo derivante il cui uso è stato vietato dal
Regolamento n. 894 del 29 aprile 1997.
Al fine di accertare la tipologia di rete rinvenuta nell'imbarcazione “San Pio” è stata disposta CTU.
Il tecnico nominato dall'ufficio, dopo avere descritto la rete a circuizione e quella derivante tipo spadara, ha affermato che: “È evidente tenendo conto della normativa di riferimento che le reti a circuizione possono essere simili a quelle derivanti, ma anche uguali, la differenza sostanziale sta nell'utilizzo dell'attrezzo indipendentemente dal potere catturante. In particolare la rete a circuizione viene calata in mare con lo scopo di circuire i pesci e non è lasciata libera di derivare, questa viene quindi recuperata in maniera continua;
mentre la rete da posta derivante, per poter essere funzionale deve essere lasciata libera di derivare il maggior tempo possibile. La normativa in nessun capitolo o paragrafo specifica la struttura che deve obbligatoriamente assumere una o l'altra rete e conseguentemente il potere catturante dell'attrezzo risulta essere funzione delle modalità di utilizzo e quindi di impiego da parte del pescatore ma anche delle sue abilità. Infatti, il legislatore non indica mai una precisa struttura dell'attrezzo sia in un caso che nell'altro”.
Partendo da tali premesse il CTU è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“Dall'analisi effettuata a seguito di quanto rilevabile sulla pezza di rete analizzata e facendo riferimento a quanto contestato al ricorrente, si può ipotizzare che l'utilizzo dell'attrezzo sequestro può avvenire anche come rete a circuizione. Sicuramente tale rete così strutturata potrebbe essere impiegata anche come rete da posta derivante. Dagli atti di causa emerge che il pescatore aveva a
- 5 - poppa tutte e quattro le pezze di rete e a bordo vi era solo un pescatore, il Sig. Pt_3
Dall'analisi dimensionale eseguita, comunque, la pezza di rete non supera le dimensioni stabilite dalla norma di riferimento sia nel senso della lunghezza sia nel senso della larghezza, se essa fosse utilizzata come rete a circuizione” (cfr. CTU in atti).
Pertanto, dalle risultanze peritali è emerso che, nel caso di specie, la differenza tra la rete a circuizione e quella derivante di tipo spadara dipende dall'utilizzo e non dalla struttura e dalle caratteristiche.
L'amministrazione resistente non ha fornito alcuna prova che la rete sequestrata sia stata utilizzata come rete derivante di tipo spadara e non come rete a circuizione: pertanto, manca la prova dell'elemento costitutivo dell'illecito contestato.
Non sono condivisibili i rilevi mossi dal CTP dell'amministrazione resistente in ordine alla presenza nelle reti sequestrate di caratteristiche tecniche che escluderebbero la loro appartenenza alle reti a circuizione. Invero, il CTU nell'integrazione peritale ha rassegnato: “Si conclude che, in funzione di come era regolamentata la circuizione all'epoca dei fatti: non doveva essere rispettata alcuna relazione geometrica, non vi doveva essere necessariamente installato un sacco per il contenimento del pescato
e un numero di sugheri preciso o indicativo, per il galleggiamento della parte superiore della stessa.
Tutto ciò non era normato all'epoca dei fatti. Pertanto, essendo la pesca a circuizione un tipo di pesca artigianale, il pescatore ha l'obbligo di rispettare secondo il regolamento sopra citato: la lunghezza massima di 800 mt della rete, l'altezza massima di 120 mt della rete e la grandezza minima della maglia della rete di 14 mm (questo per evitare la cattura di pesci sotto taglia)”
(cfr. Integrazione a relazione peritale in atti).
Alla luce delle esposte considerazioni, il motivo di opposizione relativo alla violazione dell'art. 10, comma 1 lett. i), del D.lgs. n. 4/2012 è fondato e deve essere
- 6 - accolto.
Parte ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata anche in ordine alla contestazione della violazione dell'art. 10, comma 1 lett. g), del D.lgs. n. 4/2012 sostenendo la mancanza di prova dell'attività di pesca da parte di Parte_1
Ed invero, con il verbale n. 114/2019 è stato accertato il compimento di operazioni di trasbordo dal M.P. “San Pio” all'interno di un furgone Ford Transit tg. DX216VG, condotto da , di esemplari di pesce frutto Parte_2
dell'attività di pesca illegale.
