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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3082/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 3.11.23 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Monza
n.3803/23 comunicata il 4.10.23,
TRA
C.F. con gli Avv. Peruzza e Segala del foro di Parte_1 P.IVA_1
Milano -APPELLANTE
CONTRO in Concordato Controparte_1
C.F. con l'Avv. Bonanomi del Foro di Lecco CP_2 P.IVA_2
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Monza
n.3803/2023 comunicata il 4.10.23 in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
NEL MERITO
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Monza, Sez. I Civile, Dott. Davide De
Giorgio, R.G. 1918/2023, in data 4 ottobre 2023, cron. n. 3803/2023 rep. n. 4205/2023,
pagina 1 di 13 comunicata dalla Cancelleria in data 4 ottobre 2023 e non notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- in via preliminare, rilevare l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle addizionali provinciali per violazione delle pattuizioni contrattuali;
- in via principale, nel merito, respingere le domande avversarie di ripetizione delle addizionali provinciali in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo né il presupposto per l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. né per l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- in via subordinata, dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di IVA e, quanto agli interessi sull'addizionale provinciale, dichiararli dovuti al saggio legale con decorrenza dalla domanda giudiziale.
- conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Monza per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- per l'effetto, condannare controparte a restituire le somme corrisposte nelle more del giudizio da n forza dell'appellata ordinanza in quanto non dovute, oltre Parte_1 ai relativi interessi di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_3
:
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria azione, eccezione e conclusione, così giudicare:
NEL MERITO:
previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, per i titoli e i motivi di cui in atti, rigettare integralmente l'appello proposto da , già , Parte_1 Parte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente l'ordinanza del 04.10.2023, resa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Monza, Giudice, Dott. Davide De
Giorgio, nel procedimento RG 1918/2023, con vittoria di spese di giudizio, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA sulle componenti imponibili, come per legge;
IN OGNI CASO:
per le causali di cui in atti e/o documenti prodotti, rigettare ogni avversaria eccezione, conclusione e deduzione avversaria.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio:
pagina 2 di 13 Con ricorso ex art 702 ter conveniva Controparte_1 innanzi il Tribunale di Monza la società , fornitrice professionale di Parte_1 energia elettrica, per ottenere la ripetizione degli importi indebitamente corrisposti a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6, D.L. n. 511 del 1988 in relazione alla fornitura di energia elettrica dell'anno 2011 per un totale di € 290.472,85, oltre
IVA ed oltre interessi dal dovuto al saldo. A sostegno della propria domanda la ricorrente deduceva il contrasto tra le a disciplina interna innanzi menzionata con il diritto dell'Unione
Europea che doveva pertanto essere disapplicata con conseguente diritto in capo al destinatario finale della somministrazione a cui fosse stato addebitato siffatto tributo la ripetizione di tali importi nei confronti dell'erogatore del servizio.
Si costituiva in giudizio la resistente contestando il ricorso in quanto Parte_1 infondato e chiedendone il rigetto.
Il giudizio così incardinato esitava nell'Ordinanza n. 3803/2023 che accoglieva il ricorso e condannava a restituire a Parte_1 Controparte_1 la complessiva somma di euro 290.472,85, oltre IVA, nonché oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del 14 dicembre 2020 fino alla domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo.
Il Tribunale ha condiviso e espressamente richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia Cass., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198 in base al quale “In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” .
Venivano interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Il presente giudizio di appello:
Avverso la suddetta ordinanza interponeva appello contestando i Parte_1 seguenti motivi di appello:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e 1372 c.c.. in ordine alla eccepita inammissibilità del ricorso per violazione delle pattuizioni contrattuali: l'ordinanza sarebbe errata laddove ha escluso che la clausola contrattuale che richiede la tempestiva contestazione delle fatture entro dieci giorni dal ricevimento precluda l'azione di ripetizione dell'indebito da parte del consumatore finale;
2) omessa motivazione e/o errata valutazione in ordine al doc. 4 fascicolo di primo grado parte appellata, il contratto di fornitura, che, in quanto regolarmente vigente tra le Parti, costituisce legittimo titolo per riscuotere le addizionali provinciali in fattura, con conseguente esclusione del carattere “indebito” del pagamento erroneamente accertato dal Giudice di prime cure;
pagina 3 di 13 3) violazione ed errata interpretazione degli artt. 2033 c.c., 6, d.l. n. 511/1988 e 2, comma 1,
Direttiva n. 2008/118/CE, nonché dell'art. 288 TFUE, in ordine all'erroneo riconoscimento di efficacia orizzontale delle Direttive europee, negata dalla Corte di Giustizia UE;
4) violazione ed errata interpretazione degli artt. 52 e ss., D.Lgs. n. 504/1995, dell'art. 6, d.l. n.
511/1988 e dell'art. 2, comma 1, Direttiva n. 2008/118/CE, in ordine al riconoscimento della incompatibilità tra la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale e le norme europee;
5) richiesta di sospensione del giudizio per rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE;
6) violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 19, D.P.R. n. 633/1972 in ordine all'IVA sulle addizionali;
7) violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 c.c. in ordine all'applicazione nel caso di specie degli interessi di mora previsti dal comma 4 della citata disposizione;
8) ripetizione delle somme versate in corso di causa.
Si costituiva in giudizio contestando le Controparte_1 censure dell'appellante in quanto infondate e chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma dell'ordinanza opposta.
All'udienza di prima comparizione le parti concordemente chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c. all'udienza del 4.2.2025 la causa veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione e poi decisa nella camera di consiglio del 10.2.2025.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato con riferimento a tutte le censure sollevate per le ragioni che si espongono di seguito.
1. Il primo motivo di gravame concerne la pretesa inammissibilità dell'azione proposta dalla ricorrente in primo grado sulla scorta delle previsioni contrattuali.
