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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 20/06/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1347/2023 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1347/2023 r.g. promossa da
(P.I. , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate p.t. ), elettivamente domiciliata in Perugia, Parte_1 CodiceFiscale_1
Piazza IV Novembre, 36, nello studio Avv. Giuseppe Rosichetti e dell'Avv. Luigi Niccacci, che la rappresentano e difendono, giusta procura del 17 giugno 2023, allegata in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore Sig. corrente in Perugia Via Pietro Tuzi n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Gabriele Braccioni (C.F.: ), in virtù di mandato ad litem allegato alla memoria di C.F._2
costituzione;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza ex art. 127ter c.p.c..
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 21/06/2023 la ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 171 del 18/05/2023, emessa da Controparte_1
notificata in data 23/05/2023 a mezzo p.e.c., con la quale le si ingiungeva il pagamento
[...]
della somma di euro 48.420,00, conseguente al verbale di contestazione di illecito amministrativo n.
135/2019, elevato in data 28/12/2019 dalla Regione Carabinieri Forestale Stazione di Campello CP_1
Sul Clitunno.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che tale sanzione veniva emessa nei confronti della stessa, in qualità di obbligata in solido, per avere dato in appalto alla ditta individuale IT UT l'esecuzione di lavori di utilizzazione boschiva per una superficie complessiva di Ha 1.80.00, pur nono essendo questa iscritta nell'elenco delle ditte boschive conto terzi. La conseguente sanzione sarebbe illegittima, in primo luogo, perché l'ordinanza in questione non sarebbe sufficientemente motivata, neppure per relationem; in secondo luogo, poiché le particelle interessate dall'accertamento dei Carabinieri Forestali, la n. 628/p e 623/p, non sarebbero state entrambe oggetto di taglio da parte della ditta IT UT. Invero, il contratto di appalto, come si legge nello stesso, avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente la particella n. 628/p, mentre della particella 623/p si sarebbe occupata direttamente la in possesso dei relativi requisiti oggettivi. Pertanto, l'area Parte_1
oggetto di taglio da parte dell'appaltatrice sarebbe stata inferiore all'ettaro, con conseguente inapplicabilità
della sanzione di cui all'art. 48 co. 3 della l.r. n. 28/2001, ai sensi dell'art. 100bis del Regolamento Regionale
7/2002. In subordine, ha altresì contestato le modalità di calcolo della somma ingiunta, dovendosi escludere il valore delle piante tagliate nella particella non oggetto di taglio illegittimo e, comunque,
l'illegittimità della sanzione per difetto dell'elemento soggettivo ex art. 3 l. 689/1981.
Ha, pertanto, concluso per l'annullamento dell'ordinanza ovvero per la rimodulazione della sanzione, previa sua sospensione.
L' si è costituita in giudizio, evidenziando, in primo luogo, come l'ordinanza impugnata contenesse CP_1
pagina 2 di 9 tutti gli elementi richiesti dalla legge: in particolare gli estremi e la descrizione del verbale di contestazione, nonché il richiamo agli atti istruttori. Nel merito, ha evidenziato come dagli accertamenti dei verbalizzanti il taglio sulle due particelle sarebbe stato effettuato dalla stessa “mano” o comunque dalle medesime maestranze, alla luce della tipologia di monconi rilevati, e come, in ogni caso, l'area tagliata della part. 628 supererebbe comunque l'ettaro. Infine, ha evidenziato la correttezza delle modalità di calcolo del quantum della sanzione, tenuto conto delle specie e della quantità di piante recise, e l'infondatezza dell'eccezione relativa alla carenza dell'elemento soggettivo, trattandosi al più di errore connotato da colpa.
All'esito della prima udienza, è stata confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, già concessa inaudita altera parte; la causa è stata poi istruita mediante escussione dei testi indicati dalle parti e mediante espletamento di c.t.u. presso i luoghi. All'esito, la medesima è stata rinviata all'udienza di discussione, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., con termine per note al 19/06/2025 (e termine per memorie conclusive al 31/50/2025).
* * * * *
1. Preliminarmente occorre dare atto che oggetto di impugnazione sia stato solamente l'accertamento della violazione di cui all'art. 48 co. 3 l.r. 28/2001, e quindi la relativa parte di sanzione, non essendo, viceversa, stata in alcun modo contestata la legittimità dell'accertamento, e della conseguente irrogazione della sanzione, per quanto riguarda la condotta asseritamente violativa del disposto di cui all'art. 48 co. 11 l.r. cit..
2. Ciò posto, e così delimitato l'ambito dell'accertamento del Tribunale, occorre evidenziare come l'opposizione sia fondata.
