Articolo 1 della Legge 8 agosto 1977, n. 632
Articolo 2
Versione
15 settembre 1977
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883 , e' sostituito dal seguente:
"L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonche' la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente".
Entrata in vigore il 15 settembre 1977