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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/11/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6334/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa IA NE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6334/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. RAVASI Parte_1 C.F._1 CRISTINA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PRANZO Controparte_1 C.F._2 PAOLA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
e contro
(C.F./ P.IVA ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. DURZI NICOLO' NADIR, elettivamente domiciliata come in atti
ZA TA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
La signora , in proprio e quale procuratrice della signora , Parte_1 Parte_2 l'Ing. , rappresentati come in atti, precisano Controparte_3 Controparte_2 congiuntamente le conclusioni come segue: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
pagina 1 di 4 1) dato atto dell'avvenuta transazione della lite nei termini indicati dal Giudice all'udienza del 29 maggio 2025, dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Monza n. 1718/2024;
2) spese legali integralmente compensate tra le parti, come da accordo raggiunto.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 1718/2024 con cui l'intestato Tribunale, in data 03.06.2024, le aveva ingiunto (in proprio e quale procuratrice della madre, il pagamento della somma di € 19.446,38, oltre Parte_2 interessi e spese, a titolo di compenso per le prestazioni professionali effettuate in suo favore (e della di lei madre) dall'Ing. . Controparte_1 Con l'opposizione, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito Parte_1 azionato in via monitoria e, in via subordinata, la rideterminazione dell'importo dovuto in euro 3.332,16. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'Ing. al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni provocati all'opponente per la condotta infedele tenuta nello svolgimento dell'incarico professionale affidatole, quantificati in importo pari ad euro 30.000,00. Si è tempestivamente costituita in giudizio , eccependo, in via preliminare, Controparte_1 l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per indeterminatezza della stessa nell'an e nel quantum e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ribadendo i motivi posti a fondamento del credito già avanzati in sede monitoria. In via subordinata, la ha chiesto citarsi in giudizio per CP_1 Controparte_2 condannare quest'ultima a tenerla indenne e manlevarla di quanto dovesse essere condannata a corrispondere all'opponente. Autorizzatane la chiamata, si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande svolte dall'opponente, perché infondate in fatto e in diritto e,
[...] in subordine, in caso di accertamento della responsabilità dell'Ing. , ha chiesto di accertare il CP_1 grado di colpa dell'assicurata nonché di ridurre l'indennità dovuta nei limiti di garanzia previsti dalle condizioni di polizza. In prima udienza, rilevata la possibilità di tentare la conciliazione della lite, è stata formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., sulla scorta della quale le parti hanno successivamente dichiarato di voler definire bonariamente la controversia. A seguito di rinvio per definitiva determinazione dell'accordo transattivo, con istanza congiunta del 23.09.2025, le parti hanno dichiarato di voler abbandonare la causa, essendo cessata la materia del contendere. La causa è stata pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.11.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Con note di udienza regolarmente depositate le parti congiuntamente hanno chiesto “1) dato atto dell'avvenuta transazione della lite nei termini indicati dal Giudice all'udienza del 29 maggio 2025, dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Monza n. 1718/2024; 2) spese legali integralmente compensate tra le parti, come da accordo raggiunto.” La causa è quindi stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
Sulla scorta delle conclusioni delle parti come sopra riportate deve essere dichiarata cessata la materia del contendere a seguito dell'intervenuta transazione della lite con la compensazione delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio (monitorio e di opposizione).
pagina 3 di 4 Come è noto, la cessazione del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere tanto di natura fattuale, quanto discendere, come nel caso di specie, da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. civ. n. 4630/1987; Cass. civ. n. 4719/1981). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite – che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione – vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, l'avvenuta transazione della lite come attestato in via congiunta dai procuratori delle parti determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la stessa ragione della lite e l'interesse stesso all'accoglimento delle domande reciprocamente svolte, con conseguente venir meno dell'interesse di entrambe le parti a proseguire il presente giudizio e, parallelamente, dell'obbligo del giudice adito di pronunciare sull'oggetto della controversia. Si ritiene che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, travolga necessariamente anche la pronunzia resa nella fase monitoria, con la conseguenza il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. L'accordo delle parti anche in punto spese, conduce alla dichiarazione della compensazione integrale delle stesse con riferimento a entrambi i gradi di giudizio (monitorio e di opposizione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
-revoca il decreto ingiuntivo n. 1718/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 03.06.2024;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite con riferimento al giudizio monitorio e di opposizione.