In particolare ritiene parte appellante che l'ordinanza sarebbe errata laddove ha escluso che la clausola contrattuale che richiede la tempestiva contestazione delle fatture entro dieci giorni dal ricevimento precluda l'azione di ripetizione dell'indebito da parte del consumatore finale.
Tale assunto non può essere condiviso.
La clausola cui fa riferimento l'appellante è quella secondo cui “eventuali contestazioni sulla fattura, fermo restando l'obbligo di pagamento nel termine previsto nel punto successivo, vanno sollevate entro dieci giorni dal suo ricevimento;
decorso tale termine la stessa si riterrà accettata dal Cliente Finale” (doc. 4, fascicolo primo grado appellata).
Come correttamente rilevato anche dal Giudice di primo grado la domanda di ripetizione di indebito costituisce la conseguenza del carattere indebito del prelievo fiscale e dunque del consequenziale carattere indebito della rivalsa effettuata dalla resistente. Tale questione dunque non rientra nel novero delle “eventuali contestazioni sulla fattura” clausola che si riferisce più propriamente ai meri errori di rilevazione dei consumi o di calcolo del dovuto, circostanza che si evince anche dal fatto che tale previsione è inserita in un paragrafo del pagina 4 di 13 contratto denominato “Rilievo dati di consumo;
modalità di fatturazione;
condizioni di pagamento”.
Il primo motivo di appello è dunque infondato e va respinto.
2. Con il secondo motivo di appello, contesta l'ordinanza di primo grado Parte_1 per avere accolto la domanda di ripetizione di indebito, ravvisando il contrasto fra la normativa italiana e quella comunitaria, senza considerare che il pagamento dell'addizionale provinciale fosse dovuto in base al contratto concluso fra le parti, che è stato sempre valido ed efficace.
Anche tale secondo motivo va disatteso.
Il contratto (doc. 4, fascicolo primo grado appellata) prevedeva espressamente (in linea con le condizioni generali di contratto applicate all'epoca di cui ai punti sub artt.
4.4 e 4.5) che “dal prezzo sono escluse, e sono pertanto addebitate a parte all'Acquirente, le imposte, che sono applicate secondo le disposizioni fiscali vigenti”.
Il richiamo, del testo contrattuale "alle disposizioni vigenti" in materia di imposte, si intende quale rinvio non meramente formale, cioè al solo dato testuale della disciplina ratione temporis vigente, ma anche e soprattutto di tipo sostanziale, atteso che la normativa di riferimento - così come vedremo con l'analisi del terzo motivo di appello - ha subito diverse modifiche, specie da parte della disciplina comunitaria, oltre che pronunce interpretative da parte della Corte di
Giustizia CE, dalle quali non può prescindersi.
3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta la violazione ed errata interpretazione degli artt. 2033 c.c., 6, d.l. n. 511/1988 e 2, comma 1, Direttiva n. 2008/118/CE nonché dell'art. 288 TFUE per aver riconosciuto efficacia orizzontale alle Direttive europee.
In particolare secondo la ricostruzione di il presunto contrasto della normativa Parte_1 nazionale con la Direttiva n. 2008/118/CE non può condurre alla disapplicazione della norma interna nell'ambito di una lite tra privati, alla luce della assenza di efficacia orizzontale delle
Direttive essendo in tali ipotesi consentita unicamente una tutela risarcitoria del privato nei confronti dello Stato). Inoltre ai sensi dell'art. 288 TFUE la Direttiva non è una fonte normativa rivolta ai privati, ma unicamente agli Stati membri.
Appare opportuno ai fini della disamina di tale doglianza premettere una breve ricognizione della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
L'art. 6 del D.L. n. 511/1988, nella formulazione vigente negli anni 2010 e 2011 (testo come modificato dal Dlgs 26/2007) prevedeva l'imposizione di un'imposta addizionale sulle accise a carico dei fornitori di energia elettrica (i quali, ai sensi degli artt. 56 c. 1 e 16 c. 3 TUA, avevano poi la facoltà di addebitare in rivalsa il relativo costo sul consumatore finale, come pacificamente avvenuto nella fattispecie) e con gettito a favore dei Comuni e delle Province.
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario. In particolare, con l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “i prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”. Con pagina 5 di 13 la direttiva 2003/96/CE anche l'energia elettrica è stata sottoposta ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE e tale direttiva è stata recepita in Italia dal D.
Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse
“sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha infine statuito che “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”. Tale Direttiva (che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro l'1/1/2010), è stata recepita in Italia con D.lgs. 29.3.2010 n. 48, ma detto decreto attuativo non è intervenuto sull'art. 6 D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs. 26/2007, che è stato poi abrogato con il D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, art. 2, comma 6, con decorrenza
1/1/2012.
Pertanto, nel corso dell'anno 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Il legislatore nazionale, al fine di evitare l'instaurarsi di tale procedura, ha abrogato l'addizionale sulle accise a decorrere dal 2012 con il D. Lgs. 23/2011 e 68/2011, nelle Regioni a statuto ordinario, e con il D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale.
L'abrogazione legislativa dell'addizionale sulle accise non ha risolto la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità 2010 e 2011 (durante le quali, in relazione al profilo in esame, la Direttiva 2008/118/CE era rimasta inattuata) ed è in questo contesto normativo che sono stati promossi vari giudizi, tra i quali quello in esame, per la ripetizione delle somme versate nel periodo di persistente vigenza della legge istitutiva dell'addizionale sulle accise.
Orbene, secondo consolidato e condivisibile orientamento del S.C., i criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art. 6 DL 511/88 si pongono in contrasto con quelli prescritti dalla
Direttiva 2008/118/CE difettando, in particolare, la previsione delle specifiche finalità che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare (cfr., ex plurimis, Cass. 15.10.2020 n. 22343; Cass.