Deve osservarsi al riguardo che l'art. 10 del D.lgs. n. 4/2012 disciplina gli illeciti amministrativi commessi nell'ambito della pesca illegale, contemplando condotte che non si concretizzano solo nella pesca, ma anche nella detenzione, nel trasporto, nel trasbordo e nella commercializzazione illegale.
Nel caso di specie, la condotta illecita accertata dal personale della Capitaneria di
Porto è il trasbordo di pesce frutto di pesca illegale, previsto dalla lett. q) della citata norma, ma non l'attività di pesca.
In altri termini, la Capitaneria di Porto di non ha accertato ictu oculi la CP_1
pratica da parte di della pesca illegale e, pertanto, non vi è prova Parte_1
che la stessa sia stata compiuta dal ricorrente.
Le sanzioni previste dall'art. 11 del D.lgs. n. 4/2012 si applicano, infatti, a chi viola le disposizioni dell'art. 10 del citato decreto e, quindi, all'autore materiale dell'illecito.
Nel caso che ci occupa, l'illecito contestato non corrisponde alla condotta accertata.
Ciò esclude anche una responsabilità solidale del ricorrente ex art. 11, comma 14, del D.lgs. n. 4/2012 quale armatore e comandante, poiché detta norma
- 7 - presuppone l'accertamento dell'illecito compiuto dagli ausiliari o dai dipendenti nell'esercizio della pesca marittima.
L'accoglimento dei superiori motivi di opposizione comporta l'assorbimento di ogni altra censura.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore e, stante l'ammissione
[...]
al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate in conformità Parte_4
al vigente protocollo d'intesa in € 1.400,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'illegittimità dell'ordinanza n. 50/2020 e del decreto n. 51/2020, emessi nei confronti di dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Parte_1
– Capitaneria di Porto di in data 17/03/ 2020 e notificati il 03/06/2020 CP_1
e, per l'effetto, annulla i suddetti provvedimenti;
condanna il Controparte_1
di , in persona del legale rappresentante pro-tempore al
[...] CP_1
pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che si liquidano € 1.400,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente.
- 8 - Così deciso Termini Imerese, in data 22/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa DO PA
- 9 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
DO PA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 1659 dell'anno 2020, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Termini Imerese, via Falcone e C.F._1
Borsellino n. 23, presso lo studio dell'avv. Claudio Merlino, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso in opposizione,
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dal funzionario delegato, Contrammiraglio CP Roberto Isidori,
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'ordinanza di ingiunzione, confisca e sospensione della licenza di pesca n. e al decreto n. 51/2020, emessi dal Ministero Nume_1
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di in data CP_1 17/03/ 2020 e notificati il 03/06/2020.
CONCLUSIONI: all'udienza del 14/05/2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti discutevano la causa e concludevano come da note di trattazione scritta, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/07/2020, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 50/2020 e il decreto n. 51/2020 emessi dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di in CP_1
data 17/03/2020 e notificati il 03/06/2020.
Deduceva al riguardo:
- che l'ordinanza ingiunzione opposta era stata emessa a seguito di due verbali di contestazione elevati in data 05/06/2019:
1) il primo n. 111/2019 con cui veniva accertato che, in data 05/06/2019, presso il molo trapezoidale del Porto di Termini Imerese, la motopesca denominata “San
Pio” (iscritta al n. 01PA00631 dei RR. GG. di Termini Imerese, UE n. CP_2
12447, ed intestata all' deteneva a Controparte_3
bordo un attrezzo illegale consistente in una rete “derivante tipo spadara” di complessivi ml 3.100, alta mt 29,00, con maglia ampia di cm 36, suddivisa in n. 4 spezzoni di ml 1250, ml 500, ml 750 e ml 600 ciascuno;
2) il secondo n. 114/2019 con cui veniva accertato che, in data 05/06/2019, presso il molo Trapezoidale del Porto di Termini Imerese, venivano effettuate operazioni di trasbordo dal ” all'interno di un furgone Ford Transit tg. CP_4
DX216VG, condotto da , di n. 6 esemplari di pesce spada e Parte_2
n. 2 esemplari di aguglia imperiale, frutto dell'attività di pesca illegale di uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di catture, senza disporre di tale
- 2 - contingente o dopo che il medesimo era stato esaurito;
- che avverso gli indicati verbali aveva presentato, in data 05/07/2019, scritti difensivi;
- che, in data 30/01/2020, a seguito di invito, si presentava per l'audizione presso la Capitaneria di Porto;
- che sulla base dei suddetti verbali era stata emessa l'ordinanza n. 50/2020 con cui era stata disposta la confisca dell'attrezzo “derivante del tipo spadara”, la sospensione per un periodo di tre mesi della licenza di pesca n. ITA000012447 relativa all'unità di pesca denominata “San Pio” ed era stato ingiunto allo stesso, in qualità di comandante del M.P. “San Pio” e legale rappresentante pro-tempore della soc. coop. il pagamento della somma di € 3.733,80, a titolo Controparte_3
di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli artt. 10.1. lett. g) ed
11.1 del D.lgs. n. 4/2012 modificato dalla L. n. 154/2016 e dal D.L. n. 44/2019;
- che era stato emesso il decreto n. 51/2020, con il quale erano stati assegnati al ricorrente n. 6 punti ai sensi del Decreto 20/07/2017 del stante la CP_5
sussistenza della fattispecie della “violazione grave”.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepiva:
- l'errata classificazione della rete da pesca;
- la mancata contestazione immediata delle violazioni;
- la mancanza di prova delle violazioni contestate.