Invero, in applicazione del principio della ragione più liquida, come emerso all'esito dell'istruttoria svolta, si ritiene opportuno analizzare immediatamente la censura attinente all'insussistenza dei presupposti oggettivi della violazione contestata (art. 48 co. 3 l.r. 28/2001, il quale dispone che “Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni del regolamento o eseguono utilizzazioni dei boschi senza essere iscritti all'elenco delle ditte di cui all' articolo 9 o all'elenco degli operatori forestali di cui all' articolo 10 o commercializzano prodotti legnosi in difformità all' articolo 10, comma 5, lettera a) sono sottoposti al pagamento di una
pagina 3 di 9 sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe allegate al regolamento, e hanno l'obbligo di compiere i lavori imposti dall'ente competente per territorio”), considerato che l'attività svolta dal soggetto appaltatore non iscritto nell'elenco avrebbe riguardato solamente la part. 628, e quindi un'area inferiore all'ettaro, ai sensi dell'art. 100bis del Regolamento Regionale 7/2002 (il quale a sua volta dispone che “Il limite massimo di superficie, riferito ad una stagione silvana, entro il quale per l'utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l'iscrizione all'elenco di cui all' articolo 9, comma 1 della l.r. 28/2001 è fissato in un ettaro di bosco”, con pari limite per l'elenco di cui all'art. 10 l.r. cit.).
Sul punto, si evidenzia che nel verbale di accertamento, poi richiamato dall'ordinanza oggi impugnata, i
Carabinieri Forestali accertavano che la ditta appaltatrice IT UT avrebbe eseguito tali lavori di taglio su entrambe le particelle, circostanza che sarebbe emersa dal contratto di appalto con l'odierna opponente (il quale riguardava esclusivamente la part. 628/p) nonché “dalle dichiarazioni esposte dal e dalla _1
documentazione presentata”. Tale documentazione, tuttavia, non risulta agli atti né nell'ordinanza ingiunzione successiva (e nel richiamato verbale della Commissione Contenzioso Forestale) né vi sono deduzioni più specifiche sul punto, ossia sulla circostanza per cui in entrambe le aree avrebbe agito sempre la ditta IT
UT. Ancora, leggendo il verbale delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal _1
(asseritamente poste alla base della contestazione), gli era stata posta la domanda con esclusivo riferimento alla particella n. 628, e in relazione alla medesima il ha riferito di aver appaltato il taglio alla ditta IT _1
UT.
Invero, solo con la memoria di costituzione nel presente giudizio si viene a conoscenza del percorso logico in base al quale i verbalizzanti abbiano ritenuto che in entrambe le particelle avrebbe agito a CP_3
pag. 5 si legge “si rappresenta che gli Agenti accertatori hanno constatato l'area di taglio in sede di sopralluogo, accertando
l'utilizzazione del bosco su entrambe le particelle. Le modalità esecutive, la tipologia di monconi e le caratteristiche geomorfologiche delle particelle in questione consentono di ritenere che il taglio è stato eseguito dalla medesima “mano” o comunque dalle medesime maestranze. Tanto premesso e rilevato che non v'è dubbio che il bosco insistente sulla particela 628 sia stato tagliato da IT UT (è lo stesso a dichiararlo in sede di assunzione di informazioni in data CP_4
pagina 4 di 9 20.08.2019 – all.5), se ne ricava che certamente anche il bosco insistente sulla particella 623 sia stato tagliato dalle maestranze del IT e non, come lasciato intendere dall'opponente, dalle maestranze di “ ”. Parte_1
Ebbene, in primo luogo, tale deduzione chiaramente non è contenuta in alcun atto ufficiale, almeno prodotto in giudizio, e non è per questo dotata di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.. In secondo luogo e in ogni caso, occorre ricordare come la Suprema Corte affermi che “In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata nè ai giudizi valutativi, nè alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati dall'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo”
(Cass. civ. Sez. II Sent., 27/10/2008, n. 25842). Anche a Sezioni Unite è stato ribadito il principio per cui
“Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e
dell'effettivo svolgersi dei fatti” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 24/07/2009, n. 17355).
Dunque, nel caso di specie, la deduzione per la quale entrambe le aree sarebbero state lavorate dalla ditta
IT UT è chiaramente una valutazione, non avendo i pubblici ufficiali accertato qualcosa che è avvenuto in loro presenza, legata a una mera presunzione e a presunte valutazioni in merito alle modalità di taglio;
valutaizoni, quest'ultime, che non risultano neppure dal verbale posto alla base dell'ordinanza impugnata.
3. Ciò premesso, occorre accertare nella presente sede, alla luce dell'istruttoria svolta, se effettivamente sussista la condotta sanzionata dall'ente opposto, ricordando che nella presente sede (quando non vi sia un pagina 5 di 9 atto fidefacente che accerti l'esistenza della medesima in tutti i suoi elementi costitutivi, come nel caso in esame) è onere della resistente provare in giudizio la medesima.
L'istruttoria orale, in verità, non ha confermato la sussistenza della dedotta violazione, avendo i testi riferito di una diversa situazione fattuale.