28.07.2020 n. 16142; Cass.
5.06.2020 n. 10691; Cass. 23.10.2019 n. 27101; Cass.
4.06.2019 n.
15198). Ha osservato, infatti, il S.C. che “né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del
1988) delle imposte addizionali ad 'assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali', non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”, questa essendo l'interpretazione data alla disposizione della Direttiva dalla Corte di Giustizia UE (CGUE 24.02.2000 in causa pagina 6 di 13 C-434/97 Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein
& Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C- 82/12 , punto 23). Persona_1
La S.C. ha anche richiamato, al riguardo, le sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13
e C-103/17 per affermare che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”.
Da quanto detto discende che l'art. 6 DL. n. 511/88 si pone in contrasto con la direttiva comunitaria, per come interpretata dalle citate sentenze della Corte di Giustizia. Si pone, quindi, la questione se l'accoglimento della domanda di ripetizione proposta dalla ricorrente sia precluso dalla impossibilità di attribuire ad una Direttiva Comunitaria – seppur sufficientemente precisa e dettagliata e quindi self executing anche in caso di mancata trasposizione da parte dello Stato – efficacia diretta (c.d. orizzontale) anche nei rapporti tra privati, oltre che efficacia
(c.d. verticale) nel rapporto tra privato e lo Stato.
Osserva, in proposito, il Collegio che, anche se alla direttiva non può essere riconosciuta efficacia self-executing, comunque “l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è…immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost. 8.06.1984
n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88 Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)”. Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come rilevato anche dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 22577/2012, secondo cui: “L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia 'ultra partes', sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (nello stesso senso, Cass.
5381/2017). Del resto, con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce che “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla
Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (cfr. Cass.
n.22434/20; Cass. n. 16142/20; Cass n. 10691/20; Cass. n. 27101/19; Cass. n. 15198/19).
Né può farsi a meno di rilevare che in tal senso si è espressa la Presidente del S.C. con decreto n. 7959 del 10.5.2023, con cui è stato dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato da un giudice di merito ex art. 363-bis c.p.c. sulla questione della possibilità per il giudice nazionale, in una controversia tra privati, di disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio pagina 7 di 13 2012), nonostante il contrasto con la sopravvenuta Direttiva 2008/118/CE, proprio in ragione dell'orientamento esistente in tema di disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, della disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime.
Più in particolare, nell'ambito del contenzioso tra il consumatore finale e l'
[...] avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'addizionale Controparte_4 provinciale alle accise sull'energia elettrica la S.C., sulla premessa che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, ha enunciato il principio secondo cui il fornitore è, in caso di pagamento indebito, l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. La Corte ha altresì precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità
o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise -, può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. Il diritto del consumatore ad agire direttamente nei confronti del fornitore per la ripetizione delle somme corrisposte a seguito del ribaltamento dell'addizionale non dovuta discende dalla separazione del rapporto tributario, che intercorre tra fornitore ed Ente impositore, da quello civilistico, intercorrente tra il cliente ed il fornitore.
Infatti, come puntualmente osservato dalla Corte di legittimità:
1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo
Va osservato, infine, che le argomentazioni sin qui spese non si pongono in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza - richiamata dall'appellante,
a sostegno delle proprie tesi, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica - resa lo pagina 8 di 13 scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di
Como in ordine alla possibilità o meno di disapplicare della norma interna di cui all'art. 6 D.L.
n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
È vero, infatti, che La CGUE ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rap porti tra privati”. Ha, tuttavia, precisato che “occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Orbene, come già ampiamente argomentato, il risultato di assicurare effettività di tutela al consumatore finale può essere conseguito, in via interpretativa, senza violare il principio sull'efficacia solo verticale delle direttive self executing. Si è osservato, infatti, che la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (che intercorre tra fornitore e consumatore finale). I rapporti tra fornitore e amministrazione doganale, da un lato, e fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico. Per questo motivo il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha in prima battuta diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 TU Accise. In caso di non debenza dell'addizionale da parte del fornitore all'amministrazione finanziaria l'indebito ha per oggetto l'imposta mentre in caso di non debenza della somma pretesa a titolo di rivalsa l'indebito riguarda non tanto il tributo in sé ma la somma corrispondente all'imposta e che ha natura civilistica. Certamente il “rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati, sebbene il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipenda, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'erario da parte del secondo. Per valutare la sussistenza dell'indebito -civilistico- oggetto di causa e la prospettata assenza di causa debendi occorre, in effetti, risalire al “rapporto tributario” intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato (creditore dell'imposta) che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito, l'applicazione del diritto comunitario avviene in via “verticale” (applicazione pacificamente ammessa) e non in via “orizzontale”. Tale valutazione è la medesima che va compiuta nel rapporto tra fornitore e Stato, ma nell'ambito del rapporto di rivalsa essa avviene pagina 9 di 13 in via non principale, ma meramente incidentale ed in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa nei termini già evidenziati. È, poi, pacifico che tale accertamento possa venire svolto in via incidentale dal giudice ordinario, come già chiarito in tema di IVA dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha formulato princìpi di portata generale che possono trovare applicazione anche nel caso ora in esame. La illegittimità dell'addizionale pretesa dallo Stato nei confronti del fornitore (valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette quindi sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore”
In altri termini, l'orientamento assunto da questa Corte è nel senso della possibilità di valutare incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali sulle accise (quale norma posta a monte del rapporto tributario da cui è derivata l'imposizione dell'addizionale) ai fini della decisione sull'azione del consumatore finale volta a far valere l'illegittima traslazione del tributo (azione, come detto, implicitamente consentita dall'art. 14,
2° comma TUA) e, comunque, di disapplicarla per contrasto intrinseco con i principi dell'Unione Europea, sanciti nelle Direttive susseguitesi nel tempo, come interpretati dalla
Corte di Giustizia Europea con le sentenze intervenute in materia. Tale orientamento, unitamente a una coerente interpretazione della normativa interna contenuta nel TUA, consente, inoltre, di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito dalla Corte di Giustizia con la soluzione resa sulla seconda questione posta dal
Tribunale di Como, con la quale il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il principio di effettività debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.