L'opponente chiedeva, quindi, di revocare e/o annullare l'ordinanza n. 50/2020 e il decreto n. 51/2020 e, in subordine, di modificare l'ordinanza n. 50/2020, rideterminando la misura della sanzione nel minimo indicato dall'art. 1174 del codice della navigazione.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
- 3 - - Capitaneria di Porto di contestando i motivi del ricorso in opposizione, CP_1
di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita con prova per testi e CTU.
Con provvedimento del 27/11/2024 il CTU veniva invitato ad integrare la propria relazione e la causa veniva rinviata per discussione e decisione, con termine per note conclusive.
****
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità in ordine al riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, ha statuito che “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è
a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa,
e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass. civ., sez. II, ord. 30148 del 22/11/2024).
È, quindi, onere dell'Autorità amministrativa che ha emesso l'ordinanza ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato.
Sulla base di tale principio devono essere valutate le censure mosse dal ricorrente.
Con il primo motivo di opposizione ha contestato la Parte_1
qualificazione della rete come “spadara”, ritenendo che si trattasse di rete a circuizione.
L'art. 10, comma 1 lett. i), del D.lgs. n. 4/2012 recita: “
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di prevenire,
- 4 - scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di:
(…)
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca”.
La rete c.d. “spadara” è una rete di tipo derivante il cui uso è stato vietato dal
Regolamento n. 894 del 29 aprile 1997.
Al fine di accertare la tipologia di rete rinvenuta nell'imbarcazione “San Pio” è stata disposta CTU.
Il tecnico nominato dall'ufficio, dopo avere descritto la rete a circuizione e quella derivante tipo spadara, ha affermato che: “È evidente tenendo conto della normativa di riferimento che le reti a circuizione possono essere simili a quelle derivanti, ma anche uguali, la differenza sostanziale sta nell'utilizzo dell'attrezzo indipendentemente dal potere catturante. In particolare la rete a circuizione viene calata in mare con lo scopo di circuire i pesci e non è lasciata libera di derivare, questa viene quindi recuperata in maniera continua;
mentre la rete da posta derivante, per poter essere funzionale deve essere lasciata libera di derivare il maggior tempo possibile. La normativa in nessun capitolo o paragrafo specifica la struttura che deve obbligatoriamente assumere una o l'altra rete e conseguentemente il potere catturante dell'attrezzo risulta essere funzione delle modalità di utilizzo e quindi di impiego da parte del pescatore ma anche delle sue abilità. Infatti, il legislatore non indica mai una precisa struttura dell'attrezzo sia in un caso che nell'altro”.
Partendo da tali premesse il CTU è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“Dall'analisi effettuata a seguito di quanto rilevabile sulla pezza di rete analizzata e facendo riferimento a quanto contestato al ricorrente, si può ipotizzare che l'utilizzo dell'attrezzo sequestro può avvenire anche come rete a circuizione. Sicuramente tale rete così strutturata potrebbe essere impiegata anche come rete da posta derivante. Dagli atti di causa emerge che il pescatore aveva a
- 5 - poppa tutte e quattro le pezze di rete e a bordo vi era solo un pescatore, il Sig. Pt_3
Dall'analisi dimensionale eseguita, comunque, la pezza di rete non supera le dimensioni stabilite dalla norma di riferimento sia nel senso della lunghezza sia nel senso della larghezza, se essa fosse utilizzata come rete a circuizione” (cfr. CTU in atti).
