Articolo 2671 del Codice civile
Articolo 2504 octiesArticolo 2504 decies
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19 aprile 1942
Art. 2671.

(Obbligo dei pubblici ufficiali).

Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel piu' breve tempo possibile, ed e' tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.

Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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