Tale interpretazione, d'altra parte, è coerente anche con l'indirizzo della Suprema Corte (da ultimo, Cass. 31609/22) secondo cui, proprio per garantire il principio di effettività del diritto comunitario, essendo preclusa al consumatore finale la possibilità di agire direttamente nei confronti dello Stato, deve però essergli consentito di agire con l'ordinaria azione di ripetizione nei confronti del fornitore il quale, a sua volta, potrà richiedere allo Stato il rimborso di quanto restituito ai sensi dell'art. 14, c. c. 4 Dlgs 504/95, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a favore del consumatore finale.
Per tutto quanto esposto il terzo motivo di appello deve quindi essere respinto.
4. Con il quarto motivo di appello, impugna la statuizione di primo grado Parte_1 per avere ritenuto che la normativa italiana contrastasse con la normativa comunitaria sopra richiamata non considerando che l'addizionale è una "quota dell'accise" e non "un altro tributo"
e cioè rappresenta un suo inasprimento e non un'altra imposta indiretta che si aggiunge alla pagina 10 di 13 prima, cosicché non risulta affatto necessaria la previsione di una “finalità specifica” dell'addizionale.
Ritiene la Corte ritiene che anche tale censura non sia fondata.
La finalità delle cc.dd. imposte indirette armonizzate è quella di evitare che l'eventuale introduzione, da parte degli Stati nazionali, di ulteriori prelievi indiretti - latu sensu intesi- possa essere di ostacolo alla creazione del mercato comunitario.
E' per tale ragione che la normativa sopra evidenziata ha previsto - in tale eventualità - che gli stessi possano essere giustificati soltanto in presenza di una "finalità specifica" - che non sia di mero bilancio - ad esempio "al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione" (cfr. CGUE 25 luglio 2018 cit.).
In mancanza, l'addizionale in parola deve ritenersi contrastante con il diritto unionale.
Né, in senso contrario, appare convincere l'argomentazione di parte appellante, secondo cui
"l'addizionale" non è tecnicamente un altro tributo, ma una "semplice maggiorazione dell'aliquota applicata al tributo - base". Ciò, quanto meno, per un duplice ordine di ragioni.
Anzitutto, perché la direttiva comunitaria fa riferimento - con termine ampio - ad altre
"imposizioni indirette"; in secondo luogo, perché l'interpretazione restrittiva, offerta da parte appellante, giungerebbe nella sostanza a vanificare la finalità della direttiva comunitaria, per quanto già ritenuto con le pronunce di legittimità indicate.
5. Quanto al quinto motivo di appello, concernente l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea sulla questione sollevata dal
Tribunale di Como con ordinanza del 28.04.2022, occorre osservare che tale motivo non è stato riproposto in sede di conclusionale da ed è in ogni caso superato Parte_1 dall'intervento medio tempore della pronuncia della Quinta Sezione della Corte di Giustizia in data 11.4.2024 della quale è stato dato conto al precedente punto 3.
6. Con il sesto motivo di gravame parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 19 D.P.R. 633/1972 avendo il Tribunale disposto la condanna alla restituzione anche dell'Iva sulle addizionali, ritenendo erroneamente in base al principio accessorium sequitur principale che andasse restituita anche l'Iva. La stessa deduce, invece, che l'addizionale concorre a formare l'imponibile Iva e inoltre che, essendo il cliente una società di capitali, è presumibile ritenere che si sia già avvalso del diritto alla detrazione dell'Iva versata, tale che, con la sua restituzione, conseguirebbe un ingiustificato arricchimento.
Anche tale motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
E' opinione della Corte - come già affermato in sede di legittimità - che per operazioni inesistenti o comunque erroneamente assoggettate all'Iva, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da questi effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa e l'Amministrazione ha il pagina 11 di 13 potere dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario.
Di conseguenza, nessun ingiustificato arricchimento può ravvisarsi in relazione alla restituzione dell'Iva da parte del fornitore.
7. Il settimo motivo di gravame concerne la violazione dell'art. 1284 c.c. in ordine all'applicazione nel caso di specie degli interessi di mora previsti dal comma 4 della citata disposizione. Secondo quanto prospettato da parte appellante non sarebbero dovuti gli interessi ex 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, in quanto tale disposizione sugli interessi “maggiorati” non si applica alle ipotesi di ripetizione dell'indebito civilistico ex art. 2033 c.c.. trovando applicazione per i soli crediti di natura contrattuale, e non anche per quelli sorti ex lege.