Pertanto, dalle risultanze peritali è emerso che, nel caso di specie, la differenza tra la rete a circuizione e quella derivante di tipo spadara dipende dall'utilizzo e non dalla struttura e dalle caratteristiche.
L'amministrazione resistente non ha fornito alcuna prova che la rete sequestrata sia stata utilizzata come rete derivante di tipo spadara e non come rete a circuizione: pertanto, manca la prova dell'elemento costitutivo dell'illecito contestato.
Non sono condivisibili i rilevi mossi dal CTP dell'amministrazione resistente in ordine alla presenza nelle reti sequestrate di caratteristiche tecniche che escluderebbero la loro appartenenza alle reti a circuizione. Invero, il CTU nell'integrazione peritale ha rassegnato: “Si conclude che, in funzione di come era regolamentata la circuizione all'epoca dei fatti: non doveva essere rispettata alcuna relazione geometrica, non vi doveva essere necessariamente installato un sacco per il contenimento del pescato
e un numero di sugheri preciso o indicativo, per il galleggiamento della parte superiore della stessa.
Tutto ciò non era normato all'epoca dei fatti. Pertanto, essendo la pesca a circuizione un tipo di pesca artigianale, il pescatore ha l'obbligo di rispettare secondo il regolamento sopra citato: la lunghezza massima di 800 mt della rete, l'altezza massima di 120 mt della rete e la grandezza minima della maglia della rete di 14 mm (questo per evitare la cattura di pesci sotto taglia)”
(cfr. Integrazione a relazione peritale in atti).
Alla luce delle esposte considerazioni, il motivo di opposizione relativo alla violazione dell'art. 10, comma 1 lett. i), del D.lgs. n. 4/2012 è fondato e deve essere
- 6 - accolto.
Parte ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata anche in ordine alla contestazione della violazione dell'art. 10, comma 1 lett. g), del D.lgs. n. 4/2012 sostenendo la mancanza di prova dell'attività di pesca da parte di Parte_1
Ed invero, con il verbale n. 114/2019 è stato accertato il compimento di operazioni di trasbordo dal M.P. “San Pio” all'interno di un furgone Ford Transit tg. DX216VG, condotto da , di esemplari di pesce frutto Parte_2
dell'attività di pesca illegale.
Deve osservarsi al riguardo che l'art. 10 del D.lgs. n. 4/2012 disciplina gli illeciti amministrativi commessi nell'ambito della pesca illegale, contemplando condotte che non si concretizzano solo nella pesca, ma anche nella detenzione, nel trasporto, nel trasbordo e nella commercializzazione illegale.
Nel caso di specie, la condotta illecita accertata dal personale della Capitaneria di
Porto è il trasbordo di pesce frutto di pesca illegale, previsto dalla lett. q) della citata norma, ma non l'attività di pesca.
In altri termini, la Capitaneria di Porto di non ha accertato ictu oculi la CP_1
pratica da parte di della pesca illegale e, pertanto, non vi è prova Parte_1
che la stessa sia stata compiuta dal ricorrente.
Le sanzioni previste dall'art. 11 del D.lgs. n. 4/2012 si applicano, infatti, a chi viola le disposizioni dell'art. 10 del citato decreto e, quindi, all'autore materiale dell'illecito.
Nel caso che ci occupa, l'illecito contestato non corrisponde alla condotta accertata.
Ciò esclude anche una responsabilità solidale del ricorrente ex art. 11, comma 14, del D.lgs. n. 4/2012 quale armatore e comandante, poiché detta norma
- 7 - presuppone l'accertamento dell'illecito compiuto dagli ausiliari o dai dipendenti nell'esercizio della pesca marittima.
L'accoglimento dei superiori motivi di opposizione comporta l'assorbimento di ogni altra censura.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore e, stante l'ammissione
[...]
al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate in conformità Parte_4
al vigente protocollo d'intesa in € 1.400,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'illegittimità dell'ordinanza n. 50/2020 e del decreto n. 51/2020, emessi nei confronti di dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Parte_1
– Capitaneria di Porto di in data 17/03/ 2020 e notificati il 03/06/2020 CP_1
e, per l'effetto, annulla i suddetti provvedimenti;
condanna il Controparte_1
di , in persona del legale rappresentante pro-tempore al
[...] CP_1
pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che si liquidano € 1.400,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente.
- 8 - Così deciso Termini Imerese, in data 22/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa DO PA
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