Nello specifico, il teste , ex dipendente della Testimone_1 Parte_2
sino al dicembre 2023 (proprietaria dei terreni in questione) e quindi indifferente, ha riferito “Il
[...]
Per_ indicato con il tratteggio giallo e rosso era stato venduto quell'anno all'Azienda Porzi e io sono andato circa tre volte a controllare i lavori di taglio. Una volta o due ho trovato un paio di signori stranieri che non conoscevo;
ho ritenuto che stessero lavorando la su incarico della ditta Era una ditta esterna non erano operai di Stavano tagliando le parti vicine _1 _1
al campo e circondate più o meno dalla linea tratteggiata gialla. Poi ci sono tornato un'altra volta e ho visto che stavano
Pt_ effettuando il taglio del bosco gli operai di anche quelli due stranieri, uno mi sembra si chiama e una mi _1 CP_5
sembra, che già li avevo visti lavorare con in giro. Questi invece stavano tagliando un'altra area vicino alla casa che si _1
vede in cima a destra. In questa parte come legno principalmente c'è corbezzolo e robetta più fina così. È più o meno la zona disegnata in rosso anche la più piccolina disegnata in giallo”. Con ciò confermando che la parte in giallo, ossia la
628, è stata lavorata dalla ditta IT UT, mentre la parte in rosso (rientrante all'interno della 623) e la più piccola in giallo (questa parte della 628) è stata lavorata dagli operai di ancorchè con l'aiuto di due _1
stranieri, anch'essi diepndneti della (si veda sul punto la deposizione del teste , _1 Tes_2
dipendente della ricorrente, che ha confermato farsi chiamare “ ”). CP_5
Tale circostanza è stata poi confermata appunto da (“Mi chiamano perché si pronuncia un Tes_2 CP_5
po' più facile del mio”), nato in [...] il [...], dipendente della azienda ricorrente dal 2007 circa, il quale ha dichiarato “la parte con i corbezzoli l'abbiamo tagliata noi, io e , non conosco bene come si scrive il Parte_4
nome. Preciso che nell'area in rosso, che abbiamo tagliato noi, ci sono principalmente corbezzoli;
nell'area in giallo, invece, che non so chi ha tagliato, c'erano alberi più grandi e pochissimi corbezzoli. Per tagliare l'area che ho detto ci siamo stati per circa
20 giorni, ma non andavamo sempre tutti i giorni perché a volte c'era necessità di andare a fare lavori da qualche altra parte”; precisando “mostratami la foto di cui all'all. 13 pag. 3 di parte resistente, posso dire che potrebbe rappresentare la zona di
pagina 6 di 9 radura vicino alla casa nella porzione rossa e effettivamente ci sono dei corbezzoli raffigurati in tale foto. Porrebbe essere la porzione che abbiamo tagliato noi”.
Ancora, nato in [...] il [...], dipendente della società ricorrente da circa Testimone_3
9 anni, ha dichiarato “Una parte del bosco raffigurato l'abbiamo tagliata io e il collega che è appena uscito. CP_5
Abbiamo tagliato la parte rossa;
ricordo che il nostro capo ci aveva segnato con una bombola fino a dove tagliare. C'era
[ndr corbezzolo], ma mischiato con altre piante di varie dimensioni. Non so chi abbia tagliato la parte in giallo”. Per_2
Unico elemento, di natura tuttavia esclusivamente presuntiva, a favore della resistente è il fatto che il teste
, Carabiniere Forestale che si è occupato dei sopralluoghi, ha riferito “In questo caso le ceppaglie Testimone_4
erano state tagliate con lo stesso errore, ossia non con un taglio unico ma con un taglio da una parte e uno dall'altra e poi veniva fatta cadere la pianta cosicchè si creava al centro della ceppaglia una cicatrice, un scalino”. Tale elemento, che nella prospettazione della resistente dimostrerebbe che anche del taglio sulla particella 623 si sarebbe occupata la ditta appaltatrice, invero è di per sé, in assenza di contrarie indicazioni, circostanza troppo debole per ritenere provata la condotta della medesima;
ciò, soprattutto, in presenza di contrarie dichiarazioni, coerenti fra loro, rese dagli altri testi che concretamente hanno preso visione dei luoghi durante le operazioni di taglio.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve rilevarsi come non sia provato che la ditta appaltatrice, non iscritta nell'elenco di cui all'art. 10 della l.r. cit., abbia provveduto al taglio del bosco con riferimento all'area ricompresa nella particella 623 (e a ben vedere neppure nella porizone di particella 628 situata in alto e più
piccola, sempre contornata da tratteggio giallo nella planimetria allegata alla relazione attorea, doc. 9 pag.
20).
4. Pertanto, appare decisivo l'accertamento compiuto dal c.t.u. in merito all'ampiezza dell'area di terreno oggetto di taglio rientrante nella particella 628.