Ebbene, ritiene la Corte di dover rigettare anche tale ultimo motivo d'appello, alla luce dell'interpretazione della portata applicativa dell'art. 1284 comma 4 c.c. fornita dalla giurisprudenza di legittimità e condivisa da questo collegio che, partendo dal dato testuale della norma “se le parti non ne hanno determinato la misura…” ha sottolineato che “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 61 del 3 gennaio 2023)
8. L'ottavo motivo di appello concernente la ripetizione delle somme già versate da
[...] in corso di causa risulta assorbito dal rigetto delle precedenti domande. Pt_1
In conclusione, l'appello è totalmente infondato e deve essere respinto con integrale conferma dell'ordinanza impugnata.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario e degli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano, si ritiene che sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro avverso l'ordinanza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Monza n. 3803/2023 pubblicata in data 4.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
pagina 12 di 13 Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 10.2.2025
Il Presidente relatore
Adriana Cassano Cicuto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 3.11.23 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Monza
n.3803/23 comunicata il 4.10.23,
TRA
C.F. con gli Avv. Peruzza e Segala del foro di Parte_1 P.IVA_1
Milano -APPELLANTE
CONTRO in Concordato Controparte_1
C.F. con l'Avv. Bonanomi del Foro di Lecco CP_2 P.IVA_2
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Monza
n.3803/2023 comunicata il 4.10.23 in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
NEL MERITO
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Monza, Sez. I Civile, Dott. Davide De
Giorgio, R.G. 1918/2023, in data 4 ottobre 2023, cron. n. 3803/2023 rep. n. 4205/2023,
pagina 1 di 13 comunicata dalla Cancelleria in data 4 ottobre 2023 e non notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- in via preliminare, rilevare l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle addizionali provinciali per violazione delle pattuizioni contrattuali;
- in via principale, nel merito, respingere le domande avversarie di ripetizione delle addizionali provinciali in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo né il presupposto per l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. né per l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- in via subordinata, dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di IVA e, quanto agli interessi sull'addizionale provinciale, dichiararli dovuti al saggio legale con decorrenza dalla domanda giudiziale.
- conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Monza per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- per l'effetto, condannare controparte a restituire le somme corrisposte nelle more del giudizio da n forza dell'appellata ordinanza in quanto non dovute, oltre Parte_1 ai relativi interessi di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_3
:
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria azione, eccezione e conclusione, così giudicare:
NEL MERITO:
previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, per i titoli e i motivi di cui in atti, rigettare integralmente l'appello proposto da , già , Parte_1 Parte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente l'ordinanza del 04.10.2023, resa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Monza, Giudice, Dott. Davide De
Giorgio, nel procedimento RG 1918/2023, con vittoria di spese di giudizio, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA sulle componenti imponibili, come per legge;
IN OGNI CASO:
per le causali di cui in atti e/o documenti prodotti, rigettare ogni avversaria eccezione, conclusione e deduzione avversaria.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio:
pagina 2 di 13 Con ricorso ex art 702 ter conveniva Controparte_1 innanzi il Tribunale di Monza la società , fornitrice professionale di Parte_1 energia elettrica, per ottenere la ripetizione degli importi indebitamente corrisposti a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6, D.L. n. 511 del 1988 in relazione alla fornitura di energia elettrica dell'anno 2011 per un totale di € 290.472,85, oltre
IVA ed oltre interessi dal dovuto al saldo. A sostegno della propria domanda la ricorrente deduceva il contrasto tra le a disciplina interna innanzi menzionata con il diritto dell'Unione
Europea che doveva pertanto essere disapplicata con conseguente diritto in capo al destinatario finale della somministrazione a cui fosse stato addebitato siffatto tributo la ripetizione di tali importi nei confronti dell'erogatore del servizio.
Si costituiva in giudizio la resistente contestando il ricorso in quanto Parte_1 infondato e chiedendone il rigetto.
Il giudizio così incardinato esitava nell'Ordinanza n. 3803/2023 che accoglieva il ricorso e condannava a restituire a Parte_1 Controparte_1 la complessiva somma di euro 290.472,85, oltre IVA, nonché oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del 14 dicembre 2020 fino alla domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo.
Il Tribunale ha condiviso e espressamente richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia Cass., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198 in base al quale “In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” .
Venivano interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Il presente giudizio di appello:
Avverso la suddetta ordinanza interponeva appello contestando i Parte_1 seguenti motivi di appello:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e 1372 c.c.. in ordine alla eccepita inammissibilità del ricorso per violazione delle pattuizioni contrattuali: l'ordinanza sarebbe errata laddove ha escluso che la clausola contrattuale che richiede la tempestiva contestazione delle fatture entro dieci giorni dal ricevimento precluda l'azione di ripetizione dell'indebito da parte del consumatore finale;
2) omessa motivazione e/o errata valutazione in ordine al doc. 4 fascicolo di primo grado parte appellata, il contratto di fornitura, che, in quanto regolarmente vigente tra le Parti, costituisce legittimo titolo per riscuotere le addizionali provinciali in fattura, con conseguente esclusione del carattere “indebito” del pagamento erroneamente accertato dal Giudice di prime cure;
pagina 3 di 13 3) violazione ed errata interpretazione degli artt. 2033 c.c., 6, d.l. n. 511/1988 e 2, comma 1,
Direttiva n. 2008/118/CE, nonché dell'art. 288 TFUE, in ordine all'erroneo riconoscimento di efficacia orizzontale delle Direttive europee, negata dalla Corte di Giustizia UE;
4) violazione ed errata interpretazione degli artt. 52 e ss., D.Lgs. n. 504/1995, dell'art. 6, d.l. n.
511/1988 e dell'art. 2, comma 1, Direttiva n. 2008/118/CE, in ordine al riconoscimento della incompatibilità tra la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale e le norme europee;
5) richiesta di sospensione del giudizio per rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE;
6) violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 19, D.P.R. n. 633/1972 in ordine all'IVA sulle addizionali;
7) violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 c.c. in ordine all'applicazione nel caso di specie degli interessi di mora previsti dal comma 4 della citata disposizione;
8) ripetizione delle somme versate in corso di causa.
Si costituiva in giudizio contestando le Controparte_1 censure dell'appellante in quanto infondate e chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma dell'ordinanza opposta.
All'udienza di prima comparizione le parti concordemente chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c. all'udienza del 4.2.2025 la causa veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione e poi decisa nella camera di consiglio del 10.2.2025.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato con riferimento a tutte le censure sollevate per le ragioni che si espongono di seguito.
1. Il primo motivo di gravame concerne la pretesa inammissibilità dell'azione proposta dalla ricorrente in primo grado sulla scorta delle previsioni contrattuali.