Così deciso in Monza, in data 27.11.2025 Il Giudice
IA NE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa IA NE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6334/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. RAVASI Parte_1 C.F._1 CRISTINA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PRANZO Controparte_1 C.F._2 PAOLA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
e contro
(C.F./ P.IVA ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. DURZI NICOLO' NADIR, elettivamente domiciliata come in atti
ZA TA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
La signora , in proprio e quale procuratrice della signora , Parte_1 Parte_2 l'Ing. , rappresentati come in atti, precisano Controparte_3 Controparte_2 congiuntamente le conclusioni come segue: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
pagina 1 di 4 1) dato atto dell'avvenuta transazione della lite nei termini indicati dal Giudice all'udienza del 29 maggio 2025, dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Monza n. 1718/2024;
2) spese legali integralmente compensate tra le parti, come da accordo raggiunto.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 1718/2024 con cui l'intestato Tribunale, in data 03.06.2024, le aveva ingiunto (in proprio e quale procuratrice della madre, il pagamento della somma di € 19.446,38, oltre Parte_2 interessi e spese, a titolo di compenso per le prestazioni professionali effettuate in suo favore (e della di lei madre) dall'Ing. . Controparte_1 Con l'opposizione, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito Parte_1 azionato in via monitoria e, in via subordinata, la rideterminazione dell'importo dovuto in euro 3.332,16. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'Ing. al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni provocati all'opponente per la condotta infedele tenuta nello svolgimento dell'incarico professionale affidatole, quantificati in importo pari ad euro 30.000,00. Si è tempestivamente costituita in giudizio , eccependo, in via preliminare, Controparte_1 l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per indeterminatezza della stessa nell'an e nel quantum e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ribadendo i motivi posti a fondamento del credito già avanzati in sede monitoria. In via subordinata, la ha chiesto citarsi in giudizio per CP_1 Controparte_2 condannare quest'ultima a tenerla indenne e manlevarla di quanto dovesse essere condannata a corrispondere all'opponente. Autorizzatane la chiamata, si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande svolte dall'opponente, perché infondate in fatto e in diritto e,
[...] in subordine, in caso di accertamento della responsabilità dell'Ing. , ha chiesto di accertare il CP_1 grado di colpa dell'assicurata nonché di ridurre l'indennità dovuta nei limiti di garanzia previsti dalle condizioni di polizza. In prima udienza, rilevata la possibilità di tentare la conciliazione della lite, è stata formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., sulla scorta della quale le parti hanno successivamente dichiarato di voler definire bonariamente la controversia. A seguito di rinvio per definitiva determinazione dell'accordo transattivo, con istanza congiunta del 23.09.2025, le parti hanno dichiarato di voler abbandonare la causa, essendo cessata la materia del contendere. La causa è stata pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.11.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Con note di udienza regolarmente depositate le parti congiuntamente hanno chiesto “1) dato atto dell'avvenuta transazione della lite nei termini indicati dal Giudice all'udienza del 29 maggio 2025, dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Monza n. 1718/2024; 2) spese legali integralmente compensate tra le parti, come da accordo raggiunto.” La causa è quindi stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
Sulla scorta delle conclusioni delle parti come sopra riportate deve essere dichiarata cessata la materia del contendere a seguito dell'intervenuta transazione della lite con la compensazione delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio (monitorio e di opposizione).
pagina 3 di 4 Come è noto, la cessazione del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere tanto di natura fattuale, quanto discendere, come nel caso di specie, da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. civ. n. 4630/1987; Cass. civ. n. 4719/1981). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite – che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione – vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, l'avvenuta transazione della lite come attestato in via congiunta dai procuratori delle parti determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la stessa ragione della lite e l'interesse stesso all'accoglimento delle domande reciprocamente svolte, con conseguente venir meno dell'interesse di entrambe le parti a proseguire il presente giudizio e, parallelamente, dell'obbligo del giudice adito di pronunciare sull'oggetto della controversia. Si ritiene che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, travolga necessariamente anche la pronunzia resa nella fase monitoria, con la conseguenza il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. L'accordo delle parti anche in punto spese, conduce alla dichiarazione della compensazione integrale delle stesse con riferimento a entrambi i gradi di giudizio (monitorio e di opposizione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
-revoca il decreto ingiuntivo n. 1718/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 03.06.2024;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite con riferimento al giudizio monitorio e di opposizione.
Così deciso in Monza, in data 27.11.2025 Il Giudice
IA NE
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