Invero, lo stesso ha così concluso “Il rilievo eseguito con le modalità di cui in premessa è stato importato sul programma di elaborazioni topografiche Q.Gis in uso anche alla Regione dell' Mediante attività di sovrapposizione del rilievo su CP_1
mappa catastale WGS fornita dal servizio catasto dell'Agenzia delle Entrate, si è delimitata la superficie ceduata ricadente in
pagina 7 di 9 ciascuna delle particelle di cui al quesito. (Vedi allegati) Si è così potuto stabilire che la porzione di taglio nella particella 623
è di Ha 0.56.90, mentre la porzione di taglio nella particella 628 è di Ha 0.88.49”. Peraltro, il consulente ha adeguatamente replicato alle osservazioni mosse dal c.t.p. della resistente, evidenziando quanto segue: “Il
CTP di d.ssa riscontra alcune imprecisioni asserendo che l'eventuale errore di misurazione CP_6 CP_7
potrebbe dipendere da errata geolocalizzazione dovuta alle avverse condizioni meteo del giorno del sopralluogo. In realtà, come detto nella relazione del CTU, e come evidenziato in presenza dei CTP prima dell'inizio del sopralluogo, lo strumento utilizzato funzionava molto bene essendo agganciato a 26 satelliti sui 28 disponibili. Asserisce inoltre il medesimo CTP che
“le imprecisioni di che trattasi, non si riferiscono a scostamenti minimi, bensì a diversa localizzazione, apparentemente molto evidente dei limiti della tagliata”, asserendo quindi che i punti per delimitare la superficie tagliata non sarebbero stati battuti al limite della stessa (punto 1 della tavola allegata alle sue osservazioni) e “ritenendo” la stessa cosa per i punti 2 e 3 della stessa tavola, non specificando le modalità di rilevamento dell'asserito e ritenuto scostamento e non quantificando inoltre detto scostamento. In realtà i limiti (perimetro) della superficie tagliata sono stati percorsi di comune accordo e nel pieno rispetto del contraddittorio, provvedendo alla battuta di molteplici punti, senza che nulla venisse eccepito dai CTP, come si evince anche dal verbale redatto alla fine del sopralluogo effettuato in data 10.06.2024, che si allega alla presente, e come evidenziato anche dagli Avvocati in uno con il CTP di Eredi L. e nelle loro osservazioni”. _1 Parte_1
Dunque, stante la pacificità dei punti di riferimento presi per la misurazione durante il sopralluogo e il corretto funzionamento della strumentazione utilizzata, non vi sono dubbi in merito all'esito dell'accertamento peritale, dal quale emerge che la complessiva area soggetta a lavori di taglio e ricompresa nella part. 628 fosse di ampiezza inferiore all'ettaro.
Per tutte le sopra esposte ragioni, deve ritenersi applicabile al caso di specie la deroga di cui all'art. 100bis del Regolamento Regionale 7/2002, il quale dispone che “Il limite massimo di superficie, riferito ad una stagione silvana, entro il quale per l'utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l'iscrizione all'elenco di cui all' articolo 10, comma 1 della l.r. 28/2001 è fissato in un ettaro di bosco”.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene l'illegittimità della sanzione con riferimento alla somma di euro
44.460,00, relativa alla violazione di cui all'art. 48 co. 3 l.r. cit, con conferma della medesima per i residui pagina 8 di 9 3.780,00 per la violazione, non contestata, di cui all'art. 48 co. 11 l.r. cit..
5. Le spese, ivi incluse quelle di c.t.u., considerato che l'opposizione proposta risulta integralmente accolta, con riferimento alla violazione contestata e tenuto conto anche della preponderanza dell'importo relativo alla medesima rispetto alla complessiva somma ingiunta, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del giudizio e della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale che legittimano l'utilizzo di valor inferiori rispetto ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa così provvede:
- accoglie nei limiti di cui in parte motiva il ricorso di parte ricorrente e, per l'effetto, ridetermina l'entità delle sanzioni irrogate nella ordinanza ingiunzione emessa dall' , n. 171 Controparte_1
del 18/05/2023, nei confronti della nella somma di Euro Parte_1
3.780,00 (oltre spese di notifica), somma che l'opponente dovrà corrispondere (ove non corrisposte), secondo le modalità indicate nella ordinanza ingiunzione e con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
- Condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida € 306,40 per spese vive ed € 4.500,00 (€ 1.000,00 per fase di studio, € 800,00 per fase introduttiva, € 1.200,00 per fase istruttoria ed
€ 1.500,00 per fase decisionale) per compensi professionali determinati in base ai parametri del d.m.
55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/22, oltre accessori di legge;
- Spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte resistente.
Sentenza resa ex articolo 437 e 429 c.p.c..