In particolare ritiene parte appellante che l'ordinanza sarebbe errata laddove ha escluso che la clausola contrattuale che richiede la tempestiva contestazione delle fatture entro dieci giorni dal ricevimento precluda l'azione di ripetizione dell'indebito da parte del consumatore finale.
Tale assunto non può essere condiviso.
La clausola cui fa riferimento l'appellante è quella secondo cui “eventuali contestazioni sulla fattura, fermo restando l'obbligo di pagamento nel termine previsto nel punto successivo, vanno sollevate entro dieci giorni dal suo ricevimento;
decorso tale termine la stessa si riterrà accettata dal Cliente Finale” (doc. 4, fascicolo primo grado appellata).
Come correttamente rilevato anche dal Giudice di primo grado la domanda di ripetizione di indebito costituisce la conseguenza del carattere indebito del prelievo fiscale e dunque del consequenziale carattere indebito della rivalsa effettuata dalla resistente. Tale questione dunque non rientra nel novero delle “eventuali contestazioni sulla fattura” clausola che si riferisce più propriamente ai meri errori di rilevazione dei consumi o di calcolo del dovuto, circostanza che si evince anche dal fatto che tale previsione è inserita in un paragrafo del pagina 4 di 13 contratto denominato “Rilievo dati di consumo;
modalità di fatturazione;
condizioni di pagamento”.
Il primo motivo di appello è dunque infondato e va respinto.
2. Con il secondo motivo di appello, contesta l'ordinanza di primo grado Parte_1 per avere accolto la domanda di ripetizione di indebito, ravvisando il contrasto fra la normativa italiana e quella comunitaria, senza considerare che il pagamento dell'addizionale provinciale fosse dovuto in base al contratto concluso fra le parti, che è stato sempre valido ed efficace.
Anche tale secondo motivo va disatteso.
Il contratto (doc. 4, fascicolo primo grado appellata) prevedeva espressamente (in linea con le condizioni generali di contratto applicate all'epoca di cui ai punti sub artt.
4.4 e 4.5) che “dal prezzo sono escluse, e sono pertanto addebitate a parte all'Acquirente, le imposte, che sono applicate secondo le disposizioni fiscali vigenti”.
Il richiamo, del testo contrattuale "alle disposizioni vigenti" in materia di imposte, si intende quale rinvio non meramente formale, cioè al solo dato testuale della disciplina ratione temporis vigente, ma anche e soprattutto di tipo sostanziale, atteso che la normativa di riferimento - così come vedremo con l'analisi del terzo motivo di appello - ha subito diverse modifiche, specie da parte della disciplina comunitaria, oltre che pronunce interpretative da parte della Corte di
Giustizia CE, dalle quali non può prescindersi.
3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta la violazione ed errata interpretazione degli artt. 2033 c.c., 6, d.l. n. 511/1988 e 2, comma 1, Direttiva n. 2008/118/CE nonché dell'art. 288 TFUE per aver riconosciuto efficacia orizzontale alle Direttive europee.
In particolare secondo la ricostruzione di il presunto contrasto della normativa Parte_1 nazionale con la Direttiva n. 2008/118/CE non può condurre alla disapplicazione della norma interna nell'ambito di una lite tra privati, alla luce della assenza di efficacia orizzontale delle
Direttive essendo in tali ipotesi consentita unicamente una tutela risarcitoria del privato nei confronti dello Stato). Inoltre ai sensi dell'art. 288 TFUE la Direttiva non è una fonte normativa rivolta ai privati, ma unicamente agli Stati membri.
Appare opportuno ai fini della disamina di tale doglianza premettere una breve ricognizione della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
L'art. 6 del D.L. n. 511/1988, nella formulazione vigente negli anni 2010 e 2011 (testo come modificato dal Dlgs 26/2007) prevedeva l'imposizione di un'imposta addizionale sulle accise a carico dei fornitori di energia elettrica (i quali, ai sensi degli artt. 56 c. 1 e 16 c. 3 TUA, avevano poi la facoltà di addebitare in rivalsa il relativo costo sul consumatore finale, come pacificamente avvenuto nella fattispecie) e con gettito a favore dei Comuni e delle Province.
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario. In particolare, con l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “i prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”. Con pagina 5 di 13 la direttiva 2003/96/CE anche l'energia elettrica è stata sottoposta ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE e tale direttiva è stata recepita in Italia dal D.
Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse
“sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha infine statuito che “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”. Tale Direttiva (che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro l'1/1/2010), è stata recepita in Italia con D.lgs. 29.3.2010 n. 48, ma detto decreto attuativo non è intervenuto sull'art. 6 D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs. 26/2007, che è stato poi abrogato con il D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, art. 2, comma 6, con decorrenza
1/1/2012.
Pertanto, nel corso dell'anno 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Il legislatore nazionale, al fine di evitare l'instaurarsi di tale procedura, ha abrogato l'addizionale sulle accise a decorrere dal 2012 con il D. Lgs. 23/2011 e 68/2011, nelle Regioni a statuto ordinario, e con il D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale.
L'abrogazione legislativa dell'addizionale sulle accise non ha risolto la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità 2010 e 2011 (durante le quali, in relazione al profilo in esame, la Direttiva 2008/118/CE era rimasta inattuata) ed è in questo contesto normativo che sono stati promossi vari giudizi, tra i quali quello in esame, per la ripetizione delle somme versate nel periodo di persistente vigenza della legge istitutiva dell'addizionale sulle accise.
Orbene, secondo consolidato e condivisibile orientamento del S.C., i criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art. 6 DL 511/88 si pongono in contrasto con quelli prescritti dalla
Direttiva 2008/118/CE difettando, in particolare, la previsione delle specifiche finalità che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare (cfr., ex plurimis, Cass. 15.10.2020 n. 22343; Cass.
28.07.2020 n. 16142; Cass.
5.06.2020 n. 10691; Cass. 23.10.2019 n. 27101; Cass.
4.06.2019 n.
15198). Ha osservato, infatti, il S.C. che “né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del
1988) delle imposte addizionali ad 'assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali', non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”, questa essendo l'interpretazione data alla disposizione della Direttiva dalla Corte di Giustizia UE (CGUE 24.02.2000 in causa pagina 6 di 13 C-434/97 Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein
& Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C- 82/12 , punto 23). Persona_1
La S.C. ha anche richiamato, al riguardo, le sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13
e C-103/17 per affermare che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”.
Da quanto detto discende che l'art. 6 DL. n. 511/88 si pone in contrasto con la direttiva comunitaria, per come interpretata dalle citate sentenze della Corte di Giustizia. Si pone, quindi, la questione se l'accoglimento della domanda di ripetizione proposta dalla ricorrente sia precluso dalla impossibilità di attribuire ad una Direttiva Comunitaria – seppur sufficientemente precisa e dettagliata e quindi self executing anche in caso di mancata trasposizione da parte dello Stato – efficacia diretta (c.d. orizzontale) anche nei rapporti tra privati, oltre che efficacia
(c.d. verticale) nel rapporto tra privato e lo Stato.
Osserva, in proposito, il Collegio che, anche se alla direttiva non può essere riconosciuta efficacia self-executing, comunque “l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è…immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost. 8.06.1984
n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88 Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)”. Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come rilevato anche dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 22577/2012, secondo cui: “L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia 'ultra partes', sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (nello stesso senso, Cass.
5381/2017). Del resto, con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce che “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla
Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (cfr. Cass.
n.22434/20; Cass. n. 16142/20; Cass n. 10691/20; Cass. n. 27101/19; Cass. n. 15198/19).
Né può farsi a meno di rilevare che in tal senso si è espressa la Presidente del S.C. con decreto n. 7959 del 10.5.2023, con cui è stato dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato da un giudice di merito ex art. 363-bis c.p.c. sulla questione della possibilità per il giudice nazionale, in una controversia tra privati, di disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio pagina 7 di 13 2012), nonostante il contrasto con la sopravvenuta Direttiva 2008/118/CE, proprio in ragione dell'orientamento esistente in tema di disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, della disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime.
Più in particolare, nell'ambito del contenzioso tra il consumatore finale e l'
[...] avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'addizionale Controparte_4 provinciale alle accise sull'energia elettrica la S.C., sulla premessa che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, ha enunciato il principio secondo cui il fornitore è, in caso di pagamento indebito, l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. La Corte ha altresì precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità
o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise -, può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. Il diritto del consumatore ad agire direttamente nei confronti del fornitore per la ripetizione delle somme corrisposte a seguito del ribaltamento dell'addizionale non dovuta discende dalla separazione del rapporto tributario, che intercorre tra fornitore ed Ente impositore, da quello civilistico, intercorrente tra il cliente ed il fornitore.
Infatti, come puntualmente osservato dalla Corte di legittimità:
1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo
Va osservato, infine, che le argomentazioni sin qui spese non si pongono in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza - richiamata dall'appellante,
a sostegno delle proprie tesi, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica - resa lo pagina 8 di 13 scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di
Como in ordine alla possibilità o meno di disapplicare della norma interna di cui all'art. 6 D.L.
n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
È vero, infatti, che La CGUE ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rap porti tra privati”. Ha, tuttavia, precisato che “occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Orbene, come già ampiamente argomentato, il risultato di assicurare effettività di tutela al consumatore finale può essere conseguito, in via interpretativa, senza violare il principio sull'efficacia solo verticale delle direttive self executing. Si è osservato, infatti, che la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (che intercorre tra fornitore e consumatore finale). I rapporti tra fornitore e amministrazione doganale, da un lato, e fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico. Per questo motivo il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha in prima battuta diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 TU Accise. In caso di non debenza dell'addizionale da parte del fornitore all'amministrazione finanziaria l'indebito ha per oggetto l'imposta mentre in caso di non debenza della somma pretesa a titolo di rivalsa l'indebito riguarda non tanto il tributo in sé ma la somma corrispondente all'imposta e che ha natura civilistica. Certamente il “rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati, sebbene il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipenda, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'erario da parte del secondo. Per valutare la sussistenza dell'indebito -civilistico- oggetto di causa e la prospettata assenza di causa debendi occorre, in effetti, risalire al “rapporto tributario” intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato (creditore dell'imposta) che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito, l'applicazione del diritto comunitario avviene in via “verticale” (applicazione pacificamente ammessa) e non in via “orizzontale”. Tale valutazione è la medesima che va compiuta nel rapporto tra fornitore e Stato, ma nell'ambito del rapporto di rivalsa essa avviene pagina 9 di 13 in via non principale, ma meramente incidentale ed in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa nei termini già evidenziati. È, poi, pacifico che tale accertamento possa venire svolto in via incidentale dal giudice ordinario, come già chiarito in tema di IVA dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha formulato princìpi di portata generale che possono trovare applicazione anche nel caso ora in esame. La illegittimità dell'addizionale pretesa dallo Stato nei confronti del fornitore (valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette quindi sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore”
In altri termini, l'orientamento assunto da questa Corte è nel senso della possibilità di valutare incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali sulle accise (quale norma posta a monte del rapporto tributario da cui è derivata l'imposizione dell'addizionale) ai fini della decisione sull'azione del consumatore finale volta a far valere l'illegittima traslazione del tributo (azione, come detto, implicitamente consentita dall'art. 14,
2° comma TUA) e, comunque, di disapplicarla per contrasto intrinseco con i principi dell'Unione Europea, sanciti nelle Direttive susseguitesi nel tempo, come interpretati dalla
Corte di Giustizia Europea con le sentenze intervenute in materia. Tale orientamento, unitamente a una coerente interpretazione della normativa interna contenuta nel TUA, consente, inoltre, di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito dalla Corte di Giustizia con la soluzione resa sulla seconda questione posta dal
Tribunale di Como, con la quale il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il principio di effettività debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.