Spoleto, 20/06/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 9 di 9
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1347/2023 r.g. promossa da
(P.I. , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate p.t. ), elettivamente domiciliata in Perugia, Parte_1 CodiceFiscale_1
Piazza IV Novembre, 36, nello studio Avv. Giuseppe Rosichetti e dell'Avv. Luigi Niccacci, che la rappresentano e difendono, giusta procura del 17 giugno 2023, allegata in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore Sig. corrente in Perugia Via Pietro Tuzi n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Gabriele Braccioni (C.F.: ), in virtù di mandato ad litem allegato alla memoria di C.F._2
costituzione;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza ex art. 127ter c.p.c..
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 21/06/2023 la ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 171 del 18/05/2023, emessa da Controparte_1
notificata in data 23/05/2023 a mezzo p.e.c., con la quale le si ingiungeva il pagamento
[...]
della somma di euro 48.420,00, conseguente al verbale di contestazione di illecito amministrativo n.
135/2019, elevato in data 28/12/2019 dalla Regione Carabinieri Forestale Stazione di Campello CP_1
Sul Clitunno.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che tale sanzione veniva emessa nei confronti della stessa, in qualità di obbligata in solido, per avere dato in appalto alla ditta individuale IT UT l'esecuzione di lavori di utilizzazione boschiva per una superficie complessiva di Ha 1.80.00, pur nono essendo questa iscritta nell'elenco delle ditte boschive conto terzi. La conseguente sanzione sarebbe illegittima, in primo luogo, perché l'ordinanza in questione non sarebbe sufficientemente motivata, neppure per relationem; in secondo luogo, poiché le particelle interessate dall'accertamento dei Carabinieri Forestali, la n. 628/p e 623/p, non sarebbero state entrambe oggetto di taglio da parte della ditta IT UT. Invero, il contratto di appalto, come si legge nello stesso, avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente la particella n. 628/p, mentre della particella 623/p si sarebbe occupata direttamente la in possesso dei relativi requisiti oggettivi. Pertanto, l'area Parte_1
oggetto di taglio da parte dell'appaltatrice sarebbe stata inferiore all'ettaro, con conseguente inapplicabilità
della sanzione di cui all'art. 48 co. 3 della l.r. n. 28/2001, ai sensi dell'art. 100bis del Regolamento Regionale
7/2002. In subordine, ha altresì contestato le modalità di calcolo della somma ingiunta, dovendosi escludere il valore delle piante tagliate nella particella non oggetto di taglio illegittimo e, comunque,
l'illegittimità della sanzione per difetto dell'elemento soggettivo ex art. 3 l. 689/1981.
Ha, pertanto, concluso per l'annullamento dell'ordinanza ovvero per la rimodulazione della sanzione, previa sua sospensione.
L' si è costituita in giudizio, evidenziando, in primo luogo, come l'ordinanza impugnata contenesse CP_1
pagina 2 di 9 tutti gli elementi richiesti dalla legge: in particolare gli estremi e la descrizione del verbale di contestazione, nonché il richiamo agli atti istruttori. Nel merito, ha evidenziato come dagli accertamenti dei verbalizzanti il taglio sulle due particelle sarebbe stato effettuato dalla stessa “mano” o comunque dalle medesime maestranze, alla luce della tipologia di monconi rilevati, e come, in ogni caso, l'area tagliata della part. 628 supererebbe comunque l'ettaro. Infine, ha evidenziato la correttezza delle modalità di calcolo del quantum della sanzione, tenuto conto delle specie e della quantità di piante recise, e l'infondatezza dell'eccezione relativa alla carenza dell'elemento soggettivo, trattandosi al più di errore connotato da colpa.
All'esito della prima udienza, è stata confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, già concessa inaudita altera parte; la causa è stata poi istruita mediante escussione dei testi indicati dalle parti e mediante espletamento di c.t.u. presso i luoghi. All'esito, la medesima è stata rinviata all'udienza di discussione, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., con termine per note al 19/06/2025 (e termine per memorie conclusive al 31/50/2025).
* * * * *
1. Preliminarmente occorre dare atto che oggetto di impugnazione sia stato solamente l'accertamento della violazione di cui all'art. 48 co. 3 l.r. 28/2001, e quindi la relativa parte di sanzione, non essendo, viceversa, stata in alcun modo contestata la legittimità dell'accertamento, e della conseguente irrogazione della sanzione, per quanto riguarda la condotta asseritamente violativa del disposto di cui all'art. 48 co. 11 l.r. cit..
2. Ciò posto, e così delimitato l'ambito dell'accertamento del Tribunale, occorre evidenziare come l'opposizione sia fondata.