Tale interpretazione, d'altra parte, è coerente anche con l'indirizzo della Suprema Corte (da ultimo, Cass. 31609/22) secondo cui, proprio per garantire il principio di effettività del diritto comunitario, essendo preclusa al consumatore finale la possibilità di agire direttamente nei confronti dello Stato, deve però essergli consentito di agire con l'ordinaria azione di ripetizione nei confronti del fornitore il quale, a sua volta, potrà richiedere allo Stato il rimborso di quanto restituito ai sensi dell'art. 14, c. c. 4 Dlgs 504/95, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a favore del consumatore finale.
Per tutto quanto esposto il terzo motivo di appello deve quindi essere respinto.
4. Con il quarto motivo di appello, impugna la statuizione di primo grado Parte_1 per avere ritenuto che la normativa italiana contrastasse con la normativa comunitaria sopra richiamata non considerando che l'addizionale è una "quota dell'accise" e non "un altro tributo"
e cioè rappresenta un suo inasprimento e non un'altra imposta indiretta che si aggiunge alla pagina 10 di 13 prima, cosicché non risulta affatto necessaria la previsione di una “finalità specifica” dell'addizionale.
Ritiene la Corte ritiene che anche tale censura non sia fondata.
La finalità delle cc.dd. imposte indirette armonizzate è quella di evitare che l'eventuale introduzione, da parte degli Stati nazionali, di ulteriori prelievi indiretti - latu sensu intesi- possa essere di ostacolo alla creazione del mercato comunitario.
E' per tale ragione che la normativa sopra evidenziata ha previsto - in tale eventualità - che gli stessi possano essere giustificati soltanto in presenza di una "finalità specifica" - che non sia di mero bilancio - ad esempio "al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione" (cfr. CGUE 25 luglio 2018 cit.).
In mancanza, l'addizionale in parola deve ritenersi contrastante con il diritto unionale.
Né, in senso contrario, appare convincere l'argomentazione di parte appellante, secondo cui
"l'addizionale" non è tecnicamente un altro tributo, ma una "semplice maggiorazione dell'aliquota applicata al tributo - base". Ciò, quanto meno, per un duplice ordine di ragioni.
Anzitutto, perché la direttiva comunitaria fa riferimento - con termine ampio - ad altre
"imposizioni indirette"; in secondo luogo, perché l'interpretazione restrittiva, offerta da parte appellante, giungerebbe nella sostanza a vanificare la finalità della direttiva comunitaria, per quanto già ritenuto con le pronunce di legittimità indicate.
5. Quanto al quinto motivo di appello, concernente l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea sulla questione sollevata dal
Tribunale di Como con ordinanza del 28.04.2022, occorre osservare che tale motivo non è stato riproposto in sede di conclusionale da ed è in ogni caso superato Parte_1 dall'intervento medio tempore della pronuncia della Quinta Sezione della Corte di Giustizia in data 11.4.2024 della quale è stato dato conto al precedente punto 3.
6. Con il sesto motivo di gravame parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 19 D.P.R. 633/1972 avendo il Tribunale disposto la condanna alla restituzione anche dell'Iva sulle addizionali, ritenendo erroneamente in base al principio accessorium sequitur principale che andasse restituita anche l'Iva. La stessa deduce, invece, che l'addizionale concorre a formare l'imponibile Iva e inoltre che, essendo il cliente una società di capitali, è presumibile ritenere che si sia già avvalso del diritto alla detrazione dell'Iva versata, tale che, con la sua restituzione, conseguirebbe un ingiustificato arricchimento.
Anche tale motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
E' opinione della Corte - come già affermato in sede di legittimità - che per operazioni inesistenti o comunque erroneamente assoggettate all'Iva, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da questi effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa e l'Amministrazione ha il pagina 11 di 13 potere dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario.
Di conseguenza, nessun ingiustificato arricchimento può ravvisarsi in relazione alla restituzione dell'Iva da parte del fornitore.
7. Il settimo motivo di gravame concerne la violazione dell'art. 1284 c.c. in ordine all'applicazione nel caso di specie degli interessi di mora previsti dal comma 4 della citata disposizione. Secondo quanto prospettato da parte appellante non sarebbero dovuti gli interessi ex 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, in quanto tale disposizione sugli interessi “maggiorati” non si applica alle ipotesi di ripetizione dell'indebito civilistico ex art. 2033 c.c.. trovando applicazione per i soli crediti di natura contrattuale, e non anche per quelli sorti ex lege.
Ebbene, ritiene la Corte di dover rigettare anche tale ultimo motivo d'appello, alla luce dell'interpretazione della portata applicativa dell'art. 1284 comma 4 c.c. fornita dalla giurisprudenza di legittimità e condivisa da questo collegio che, partendo dal dato testuale della norma “se le parti non ne hanno determinato la misura…” ha sottolineato che “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 61 del 3 gennaio 2023)
8. L'ottavo motivo di appello concernente la ripetizione delle somme già versate da
[...] in corso di causa risulta assorbito dal rigetto delle precedenti domande. Pt_1
In conclusione, l'appello è totalmente infondato e deve essere respinto con integrale conferma dell'ordinanza impugnata.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario e degli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano, si ritiene che sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro avverso l'ordinanza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Monza n. 3803/2023 pubblicata in data 4.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
pagina 12 di 13 Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 10.2.2025
Il Presidente relatore
Adriana Cassano Cicuto
pagina 13 di 13