Invero, in applicazione del principio della ragione più liquida, come emerso all'esito dell'istruttoria svolta, si ritiene opportuno analizzare immediatamente la censura attinente all'insussistenza dei presupposti oggettivi della violazione contestata (art. 48 co. 3 l.r. 28/2001, il quale dispone che “Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni del regolamento o eseguono utilizzazioni dei boschi senza essere iscritti all'elenco delle ditte di cui all' articolo 9 o all'elenco degli operatori forestali di cui all' articolo 10 o commercializzano prodotti legnosi in difformità all' articolo 10, comma 5, lettera a) sono sottoposti al pagamento di una
pagina 3 di 9 sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe allegate al regolamento, e hanno l'obbligo di compiere i lavori imposti dall'ente competente per territorio”), considerato che l'attività svolta dal soggetto appaltatore non iscritto nell'elenco avrebbe riguardato solamente la part. 628, e quindi un'area inferiore all'ettaro, ai sensi dell'art. 100bis del Regolamento Regionale 7/2002 (il quale a sua volta dispone che “Il limite massimo di superficie, riferito ad una stagione silvana, entro il quale per l'utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l'iscrizione all'elenco di cui all' articolo 9, comma 1 della l.r. 28/2001 è fissato in un ettaro di bosco”, con pari limite per l'elenco di cui all'art. 10 l.r. cit.).
Sul punto, si evidenzia che nel verbale di accertamento, poi richiamato dall'ordinanza oggi impugnata, i
Carabinieri Forestali accertavano che la ditta appaltatrice IT UT avrebbe eseguito tali lavori di taglio su entrambe le particelle, circostanza che sarebbe emersa dal contratto di appalto con l'odierna opponente (il quale riguardava esclusivamente la part. 628/p) nonché “dalle dichiarazioni esposte dal e dalla _1
documentazione presentata”. Tale documentazione, tuttavia, non risulta agli atti né nell'ordinanza ingiunzione successiva (e nel richiamato verbale della Commissione Contenzioso Forestale) né vi sono deduzioni più specifiche sul punto, ossia sulla circostanza per cui in entrambe le aree avrebbe agito sempre la ditta IT
UT. Ancora, leggendo il verbale delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal _1
(asseritamente poste alla base della contestazione), gli era stata posta la domanda con esclusivo riferimento alla particella n. 628, e in relazione alla medesima il ha riferito di aver appaltato il taglio alla ditta IT _1
UT.
Invero, solo con la memoria di costituzione nel presente giudizio si viene a conoscenza del percorso logico in base al quale i verbalizzanti abbiano ritenuto che in entrambe le particelle avrebbe agito a CP_3
pag. 5 si legge “si rappresenta che gli Agenti accertatori hanno constatato l'area di taglio in sede di sopralluogo, accertando
l'utilizzazione del bosco su entrambe le particelle. Le modalità esecutive, la tipologia di monconi e le caratteristiche geomorfologiche delle particelle in questione consentono di ritenere che il taglio è stato eseguito dalla medesima “mano” o comunque dalle medesime maestranze. Tanto premesso e rilevato che non v'è dubbio che il bosco insistente sulla particela 628 sia stato tagliato da IT UT (è lo stesso a dichiararlo in sede di assunzione di informazioni in data CP_4
pagina 4 di 9 20.08.2019 – all.5), se ne ricava che certamente anche il bosco insistente sulla particella 623 sia stato tagliato dalle maestranze del IT e non, come lasciato intendere dall'opponente, dalle maestranze di “ ”. Parte_1
Ebbene, in primo luogo, tale deduzione chiaramente non è contenuta in alcun atto ufficiale, almeno prodotto in giudizio, e non è per questo dotata di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.. In secondo luogo e in ogni caso, occorre ricordare come la Suprema Corte affermi che “In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata nè ai giudizi valutativi, nè alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati dall'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo”
(Cass. civ. Sez. II Sent., 27/10/2008, n. 25842). Anche a Sezioni Unite è stato ribadito il principio per cui
“Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e
dell'effettivo svolgersi dei fatti” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 24/07/2009, n. 17355).
Dunque, nel caso di specie, la deduzione per la quale entrambe le aree sarebbero state lavorate dalla ditta
IT UT è chiaramente una valutazione, non avendo i pubblici ufficiali accertato qualcosa che è avvenuto in loro presenza, legata a una mera presunzione e a presunte valutazioni in merito alle modalità di taglio;
valutaizoni, quest'ultime, che non risultano neppure dal verbale posto alla base dell'ordinanza impugnata.
3. Ciò premesso, occorre accertare nella presente sede, alla luce dell'istruttoria svolta, se effettivamente sussista la condotta sanzionata dall'ente opposto, ricordando che nella presente sede (quando non vi sia un pagina 5 di 9 atto fidefacente che accerti l'esistenza della medesima in tutti i suoi elementi costitutivi, come nel caso in esame) è onere della resistente provare in giudizio la medesima.
L'istruttoria orale, in verità, non ha confermato la sussistenza della dedotta violazione, avendo i testi riferito di una diversa situazione fattuale.
Nello specifico, il teste , ex dipendente della Testimone_1 Parte_2
sino al dicembre 2023 (proprietaria dei terreni in questione) e quindi indifferente, ha riferito “Il
[...]
Per_ indicato con il tratteggio giallo e rosso era stato venduto quell'anno all'Azienda Porzi e io sono andato circa tre volte a controllare i lavori di taglio. Una volta o due ho trovato un paio di signori stranieri che non conoscevo;
ho ritenuto che stessero lavorando la su incarico della ditta Era una ditta esterna non erano operai di Stavano tagliando le parti vicine _1 _1
al campo e circondate più o meno dalla linea tratteggiata gialla. Poi ci sono tornato un'altra volta e ho visto che stavano
Pt_ effettuando il taglio del bosco gli operai di anche quelli due stranieri, uno mi sembra si chiama e una mi _1 CP_5
sembra, che già li avevo visti lavorare con in giro. Questi invece stavano tagliando un'altra area vicino alla casa che si _1
vede in cima a destra. In questa parte come legno principalmente c'è corbezzolo e robetta più fina così. È più o meno la zona disegnata in rosso anche la più piccolina disegnata in giallo”. Con ciò confermando che la parte in giallo, ossia la
628, è stata lavorata dalla ditta IT UT, mentre la parte in rosso (rientrante all'interno della 623) e la più piccola in giallo (questa parte della 628) è stata lavorata dagli operai di ancorchè con l'aiuto di due _1
stranieri, anch'essi diepndneti della (si veda sul punto la deposizione del teste , _1 Tes_2
dipendente della ricorrente, che ha confermato farsi chiamare “ ”). CP_5
Tale circostanza è stata poi confermata appunto da (“Mi chiamano perché si pronuncia un Tes_2 CP_5
po' più facile del mio”), nato in [...] il [...], dipendente della azienda ricorrente dal 2007 circa, il quale ha dichiarato “la parte con i corbezzoli l'abbiamo tagliata noi, io e , non conosco bene come si scrive il Parte_4
nome. Preciso che nell'area in rosso, che abbiamo tagliato noi, ci sono principalmente corbezzoli;
nell'area in giallo, invece, che non so chi ha tagliato, c'erano alberi più grandi e pochissimi corbezzoli. Per tagliare l'area che ho detto ci siamo stati per circa
20 giorni, ma non andavamo sempre tutti i giorni perché a volte c'era necessità di andare a fare lavori da qualche altra parte”; precisando “mostratami la foto di cui all'all. 13 pag. 3 di parte resistente, posso dire che potrebbe rappresentare la zona di
pagina 6 di 9 radura vicino alla casa nella porzione rossa e effettivamente ci sono dei corbezzoli raffigurati in tale foto. Porrebbe essere la porzione che abbiamo tagliato noi”.
Ancora, nato in [...] il [...], dipendente della società ricorrente da circa Testimone_3
9 anni, ha dichiarato “Una parte del bosco raffigurato l'abbiamo tagliata io e il collega che è appena uscito. CP_5
Abbiamo tagliato la parte rossa;
ricordo che il nostro capo ci aveva segnato con una bombola fino a dove tagliare. C'era
[ndr corbezzolo], ma mischiato con altre piante di varie dimensioni. Non so chi abbia tagliato la parte in giallo”. Per_2
Unico elemento, di natura tuttavia esclusivamente presuntiva, a favore della resistente è il fatto che il teste
, Carabiniere Forestale che si è occupato dei sopralluoghi, ha riferito “In questo caso le ceppaglie Testimone_4
erano state tagliate con lo stesso errore, ossia non con un taglio unico ma con un taglio da una parte e uno dall'altra e poi veniva fatta cadere la pianta cosicchè si creava al centro della ceppaglia una cicatrice, un scalino”. Tale elemento, che nella prospettazione della resistente dimostrerebbe che anche del taglio sulla particella 623 si sarebbe occupata la ditta appaltatrice, invero è di per sé, in assenza di contrarie indicazioni, circostanza troppo debole per ritenere provata la condotta della medesima;
ciò, soprattutto, in presenza di contrarie dichiarazioni, coerenti fra loro, rese dagli altri testi che concretamente hanno preso visione dei luoghi durante le operazioni di taglio.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve rilevarsi come non sia provato che la ditta appaltatrice, non iscritta nell'elenco di cui all'art. 10 della l.r. cit., abbia provveduto al taglio del bosco con riferimento all'area ricompresa nella particella 623 (e a ben vedere neppure nella porizone di particella 628 situata in alto e più
piccola, sempre contornata da tratteggio giallo nella planimetria allegata alla relazione attorea, doc. 9 pag.
20).
4. Pertanto, appare decisivo l'accertamento compiuto dal c.t.u. in merito all'ampiezza dell'area di terreno oggetto di taglio rientrante nella particella 628.
Invero, lo stesso ha così concluso “Il rilievo eseguito con le modalità di cui in premessa è stato importato sul programma di elaborazioni topografiche Q.Gis in uso anche alla Regione dell' Mediante attività di sovrapposizione del rilievo su CP_1
mappa catastale WGS fornita dal servizio catasto dell'Agenzia delle Entrate, si è delimitata la superficie ceduata ricadente in
pagina 7 di 9 ciascuna delle particelle di cui al quesito. (Vedi allegati) Si è così potuto stabilire che la porzione di taglio nella particella 623
è di Ha 0.56.90, mentre la porzione di taglio nella particella 628 è di Ha 0.88.49”. Peraltro, il consulente ha adeguatamente replicato alle osservazioni mosse dal c.t.p. della resistente, evidenziando quanto segue: “Il
CTP di d.ssa riscontra alcune imprecisioni asserendo che l'eventuale errore di misurazione CP_6 CP_7
potrebbe dipendere da errata geolocalizzazione dovuta alle avverse condizioni meteo del giorno del sopralluogo. In realtà, come detto nella relazione del CTU, e come evidenziato in presenza dei CTP prima dell'inizio del sopralluogo, lo strumento utilizzato funzionava molto bene essendo agganciato a 26 satelliti sui 28 disponibili. Asserisce inoltre il medesimo CTP che
“le imprecisioni di che trattasi, non si riferiscono a scostamenti minimi, bensì a diversa localizzazione, apparentemente molto evidente dei limiti della tagliata”, asserendo quindi che i punti per delimitare la superficie tagliata non sarebbero stati battuti al limite della stessa (punto 1 della tavola allegata alle sue osservazioni) e “ritenendo” la stessa cosa per i punti 2 e 3 della stessa tavola, non specificando le modalità di rilevamento dell'asserito e ritenuto scostamento e non quantificando inoltre detto scostamento. In realtà i limiti (perimetro) della superficie tagliata sono stati percorsi di comune accordo e nel pieno rispetto del contraddittorio, provvedendo alla battuta di molteplici punti, senza che nulla venisse eccepito dai CTP, come si evince anche dal verbale redatto alla fine del sopralluogo effettuato in data 10.06.2024, che si allega alla presente, e come evidenziato anche dagli Avvocati in uno con il CTP di Eredi L. e nelle loro osservazioni”. _1 Parte_1
Dunque, stante la pacificità dei punti di riferimento presi per la misurazione durante il sopralluogo e il corretto funzionamento della strumentazione utilizzata, non vi sono dubbi in merito all'esito dell'accertamento peritale, dal quale emerge che la complessiva area soggetta a lavori di taglio e ricompresa nella part. 628 fosse di ampiezza inferiore all'ettaro.
Per tutte le sopra esposte ragioni, deve ritenersi applicabile al caso di specie la deroga di cui all'art. 100bis del Regolamento Regionale 7/2002, il quale dispone che “Il limite massimo di superficie, riferito ad una stagione silvana, entro il quale per l'utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l'iscrizione all'elenco di cui all' articolo 10, comma 1 della l.r. 28/2001 è fissato in un ettaro di bosco”.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene l'illegittimità della sanzione con riferimento alla somma di euro
44.460,00, relativa alla violazione di cui all'art. 48 co. 3 l.r. cit, con conferma della medesima per i residui pagina 8 di 9 3.780,00 per la violazione, non contestata, di cui all'art. 48 co. 11 l.r. cit..
5. Le spese, ivi incluse quelle di c.t.u., considerato che l'opposizione proposta risulta integralmente accolta, con riferimento alla violazione contestata e tenuto conto anche della preponderanza dell'importo relativo alla medesima rispetto alla complessiva somma ingiunta, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del giudizio e della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale che legittimano l'utilizzo di valor inferiori rispetto ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa così provvede:
- accoglie nei limiti di cui in parte motiva il ricorso di parte ricorrente e, per l'effetto, ridetermina l'entità delle sanzioni irrogate nella ordinanza ingiunzione emessa dall' , n. 171 Controparte_1
del 18/05/2023, nei confronti della nella somma di Euro Parte_1
3.780,00 (oltre spese di notifica), somma che l'opponente dovrà corrispondere (ove non corrisposte), secondo le modalità indicate nella ordinanza ingiunzione e con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
- Condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida € 306,40 per spese vive ed € 4.500,00 (€ 1.000,00 per fase di studio, € 800,00 per fase introduttiva, € 1.200,00 per fase istruttoria ed
€ 1.500,00 per fase decisionale) per compensi professionali determinati in base ai parametri del d.m.
55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/22, oltre accessori di legge;
- Spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte resistente.
Sentenza resa ex articolo 437 e 429 c.p.c..
Spoleto, 20/06/2025
Il giudice
Federico Falfari
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